Oggetto del Consiglio n. 751 del 22 giugno 1994 - Verbale
OGGETTO N. 751/X - DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO DA CORRISPONDERE AI CONDUTTORI DI AZIENDE AGRO-SILVO-PASTORALI - ANNO 1993.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 19 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Considerato che:
- la legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 stabilisce fra l'altro, all'art. 15, che il premio annuo da corrispondere ai conduttori delle aziende agro-silvo-pastorali, i cui terreni ricadono nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura, sia determinato annualmente con provvedimento del Consiglio regionale;
- la misura della indennità compensativa annua (comunicazione della Commissione Europea del 30/12/93 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 31/12/93) è fissata in 120 ECU, pari a L. 213.676 per l'anno 1993;
- nel corrente anno si renderà necessario corrispondere il citato premio agli aventi diritto che abbiano coltivato regolarmente i terreni per tutta l'annata 1993;
- è quindi necessario determinare l'entità del premio per ogni ettaro di terreno coltivato e per le singole qualità di coltura relativamente all'anno 1993;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Assistenza TecnicaEconomica, Sociale e dello Sviluppo Agricolo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956, e successive modificazioni, e dell'art. 21 della L.R. n. 18/1980, e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
- richiamata la legge regionale 6 luglio 1984, n. 30;
- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisette);
DELIBERA
1) che la misura del premio annuo di cui all'art. 15 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 da corrispondere ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali per la conservazione dell'ambiente agricolo-montano per l'anno 1993 sia determinato come segue:
QUALITA' DI COLTURA
IMPORTO PREMIO ANNUO
PER ETTARO LIRE
prato stabile, prato artificiale,
arborato
lire 202.000
pascolo
lire 9.600
vigneto e frutteto specializzato
lire 202.000
seminativo semplice ed arborato
e altre colture diverse da quelle
suindicate
lire 84.000
2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.