Oggetto del Consiglio n. 771 del 22 giugno 1994 - Verbale
OGGETTO N. 771/X - CONCESSIONE, AI SENSI DELLA L.R. 31/1992, DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 41.300.000 AL COMITATO DI AOSTA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO NELLE SPESE PREVISTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FINALI NAZIONALI - LEGA NAZIONALE DILETTANTI, IN PROGRAMMA IN VALLE D'AOSTA DAL 5 AL 10 GIUGNO 1994. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 39 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Premesso che:
Il Comitato regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha fatto pervenire all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali una richiesta tendente ad ottenere, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, un contributo a parziale copertura delle spese previste per l'organizzazione delle finali nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, in programma dal 5 al 10 giugno 1994, a St. Vincent, Verrčs e Aosta.
La suddetta Federazione ha corredato la richiesta di contributo allegando il preventivo di spesa, che ammonta complessivamente a lire 137.920.000.
La manifestazione calcistica in questione, organizzata per la prima volta in Valle d'Aosta consiste nello svolgimento di n. 6 incontri ufficiali e precisamente:
a) Finale Coppa Italia Femminile;
b) Finale Campionato Amatori;
c) Finale Coppa Italia Calcio a Cinque Regionale;
d) Finale Coppa Italia Calcio a Cinque Nazionale;
e) Finale Campionato Juniores;
f) Finale Coppa Italia Lega Nazionale Dilettanti.
Alla stessa si prevede la partecipazione di n. 600 persone fra atleti, dirigenti e accompagnatori vari, provenienti da numerose localitą italiane.
Si dą atto che l'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, acquisito il parere dell'Ufficio regionale per il turismo, ritiene ammissibili le spese sopra descritte e riconosce alla manifestazione l'interesse turistico-promozionale richiesto, ai fini della concessione dei contributi, dalla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31.
La Giunta regionale ritiene di aderire alla richiesta del Comitato di Aosta della Federazione Italiana Giuoco Calcio mediante la concessione di un contributo di lire 41.300.000, pari al 30% circa delle spese preventivate.
Vista la legge regionale 24 giugno 1992, n. 31;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'ufficio regionale per il turismo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimitą della presente deliberazione;
Ad unanimitą di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisei);
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, la concessione di un contributo fino ad un massimo di lire 41.300.000 (quarantunmilionitrecentomila) a favore del Comitato di Aosta della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Aosta - Via Zimmermann 6, Codice Fiscale n. 08272960587, Partita Iva n. 02006911008, e comunque con una percentuale non superiore al 30% circa delle spese previste per l'organizzazione delle Finali Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, in programma dal 5 al 10 giugno 1994, in Valle d'Aosta;
2) di approvare e di impegnare la spesa di lire 41.300.000 (quarantunmilio-nitrecentomila) da imputare al capitolo 64320 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1994 ("Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attivitą nel settore del turismo e del tempo libero"), che presenta la necessaria disponibilitą;
3) di stabilire che alla liquidazione si provveda, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, su richiesta dell'Assessorato regionale del turismo, a manifestazione conclusa e su presentazione del consuntivo di spesa, corredato da idonea documentazione;
4) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.