Oggetto del Consiglio n. 764 del 22 giugno 1994 - Verbale

OGGETTO N. 764/X - APPROVAZIONE DEI REQUISITI DI FORMAZIONE DELL'ASSISTENTE DOMICILIARE E DEI SERVIZI TUTELARI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1990, N. 12.

Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 32 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale VICQUERY.

Interviene il Consigliere MARGUERETTAZ.

IL CONSIGLIO

Ravvisata l'opportunità di definire una figura professionale di base specifica che, qualificata ad operare sia a livello di domicilio, sia nelle strutture residenziali o semiresidenziali, eroghi prestazioni di carattere socio-assistenziale, in collaborazione con le figure sanitarie, per il soddisfacimento dei bisogni delle persone in difficoltà.

Rilevata la necessità di una preparazione professionale in grado di assicurare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni della stessa figura che, rivolta prioritariamente alle persone anziane e handicappate, possa essere impegnata nelle attività di assistenza alla famiglia, laddove si ravvisi la necessità di fornire analoghe prestazioni.

Visto che attualmente il personale addetto in particolare all'assistenza di base ha una qualifica professionale ottenuta dalla messa in ruolo a seguito di espletamento di concorso pubblico e presenta quindi una difformità di esperienza lavorativa che incide sulle modalità operative del personale stesso e conseguentemente sulla qualità dei servizi.

Richiamato il rapporto, in data dicembre 1983, della Commissione nazionale di studio per la definizione dei profili professionali e dei requisiti di formazione degli operatori sociali, istituita con decreto del Ministero dell'Interno, il quale rappresenta l'unico riferimento nazionale cui le Regioni si sono rifatte per regolamentare la formazione dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari.

Ritenuto opportuno, pertanto, in carenza di normativa in campo socio-assistenziale che disciplini anche lo stato giuridico degli operatori in questione, addivenire in sede regionale alla definizione dei requisiti di formazione dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari, previa intesa con l'A.N.C.I., Sezione regionale Valle d'Aosta e sentite le organizzazioni sindacali CGIL, SAVT, UIL che hanno partecipato ad apposito gruppo di lavoro.

Vista la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93;

Vista la legge regionale 5 aprile 1990, n. 12;

Vista la legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 recante "Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta";

Vista la legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10, recante "Norme per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e assistenziali. Modificazione della pianta organica e delle norme dello stato giuridico del personale regionale" e in particolare l'articolo 1 in base al quale la Regione, in armonia con il proprio piano socio-sanitario triennale ed attenendosi alle disposizioni generali in materia, istituisce scuole e corsi per la formazione e la riqualificazione di operatori per i servizi sociali e assistenziali;

Sentita l'A.N.C.I., Sezione regionale Valle d'Aosta;

Visto l'esito del lavoro svolto dal gruppo formato da funzionari dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali S.A.V.T./E.L., C.G.I.L./F.P e U.I.L./UNDEL, incaricato di definire i requisiti di formazione connessi con l'ambito di attività dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari della Regione Valle d'Aosta;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventinove);

DELIBERA

1) di approvare i requisiti di formazione dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari della Regione Valle d'Aosta, così come definiti nell'allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;

2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.