Oggetto del Consiglio n. 696 del 18 maggio 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 696/X - Disegno di legge: "Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie".
Articolo 1 - 1. La Regione interviene finanziariamente per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature in dotazione ai presidi sanitari esistenti sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché nei limiti annualmente fissati con legge finanziaria, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'Unità sanitaria locale, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, un finanziamento annuale vincolato.
Articolo 2 - 1. L'Unità sanitaria locale approva, con deliberazione dell'organo di gestione, il programma triennale delle nuove attrezzature da acquistare e delle sostituzioni ed integrazioni di attrezzature esistenti da operare.
2. L'Unità sanitaria locale individua, altresì, nell'ambito del programma di cui al comma 1, le attrezzature da acquistare nei limiti del finanziamento regionale di cui all'articolo 1, comma 2.
3. La deliberazione dell'organo di gestione va sottoposta al controllo preventivo della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e), della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 75 (Disciplina del controllo preventivo della Giunta regionale sugli atti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta).
4. Agli acquisti di nuove attrezzature, nonché alle sostituzioni ed integrazioni di attrezzature esistenti, individuate con le modalità di cui al comma 1, provvede l'Unità sanitaria locale.
Articolo 3 - 1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, nel triennio 1994/1996, la spesa di lire 7.500.000.000, di cui lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio 1994.
2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 60446 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994, di nuova istituzione, che assumerà la seguente denominazione "Finanziamento all'U.S.L. per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie", e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti al capitolo 60440 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 (Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie) ed ai capitoli corrispondenti per gli anni 1995 e 1996.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato con legge finanziaria.
Articolo 4 - 1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 60440
"Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie"
lire 3.000.000.000;
b) in aumento:
cap. 60445 (di nuova istituzione)
"Finanziamento all'U.S.L. per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie"
lire 3.000.000.000
Articolo 5 - 1. La legge regionale 10 agosto 1992, n. 40 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere) è abrogata.
Articolo 6 - 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - La parola per l'illustrazione al Consigliere Perrin Giuseppe Cesare.
Perrin G.C. (UV) - Le décret de loi n. 502 du 30 décembre 1992 donne aux régions l'organisation des U.S.L tandis qu'il attribua à ces U.S.L. la gestion dans son ensemble et donc aussi pour ce qui concerne l'achat de tout le matériel nécessaire. Jusqu'à maintenant c'était l'Administration régionale qui pourvoyait à l'achat des appareillages technologiques, à travers ce projet de loi, par contre, on va remettre à l'U.S.L la compétence en matière d'achat.
Cette volonté est conforme au décret de loi 502 et donc à partir de maintenant la Région pourvoira à la programmation et a donner des adresses pour l'organisation des services et des activités de l'U.S.L., tandis que toutes les compétences organisatives, administratives, patrimoniales, comptables et techniques appartiendront à l'U.S.L..
Pour assurer à l'U.S.L. de la Vallée d'Aoste la possibilité d'acheter les appareillages nécessaires, la Région lui transférera annuellement une somme qui a été prévue en 3 milliards de lires pour l'année 1994 et en 4 milliards et demi pour les deux années successives. Pour accéder à ce financement l'U.S.L. devra approuver un programme triennal des achats, programme qui devra être soumis au contrôle du Gouvernement régional.
Ce programme, d'après l'amendement proposé par la V Commission du Conseil, devra tenir compte des adresses programmatiques établies par le plan socio-sanitaire de la Région.
Presidente - Se non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri possiamo passare alla votazione dell'articolato. Articolo 1.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2, con l'emendamento proposto dalla I Commissione, di cui do lettura:
Emendamento - Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. L'Unità sanitaria locale approva, con deliberazione dell'organo di gestione, il programma triennale delle nuove attrezzature da acquistare e delle sostituzioni ed integrazioni di attrezzature esistenti da operare, tenendo conto degli indirizzi programmatici della Regione delineati nel Piano socio-sanitario regionale.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2 - 1. L'Unità sanitaria locale approva, con deliberazione dell'organo di gestione, il programma triennale delle nuove attrezzature da acquistare e delle sostituzioni ed integrazioni di attrezzature esistenti da operare, tenendo conto degli indirizzi programmatici della Regione delineati nel Piano socio-sanitario regionale.
2. L'Unità sanitaria locale individua, altresì, nell'ambito del programma di cui al comma 1, le attrezzature da acquistare nei limiti del finanziamento regionale di cui all'articolo 1, comma 2.
3. La deliberazione dell'organo di gestione va sottoposta al controllo preventivo della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e), della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 75 (Disciplina del controllo preventivo della Giunta regionale sugli atti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta).
4. Agli acquisti di nuove attrezzature, nonché alle sostituzioni ed integrazioni di attrezzature esistenti, individuate con le modalità di cui al comma 1, provvede l'Unità sanitaria locale.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Votiamo l'articolo 3.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 4, con l'emendamento dalla II e dalla V Commissione:
Emendamento - La lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
b)in aumento:
programma regionale 2.2.3.02
codificazione 2.1.2.3.7.3.08.8.8.31
cap. 60445 (di nuova istituzione)
"Finanziamento all'U.S.L. per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie"
lire 3.000.000.000
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Passiamo ora alla votazione dell'articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4 - 1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 60440
"Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie"
lire 3.000.000.000;
b) in aumento:
programma regionale 2.2.3.02
codificazione 2.1.2.3.7.3.08.8.8.31
cap. 60445 (di nuova istituzione)
"Finanziamento all'U.S.L. per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie"
lire 3.000.000.000
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Votiamo l'articolo 5.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Votiamo l'articolo 6.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Passiamo infine alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.