Oggetto del Consiglio n. 719 del 1° giugno 1994 - Verbale
OGGETTO N. 719/X - PONDERAZIONE DEI CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI A VALERE SUL FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DI CUI ALLA L.R. 46/1993.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 17 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.
Interviene il Consigliere Marco VIERIN.
Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.
IL CONSIGLIO
a) visto l'articolo 13, comma 2, della l.r. 26 maggio 1993, n. 46 recante "Norme in materia di finanza degli enti locali della regione", modificato dall'art. 3 della l.r. 8 novembre 1993, n. 79, che dispone che i progetti - da presentarsi da parte di Comuni o loro consorzi, Comunità montane e consorterie per il finanziamento a valere sul Fondo per speciali programmi di investimento e risultanti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla l.r. 46/1993 nonché tecnicamente ed economicamente idonei - siano finanziati, entro i limiti delle disponibilità del Fondo, sulla base di una graduatoria da definirsi in funzione dei seguenti criteri:
a.1) tipologie di interventi di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 46/1993, vale a dire:
a.1.1) costruzione o adeguamento di infrastrutture di prevalente interesse locale non finanziabili in applicazione di leggi regionali di settore:
a.1.1.1) acquedotti, fognature e impianti di depurazione;
a.1.1.2) altre opere dí urbanizzazione primaria;
a.1.1.3) opere di urbanizzazione secondaria;
a.1.2) recupero funzionale di sentieri e valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali, archeologiche, architettoniche o comunque aventi interesse storico, artistico o ambientale;
a.1.3) recupero a funzioni pubbliche di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o ambientale;
a.2) appartenenza dell'intervento alla tipologia di progetti di cui all'art. 7, comma 3, vale a dire ai cosiddetti "progetti integrati di area" definiti quale insieme coordinato di interventi di cui al precedente punto a.1), programmati in una determinata area geografica da diversi Comuni e mirati, nel loro insieme, a favorire lo sviluppo dell'area interessata;
a.3) carattere innovativo dell'intervento;
a.4) effetti generati dall'investimento sulla spesa corrente di riferimento dell'ente proponente;
a.5) più favorevole rapporto tra capitale investito e risultati attesi;
a.6) opportunità di privilegiare il completamento di progetti organici non ancora ultimati;
b) considerato che il comma 2 bis dell'art. 13 della l.r. 46/1993, aggiunto dall'art. 3 della l.r. 79/1993, prevede la ponderazione dei criteri di cui al precedente punto a) con deliberazione da adottarsi ogni tre anni da parte del Consiglio regionale;
c) visto il parere favorevole in ordine alla legittimità della presente deliberazione, rilasciato dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della l.r. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della l.r. 18/1980 e successive modificazioni;
Richiamata la legge regionale 26 maggio 1993, n. 46;
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: venti (presenti: ventidue; votanti: venti; astenuti: due i Consiglieri: BAVASTRO e Marco VIERIN);
DELIBERA
1. che i progetti da presentarsi per il finanziamento a valere sul Fondo per speciali programmi di investimento - risultanti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla l.r. 46/1993 nonché tecnicamente ed economicamente idonei - siano finanziati, entro i limiti delle disponibilità del Fondo, sulla base di una graduatoria da definirsi:
1.1 assegnando un primo ordine di priorità ai "progetti integrati di area" di cui all'art. 7, comma 3, della l.r. 46/1993 e alle tipologie di interventi di cui all'art. 7, comma 1, della stessa legge che preveda:
1.1.1 al primo posto, i "progetti integrati di area", intendendosi tali i progetti programmati in una determinata area geografica da diversi Comuni appartenenti alla stessa Comunità montana e proposti per il finanziamento da quest'ultima al fine di favorire lo sviluppo dell'area interessata. Tali progetti devono riguardare un insieme coordinato di interventi appartenenti a due o più delle tipologie di cui all'art. 7, comma 1, della l.r. 46/1993;
1.1.2 al secondo posto, gli interventi di cui alla lett. a), punto 1), riguardanti la costruzione o l'adeguamento di "acquedotti, fognature e impianti di depurazione";
1.1.3 al terzo posto, gli interventi di cui alla lett. a), punto 3), riguardanti la costruzione o l'adeguamento di "opere di urbanizzazione secondaria" (in particolare, gli edifici scolastici, le case municipali, gli altri edifici pubblici, i cimiteri) nonché gli interventi di cui alla lett. a), punto 2) limitatamente alle autorimesse ed ai parcheggi;
1.1.4 al quarto posto, gli interventi di cui alla lett. c), riguardanti il "recupero a funzioni pubbliche di fabbricati di proprietà di enti locali che presentino interesse storico artistico o ambientale";
1.1.5 al quinto posto, gli interventi di cui alla lett. a), punto 2), riguardanti la costruzione o l'adeguamento di "altre opere di urbanizzazione primaria" (in particolare, le opere stradali ed i connessi parcheggi, le linee elettriche, gli impianti di illuminazione);
1.1.6 al sesto posto, gli interventi di cui alla lett. b), riguardanti il "recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali";
1.2 assegnando un secondo ordine di priorità, all'intemo degli insiemi di cui al punto 1.1, in relazione al maggior numero di presenze dei progetti, al di sopra della soglia delle disponibilità del Fondo, nell'insieme di quattro graduatorie da definirsi sulla base:
1.2.1 del carattere innovativo dell'intervento intendendosi come tale la soluzione progettuale di particolare pregio e/o l'adozione di tecniche di particolare efficienza e/o efficacia non usualmente applicate nella regione;
1.2.2 degli effetti generati dall'investimento sulla spesa corrente di riferimento dell'ente proponente, intendendosi tale, essendo venuto meno il concetto di spesa di riferimento nella vigente legislazione regionale riguardante la finanza degli enti locali, il totale della spesa corrente desunto dall'ultimo conto consuntivo dell'ente proponente;
1.2.3 del più elevato rapporto tra capitale investito e risultati attesi espresso attraverso il rapporto tra il valore attuale netto economico (VANE) dell'intervento ed il corrispondente investimento;
1.2.4 dell'opportunità di privilegiare il completamento di progetti organici non ancora ultimati, favorendo tra di essi i progetti con il più basso rapporto tra investimento ancora da realizzare e investimento complessivo;
A parità di punteggio, come sopra determinato, sono considerati prioritari i progetti che presentano un più elevato rapporto tra valore attuale netto economico (VANE) e investimento;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
3. di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera f), del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come corretto dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479.