Oggetto del Consiglio n. 658 del 4 maggio 1994 - Verbale

OGGETTO N. 658/X - NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETĄ CHAMOIS IMPIANTI S.P.A..

Il Presidente STEVENIN, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 9 c) dell'ordine del giorno.

Interviene il Consigliere Giuseppe Cesare PERRIN.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- la legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale e in particolare all'articolo 2 - primo comma - stabilisce che le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di enti od istituti di diritto pubblico e privato, aziende, societą, fondazioni, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale;

- con legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 č stata autorizzata la sottoscrizione di capitale azionario da parte della Regione a favore di Societą di funivie e seggiovie locali e di altre Societą aventi per fine iniziative di interesse turistico locale;

- l'art. 13 dello Statuto della Societą Chamois Impianti S.p.A. riconosce alla Regione la facoltą di nominare uno dei membri del Consiglio di amministrazione;

- la legge regionale 24 agosto 1992, n. 50 stabilisce che i rappresentanti designati dalla Regione nei Consigli di amministrazione nelle societą di cui la Regione sottoscrive quote di capitale azionario, devono avere almeno uno dei seguenti requisti:

titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;

almeno tre anni di esperienza di amministrazione di un ente locale o di una societą di trasporto a fune;

- il succitato Consiglio di amministrazione scadrą il 31 maggio 1994 per compiuto triennio di carica;

Considerato che la Commissione per le nomine, a seguito della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione n. 53 del 14 dicembre 1993 dell'elenco delle nomine in scadenza nel primo semestre dell'anno 1994, nella riunione dell'11 marzo 1994, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, ha ritenuto formalmente ammissibile la proposta di candidatura di cui all'allegato prospetto;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, di un rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della summenzionata societą per il triennio 1994/1997 che scadrą il 31 maggio 1997;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimitą della presente deliberazione;

Richiamate le leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10, 27 marzo 1991, n. 12 e 24 agosto 1992, n. 50;

Proceduto a votazione a schede segrete, con l'assistenza del Consigliere segretario PERRON e degli scrutatori Consiglieri BORRE, LANIECE e Secondina SQUARZINO, con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: venticinque;

- Consiglieri votanti: ventidue;

- Astenuti: tre, i Consiglieri: COLLE', MARGUERETTAZ e Marco VIERIN;

- Schede valide: ventidue.

Ha riportato voti:

- FIABANE Massimo: ventidue;

DELIBERA

1) di nominare, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, quale rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della Societą Chamois Impianti S.p.A., per il triennio 1994/1997 che scadrą il 31 maggio 1997, il Sig. FIABANE Massimo (residente in Gressan, localitą Pila);

2) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 13.2.1993, n. 40, come corretto dal successivo 10.11.1993, n. 479 e di darne esecuzione.