Oggetto del Consiglio n. 697 del 18 maggio 1994 - Verbale

OGGETTO N. 697/X - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 10.000.000 ALL'UNIONE SPORTIVA DI PONT-DONNAS DI ATLETICA NELLE SPESE PREVISTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DENOMINATA "ESTATE ATLETICA VALDOSTANA", IN PROGRAMMA DAL 12 GIUGNO AL 4 AGOSTO 1994, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31/1992. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 23 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Interviene il Consigliere CHIARELLO.

Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

L'Unione Sportiva Pont-Donnas atletica ha presentato all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, una richiesta tendente ad ottenere, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, un contributo nelle spese previste per l'organizzazione di una manifestazione nazionale di atletica leggera denominata "Estate Atletica Valdostana", in programma dal 12 giugno al 4 agosto 1994.

La manifestazione, che rappresenta il più importante appuntamento di atletica leggera che si svolge nella nostra Regione, si articola in sette distinte giornate di gara; dal 12 giugno al 2 agosto 1994, alle quali é prevista la partecipazione di atleti di livello nazionale e internazionale.

La partecipazione di atleti di tale livello richiama l'attenzione dei quotidiani sportivi e delle riviste specializzate, assicurando così alla manifestazione un interessante azione promozionale turisticosportiva.

La suddetta società ha corredato la richiesta di contributo con un preventivo di spesa, che ammonta complessivamente a lire 31.940.000.

Si dà inoltre atto che l'Assessore regionale al Turismo, Sport e Beni Culturali, acquisito il parere dell'Ufficio regionale per il turismo, ritiene ammissibili le spese e riconosce alla manifestazione l'interesse turistico-promozionale richiesto, ai fini della concessione dei contributi, dalla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31.

La Giunta regionale ritiene pertanto di aderire alla richiesta della U.S. Pont Donnas Atletica mediante la concessione di un contributo di lire 10.000.000.

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Richiamata la legge regionale 24 giugno 1992, n. 31;

Con voti favorevoli: venticinque (presenti ventisei; votanti: venticinque ; astenuto: uno il Consigliere:COLLE');

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, la concessione di un contributo di lire 10.000.000 (diecimilioni) a favore dell'U.S. Pont Donnas, con sede in Pont-SaintMartin, P.I. n. 00512930074, e comunque in percentuale non superiore al 31% delle spese sostenute per l'organizzazione della manifestazione nazionale di atletica leggera denominata "Estate AtleticaValdostana", in programma dal 12 giugno al 4 agosto 1994;

2) di approvare e di impegnare la spesa di lire 10.000.000 (diecimilioni), con imputazione sul capitolo 64320 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1994 ("Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero"), che presenta la necessaria disponibilità;

3) di stabilire che alla liquidazione della spesa si provveda, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, su richiesta dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, a manifestazione conclusa, previa presentazione del consuntivo corredato da idonei giustificativi di spesa;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come corretto dal successivo 10 novembre 1993, n. 479, e di darne esecuzione.