Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 642 del 21 aprile 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 642/X - Disegno di legge: "Delega ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del pae­saggio".

Articolo 1 - (Oggetto della legge)

1. In attuazione della competenza legislativa esclusiva della Valle d'Aosta in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 2, lett. q), dello Statuto speciale per la Valle d'Ao­sta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione alle norme di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto specia­le della Valle d'Aosta), che hanno trasferito alla Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela del paesaggio, sono delegate ai comuni della Valle d'Aosta le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti.

Articolo 2 - (Delega di funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), per gli interventi e con i limiti indicati all'articolo 3, sono delegate ai comuni, nelle aree soggette alla legge 1497/1939, ai sensi dell'articolo 1 della legge medesima e dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui, all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come integrato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Ai comuni sono delegate, per gli interventi di cui all'articolo 3, le funzioni amministrative riguardanti:

a) il parere vincolante di cui al combinato disposto dell'articolo 2, comma quarto, e dell'articolo 14, comma quarto, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale), e dell'articolo 8, comma primo, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);

b) l'autorizzazione degli interventi nelle aree di interesse pae­sistico inserite negli elenchi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma primo, della legge regionale 56/1983;

c) il nullaosta per l'impiego del manto di copertura dei tetti con materiale diverso dalle lose di pietra ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni).

Articolo 3 - (Interventi per i quali opera la delega)

1. I comuni, seguendo gli indirizzi di cui al regolamento previ­sto nell'articolo 12, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni, nullaosta o pareri di cui all'articolo 2, nelle seguenti materie:

a) ripristino, sostituzione e nuova costruzione delle recinzioni;

b) ripristino e sostituzione dei manti di copertura dei tetti delle costruzioni;

c) manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restau­ro e risanamento conservativo che comportino modificazioni allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore delle costruzioni pur­ché non incidenti sugli elementi strutturali e di pregio architet­tonico, nonché ristrutturazioni purché non consistano in inter­venti sostitutivi e/o ablativi;

d) manufatti e sistemazioni relativi a cimiteri o parte di essi che non presentino interessi storico-culturali, ivi compresi i campi di inumazione;

e) potenziamento e costruzione delle condutture interrate e delle relative componenti fuori terra, i cui tracciati non inte­ressino aree archeologiche e che non comportino esecuzione di piste di servizio che necessitino di opere edilizie o sbancamenti;

f) installazione di bomboloni per il gas liquido esternamente alle zone A, quali individuate e delimitate nei piani regolatori generali comunali;

g) varianti a progetti riguardanti edifici realizzati dopo il 1945 già autorizzate dalla Soprintendenza regionale per i beni cultu­rali e ambientali, che non riguardino il sedime e le sistemazioni esterne, non comportino aumenti del volume, della superficie coperta e dell'altezza massima e non alterino eventuali im­pianti regolari delle aperture esterne;

h) varianti ai progetti relative agli interventi di cui alla lett. c) autorizzati dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali;

i) installazione, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, di costruzioni provvisorie funzionali all'esecuzione di im­pianti e opere o all'esercizio di attività temporanee;

l) costruzione di volumi pertinenziali nelle zone A, quali indivi­duate e delimitate nei piani regolatori generali comunali vi­genti, purché ammessi dai piani stessi o previsti dai relativi strumenti attuativi;

m) costruzione di strutture sussidiarie alle attività agricole, ove presentino tipologie costruttive e limiti dimensionali coerenti con quelli definiti nel regolamento di cui all'articolo 12 e risul­tino ammessi dai piani regolatori generali comunali vigenti;

n) intonacatura e tinteggiatura dei fronti esterni di edifici co­struiti posteriormente al 1945, nel rispetto dei limiti e dei cri­teri definiti nel regolamento di cui all'articolo 12;

o) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere a), b), d), e), f), i), l), m), n).

Articolo 4 - (Interventi per i quali non è richiesta autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 non è richiesta:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorizia che non com­porti alterazione permanente dello stato dei luoghi mediante costruzioni edilizie o altre opere civili, sempreché si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per gli interventi nelle aree boscate riguardanti il taglio col­turale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;

d) per gli interventi di disalveo diretti a conservare le sezioni idrauliche degli alvei fluviali e torrentizi stabilite dagli uffici regionali competenti, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;

e) per gli interventi di manutenzione ordinaria delle briglie e delle arginature negli alvei fluviali e torrentizi;

f) per gli interventi di bonifica agraria che non comportino l'esecuzione di opere edilizie e risultino coerenti con i criteri e i limiti definiti nel regolamento;

g) per gli interventi di qualunque natura su edifici preesistenti compresi in zone A per cui siano stati redatti piani o norme attuative ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 14/1978 laddove tali piani siano vigenti e siano stati preventivamente concordati con la Soprintendenza.

Articolo 5 - (Ambiti urbanistici non sottoposti a vincolo)

1. Il vincolo paesaggistico disposto dall'articolo 82, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977, come integrato dal decreto-legge 312/1985, convertito, con mo­dificazioni, nella legge 431/1985, non si applica nelle zone A e B e, limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, nelle altre zone insediative, quali individuate e de­limitate nei piani regolatori generali comunali, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 1, n. 2, della legge 1497/1939, che fossero ubicati nelle zone medesime.

Articolo 6 - (Riserva di competenze)

1. É riservata alla competenza della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali l'autorizzazione per gli inter­venti riguardanti gli edifici, i manufatti, le aree archeologiche e gli altri beni, ovunque situati, sottoposti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), ai sensi degli articoli 1, 2, 5, 11 e 13 della legge stessa, dell'arti­colo 5, commi primo e secondo, e dell'articolo 8, comma secondo, della legge regionale 56/1983, e i beni di cui all'articolo 1, n. 2, della legge 1497/1939, nonché per gli interventi non indicati all'articolo 3 della presente legge, riguardanti gli altri immobili assoggettati alla legge 1497/1939, come estesa dalla legge 431/1985.

2. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni af­ferenti all'applicazione dell'indennità prevista dall'articolo 15, comma primo, della legge 1497/1939, e successive modifica­zioni, relativamente agli interventi di cui all'articolo 3 che fos­sero eseguiti senza l'autorizzazione, il nullaosta o il parere di cui all'articolo 2 o che risultassero difformi da essi.

Articolo 7 - (Commissione edilizia comunale)

1. La composizione della Commissione edilizia comunale, quale stabilita dal regolamento edilizio comunale o dalle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale, è integrata con un esperto in materia di tutela del paesaggio.

2. Per la validità delle riunioni della Commissione edilizia co­munale nelle quali siano esaminate domande relative a inter­venti di cui all'articolo 3, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, è necessaria la presenza dell'esperto di cui al comma 1, il cui parere sarà riportato a verbale.

Articolo 8 - (Adempimenti dei comuni)

1. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigo­re della presente legge, con deliberazione consiliare provvedono a nominare in seno alla Commissione edilizia comunale un esperto in materia di tutela del paesaggio.

2. Le autorizzazioni, il nullaosta e i pareri relativi agli inter­venti di cui all'articolo 3 sono rilasciati o negati dal sindaco entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della relativa domanda, sentito il parere della Commissione edilizia comunale come integrata ai sensi del comma 1. Copia di tali provvedimenti è inviata bimestralmente al Ministero per i beni culturali e ambientali e, immediatamente, con i relativi progetti, all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

3. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni cultu­rali e ambientali di cui all'articolo 82, commi nono, decimo, undicesimo e tredicesimo, del decreto del Presidente della Re­pubblica 616/1977, come integrato dall'articolo 1 del decreto-legge 312/1985, convertito, con modificazioni, nella legge 431/1985.

Articolo 9 - (Controllo e partecipazione)

1. L'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali può disporre l'effettuazione di controlli in merito all'attuazione della presente legge, ivi compresa l'esecuzione degli interventi, anche mediante verifiche degli atti depositati presso l'ufficio tecnico comunale concernenti le funzioni amministrative dele­gate.

2. Il Soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali, o suo delegato, può partecipare alle riunioni della Commissione edilizia comunale, nelle quali siano esaminate domande ai sensi della presente legge; a tale fine, la convocazione della Commissione sarà tempestivamente comunicata al Soprinten­dente medesimo avendo cura di indicare se esistano o meno progetti rilevanti ai fini della tutela paesistica.

3. La Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambien­tali informa periodicamente i comuni in ordine all'evoluzione delle problematiche attinenti alla tutela del paesaggio, ai pro­grammi regionali per la valorizzazione delle componenti stori­co-culturali e paesaggistico-ambientali e agli esiti delle ricerche archeologiche effettuate nei rispettivi territori, anche mediante sessioni di studio riservate ai tecnici comunali e agli esperti di cui all'articolo 7, comma 1.

Articolo 10 - (Poteri sostitutivi)

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 8, comma 1, alla nomina dell'esperto in materia di tutela del paesaggio in seno alla Commissione edilizia comunale provvede, con decreto, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, il Presidente della Giunta regionale.

2. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 8, comma 2, gli interessati possono chiedere, ai sensi della legge 1497/1939, l'autorizzazione, il nullaosta o il parere all'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, che si pronuncia entro ses­santa giorni dalla data di ricezione della richiesta accompagna­ta dal relativo progetto.

3. L'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione, può annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione, il nullaosta o il parere comunale di cui all'articolo 2, comma 2, per ragioni di legittimità o di difformità dalle direttive regiona­li.

Articolo 11 - (Vigilanza e sanzioni)

1. L'attività di vigilanza esercitata dal sindaco ai sensi dell'ar­ticolo 15, comma primo, della legge regionale 14/1978, e suc­cessive modificazioni, in ordine agli interventi comportanti tra­sformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, è estesa, ai fini della tutela del paesaggio, agli interventi di cui all'articolo 3, in quanto soggetti all'autorizzazione, al nullaosta o al parere comunale ai sensi dell'articolo 2.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modifi­cazioni, e delle relative procedure, il sindaco, ove accerti l'ese­cuzione di interventi di cui all'articolo 3 senza l'autorizzazione, il nullaosta o il parere di cui all'articolo 2 o in difformità da es­so, sospende immediatamente i relativi lavori e ne dà conte­stuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'applicazione, ove del caso, dell'indennità prevista dall'articolo 15, comma primo, della legge 1497/1939.

Articolo 12 - (Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva un regolamento, concernente, in particolare:

a) le tipologie, i limiti dimensionali o i criteri cui devono uni­formarsi i progetti per gli interventi di cui all'articolo 3, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 2;

b) le modalità per l'istruttoria delle domande e dei relativi pro­getti;

c) le modalità per le comunicazioni al Ministero per i beni cul­turali e ambientali e all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, di cui all'articolo 8, comma 2;

d) la definizione del concetto di cimitero di interesse storico-culturale;

e) le modalità per l'assegnazione ai comuni delle domande di cui all'articolo 13, comma 1.

Articolo 13 - (Norme finali)

1. Le domande di autorizzazione, di nullaosta o di parere rela­tive agli interventi di cui all'articolo 3 pervenute all'Assesso­rato regionale del turismo, sport e beni culturali prima della data di entrata in vigore della presente legge, che, alla data medesima, risultassero inevase, sono immediatamente asse­gnate ai comuni competenti per territorio a cura dell'Assesso­rato medesimo, che ne dà contestuale notizia ai richiedenti.

2. Per le domande di cui al comma 1, il termine di cui all'arti­colo 8, comma 2, decorre dalla data in cui i comuni ricevono dalla Regione i relativi fascicoli.

Articolo 14 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al Consigliere Dujany.

Dujany (PVA) - Il presente disegno di legge va ad incidere solo nel settore della tutela del paesaggio, in assenza come siamo di un piano pae­sistico regionale, mentre il settore urbanistico non viene intac­cato, poiché non abbiamo voluto fare confusione fra settori con finalità diverse. Quindi, al di là delle competenze della Regione che avrebbero permesso una maggior intensità di intervento per la delega, non era possibile agire diversamente in assenza dei piani paesistico e urbanistico regionali. Va ancora ricordato l'intuito del legislatore valdostano che ha inteso affrontare la tematica facendo in modo che i due piani procedano di comune accordo. Questa legge rappresenta uno dei primi tentativi di investire i comuni di funzioni finora esercitate dalla Regione. Ciò è possibile in quanto l'articolo 2, lettera q), dello Statuto ri­conosce competenza esclusiva della Regione in materia di tute­la del paesaggio e l'articolo 16 della legge n. 196 ha trasferito anche le funzioni amministrative che il Ministero dei beni cul­turali esercita in materia.

L'obiettivo centrale della norma è quello di snellire l'attività regionale, facendo in modo che alla Regione competano il con­trollo di quei progetti di maggior qualità e si conta, in questo modo, da un parte, di decentrare e, dall'altra, di rendere più snello l'apparato regionale. Quindi il riferimento normativo ri­conosce la riserva di competenza della Sovrintendenza per le valutazioni preventive e per i successivi controlli per gli inter­venti di elevata trasformazione del paesaggio, o che interessino aree aventi rilevante pregio, mentre le deleghe ai comuni ri­guardano trasformazioni del territorio più contenute. Le fun­zioni attengono sia all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497, sia il parere vincolante per interventi che vanno dalla manutenzione fino alla ristrutturazione la quale non comporti la sostituzione complessiva delle strutture.

Il progetto di legge è delegato nel senso che, per diventare ope­rativo, richiederà una perfetta attenzione e dei comuni e degli operatori del settore, in modo che risultino qualificati i vari in­terventi. Ciò perché il confine tra le competenze della Sovrin­tendenza e quelle che saranno dei comuni potrebbero rivelarsi labili e quindi tutto questo richiederà un'estrema precisione da parte di tutti gli attori del settore.

L'articolo 4 individua le ipotesi in cui l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 non è necessaria: ci riferiamo ad interventi di minor importanza, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e l'alterazione dell'aspetto idrogeologico.

I comuni vengono incentivati a dotarsi di quelle norme di attuazione di cui all'articolo 14 della legge n. 14/1978, in modo tale che ne derivi l'esenzione della succitata autoriz­zazione nelle zone A precisando, al successivo articolo, che re­lativamente alle zone A e B il vincolo cosiddetto "Galasso" non si applicherà - ad eccezione delle ville, dei giardini - neppure a seguito, per zone diverse da A e B, dell'adozione dei piani plu­riennali di adozione.

L'articolo 5 ripete ciò che prevede la normativa "Galasso" a li­vello nazionale: anche qui non si vuol incidere laddove si parla di tutela del paesaggio, perché nonostante i piani pluriennali non abbiano molto senso di esistere in Valle, si è voluto mante­nere la stessa dicitura, lasciando poi ad un successivo disegno di legge in materia urbanistica di ritornare sul punto. L'opera­tività della delega è stata condizionata dall'approvazione di un regolamento che tende a guidare gli interventi controllati dai comuni, cosicché gli stessi possano maturare l'esperienza; rego­lamento tanto più necessario alla luce del fatto di stabilire gli esatti confini di competenza tra Regione e Comune.

L'articolo 8 indica nel sindaco l'autorità a cui è demandato l'esame delle domande di autorizzazione, dei nullaosta e dei pa­reri. I relatori, con l'accordo della Giunta, del Sovrintendente facente funzione e dell'Associazione sindaci, proporrebbero un emendamento sulla modifica del 2° comma, con una nuova for­mulazione del 3° comma, che faccia sì di evitare che il sindaco debba esprimersi quando deve emettere un parere come attivi­tà delegata e poi, successivamente, nel momento in cui emette il parere definitivo; la finalità è quella di evitare che vi sia uno sdoppiamento dell'attività del sindaco.

I tempi entro i quali do­vrà pronunciarsi il sindaco sono estremamente ridotti: è fissato un termine di 60 giorni con facoltà dell'interessato, nel caso in cui i tempi non fossero rispettati, di rivolgere analoga istanza all'Assessorato al turismo. Quest'ultimo organo eserciterà un'attività di controllo sul buon funzionamento dei comuni, es­sendo sua facoltà l'emanazione di quei provvedimenti che do­vessero esorbitare dalla competenza delegata o dovessero appa­lesarsi illegittimi. La legge va dichiarata urgente ex articolo 31 della Statuto Speciale.

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - La collaborazione che ha dimostrato la Lega in questi mesi non viene meno, nonostante l'atto di generosità dimostrato ieri dalla maggioranza; quindi è opportuno che su questo disegno di legge il Consiglio effettui alcune riflessioni. Le riflessioni sono contenute in uno studio approfondito di un architetto valdosta­no del quale vi voglio dare lettura.

"Urbanistica e ambiente sono uniti da un forte legame tantoché l'origine dell'urbanistica moderna viene storicamente individuata in Gran Bretagna a metà ottocento come risposta al problema "ambientale" della salute pubblica e in particolare delle condizioni igieniche nelle abitazioni e nella città in generale.

Questo studio si propone di individuare il ruolo e le potenzialità della progettazione urbanistica al fine di perseguire una politi­ca attiva di tutela dell'ambiente montano con riferimento parti­colare al territorio delle Alpi, all'uomo e alle sue molteplici at­tività. Un approccio alla tutela che esuli dalle politiche statiche e riduttive delle numerose leggi di vincolo che si sono sussegui­te in Italia e rivelatesi prevalentemente in oneri burocratici e in procedure autorizzative, e ben lontane dall'assolvere i com­piti di tutela reale.

L'ambiente viene spesso inteso principalmente nel suo signifi­cato prettamente biologico e legato alla natura, ma in realtà es­so non può prescindere dalla componente dall'attività umana con la sua storia, cultura e tradizioni.

Si sviluppa così una descrizione delle Alpi che, partendo dalla problematica di base del rapporto uomo-natura, riconosce come il lavoro dell'uomo ha influito notevolmente anche in maniera positiva sulle caratteristiche dell'ambiente e del territorio alpini.

Verrà rivelato che, sia per gli effetti del movimento dei conti­nenti, sia a causa dell'azione degli agenti atmosferici, l'am­biente e il paesaggio non hanno una forma statica. Ne deriva che ogni politica prettamente di conservazione dello stato di fatto andrebbe anch'essa contro la naturale evoluzione del pia­neta terrestre.

Lo studio prosegue verso l'esame di un caso tipo che rappresen­ta in maniera significativa le conseguenze del "Turismo", un fenomeno recente che ha sconvolto e modificato enormemente l'ambiente delle Alpi, in particolare dal secondo dopoguerra quando, da fenomeno riservato alle categorie sociali più ricche, ha interessato rapidamente l'intera popolazione prendendo il nome di "Turismo di massa".

Verrà affrontato l'esempio di Breuil-Cervinia, in Valle d'Aosta, analizzandone l'attività pianificatoria dal 1934 (data del primo incarico) ad oggi, che ha visto la partecipazione di eccellenti professionisti quali Mario Cereghini, Ludovico B. di Belgioioso del B.B.P.R., Carlo Mollino, Franco Berlanda e Laurent Chap­pis, ma che purtroppo ha portato solo nel 1985 all'approvazione definitiva del primo piano regolatore. Questa parte tenterà di evidenziare le problematiche tecniche e culturali della pratica pianificatoria con riferimenti alla storia dell'urbanistica con­temporanea.

In questo senso non si può prescindere dall'affrontare il dibatti­to politico in Consiglio regionale sulla legislazione urbanistica nella Regione autonoma Valle d'Aosta, che in ottemperanza allo Statuto speciale del 1948, molto prima delle regioni a Sta­tuto ordinario, ha potuto sperimentare maggiori competenze delegate in materia urbanistica.

L'ultimo capitolo lancia uno sguardo alla pianificazione locale nel paese dove circa due secoli fa nasceva l'urbanistica. Dopo una breve descrizione della pianificazione locale in Inghilterra si sofferma sul "Brief" individuandone le potenzialità come strumento di tutela dell'ambiente oltre che la sua capacità di incentivare la partecipazione dei cittadini alla pianificazione.

L'esperienza inglese si arricchisce con l'insegnamento di urba­nisti quali Giancarlo De Carlo, Giuseppe Samonà, Ludovico Quaroni, Camillo Sitte, Bernardo Secchi e Marco Romano, e altri, e conduce a riflettere sul rapporto urbanistica-ambiente in parallelo al rapporto urbanista-architettura. Ne deriverà l'individuazione di un metodo di progettazione urbanistica che, inserendosi senza troppe difficoltà nella legislazione vigente, potrebbe indirizzare lo sviluppo verso interventi sul territorio controllati e indirizzati a modificare sempre e solo positivamen­te la qualità dell'ambiente.

"L'urbanistica non è più allora modo per dilatare il proprio pro­getto, per allargare il tratto di territorio che ne viene investito, che occorre ridisegnare per poter riscriverne un dettaglio, quanto luogo teorico nel quale si esercita la nostra capacità di descrivere; nel quale si esperimenta, attraverso successive tentazioni, il valore generale e locale di ogni affermazione; nel quale la differenza e la specificità vengono di continuo interro­gate per scorgere tutto ciò che loro non appartiene; vengono ri­condotte da una parola avara alla temperanza delle cose desti­nate a durare "come se fossero sempre esistite"."

L'ambiente naturale spesso è considerato tale solo perché non contaminato dalla presenza dell'uomo. Dai capitoli precedenti traspare come, in particolare nelle Alpi, la natura ha bisogno dell'uomo e delle sue opere per mantenere la stabilità e la fer­tilità dei terreni, curare i boschi e controllare le acque. Spesso gli interventi dell'uomo volti a dissodare terreni aridi, diminui­re il declivio di terreni fertili con terrazzamenti e perfino co­struire insediamenti sono diventati elementi integranti e carat­terizzanti l'ambiente naturale.

"Ambiente, inteso come natura, insieme di elementi abiotici, è stato contrapposto per lungo tempo al mondo degli organismi viventi. La disciplina che ci avvicina alla natura è l'ecologia che individua il concetto di sistema ecologico o ecosistema, unità che include tutti gli organismi in una data area (la comunità) interagenti con l'ambiente fisico. La sua funzione è quella di sottolineare i rapporti e le relazioni obbligati, di interdipen­denza, casuali, cioè di collegare insieme tutti i componenti di un'unità funzionale. L'ecosistema è l'unità funzionale fonda­mentale dell'ecologia, poiché comprende sia gli organismi che l'ambiente abiotico, che si influenzano reciprocamente e che so­no entrambi necessari per il mantenimento della vita quale noi conosciamo sulla terra."

L'ambiente inoltre non può prescindere dalla sua componente principale, il territorio. Il territorio però non rappresenta una realtà fisica come il suolo al quale è legato, ma "esso rientra in primo luogo nell'ambito della geografia politica e dell'istitu­zione. In quanto estensione di terreno alle dipendenze di un dominio, definisce una zona di competenza, determinata uni­camente da una superficie, da una forma e da confini. Territo­rio è suolo per la pianificazione fisica che lo ha considerato il supporto degli usi funzionali allo sviluppo della società indu­striale, in particolare di quella urbana. Le sue intrinseche con­notazioni e qualità di forma fisica, di risorse naturali e cultu­rali contano prevalentemente in relazione all'utilizzo.

Territorio e ambiente rappresentano, come ha sostenuto R. As­sunto, le componenti costitutive del paesaggio che noi viviamo e rispettiamo e conosciamo come territorio e ambiente nella loro indivisibile unità. Paesaggio è infatti la forma in cui si esprime l'unità sintetica di territorio e ambiente."

"Territorio e ambiente hanno avuto continuativamente in Italia trattazione separata e strumenti differenziati. All'uso del Terri­torio come suolo si sono rivolti gli strumenti di piano, imprigio­nati nei miti dell'igiene, dell'espansione insediativa e dell'ur­banizzazione, della trasformazione del territorio funzionale allo sviluppo economico. Alla conservazione dell'ambiente, inteso come storia e natura, si sono rivolti strumenti di vincolo, im­prigionati a loro volta nel mito dei monumenti e dell'estetica delle bellezze naturali e della loro conservazione a fini con­templativi. La conservazione è stata affidata a leggi di vincolo la cui applicazione si è risolta prevalentemente in procedure autorizzative, lontani dall'assolvere a compiti di tutela reale."

La disciplina urbanistica in Italia, che si configura dagli anni '60 come Scienza che sovraintende alla generale utilizzazione del territorio con lo scopo di assicurare l'ordinato svolgimento della vita sociale delle comunità, é stata interpretata in genera­le dagli amministratori esclusivamente come uno strumento di vincolo, una limitazione da imporre alla libertà dell'uso del territorio.

In effetti l'urbanistica ha una tradizione che deriva dai regolamenti di tipo igienico-sanitari emanati per arginare le malattie e le epidemie diffusesi a causa dell'insalubrità delle abitazioni perlopiù conseguente all'enorme concentrazione di persone causata dall'urbanesimo. Questi regolamenti non era­no altro che dei limiti all'edificazione, con confrontanze, vedute, illuminazione e ventilazione naturale da rispettare; e all'affol­lamento delle abitazioni con limiti di superficie per abitante.

Di conseguenza le successive normative urbanistiche sono state interpretate dall'opinione pubblica esclusivamente per il loro carattere riduttivo e vincolante, sottovalutando e ignorando tutti i connotati sociali insiti nella pianificazione. Gli stessi Amministratori, perlopiù interessati direttamente alla specu­lazione edilizia, hanno contribuito a convincere i cittadini che la disciplina urbanistica non è altro che l'interferenza del pote­re politico sulle libertà individuali.

Un esempio significativo è l'affossamento nel 1963 del progetto di legge dell'Onorevole democristiano Fiorentino Sullo sull'esproprio generalizzato dei suoli, che in quel momento po­teva essere un importante strumento per evitare la speculazio­ne edilizia in corso, invece con la complicità della stampa di regime riuscì a scatenare l'effetto opposto e a provocare la rea­zione in massa dei proprietari delle case ai quali, secondo l'in­terpretazione, "gli si sarebbe voluto togliere la proprietà della casa".

Successivamente lo studio di una legge urbanistica, della quale si sentiva un'enorme necessità, mandò in crisi il primo Governo Moro nel 1963 e "nell'estate 1964, come si scoprirà, ma solo in parte, negli anni successivi, ci fu un tentativo di colpo di Stato. Uno dei bersagli, o addirittura il principale bersaglio, era evi­dentemente la legge urbanistica".

Il 23 luglio 1964 si insedia a Palazzo Chigi il secondo Governo Moro ma eviterà in modo as­soluto di affrontare la materia urbanistica. Nessuna Amministrazione regionale e comunale, pertanto, re­dige un piano fintantoché non gli viene imposto e, sotto la ma­schera del liberismo, prende piede la "deregulation" (mancanza di regole) ovvero il procedere delle amministrazioni discrezio­nalmente in deroghe e varianti, secondo l'interesse particolare dei singoli, e al di fuori di ogni programmazione sociale.

Quando la pressione degli ambientalisti diventa significativa l'autorità centrale dello Stato interviene frenando bruscamente l'espansione dell'edilizia incontrollata, come è avvenuto ad esempio nella crescita del Breuil, imponendo dei vincoli di ine­dificabilità ad alcune parti del territorio considerate ambien­talmente più pregiate e trascurando completamente ciò che avviene o potrà avvenire in seguito oltre il limite fisico tracciato dal vincolo stesso.

G. Astengo nel 1967 definiva la tutela ambientale come "ricerca di successivi stati di corretto equilibrio tra atti, singoli o collet­tivi, di intervento nell'ambiente e l'ambiente stesso, considerato nelle sue molteplici interrelazioni come un tutto unico ed unita­rio e cioè come un bene unico e primario".

Cinque anni dopo il Consiglio della Comunità Europea defini­sce l'ambiente come "l'insieme degli elementi che, nella loro complessità delle loro relazioni, costituiscono il quadro, l'habi­tat e le condizioni di vita dell'uomo, quali sono in realtà o quali sono percepiti."

Pertanto l'ambiente non può prescindere dal rapporto tra natu­ra, uomo e attività umane, anzi ne è parte integrante. Il vincolo però ha esclusivamente una conseguenza riduttiva e non pro­duce altro che un'ulteriore barriera tra l'uomo e la natura nel considerare di quest'ultima esclusivamente come elemento contemplativo.

Soltanto una corretta pianificazione con precisi indirizzi pro­gettuali, libera dal preconcetto della conservazione, può con­sentire alla natura di mantenere alta la sua qualità in armonia con la presenza dell'uomo e delle sue attività.

Osservando con attenzione l'alpicoltura, i Castelli valdostani e più lontano i Sacri Monti e le numerose città e monumenti sto­rici della nostra penisola, possiamo trarre il miglior esempio di come gli insediamenti umani possano influire, e lo abbiano fatto quasi sempre positivamente, sulla forma e sulla qualità dell'ambiente e più propriamente del paesaggio.

Il progetto redatto nel 1992 dall'ufficio regionale per il piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta con la collaborazione di numerosi e affermati consulenti e progettisti coordinati dal Prof. Roberto Gambino di Torino, dall'arch. Gian Franco Bel­lone di Aosta e dalla dott.ssa Josette Mathiou dell'ufficio regio­nale di urbanistica, si trova nella fase di presentazione ai co­muni, i quali entro il 31 gennaio 1994, salvo proroghe, dovran­no presentare le proprie osservazioni prima dell'adozione da parte del Consiglio regionale.

Il P.T.P. della Valle d'Aosta si basa sul presupposto che a fronte delle innovazioni tecnologiche ed organizzative che in­vestono i sistemi di produzione e di scambio, dell'espansione del turismo e delle attività del tempo libero in forme più aggressive e pervasive del passato, della generalizzazione di nuove forme di consumo e d'interazione sociale che investono in misura cre­scente i territori finora risparmiati dai processi d'urbanizza­zione, le politiche basate sulla semplice e passiva conservazione si rivelano del tutto inadeguate.

Pertanto una efficace prote­zione del paesaggio e dell'ambiente non può fare a meno di coe­renti strategie urbanistiche e territoriali, così come queste non possono, nelle regioni alpine, evitare di fondarsi sull'utilizza­zione parsimoniosa e lungimirante delle risorse e degli spazi naturali. Quindi l'ambiente viene inteso come risorsa scarsa e di cui programmarne lo sfruttamento riferendosi agli effetti su tempi molto lunghi.

La Valle d'Aosta viene considerata una regione ad "alta natu­ralità", con oltre il 60 percento del territorio oltre i 2.000 metri di quota, ma anche una "montagna abitata", pervasivamente modellata dal lavoro dell'uomo fino alle alte quote "ove la sal­vaguardia del paesaggio, la tutela dell'ambiente e dell'imma­gine regionale fan tutt'uno con la difesa e la rivalorizzazione della sua identità storica e culturale.

Ciò costringe a ricercare peculiari modelli e percorsi di crescita ed evoluzione, non sol­tanto compatibili con la conservazione delle risorse e dell'am­biente, ma fondati sulla loro valorizzazione."

Gli obiettivi del P.T.P. sono sintetizzati in:

1. miglioramento della "Efficienza" del territorio, per ampliare e consolidare le prospettive di sviluppo della Regione ed assicu­rarne un più efficace inserimento nei circuiti interregionale e internazionali;

2. maggior "Equità" nell'uso del territorio, in termini di migliori e più omogenee condizioni di vita e di opportunità di sviluppo e di partecipazione alla vita civile per tutte le comunità locali e per tutti i gruppi sociali;

3. tutela ed arricchimento della "Qualità" del territorio, in ri­sposta alle nuove domande sociali ed in funzione della valoriz­zazione dell'immagine e della cultura regionali.

I problemi maggiori riconosciuti in:

a. polarizzazione del settore turistico che tende a prevalere su tutti gli altri settori economici;

b. abbandono e sottoutilizzazione di alcune località e congestio­ne di altre.

c. rischi crescenti di distruzione di risorse ambientali, in corri­spondenza delle aree di concentrazione, e di degrado in corri­spondenza delle aree abbandonate.

Nel giugno 1992 soltanto il 68 percento del territorio regionale risulta "coperto" da piano regolatore approvato, col 77 percento della popolazione regionale.

L'apparato normativo è organizzato per settori di attività e può indicare anche "sostantive" di tutela e di intervento, per inter­venire positivamente nei processi di trasformazione.

"In qual­che misura potrà essere fatto con regole tipologiche, facenti ri­ferimento a tipi di risorse, d'opere e d'interventi per ciascuno dei quali siano identificabili modelli d'azione, o cautele norma­lizzate, o modalità tipicizzabili di intervento."

Il P.T.P. si propone quindi, verso un potenziamento della via direttiva del Piano, di guidare, piuttosto che vincolare, i pro­cessi di trasformazione; in sostanza si tratta di passare da norme ricche di vincoli e prescrizioni a norme ricche invece di "informazione progettuale".

Gli insediamenti di nuovo impianto saranno solo grossolana­mente localizzati, nel P.T.P., dovrà poi essere il P.R.G. a entra­re nello specifico; in realtà però nel piano territoriale e paesisti­co della Valle d'Aosta i vincoli entrano più che nel dettaglio in contrasto con le intenzioni iniziali.

In merito alla regolamentazione edilizia il P.T.P. prevede un "regolamento edilizio quadro" (che però non predispone in que­sta fase), i cui contenuti riguardano principalmente:

a) i requisiti ambientali e funzionali da rispettare, con presta­zioni diversificate a seconda delle condizioni locali;

b) i parametri urbanistici di riferimento e le procedure specifi­che previste per gli strumenti urbanistici di dettaglio;

c-d)prescrizioni sulle modalità di presentazione dei rilievi e dei progetti e controlli sull'esecuzione dei lavori;

e) le garanzie e i poteri-doveri dei comuni per i lavori male ese­guiti, abusivi o motivamente interrotti;

f) i criteri generali per la formazione di convenzioni specifiche;

g) le prescrizioni relative all'adozione di materiali e tecnologie costruttive adeguati alle tipologie tradizionali e all'inserimento nel contesto;

h) le modalità di impiego di tecnologie per risparmio o autopro­duzione di energia, di impianti a basso tasso di inquinamento, di materiali a basso degrado e di produzione a basso tasso di inquinamento.

A livello locale il P.T.P. prevede che il "regolamento edilizio comunale", oltre a recepire le disposizioni del regolamento qua­dro e contemplare la disciplina urbanistico-edilizia stabilita per legge, disponga in merito a:

a) i caratteri locali delle tipologie edilizie tradizionali e ammes­se;

b) i requisiti ambientali specifici connessi con le prestazioni delle tipologie locali, eventualmente distinti per residenze per­manenti e temporanee, per interventi di recupero e nuove edifi­cazioni;

c) i riferimenti, per la redazione dei progetti, alla documenta­zione d'archivio e allo studio delle preesistenze;

d) le connessioni con le norme di attuazione del P.R.G.C.;

e) lo schema tipo di convenzione da stipulare per residenze permanenti, nei comuni sede di stazione turistica;

f) i criteri da osservare nella progettazione e nella esecuzione degli interventi che richiedono l'approvazione di un P.U.D., sulla base degli indirizzi seguenti:

1. contenimento entro il 20 percento del volume complessivo considerato, delle tipologie a blocchi isolati;

2. definizione degli accessi pedonali preferibilmente da monte;

3. contenimento degli sviluppi verticali delle cortine edilizie perimetrali dell'insediamento entro tre piani a valle e due piani a monte;

4. interramento delle autorimesse da realizzare in forma con­dominiale esternamente all'insediamento abitativo;

5. ordinamento dei tetti secondo schemi e pendenze tradiziona­li;

6. contenimento delle recinzioni e definizione delle tipologie se­condo schemi e materiali tradizionali locali;

7. definizione degli arredi degli spazi pubblici o di uso collettivo coerenti con la cultura e le tradizioni locali;

8. definizione delle opere da eseguire sugli edifici eventualmen­te preesistenti e sulle rispettive pertinenze, di cui è previsto il mantenimento, per il loro migliore inserimento nel nuovo con­testo insediato;

9. definizione degli sviluppi dei muri controterra quali prolun­gamenti degli edifici e con altezza massima fuori terra di circa m. 3;

10. definizione delle sistemazioni delle aree libere e delle mo­dalità di utilizzo e gestione.

Le stazioni turistiche vengono distinte dal piano in:

- grandi stazioni, quali insediamenti con un elevato numero di afflusso turistico come il Breuil, Valtournenche capoluogo, La Thuile, Courmayeur, Pila, eccetera.

- stazioni minori, sono insediamenti più piccoli quali Antey-St.-André, Brusson, Gaby, eccetera, esse comprendono una cate­goria particolare denominata "station verte" facente capo alle località meno compromesse dal turismo quali Bionaz, Chamois, Valsavarenche, eccetera, e con una programmazione specifica a parte.

- stazioni atipiche, sono caratterizzate da forti potenzialità mo­nosettoriali, come le località termali di Saint-Vincent e Pré-St.-Didier, oppure inseriti in una situazione urbana complessa, quali il Centro di Aosta.

Per quanto riguarda le "stations vertes", che rappresentano una particolarità ambientale, gli interventi per lo sviluppo turistico devono essere prevalentemente indirizzati a potenziare le at­tività a basso carico trasformativo e con ridotta necessità di attrezzature fisse: sci-alpinismo, sci nordico e escursionistico, escursionismo estivo, turismo culturale orientato alla fruizione del patrimonio storico culturale locale. Gli interventi per il po­tenziamento di attrezzature e servizi sono orientati priorita­riamente al recupero e al riuso del patrimonio edilizio e infra­strutturale esistente. (articolo 48 N.T.A.)

Ai fini della tutela del paesaggio, ogni azione trasformativa de­ve assicurare:

a) la conservazione e la leggibilità delle componenti strutturali quali i ghiacciai, i boschi, eccetera (articolo 72.1 N.T.A.)

b) il contenimento massimo possibile delle interferenze con le aree e le risorse sensibili, quali fasce fluviali, aree agricole specializzate, praterie alpine, eccetera (articolo 72.3 N.T.A.)

c) la tutela e la valorizzazione dei sistemi di relazioni che carat­terizzano i tipi e le unità di paesaggio che il Piano classifica in una serie di 25 schede.

Di seguito riporto come esempio copia fotostatica delle unità ambientali che riguardano la conca del Breuil e di Cheneil nel Comune di Valtournenche. Il progetto di piano territoriale e paesistico della Valle d'Aosta complessivamente si basa su pre­supposti volti alla tutela attiva dell'ambiente e del territorio, ma nella pratica trova ancora alcune difficoltà a liberarsi dalle politiche di vincolo "basate sulla semplice e passiva conserva­zione" che più volte ripropone entrando anche in conflitto con le competenze della pianificazione locale. Questo limite è forse dovuto al fatto che esso è costretto ad accollarsi l'onere di sop­perire alla mancanza di una buona legge urbanistica regionale.

Durante la seconda Guerra Mondiale, il 19 dicembre 1943, i rappresentanti dei popoli alpini delle valli francofone del Chi­sone, Pellice ed Aosta si sono riunite a Chivasso per un conve­gno in cui vennero constatati gli effetti di vent'anni di dittatu­ra, la rovina economica, la distruzione della cultura locale e dei diritti linguistici. Parteciparono per la Valle d'Aosta Emile Chanoux e Ernest Page e nel dibattito prevalsero le tesi di de­centramento del potere, volte all'autonomia e al federalismo. Venne redatto un documento detto: "Déclaration de Chivasso" in cui è precisato che "alle Valli alpine dovrà essere riconosciuto il diritto di costituirsi in comunità politico-amministrative au­tonome sul tipo cantonale".

A guerra conclusa, il 7 settembre 1945, con decreto luogote­nenziale n. 545 viene concessa l'autonomia regionale alla Valle d'Aosta, per le "sue condizioni geografiche, economiche e lin­guistiche del tutto particolari".

Chiedo la verifica del numero legale al Presidente.

Presidente - I consiglieri presenti sono 23. Accertato il numero legale i la­vori del Consiglio possono continuare. La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - All'articolo 2 il decreto precisa che la Valle d'Aosta ha perso­nalità giuridica e un ordinamento particolare, "entro unità poli­tica dello Stato italiano, sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispira­no la vita della nazione".

- Il decreto contiene norme riguardanti l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta. In particola­re all'articolo 12 si attribuisce competenza amministrativa alla Valle d'Aosta per iniziative volte alla tutela del paesaggio.

L'anno successivo vennero emanati due decreti luogotenenziali con cui vennero stabilite le modalità con cui la Valle d'Aosta poteva assumere i servizi relativi alle materie di sua competen­za, non viene però menzionata la materia urbanistica.

Solo con lo Statuto Speciale approvato dall'Assemblea costi­tuente italiana il 31 gennaio 1948 e promulgato legge dal Capo dello Stato De Nicola il 26 febbraio 1948, la materia urbanistica viene inserita tra quelle di competenza primaria della Regione Valle d'Aosta.

All'articolo 2 si precisa: "In armonia con la Costi­tuzione e i principi dell'ordinamento dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la podestà legislativa, tra l'altro, nelle seguenti materie: ...G) urbanistica e piani regolatori per zone di particolare importan­za turistica;..."

Una singolarità dello Statuto valdostano consiste nella manca­ta previsione esplicita della necessità di norme di attuazione. Perciò, mentre le altre regioni a Statuto Speciale per assumersi le funzioni attribuite devono attendere che le modalità vengano disposte da norme legislative statali, per la Valle d'Aosta que­sto non è prescritto.

Sulla necessità o meno di norme di attuazione dello Statuto in Valle d'Aosta nasce un conflitto di competenze tra la Regione e lo Stato che utilizza a suo favore questa clausola per limitare le funzioni trasferite.

Diverse sentenze della Corte Costituzionale si pronunciano in merito, ma sembra prevalere il concetto che "a nulla rileva... il fatto che nello Statuto della Valle d'Aosta siano state conferite alle Regioni diverse attribuzioni amministrative senza l'espressa indicazione della necessità di norme statali di attua­zione, se questa necessità era già stata espressa nella Costitu­zione con una disposizione valida per tutte le Regioni".

Per lungo tempo lo Statuto valdostano resta privo di norme di attuazione, che vengono emanate soltanto con la legge del 16 maggio 1978, la quale trasferisce alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative e legislative anche in materia urbanistica, già trasferite alle regioni a Statuto ordinario con il de­creto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972 n. 8, l'articolo 6 della legge 196, e prevede: ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordina­mento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di competenza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi, anche se realizzate mediante aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la Regione Valle d'Aosta.

Il piano urbanistico regionale e il piano territoriale di coordina­mento devono, ai sensi dell'articolo 6, essere approvati con leg­ge regionale.

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta l'8 ottobre 1959 nomi­na una Commissione consiliare incaricata dello studio e della elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme in materia urbanistica, di piani regolatori e paesaggistici e di edi­lizia locale. La commissione è composta da sette membri (cinque di maggioranza e due di minoranza). Vengono nomina­ti: l'Assessore all'agricoltura e foreste Fosson Pietro, l'Assessore ai lavori pubblici Manganoni Claudio, l'Assessore al turismo Savioz Fabiano e i Consiglieri Palmas Fortunio, Bondaz Vitto­rino e Bordon Mauro.

Solo due mesi dopo (18 dicembre 1959) il Consiglio regionale discute il "Disegno di legge regionale recante norme in materia di urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta".

Il relatore è l'Assessore al Turismo Savioz (Partito Comunista Italiano) e chiede l'approvazione del disegno di legge che in ge­nerale "risponde ai seguenti criteri:

1. Esercizio effettivo delle podestà attribuite alla Regione dall'articolo 2 lettere g) e q) dello Statuto speciale ed accerta­mento in via pratica dei suoi limiti;

2. Conseguente possibilità di intervenire rapidamente e con pie­na podestà nell'importante settore per imprimere all'attività edificatoria un indirizzo rispondente alle esigenze attuali della Regione nonché a quelle storiche, spirituali e culturali;

3. Unificare la disciplina dell'urbanistica e della tutela del pae­saggio che in Valle d'Aosta non possono assolutamente essere disgiunte in quanto sono strettamente interdipendenti;

4. Contenimento della legge in poche norme fondamentali ido­nee ad affermare i principi e dare impulso ad una nuova attivi­tà e ad una nuova coscienza urbanistica e paesaggistica nella Valle, con devoluzione di tutte le norme esecutive ad un regola­mento da approvare in seguito."

Il presidente della Commissione Consiliare, avv. Palmas, fa presente al Consiglio che il disegno di legge non ha ottenuto l'unanimità dei consensi della Commissione, in quanto "i con­siglieri della minoranza hanno fatto obiezioni di carattere pre­giudiziale, non accogliendo i principi a cui il disegno di legge si è ispirato."

Palmas difende il progetto in quanto la legislazione regionale non deve pedissequamente ripetere la legislazione dello Stato, altrimenti sarebbe del tutto inutile avere competenza primaria in merito. Difende inoltre l'importante innovazione di questo disegno di legge che unifica, per la prima volta in Italia, il pia­no urbanistico e quello paesaggistico poiché "l'offesa al paesag­gio può avvenire solo dall'opera dell'uomo, opera che si concre­tizza essenzialmente nell'attività edificatoria. Disciplinare l'at­tività edificatoria significa quindi tutelare il paesaggio: questo è il criterio nuovo."

Il disegno di legge viene approvato dal Con­siglio regionale, ma non ottiene il bene placido della Commis­sione di Coordinamento per la Valle d'Aosta che presenta alcu­ne osservazioni che vengono dibattute nel Consiglio regionale del 4 marzo 1960. In particolare viene giudicato illegittimo l'articolo 1 che dichiara tutto il territorio della Valle quale "bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica" perché in contrasto con la legge 1497 del 1939 in quanto non tutela sufficientemente gli interessi dei privati escludendo la "dichiarazione di pubblica utilità".

In questa seduta il Consiglio discute essenzialmente delle limita­zioni impostegli dallo Stato e modifica la legge solo in merito alle osservazioni formali riapprovandola inalterata nella so­stanza dell'articolo 1.

La Commissione di Coordinamento boccia così nuovamente il disegno di legge e lo rinvia al Consiglio del 7 aprile 1960. In questa seduta il Consigliere Palmas si dimostra alterato dal sopruso dell'organo di Coordinamento Stato Regione che avreb­be nuovamente invaso le competenze della Regione e chiede al Consiglio di approvare il disegno di legge senza variazioni al­cuna. Così avviene e il provvedimento diventa legge della Re­gione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 28 aprile 1960.

Il campo di applicazione di questa legge comprende "l'attività edificatoria, lo sviluppo urbanistico e la tutela del paesaggio"./

In questo senso l'articolo 3 prescrive che, ai fini della tutela del paesaggio "è vietato eseguire costruzioni e piantagioni, distrug­gere o modificare quelle preesistenti o, comunque, introdurre modificazioni agli immobili, che rechino pregiudizio all'aspetto del paesaggio." Inoltre prevede che ogni modificazione del pae­saggio sia autorizzata dal Presidente della Giunta "nei casi e nei modi previsti dal regolamento". All'articolo 4 vengono pre­viste delle sanzioni per gli inadempienti che sarebbero state specificate dal regolamento. Il regolamento di attuazione della legge non verrà però mai emanato facendo perdere efficacia alla legge stessa.

L'articolo 5 prevede inoltre due livelli di pianificazione, uno regionale con il piano urbanistico e paesaggistico che deve in­corporare il secondo livello di piani regolatori comunali urba­nistici e paesaggistici.

L'avv. Fernando Quagliolo in "Valle d'Aosta: assetto e uso del territorio" scrive: "Con la legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, la Valle d'Aosta è stata una delle prime regioni d'Italia a legifera­re in materia urbanistica. Tanta tempestività, tuttavia, non si può dire abbia trovato corrispondenza nella bontà della legge. Questa, infatti, appena due anni dopo, con la sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 1962, n. 13, venne dichiarata illegittima agli articoli 1 e 18 (secondo comma); e, difatto, venne svuotata d'ogni suo contenuto."

Infatti in un giudizio promosso dalla Società "Immobiliare Cervinia di Fumagalli", promotrice, tra l'altro, del complesso Giomein, attraverso il provvedimento del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta che ingiungeva la demoli­zione di una parte di fabbricato in costruzione nel Comune di Valtournenche, la Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 18 della legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio nella Valle d'Aosta (legge regionale n. 3 del 1960).

Il giurista Luciano Ascoli in "Democrazia e Diritto", nel 1962 critica la posizione della Corte Costituzionale perché innanzi­tutto non permette l'applicazione dell'articolo 9 della Costitu­zione italiana ove proclama che "la Repubblica tutela il paesag­gio" e contrasta con l'articolo 42 della stessa ove pur ricono­scendo la proprietà privata prescrive che sia la legge a deter­minarne i modi di godimento, inteso anche come modo di utiliz­zazione economica del terreno, il quale deve essere determinato dal piano regolatore.

Inoltre Ascoli sostiene che con questa sentenza vengono violate le competenze primarie rilasciate alla Regione Valle d'Aosta dall'articolo 2 dello Statuto speciale:

"Andando avanti di questo passo ci si muove in un vicolo cieco: quel rinnovamento legislativo che gli italiani si attendono dalla istituzione dell'ordinamento regionale, è destinato ad andare completamente in fumo se alle assemblee regionali sarà impedi­to di superare le arretratezze della legislazione nazionale rispet­to ai principi costituzionali."

La linea della Corte invece fu chiara e volta: da una parte, a ri­chiedere al legislatore una normativa specifica sul regime dei suoli, come venne ribadito dalla famosa sentenza n. 55 del 9 maggio 1968 sulla legge 1150/1942; dall'altra, a limitare il po­tere delle regioni a Statuto speciale quali la Valle d'Aosta.

Pertanto la Corte dichiara l'illegittimità della legge n. 3 del 28 aprile 1960 agli articoli 1 e 18 ove, nell'articolo 1 dichiarava tutto il territorio della Regione "bellezza naturale di pubblico interesse" perché in contrasto con la legge nazionale e con il principio giuridico che prevede che quando il legislatore appor­ta limitazioni ai diritti dei cittadini, la regola è che si predi­sponga un procedimento amministrativo attraverso il quale gli organi competenti impongano concretamente tali vincoli con un provvedimento al quale i cittadini possano presentare osserva­zioni a tutela del proprio interesse e dell'interesse pubblico. In relazione invece all'articolo 18 la Corte ha rilevato che "per un tempo indeterminato e sino a quando non entrerà in vigore il regolamento, gli amplissimi poteri di cui agli articoli 3 e 4 della legge, che in mancanza di un adeguato sistema normativo e del piano regolatore regionale, previsto da altre norme di legge, consentono al Presidente della Giunta regionale di ritenere una qualunque innovazione pregiudizievole all'aspetto del paesag­gio, con grave incertezza per i privati interessi, e in definitiva durante il periodo transitorio l'attività edilizia e in particolare quella agricola, verrebbero regolate nella Valle con atti ammi­nistrativi, senza adeguata base legislativa. Nel caso specifico sarebbe discrezione del Presidente della Giunta regionale con­cedere l'autorizzazione ad edificare con conseguente violazione dell'articolo 42 della Costituzione, il quale stabilisce che i limiti della proprietà privata devono essere determinati per legge, escludendo quindi che possano essere lasciati in balia dell'auto­rità amministrativa." Questa piena tutela giuridica presuppone evidentemente l'esistenza di un diritto soggettivo, diritto che la Corte infatti dichiara esistente ed individua nel diritto di pro­prietà.

La pronuncia di incostituzionalità dell'articolo 1 ha così man­dato in fumo il tentativo della Regione Valle d'Aosta di affron­tare in termini estremamente rigorosi e innovativi i problemi della tutela del paesaggio e della pianificazione urbanistica. La pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 18 ha in­vece finito col far perdere ogni concreta efficacia alla legge n. 3. Ciò è avvenuto poiché, non essendosi provveduto alla elabora­zione del regolamento, l'eliminazione della norma che ne rego­lava il regime transitorio fino alla sua approvazione, ha creato un vuoto legislativo.

Dopo questa sentenza sono dovuti passare ben quattordici anni prima che la Regione emanasse nuove leggi urbanistiche. Ciò è avvenuto con la legge regionale del 16 marzo 1976 n. 12 che modifica e integra la legge regionale 3/1960, in particolare all'articolo 2 obbliga i comuni a redarre i piani regolatori gene­rali in armonia con i piani urbanistici comprensoriali delle co­munità montane previsti dalla legge regionale del 5 aprile 1973, n. 13.

Inoltre i comuni sono obbligati a redigere il Regolamento edili­zio che devono presentare all'approvazione della Giunta regio­nale insieme al piano regolatore che dovrà contenere anche una previsione di spesa per la sua attuazione.

La legge n. 13 del 1973 già prevedeva che, entro 4 anni dalla sua costituzione, ogni comunità montana, in base alla pro­grammazione regionale, redigesse un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale del proprio territorio e procedesse alla formazione e adozione del piano urbanistico comprenso­riale, introducendo un nuovo livello di pianificazione interme­dio: quello comprensoriale, prima non presente nella legislazio­ne regionale.

La legge n. 12 del 1976 prevede inoltre che, fintanto che non verrà emanato il regolamento della legge n. 3 del 1960 per la formazione, l'adozione, l'approvazione e ogni altro adempimen­to relativo ai piani urbanistici comunali, si osservino le dispo­sizioni delle vigenti norme statali. A tutt'oggi non è stato anco­ra realizzato nessun piano comprensoriale, mentre il piano paesaggistico regionale è in fase di redazione ma non ancora operativo.

Il 19 ottobre 1973 il Consiglio regionale, a seguito di pesanti mozioni presentate dall'Union Valdôtaine su presunte irrego­larità in materia urbanistica commesse dall'allora Assessore al Turismo (Assessore Savioz), prevede la redazione di un disegno di legge concernente: "norme in materia urbanistica e di piani­ficazione territoriale" e nomina una Commissione consiliare a tale scopo, presieduta dal Consigliere Claudio Manganoni che nel maggio del 1974 consegna il lavoro al Presidente della Giunta regionale Dr. Cesare Dujany. Detto progetto non fu pe­rò sottoposto all'esame, per l'approvazione, del Consiglio regio­nale e venne "insabbiato".

Il 28 giugno 1977 la Giunta regionale (Presidente Mario An­drione) ha ritenuto di riprendere detto disegno di legge e, con leggere modifiche, presentarlo all'approvazione del Consiglio. In aula si innesca un vivace dibattito che prosegue nella seduta successiva del 6 luglio 1977 tra chi ritiene la legge troppo limi­tativa come il Consigliere Giuseppe Borbey (DC) che dice: "Questa legge è una legge che non solo mortifica la proprietà privata, ma è una legge che veramente porta un danno economi­co non indifferente a noi, proprio per queste limitazioni che sono fortissime, secondo il mio punto di vista"; e chi invece ne ritiene la necessità, come il Consigliere Eraldo Manganoni che dice: "Si eviterà con questa legge di fare una valle di seconde case, una valle dormitorio, come lo sta già diventando. La si smette­rà, lo si è già smesso per altre ragioni, di snaturare la Valle che sta diventando una colonia, perché viene colonizzata, questo non lo scopro io, è stato detto da altri colleghi qui in questo Consiglio."

Il Consigliere Giuseppe Maquignaz, membro della Commissio­ne che aveva redatto la legge, nella seduta del 5 aprile constata come l'intera Commissione nell'iter di formulazione del proget­to si sia lasciata andare su principi molto importanti: "Di con­seguenza il disegno di legge elaborato da quella Commissione se fosse stato approvato in quel periodo, parlo cioè del 1974, del 1975 sarebbe servito a qualcosa, ma non fu così, il Partito So­cialista allora si è rifiutato di portare avanti quel disegno di legge ed ha trovato un valido appoggio nel Partito Comunista, il quale ha chiesto il parere a due esperti che non erano della Valle, e penso che qui valga la pena di ricordare che uno di questi esperti era l'arch. Berlanda, il quale in fatto di urbanist­ica mi pare che seguisse molto da vicino l'impostazione di un nostro ex amministratore regionale. Questi esperti hanno demo­lito il disegno di legge, mi ricordo proprio le parole testuali che hanno riferito che era una boiata, detto in termini chiari e così tutto è rimasto fermo come prima e tutto ciò con il più completo silenzio dei presentatori della mozione scandalistica. Così ci troviamo oggi alla fine della legislatura a riapprovare una leg­ge che secondo noi è tardiva, di scarsa validità per una seria pianificazione territoriale."

Il 6 luglio il disegno di legge viene approvato dal Consiglio re­gionale con 21 voti favorevoli, 3 contrari e 8 astenuti.

La legge viene però bocciata due volte dalla Commissione di Coordinamento per problemi riguardanti le distanze dalle stra­de e dalle autostrade. In ultimo, accettate le modifiche richieste dalla Commissione il disegno di legge viene approvato dal Consiglio il 26 aprile 1978 e diventa legge regionale del 15 giu­gno 1978 n. 14 intitolata: "norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale".

Inizia con un articolo che contempla i casi in cui è vietata l'at­tività edificatoria in relazione a particolari ubicazioni per le quali il sindaco è tenuto a negare la concessione.

Entro un anno le Amministrazioni comunali avrebbero dovuto predisporre la cartografia del territorio comunale su basi catastali con l'indi­cazione delle zone sottratte all'edificazione di cui alle norme del primo comma.

Al capo II vengono fissate le "modalità per l'edificazione nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale", che vietano l'edificazione negli agglomerati di interesse storico; solo in se­guito, con la legge regionale n. 32 del 1981 verrà concessa l'edi­ficazione di infrastrutture e servizi nel sottosuolo di dette aree. Vengono inoltre normate l'edificazione a scopo abitativo, com­merciale, industriale o artigiano fuori dagli agglomerati di in­teresse storico con limiti di densità fondiaria e distanze dai confini.

La concessione potrà essere data solo in presenza delle principali opere di urbanizzazione e di aree di parcheggi privati rapportate alla dimensione dell'intervento.

Al capo III detta legge stabilisce le norme di pianificazione in base alle quali i piani regolatori generali devono imporre sia i vincoli spaziali sulle destinazioni del territorio, sia il rispetto degli equilibri funzionali via via che si realizzi lo sviluppo degli insediamenti, prefigurando le linee programmatiche, con ri­guardo all'utilizzazione anche turistica del territorio, dell'as­setto territoriale locale entro un lasso di tempo non superiore al decennio.

Inoltre i piani devono determinare le zone per gli insediamenti e i servizi, indicando la quota che può essere soddisfatta attra­verso il recupero del patrimonio insediativo esistente e defi­nendo le aree eventualmente necessarie per la quota residua.

L'articolo 13 prevede l'obbligo dei comuni di deliberare i pro­grammi pluriennali di attuazione in riferimento alla legge statale n. 10 del 1977 e prescrive che non è più consentita la redazione di piani di lottizzazione. Una successiva legge regio­nale dovrà definire le modalità dei programmi pluriennali di attuazione e i criteri secondo i quali dovranno essere impostati i piani esecutivi (legge regionale 11/1979).

L'articolo 14 fissa i limiti inderogabili di densità edilizia, di al­tezza dei fabbricati e di distanza tra essi da osservare nelle zo­ne previste dal decreto ministeriale 1444 del 1968. I capi IV e V della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, riguardano la vigi­lanza sull'attività edificatoria da esercitarsi rispettivamente da parte dei comuni e della Regione.

Un'importante innovazione introdotta da questa legge è l'isti­tuzione del "Comitato regionale per la pianificazione territoria­le" (C.R.P.T.), a cui spetta il compito, a norma dell'articolo 18, di esprimere pareri sul progetto e sull'attuazione del piano re­gionale urbanistico e paesaggistico, sui piani urbanistici ge­nerali ed esecutivi comunali e comunitari, eccetera.

Inoltre il parere del Comitato è richiesto per poter dare le concessioni per edificare in aree in cui generalmente è vietato, per definire il perimetro degli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale e per annullare le autorizzazioni comunali.

Il capo VII, infine, contiene norme particolari per fabbricati ad uso industriale e quelli alberghieri e per le opere e gli impianti di interesse generale o sociale.

La legge regionale n. 14 del 1978 già alla data della sua appro­vazione veniva dichiarata da molti consiglieri snaturata nei suoi effetti e superata dai tempi in quanto progettata prima della entrata in vigore della legge n. 10 del 1977 o "legge Buca­lossi". Pertanto dopo il rinnovo del Consiglio regionale, una delle prime attività del nuovo esecutivo è un disegno di legge discusso in Consiglio il 26 gennaio 1979 concernente: "l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica" e approvato con legge regionale 2 marzo 1979, n. 11.

In prima parte contiene la disciplina dei poteri sostitutivi in ca­so di mancato rilascio della concessione dal sindaco entro 60 giorni dalla presentazione, che vengono attribuiti ad un Com­missario ad acta nominato dall'Assessore all'urbanistica e dal Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 3 introduce, quali strumenti esecutivi, i piani urba­nistici di dettaglio (P.U.D.), di iniziativa pubblica o privata. I P.U.D. di iniziativa pubblica sono: il piano particolareggiato (P.P.) di cui alla legge 1150/1942; Il piano di recupero (P.d.R.) di cui alla legge 457/1978; il piano di zona (P.d.Z.) di cui alla legge 167/1962; il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui alla legge 865/1971.

Il piano urbanistico di dettaglio, di iniziativa privata, ha la funzione di esplicitare, negli ambiti da esso considerati, le indi­cazioni del piano regolatore generale ed, eventualmente, pro­porre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, sia puntuali, sia a rete. Detto piano viene sot­toposto all'esame del Consiglio comunale e, in caso di parere favorevole, all'approvazione della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale per la Pianificazione Territoriale. Ne consegue la non applicazione nella Regione dell'articolo 28 della legge urbanistica 1150/1942 che riguarda la lottizzazione di aree a scopo edilizio. É pertanto vietata, in Valle d'Aosta, la lottizzazione dei terreni a scopi edilizi.

Chiedo la verifica del numero legale.

Presidente - I consiglieri presenti sono 22. Attestato il numero legale i lavori del Consiglio possono continuare. La parola al Consigliere Ti­baldi.

Tibaldi (LN) - Riguardo alla concessione edilizia gratuita stabilita dalla legge n. 10 del 1977 per gli edifici ad uso agricolo, la legge regionale n. 11 del 1979 specifica che rientra nel caso di concessione gratuita sia la costruzione di edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione del fondo, sia le residenze da realiz­zare in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo. In questo caso il numero dei vani deve essere uguale a quello dei componenti del nucleo familiare. Se il progetto supera questo limite, il contributo per la concessione è dovuto per la parte ec­cedente. Viene però inserita una clausola che vieta la vendita degli edifici che hanno usufruito dell'agevolazione a soggetti privi dei requisiti di agricoltori nei dieci anni successivi alla costruzione. Questo per evitare l'uso speculativo delle agevola­zioni concesse dalla legge.

Solo due mesi dopo la stessa Giunta regionale propone al Con­siglio un disegno di legge che tende ad allargare alcune limita­zioni e a favorire l'edificazione di attività produttive e alber­ghiere.

Detto progetto diventa legge regionale 31 maggio 1979, n. 32, concernente: "Ulteriori norme in materia urbanistica e di pia­nificazione territoriale e disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta". Questa apporta alcune modifiche alla legge n. 14 del 1978, in particolare riduce il contributo per le concessioni di ristrutturazione o di riconversione di fabbri­cati o impianti destinati ad attività industriali e artigiane di­rette alla trasformazione di beni in riferimento alla legge n. 10 del 1977. Inoltre viene integrato il capo VII della legge regiona­le n. 14 del 1978 che riguarda poteri di deroga a favore dei fab­bricati alberghieri o di opere o impianti di interesse generale o sociale.

La Regione in seguito ha emanato la legge 7 dicembre 1979, n. 74, "recante provvedimenti in materia di edificabilità dei suoli", in cui si stabiliscono i requisiti indispensabili di validità degli atti di concessione di edificabilità, rilasciati nel territorio della Valle d'Aosta, e l'indicazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori.

Successivamente vengono emanate due leggi specifiche volte a regolamentare l'altezza minima dei locali di pubblica abitazio­ne (legge regionale n. 25 del 1980) e a intervenire in favore dei portatori di handicap (legge regionale n. 85 del 1981).

A seguito dell'emendazione della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, volta a sanare le opere edilizie abusive, in Valle viene emanata la legge regionale 15 luglio 1985, n. 48, recante norme per l'attuazione e l'integrazione della normativa nazionale.

L'avvocato Fernando Quagliolo, in "Valle d'Aosta: assetto ed uso del territorio", fa notare come la produzione legislativa re­gionale sia stata piuttosto irregolare rispecchiando le difficoltà che essa ha incontrato. I motivi vengono dichiarati di varia natura, una prima difficoltà è senz'altro di ordinamento politi­co, dal momento che formare leggi urbanistiche significa inevi­tabilmente compiere delle scelte sull'uso del territorio, privile­giare alcune attività piuttosto che altre e di conseguenza scon­trarsi con interessi politici diversi e spesso contrapposti. In tal senso F. Quagliolo fa notare che la Regione con le leggi emana­te dal 1976 in avanti ha avuto una intensa attività legislativa, ma ha compiuto delle scelte meno gravose di quelle fatte dalla legislazione statale.

Come ad esempio il fatto che l'attività edi­lizia esercitabile nei comuni sprovvisti di piano regolatore è più ampia nella Valle d'Aosta che nel resto d'Italia, in quanto, mentre secondo la legge n. 10 del 1977 nei centri abitati "sono consentite solo opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico, in base all'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1978 negli stessi centri abitati sono consentite nuove costruzioni ad uso abitativo o commerciale". E fuori dall'ambito dei centri abitati, l'indice di fabbricazione è più elevato nella Regione, che nel resto del territorio disciplina­to dalla legge n. 10 del 1977.

Vengono inoltre evidenziati altri problemi di carattere più tec­nico, come la mancanza di "efficienti strutture riservate al set­tore normativo" o anche alla scarsa collaborazione tra gli enti e gli organismi regionali dovrebbero utilizzare la loro specializ­zazione per produrre nuove leggi nel settore: "Il risultato è che la Valle d'Aosta ha oggi, in materia urbanistica, un "corpus ju­ris" fra quelli di più difficile consultazione".

Malgrado ciò la Regione non dispone di efficienti strutture ri­servate al settore normativo: "non dispone nemmeno di un uffi­cio legale, mentre l'Ufficio regionale di urbanistica raccoglie so­pra di sé una serie di incombenze che vanno dai pareri interni di ufficio alla Presidenza della Giunta, ai vari assessorati, al CO.RE.CO., alle consulenze richieste dalle Amministrazioni comunali; dall'impegnativa presenza del C.R.P.T. alle consul­tazioni preventive per i piani regolatori ed ai pur necessari contatti con il pubblico; dalla preparazione delle circolari re­gionali in materia urbanistica all'apprestamento di ogni dispo­sizione amministrativa nella stessa materia. É pertanto da escludere che un ufficio, a tal punto oberato, possa essere inve­stito anche dello studio e della preparazione delle leggi urbani­stiche regionali!".

La relazione dell'avv. Quagliolo è del 1980, ma ancora oggi la situazione non è cambiata, le amministrazioni operano nell'in­certezza dell'interpretazione giuridica, e gli uffici tecnici comu­nali fanno costante riferimento a studi legali privati con conse­guente sperpero di denaro pubblico e incertezza del diritto del cittadino.

Inoltre la mancata esistenza del piano regionale urbanistico e paesaggistico che istituirebbe una serie di norme omogenee per tutto il territorio regionale e rappresenterebbe un importante punto di riferimento per la pianificazione a livello comunale non permette un corretto e razionale uso del territorio. Consi­derata la scarsità di aree edificabili in Valle d'Aosta, a causa della conformazione geografica del territorio, detto piano con­sentirebbe anche un corretto sviluppo della Regione.

A tal fine l'Assessorato al turismo antichità e belle arti della Regione aveva pubblicato già nel maggio 1973 uno "schema di piano urbanistico regionale e per la tutela del paesaggio" redat­to, su incarico della Giunta regionale nel 1970, dall'Ufficio re­gionale di urbanistica e tutela del paesaggio con al collabora­zione di due esperti esterni, il prof. Paolo Ceccarelli e il prof. Bernardo Secchi.

In questo testo viene indicato come requisito fondamentale per la formulazione del piano, la "continua ed estesa consultazione con i gruppi di interesse locale" e "l'approfondita discussione dei principali termini di scelta con i responsabili dell'Amministrazione regionale".

L'esperienza del gruppo di lavoro che si è occupato del piano ha messo in luce che quando si deve operare in uno spazio ridotto, come è la Valle d'Aosta e utilizzare ogni risorsa, anche mode­sta, è necessaria una stretta collaborazione tra politici e tecnici. Si legge che "in queste situazioni, infatti, il successo del piano dipende in modo essenziale dal modo in cui il piano stesso è co­struito: questo condiziona non solo le soluzioni che di fatto vi vengono inserite ma anche l'effettiva mobilitazione delle capaci­tà umane ed economiche necessarie al loro perseguimento". Lo schema aveva come obiettivi, da un lato, quello di evidenziare i contenuti del piano, i problemi da risolvere direttamente e quelli da lasciare agli strumenti sottoordinati e, dall'altro, quello di indicare le caratteristiche formali necessarie ad un piano regolatore, tenendo conto di tutti i condizionamenti che derivano dal patrimonio ambientale e dalla posizione geografi­ca della Regione. Questo studio non diventerà poi operativo in quanto verrà inspiegabilmente abbandonato e perderà comple­tamente la sua funzione.

Un problema della Valle d'Aosta è dato comunque dalla ecces­siva quantità di leggi in materia urbanistica che solo di recente (1985) l'avv. F. Quagliolo e l'arch. G. Bellone...

Si dà atto che, dalle ore 10,56 alle ore 11,56 presiede il Vicepre­sidente Aloisi.

Presidente - La parola al Consigliere Collé.

Collé (PpVA) - Io continuerò nella lettura già proposta dal Consigliere Tibaldi.

Un problema della Valle d'Aosta è dato comunque dalla ecces­siva quantità di leggi in materia urbanistica che solo di recente (1985) l'avv. F. Quagliolo e l'arch. G. Bellone hanno raccolto in un testo completo dal titolo: "Urbanistica ed Edilizia. Raccolta aggiornata e coordinata di leggi statali e regionali", che segue due edizioni precedenti del 1979 e 1981 a cura dell'avv. F. Quagliolo e meno approfondite e dettagliate.

In tal senso il 10 novembre 1981, è stato presentato dall'Asses­sorato al turismo della Regione un disegno di legge in materia urbanistica redatto da un gruppo di lavoro composto da Vin­cenzo Catellino, Vittorio Marchisio, l'avv. Fernando Quagliolo, Piero Roullet, che avrebbe costituito un testo unico in materia urbanistica.

Detto progetto di legge, che nasce da un rapporto di collabora­zione tra l'Assessorato al turismo e il gruppo di lavoro, rappre­senta un testo unico delle leggi in materia urbanistica appor­tando alcuni importanti modificazioni alla normativa regionale vigente.

Il "piano regionale urbanistico e paesaggistico", previsto dalla legge regionale n. 3 del 1960, viene sostituito dal "piano regio­nale di coordinamento urbanistico" di "natura esclusivamente urbanistica e non di programmazione socio-economica, ritenen­dosi tale caratteristica, di fatto, impeditiva della pianifica­zione." Questa premessa non può che dimostrare la scarsa co­noscenza della disciplina urbanistica da parte del gruppo di la­voro incaricato, formato principalmente da giuristi.

Il contenuto del piano regionale viene ridotto al minimo in quanto "soltanto limitando il campo delle scelte a poche ed es­senziali previsioni si potrà concretamente pervenire alla forma­zione di uno strumento urbanistico a livello regionale".

I "piani urbanistici comprensoriali e intercomunali", già intro­dotti dalla legge regionale n. 13 del 1973, "sono stati previsti come strumenti urbanistici ancora di carattere generale, tut­tavia con contenuti più specifici rispetto al piano regionale di coordinamento urbanistico". Questi piani sarebbero facoltativi, salvo il potere della Regione di renderne obbligatoria la forma­zione per motivi di interesse generale.

I "piani regolatori generali comunali" diventano obbligatori per tutti i comuni della Valle d'Aosta entro un anno dalla pubbli­cazione della legge e, qualora il comune fosse inadempiente, è previsto l'intervento diretto della Regione. Il progetto ritiene il territorio "risorsa finita non riproducibile, sia un patrimonio che è interesse primario risparmiare e conservare quanto più possibile alla sua naturale destinazione agricola."

Pertanto il piano dovrà essere indirizzato essenzialmente al completamen­to e alla ristrutturazione degli insediamenti esistenti, preve­dendo espansione solo nei casi in cui non sia possibile provve­dere in questo modo a soddisfare il fabbisogno previsto. Al fine di evitare lo "spreco del territorio" è stata comunque imposta per le zone "C" una densità fondiaria minima di 1,00 mc/mq.

Per le zone di espansione si prevede inoltre che una volumetria non inferiore al 50 percento di quella in essa realizzabile sia destinata complessivamente a edilizia residenziale pubblica, edilizia residenziale convenzionata e edilizia alberghiera, a se­conda delle singole necessità di ogni comune. Sia l'edilizia resi­denziale pubblica, sia quella convenzionata dovranno avere per oggetto la costruzione di alloggi destinati all'abitazione di nu­clei familiari residenti nel comune, ai fini di disincentivare la costruzione di seconde case.

Per le aree di espansione è prevista l'obbligatorietà dello stru­mento esecutivo del "piano urbanistico di dettaglio" che potrà essere redatto con il consenso del 75 percento dei proprietari delle aree interessate, per evitare l'inconveniente che l'opposi­zione di un solo proprietario impedisca la pianificazione di ini­ziativa privata.

I "programmi pluriennali di attuazione" vengono previsti solo in maniera facoltativa, secondo la necessità di ciascun comune.

Si prevede la possibilità di trasferimenti di volumetria tra fondi non confinanti nel caso in cui le aree relative risultino di inte­resse pubblico secondo il P.R.G.C. al fine di consentire ai co­muni l'acquisizione gratuita delle aree destinate a servizi col­lettivi.

Viene sancita la corrispondenza tra "trasformazione urbanisti­ca" e "trasformazione edilizia" del territorio prevedendo per entrambi la concessione edilizia.

Apposita normativa stabilisce le modalità del recupero del pa­trimonio edilizio esistente, dell'attività edilizia alberghiera, dell'agriturismo, dei rifugi alpini e bivacchi.

Il testo di legge è composto da 125 articoli in 67 pagine e poteva diventare la base di discussione per la redazione di una legge urbanistica unica per la Regione Valle d'Aosta, ma viene ab­bandonato e non verrà mai presentato alla discussione del Consiglio regionale.

Nel 1986 l'Amministrazione regionale, a fronte della legge "Galasso", costituisce un "gruppo di lavoro per l'applicazione della legge n. 431 del 1985", composto da Assessori e funzionari regionali, allo scopo di assicurare un raccordo interattivo tra l'ufficio per il P.T.P., le indicazioni della Giunta e le attività degli altri uffici regionali. Successivamente altre disposizioni ne hanno variato la composizione e ampliato le competenze, l'ultima con deliberazione del Consiglio regionale n. 1693/IX del 19 dicembre 1990.

L'anno successivo (1987) la Giunta regionale ha approvato un programma di lavoro per l'applicazione della legge n. 431 del 1985 e per la formazione di strumenti regionali di pianifica­zione paesistico-ambientale.

Gli studi per il P.T.P. hanno attraversato, tra il 1987 e il 1990 diverse fasi di lavoro volte all'analisi paesistica-ambientale ed economico-territoriale.

Nell'autunno del 1990 la Giunta regionale (con deliberazione n. 8143 del 28 settembre 1990) ha approvato la struttura organiz­zativa e il programma di lavoro per il P.T.P., del quale la prima bozza è stata presentata nell'aprile 1991 e la successiva nel luglio 1993.

Una norma specifica per il piano territoriale-paesistico viene emanata con la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1. Ora il piano è in fase di consultazione presso gli enti locali che avran­no un anno di tempo per presentare le proprie osservazioni, do­podiché salvo proroghe, il piano verrà approvato definitiva­mente dal Consiglio regionale.

Secondo il Town and Country Act del 1971 il sistema di pianifi­cazione in Inghilterra è basato su due funzioni principali del governo locale:

- la formazione dei piani urbanistici;

- il controllo dello sviluppo.

La formazione dei piani urbanistici

Sono costituiti da due livelli:

- i piani strutturali, di competenza delle contee quindi di più ampio spettro.

- i piani locali, di competenza dei borghi di contea o distretti, che sono di tre tipi:

a) il "District Plan", è una sorta di piano regolatore generale e concerne nella pianificazione di un'area dove le politiche stra­tegiche dei piani strutturali necessitano di essere sviluppate a livello locale, non è previsto dove non si prevede crescita;

b) lo "Action Area Plan", è un programma di attuazione, viene adottato su aree destinate ad un esteso sviluppo, risviluppo, o miglioramento, da parte dell'autorità pubblica o di imprese pri­vate e quando devono essere date priorità di attuazione in un tempo relativamente breve: ha lo scopo quindi di assicurare una veloce ed efficace attuazione delle politiche in termini di cambiamenti fisici.

c) il "Subject Area Plan", è un piano particolareggiato, si occupa di questioni urbanistiche più specifiche su ampie, ma determi­nate aree, per questo assume il nome del soggetto a cui si rife­risce.

I piani locali sono composti da:

1. Un'esposizione scritta dettagliata su questioni che l'autorità locale di pianificazione considera pertinenti, riguardo a propo­ste per lo sviluppo e l'uso dei terreni nella zona di loro compe­tenza, compresi quei provvedimenti considerati adatti dall'au­torità per il miglioramento dell'ambiente fisico e la gestione del traffico.

2. Una planimetria che illustri queste proposte.

3. Diagrammi, grafici e illustrazioni o altro materiale descritti­vo che l'autorità considera appropriato per spiegare ed illustra­re le proposte del piano.

Il controllo dello sviluppo

Per sviluppo (development), secondo il Town and Country Act del 1971, s'intende "l'esecuzione di opere di costruzione, di in­gegneria, di scavi, sotto, sopra o sul terreno, o il cambiamento d'uso di edifici o terreni".

Il controllo avviene con una sorta di concessione urbanistica detta "Planning Permission" che deve essere rilasciata dall'autorità locale di pianificazione per ogni tipo di sviluppo.

Detta concessione viene rilasciata dietro presentazione dell'in­teressato di una domanda con allegata soltanto una bozza dell'intervento. Se l'autorità di pianificazione locale la rilascia significa che permette lo sviluppo richiesto e deve perciò poi consentire la realizzazione dell'opera entro un periodo di cinque anni, riservandosi un giudizio su alcune questioni di progetta­zione, disposizione e posizione dello sviluppo che dovranno es­sere presentate successivamente.

L'autorità di pianificazione può poi rilasciare ed approvare in via definitiva la "Planning Permission" senza condizioni o può imporre al richiedente di rispettare determinate condizioni di sviluppo. Queste condizioni possono riguardare, oltre a quelle sulla progettazione, sulla disposizione e sui materiali costrut­tivi, quelle relative a demolizioni di edifici, alla durata della concessione e al temine entro il quale deve essere iniziata e terminata.

I funzionari di pianificazione di distretto ("District Planning Officers' Society") affermano che non è obbligatorio che tutte le decisioni future riguardanti la pianificazione locale debbano es­sere prese attraverso i piani statutari, essi sostengono il biso­gno di "indicazioni supplementari", accettate poi da una circo­lare del Department of Environnement che ammette indicazioni supplementari sulla pianificazione sottoforma di note pratiche per il controllo dello sviluppo urbanistico, riferite a problemi che solo impropriamente potrebbero essere inclusi in un piano locale, in quanto troppo dettagliati o soggetti a frequenti cam­biamenti e dunque difficilmente inseribili in un piano a lungo termine.

Il Brief si inserisce nella pianificazione locale in Inghilterra come strumento per il controllo dello sviluppo al fine di assicu­rare l'uso migliore del territorio e il miglioramento e la gestione della qualità dell'ambiente.

É stato introdotto negli anni '70 in Inghilterra come strumento per salvaguardare il disegno dei centri urbani.

Il Brief interviene nel controllo dello sviluppo incoraggiando le autorità di pianificazione a rendere esplicite le loro politiche in forma appropriata. Esse potranno così influenzare i progettisti prima e durante la fase progettuale, onde evitare che siano spesi tempo e denaro per portare avanti un'idea che poi forse non verrà accettata.

Fornisce quindi la garanzia all'amministrazione che gli obiet­tivi e i vincoli di base dello sviluppo previsto siano rispettati dettagliatamente; e all'operatore la garanzia che se le sue pro­poste soddisfano i requisiti del Brief verranno approvate.

Il Brief può dunque essere visto anche come metodo per velo­cizzare le procedure burocratiche e dunque lo sviluppo urbano, evitando lunghe trattative o ritardi durante la progettazione e il processo di approvazione.

Il Design Brief ha come scopo fondamentale il controllo dello sviluppo, anche se in Inghilterra, non si tratta di un documento di valore legale secondo una visione liberista dello sviluppo ur­bano (deregulation), ma esso può anche contenere delle norme dettate dall'autorità locale circa l'uso del suolo e standard di vario genere, e in determinate circostanze può diventare un Action Area Plan con tutto il suo valore prescrittivo.

É importante che il Brief sia accettato di buon grado dalla po­polazione, pertanto è necessario sottoporlo ad una serie di con­sultazione con i gruppi sociali e le persone interessate che do­vrebbero essere invitate a discuterne fin dal primo abbozzo, al fine di assicurare che i principi su cui verrà basato ogni futuro progetto siano pensati attentamente a monte delle decisioni.

I Brief si differenziano tra loro per particolari condizioni e re­quisiti che consistono principalmente in regolamenti che devo­no essere osservati rigorosamente e principi e consigli che gui­dano e indirizzano l'operatore.

É la proporzione tra questi due componenti che stabilisce il grado di controllo del Brief, infatti mentre alcuni requisiti sono sotto forma di "regolamenti", altri sono usati in modo più fles­sibile come guida per un appropriato sviluppo.

É proprio su questa proporzione che si innesta il contenzioso tra i sostenitori della "deregulation", che difendono la libertà e creatività dell'operatore economico e del progettista, e coloro che sosten­gono criteri di rigorosa programmazione, che attribuiscono all'amministrazione e ai suoi tecnici l'unica competenza in merito al disegno dello sviluppo.

I Brief, in Inghilterra, sono divisi in tre livelli differenti:

1. Lo "Urban Design Brief", che è riferito all'intero centro urba­no ed è spesso incluso nel piano locale. Il suo contenuto varia conformemente alla natura dell'area in quanto i particolari da controllare nel caso di un'area tutelata saranno più dettagliati e specifici di quelli di una zona di ampliamento dove il controllo sarà meno rigido.

2. Il "Site Planning Brief", copre un settore più dettagliato e può essere considerato come uno strumento d'attuazione delle politiche esposte nei piani strutturali, nei piani locali o nell'Ur­ban Design Brief, ai quali deve attenersi.

É un documento che combina le informazioni sul sito in armo­nia con le politiche di controllo dello sviluppo e i consigli di pro­gettazione relativi a questo.

Gli aspetti principali di progetto deriveranno dal più ampio Urban Design Brief e saranno appli­cati al terreno specifico; potranno riguardare la volumetria, i prospetti, i materiali, i colori ed essere illustrati da plastici, di­segni o fotomontaggi.

3. Il "Developement Brief", contiene oltre ai connotati del Site Planning Brief un'analisi economica con considerazioni in re­lazione a questioni finanziarie e legali. É obbligatorio nel caso in cui l'area debba essere sviluppata in collaborazione con ope­ratori privati.

I Brief sono efficaci nel guidare cambiamenti fisici o d'uso sal­vaguardando l'impatto che può avere un nuovo sviluppo sull'ambiente costruito, quindi possono essere adottati sia per sviluppi residenziali che industriali, ma sono anche utili per guidare l'elaborazione di progetti e proposte per sviluppi asso­ciati ad attività ricreative, centri commerciali ed aree ad uso misto.

S. Owen nel 1979 in "The use of Design Brief in Local Plan­ning", elencava in nove punti i requisiti che possono formare la parte prescrittiva di un Brief e precisamente:

- specifiche e standard stradali;

- standard per i parcheggi;

- regolamenti edilizi;

- standard per spazi aperti;

- criteri di salvaguardia per gli appaltatori di servizi pubblici;

- direttive per la conservazione degli alberi;

- rispetto delle condizioni degli edifici tutelati;

- standard di densità;

- politiche di azzonamento.

In realtà ogni situazione specifica dove viene applicato un certo tipo di Brief dipende da una serie di combinazioni locali, per cui è difficile fare un elenco standard delle sue componenti.

P. Jonson, Marshall & Associates nel 1978 scrivono un manua­le "Design Briefing in Towns" in cui vengono fatti esempi pra­tici, anche se ipotetici, di attuazione dei Brief. Essi individuano in un Brief tre sezioni chiave diverse: analisi, obiettivi, control­li.

Le analisi comprendono le ragioni per cui si prepara il Brief, le qualità esistenti dell'area, le pressioni per il cambiamento.

Questa sezione è molto importante in quanto è la base sulla quale verranno poi prese le decisioni sia di preparazione, che di contenuti del Brief, inoltre essa giustifica alla commissione urbanistica le scelte dell'autorità in merito alle qualità dell'area.

Gli obiettivi rappresentano le politiche a lungo termine concer­nenti l'aspetto dell'area, come le opportunità per ottenere un buon disegno urbano, le fughe prospettiche, i percorsi pedonali e la definizione degli spazi. Sono rappresentati sottoforma di schizzi concentrando l'attenzione sull'esposizione di idee e con­cetti con inclusi aspetti non quantificabili come i caratteri ar­chitettonici. Lo scopo è di convincere la Commissione urbanisti­ca delle opportunità possibili all'interno dell'area ed del modo in cui gli edifici possono contribuire all'aspetto della città.

Il controllo consiste da parte del progettista nell'esprimere chiaramente e senza ambiguità le condizioni richieste dall'au­torità e a rispettarle nella fase esecutiva.

Per rendere più facile la produzione di un Brief, l'Istitute of Housing, sotto il Royal Institute of British Architects, ha prepa­rato un documento tipo da seguire durante la preparazione di un Brief specifico per la residenza, dividendolo in otto sezioni all'interno delle quali i requisiti sono evidenziati secondo tre criteri di importanza: "essenziali", "desiderabili" e "proposti".

Mentre è possibile modificare o cancellare quelli "proposti" è importante adottare e rispettare i criteri "essenziali" e "desiderabili" dovunque possibile, per aiutare ad incoraggiare un'alta qualità delle nuove residenze previste. Il documento consiste in:

1 Sez. - Distribuzione dell'insediamento

- sviluppo proposto

- definizione degli spazi pubblici e privati

- forma e disposizione dello sviluppo

- orientamento e prospettive

- passi carrai e parcheggi

- passaggi pedonali

- giochi dei bambini

- paesaggio

- illuminazione stradale

- arredamento stradale

2 Sez. - Involucro esterno

- privacy e sicurezza

- giardini

- recinti, muri e siepi divisorie

- lavanderie

- posti auto

3 Sez. - Interni delle abitazioni

- standard spaziali

- disposizione

- entrate

- aree di circolazione

- cucine

- lavanderie

- bagni e servizi igienici

- camere da letto

- magazzini

- standard di movimento

4 Sez. - Componenti

- finestre

- porte

- magazzino biancheria

- armadi

- rifiniture

- sottotetti

- isolamento tetto

- isolamento pareti

- isolamento pavimenti

5 Sez. - Installazione di servizio

- standard di riscaldamento

- ventilazione

- condensazione

- sistema di riscaldamento dell'aria e dell'acqua

- tipo di alimentazione dell'impianto

- installazioni elettriche

- telecomunicazione

- servizi principali

- isolamento sonoro

6 Sez. - Amministrazione - Manutenzione

- esecuzione dei lavori

- manuale d'uso

- procedure di consegna

- difetti

- progetto esecutivo

- ispezioni

- partecipazione degli inquilini

7 Sez. - Requisiti urbanistici

- localizzazione e limiti del terreno

- contesto del terreno nei suoi dintorni

- disposizione degli accessi pedonali e veicolari

- caratteristiche del terreno

- limitazioni dello sviluppo

8 Sez. - Specificazioni tecniche

- elementi strutturali

- componenti

- finiture

- tubature e smaltimento

- servizi elettrici

Questo documento viene consigliato agli architetti durante la prima fase di progettazione, senza che venga considerato come una rigida struttura, ma come un insieme di principi da appli­care in modo più o meno flessibile, a seconda delle scelte dell'amministrazione.

Questo modello può essere adottato anche da enti privati come guida al progetto di un insediamento residenziale, anche se i Brief, in realtà, scendono raramente in tutti i particolari so­praelencati, ma ne scelgono soltanto alcuni, a seconda delle particolari esigenze del sito.

Malgrado si faccia spesso riferimento alla flessibilità del Brief come strumento normativo, in realtà in una ricerca effettuata da J. Stewart nel 1984 pubblicata in "The Brief as an Instru­ment of Policy", in base ad una indagine su una selezione di 40 autorità locali di pianificazione, tra Inghilterra e Galles, emer­ge che essi tendono ad essere in larga maggioranza documenti prescrittivi con solo una piccola parte di contenuti propositivi.

Forse questo dato rappresenta la necessità dell'autorità di pianificazione ad intervenire con normative specifiche e det­tagliate nel programmare lo sviluppo della città.

"L'urbanista, come i suoi colleghi di altre aree disciplinari, ne fosse o meno consapevole, ha sempre cercato di dare una "forma" definita alle proprie rappresentazioni del mondo".

L'immagine progettuale che deve essere ben definita, almeno nella mente dell'urbanista, per essere recepita e accettata di buon grado dalla società, in particolare dalla comunità alla quale si riferisce, deve essere resa esplicita.

La redazione di uno strumento urbanistico non deve pertanto limitarsi allo studio funzionale ma affrontare anche con la do­vuta attenzione le trasformazioni ambientali e paesaggistiche che esso produrrà e che sono legate ad elementi quali la tipolo­gia e la morfologia e nondimeno la storia, attirando l'interesse dell'urbanista verso l'architettura.

Ciò significherà considerare in un unico momento le questioni di forma e di funzionalità, investendo le une delle rinfluenze delle altre, sempreché non si intenda già la forma elemento funzionale in quanto capacità di un certo oggetto di "funzionare" correttamente in rapporto al contesto in cui è in­serito.

Le implicazioni formali-funzionali che influenzano ogni insieme architettonico e urbanistico faranno così da base alla revisione dei termini tipologia, morfologia e storia, secondo la definizione di Giuseppe Samonà, ampliandone i significati sino a compren­dere le interrelazioni politiche, tecniche, culturali e sociali "che rappresentano la vera essenza della configurazione fisica di ogni trasformazione".

La tipologia ha finito spesso per rappresentare una conoscenza di tipo tecnico che il progettista si è sovente ridotto a riassume­re in norme che si esprimono esclusivamente nella statica e nella fisica, mentre essa deve rappresentare una forma di cono­scenza, sì di tipo tecnico, ma che non dimentichi le sue poten­zialità creative.

Una conoscenza che il progettista apprende, perfeziona e realizza come esperienza continua, stimolata e se­lezionata dalle esperienze della comunità insediata, e che tra­smette alla comunità medesima come risoluzione creativa delle trasformazioni dello spazio fisico in cui la comunità aveva ma­nifestato l'esigenza selezionata.

La morfologia è strettamente legata alla tipologia e può inten­dersi come il risultato, soggetto a continua evoluzione, dei ca­ratteri che la comunità insediata imprime nel corso del tempo alla forma dello spazio fisico usandolo secondo la propria espe­rienza generale di cultura all'interno della quale vengono as­sorbite tutte le altre forme culturali specifiche che sono servite all'espressione di quello spazio, tra cui anche le architettoniche.

La storia, come "esperienza storica" che la comunità insediata acquisisce e realizza arricchendo di nuove categorie d'uso l'area della tipologia e creandole nuove possibilità di espressione fisi­ca attraverso il linguaggio architettonico, assume il ruolo di interprete del rapporto tra tipologia e morfologia e di queste con il luogo; si configura come un nuovo ambito specifico per comprendere l'attuale realtà, studiarla e proporne la trasfor­mazione.

Questo atteggiamento è insito nel comportamento naturale dell'uomo e in ogni comunità nel corso del tempo si è formata una notevole esperienza sulla forma tipica di una data esigenza di spazio fisico frutto delle trasformazioni che sono state neces­sarie per giungere alla sua forma definitiva, purtroppo in tempi recenti l'uomo ha tentato di liberarsene portando effetti spesso devastanti sul territorio.

Nell'Europa occidentale l'individuo ha sempre avuto un legame particolare con la città alla quale egli appartiene, come in Oriente si appartiene ad una casta o ad un clan, in Europa oc­cidentale si appartiene prima di tutto ad una città. Questa particolarità contraddistingueva principalmente l'Italia all'epoca dei comuni in cui, come scrisse Brunetto Latini nel 1250 a Firenze: "Ogn'om ch'al mondo vene, nasce primamente al padre e al parente e poi al suo Comuno". Comune come isti­tuzione ma anche come luogo fisico la cui magnificenza era simbolo di prosperità economica e sociale. Ne deriva che "la nostra vita sociale ha senso solo in quanto materialmente ap­parteniamo alla figura fisica della città e spiritualmente alla sua figura morale" (M. Romano).

La città diventa un'immagine-simbolo che si evolve diretta dall'immaginazione e la memoria collettivi verso un modello ideale fino, in rari casi, a diventare utopia. L'immagine-simbolo influenza poi direttamente le trasformazioni fisiche della città e del territorio, come ad esempio la visione della Gerusalemme Celeste, descritta nell'Apocalisse di San Giovanni, ha sugge­stionato la forma degli edifici religiosi, in particolare delle ab­bazie e dei conventi, realizzati successivamente.

L'utopia, o più frequentemente il modello rappresentato da un'altra città frequentata direttamente o descritta dai viaggia­tori, diventavano spesso nella città antica una sorta di imma­gine-progetto capace di influenzare e indirizzare in quel senso i cambiamenti della struttura fisica della città.

"L'educazione al vedere è altrettanto importante come il dar forma a ciò che si vede" (K. Lynch).

La città moderna ha perso invece ogni riferimento e l'immagine dei luoghi è andata dissolvendosi, ciò che domina sono i volumi degli edifici disposti perlopiù in maniera disordinata in uno spazio indefinito. L'uomo conseguentemente ha perso il legame che lo rendeva membro di una comunità, tendendo sempre più spesso a chiudersi nella propria individualità con notevoli ri­percussioni nel campo sociale.

Giuseppe Samonà tenta di rappresentare nel piano un ambien­te complesso, esito della intersezione di temi progettuali diffe­renti, capace di considerare contemporaneamente vita indivi­duale e collettiva, esigenze domestiche e di tipo pubblico, indi­vidualità degli oggetti e relazioni tra questi. All'inizio degli anni ottanta, all'età di ottantadue anni, si cimenta nel tentati­vo di "applicare al piano le ipotesi circa la specificità morfologi­ca dei contesti" inventando una "scheda" come descrizione par­lata (in quanto più densa e flessibile di quella disegnata) dei dettagli caratteristici dei luoghi e nel contempo con la funzione di codice di comportamento per i progettisti, chiamati a produr­re proposte esecutive coerenti con i requisiti qualificanti iden­tificati nella scheda stessa.

Alcuni anni dopo Giancarlo De Carlo propone un "Progetto gui­da" per il Comune di Lastra a Signa, un piccolo comune (18.000 ab. circa) a circa dieci chilometri da Firenze. Lo scopo del "Progetto guida" è per De Carlo proprio "definire immagini che descrivano in modo inequivocabile i traguardi qualitativi a cui puntare. Le immagini di un progetto, se sono definite con com­petenza (e molta immaginazione), descrivono il quadro completo del processo che si vuole avviare e forniscono le coordinate alle quali si riferiranno le mosse successive. Dopo con la consapevo­lezza necessaria potranno essere predisposti gli strumenti urba­nistici e i progetti architettonici esecutivi". Le immagini infatti, meglio di qualsiasi altra rappresentazione, esplicitano le moti­vazioni e rivelano le conseguenze delle azioni che si dovranno intraprendere per materializzarle, indicano il metodo che oc­correrà applicare e delineano gli strumenti che si dovranno ap­prestare, precisano le responsabilità che ciascuno sarà tenuto ad assumere come politico, amministratore, progettista, finan­ziatore, imprenditore, cittadino che non voglia essere escluso da decisioni che lo riguardano direttamente.

De Carlo non ha trascurato l'importanza della partecipazione della popolazione al progetto, appena disegnate le prime im­magini i suoi collaboratori hanno incontrato più volte i cittadini che ne hanno inteso facilmente il fine e hanno fornito volentieri spunti per i lavori successivi.

Il "Progetto guida" non si dimostra solo strumento per conosce­re e modificare i luoghi, per orientare le decisioni dei soggetti attuatori, ma anche e forse soprattutto per stabilire un rappor­to diretto e privilegiato con i destinatari, mezzo e fine della "partecipazione" prima e dopo la formulazione del piano.

Esso, una volta adottato dal Consiglio comunale, "esprime l'as­sunzione di un preciso impegno da parte dell'amministrazione nei confronti dei cittadini"; non ha però, di per se stesso, valen­za normativa e deve perciò essere riassunto in princìpi e fon­damenti sui quali verrà sviluppata la normativa degli stru­menti urbanistici che nel caso di Lastra a Signa sarà compresa nei piani di recupero.

De Carlo applica il metodo del "Progetto Guida" per il centro storico del Comune di Lastra a Signa proprio perché, egli af­ferma, è minuscolo e perciò non c'è dubbio "che la sua urbanistica coincida con la sua architettura, in termini di tempo e spa­zio, generazione e sviluppo, struttura e forma; per cui si può pianificarlo e progettarlo allo stesso tempo, senza astratti pate­mi sulla priorità del piano sul progetto o il suo contrario".

Inoltre egli si ripropone che questo metodo possa essere ripro­posto analogamente "negli infiniti piccoli insediamenti storici italiani", ed io credo che potrebbe prestarsi bene anche nei vil­laggi delle Alpi ove la forma architettonica, non meno che nei centri storici, ha la sua importanza e deve essere indirizzata verso la qualità ambientale.

Ludovico Quaroni nel 1969 sul "Dizionario Enciclopedico di Ar­chitettura e di Urbanistica" sotto la voce "Urbanistica" attribui­sce all'attività pratica di progettazione urbanistica lo studio e la redazione del piano regolatore che consiste essenzialmente in "un'insieme di norme intese a permettere lo sviluppo e l'ade­guamento della città in base alla prefigurazione d'un organi­smo funzionale-estetico desunto dagli studi fatti sulla realtà e dall'idea politico-culturale in corso del fenomeno città, di cui il disegno su carta rappresenta solo la dimostrazione figurata".

Ragionando attorno al ruolo dei differenti attori che interven­gono nella pianificazione Quaroni individua una fase cosiddetta del "piano idea", che è la proposta dell'urbanista ovvero l'im­magine "espressiva della sua capacità di intendere e di restitui­re in maniera sintetica la logica dell'insediamento, capace di indicare a tutti una direzione, una linea di comportamento"; che prosegue in una seconda fase denominata del "piano-nor­ma", "traduzione operativa e istituzionale dell'idea, esito di un'interpretazione intersoggettiva e passibile di aggiustamenti".

A tale scopo egli individua un "modello direttore" che si propo­ne come un'alternativa al modello planivolumetrico ed è com­posto da un'insieme di istruzioni disegnate incorporate nel pia­no che "aspirano al controllo della forma senza ingabbiarla in una soluzione tridimensionale ritenuta rigida e riduttiva".

Per Quaroni "un'opera architettonica esiste solo in funzione dell'ambiente (...) L'aria, la luce, le case preesistenti, l'effetto materiale intellettuale del clima fisico e morale, la forma del terreno e i suoi elementi di superficie, tutto insomma (ciò) che è proprio dell'ambiente e che l'ambiente impone alla costruzione, l'architetto, inconsciamente il più delle volte, l'ha sentito e l'ha tenuto presente nella formazione e nella realizzazione dell'opera sua. L'ambiente è entrato a far parte della composizione".

Il problema della costruzione della città consiste, per Quaroni, nel "mettere in relazione la composizione singola con l'ambiente circostante, o meglio, nel considerare che questa relazione può essere dettata dalla forma o dagli elementi del terreno. L'am­biente mentre suggerisce la regola di composizione porta anche alla diversificazione dei caratteri della città".

Guardando la città antica egli afferma: "Una città vista da lontano è un brano di paesaggio: sull'acropoli di Atene e sul colle di San Gimignano il volume e il colore delle architetture fanno parte della grande composizione panoramica; l'elemento artificiale umano ne è il centro, con caratteristiche sue proprie; l'elemento naturale lo circonda e lo inquadra nelle tre dimen­sioni dello spazio. Anche la composizione panoramica ha uno stile, che dipende dal modo in cui i volumi costruiti si inseri­scono nell'ambiente naturale". Egli ingloba nel termine "figura" della città l'immagine e il concetto, ciò che "consente di tradurre lo schema astratto in una forma concettuale specifica, conte­stualizzata, unica e irripetibile, consapevole della storia di un luogo e ad essa coerente", in una relazione tra la cultura degli uomini e la bellezza della città che mette in risalto "la stretta dipendenza tra spirito degli uomini e spazi delle architetture".

Premesso che il piano deriva da un'idea precostituita in un'im­magine dell'urbanista anche di tipo estetico la difficoltà sta nel tradurre questa immagine, più o meno definita, in normativa urbanistica. Mentre per la descrizione e progettazione funzio­nale la disciplina ha sviluppato metodi e tecniche ormai conso­lidati, per la rappresentazione progettuale e morfologica volta alla tutela dell'ambiente si incontrano ancora numerose diffi­coltà di tipo pratico che spesso fanno preferire la procedura, più semplice per il tecnico e l'amministrazione, del vincolo che rin­via il giudizio sui criteri estetici e formali ad una valutazione, perlopiù soggettiva, sul singolo progetto da parte di funzionari preposti alla "salvaguardia" dei beni artistici e ambientali. In un atteggiamento secondo il quale Bernardo Secchi sostiene che "non vi sia aspetto che non possa istantaneamente essere sottoposto a negoziazione (entro la "logica economizzante" o en­tro le regole dello "scambio politico")".

Qualora il piano riuscisse a contenere elementi di carattere progettuale e morfologico dell'insediamento e nondimeno del territorio, allora potrebbe costituire un unico elemento proget­tuale, dalle intenzioni chiare ed esplicite, da sottoporre all'ap­provazione degli organi preposti alla tutela dell'ambiente nei riguardi delle parti del territorio sottoposte a vincolo paesag­gistico o ambientale, dopodiché le concessioni singole potrebbe­ro essere rilasciate direttamente dall'ente locale nel rigoroso ri­spetto dei contenuti del piano regolatore generale e dei piani particolareggiati approvati.

Questa procedura sarebbe più trasparente e permetterebbe di eliminare lunghe e macchinose procedure autorizzative che comportano fastidiosi oneri e intoppi burocratici per il cittadi­no.

La discussione e il confronto sulla tutela e sulla qualità dell'ambiente a livello locale si concentrerebbe sugli strumenti urbanistici con una rappresentazione anche descrittiva delle proposte e degli intenti che siano discutibili in termini sia quantitativi che qualitativi.

La rigidità o meno delle norme che indirizzeranno verso la soluzione proposta, anche architettoni­camente, sarà poi materia di discussione e di confronto tra amministrazione locale, organi superiori (provincia e regione), e cittadini.

Il rapporto con i cittadini è fondamentale ed essi devono parte­cipare alla formulazione del piano fin dall'inizio per poterlo ac­cettare e condividere, proprio al fine di stimolare l'interesse e la partecipazione bene si prestano le immagini e le rappresenta­zioni grafiche delle qualità fisiche e ambientali che il piano si propone di raggiungere, anche ricorrendo all'uso di fotomon­taggi e, perché no, al campo dell'informatica rivolto verso la realtà virtuale.

Tradurre l'idea o l'immagine del piano dal punto di vista pro­gettuale e morfologico in norma urbanistica non è certo impre­sa molto facile, in particolare quando si voglia indirizzare, ma certamente non sostituire, il progetto architettonico.

In questo senso alcuni autori, consci dei limiti del linguaggio giuridico, cercano di rendere più esplicite le norme del piano con il ricorso a descrizioni grafiche con piante, sezioni, assonometrie che rappresentano alcuni dei più diffusi criteri progettuali.

Bernardo Secchi nel piano regolatore di Siena del 1990, in questo senso, include nelle norme tecniche di attuazione ciò che dell'immagine può essere tradotto in "linguaggio giuridico", ma sente la necessità di accompagnare le norme scritte da "Abachi" con planimetrie, sezioni e assonometrie tipo che individuano e esplicitano alcuni criteri di progettazione.

In modo analogo si comporta Attilia Peano nel piano regolatore del Comune di Mottalciata in provincia di Vercelli, redatto an­ch'esso nel 1990, che presenta in allegato alle norme di attua­zione alcune "schede esemplificative degli elementi normati" composte anch'esse da planimetrie, sezioni e assonometrie, allo scopo di rendere esplicite le norme progettuali del piano regola­tore.

In questi ultimi anni si sta sempre più affermando, affianco alla ormai consolidata tecnica più propriamente funzionalista, il ruolo dell'urbanistica come parte attiva nel controllo e nell'indirizzo della modificazione formale del contesto, il che la conduce, sempre più frequentemente, ad occuparsi con maggio­re interesse della progettazione architettonica.

Il piano regolatore, in sintesi, consiste in un'anticipazione complessiva delle trasformazioni urbane e deve essere il ritrat­to della realtà pianificata una volta che tutte le trasformazioni previste siano avvenute; dunque il piano può essere considerato come il modello generale di un processo desiderato di trasfor­mazione. Questo modello non può non tenere conto delle carat­teristiche progettuali e morfologiche che in concreto sono le ca­ratteristiche che più facilmente percepisce la gente comune che quotidianamente vive la città e, nondimeno, il territorio. Sono certamente caratteristiche che in parte derivano da una corret­ta pianificazione funzionale, ma ciò non vuol dire che non de­vono, con la stessa attenzione, essere valutate, programmate e controllate dall'urbanistica. La progettazione urbanistica, ai fini della tutela dell'ambiente deve quindi interessarsi di tutte le realtà, compresa quella fisica, cogliendone tutte le interrela­zioni, ed ogni intervento deve essere parte di una strategia glo­bale coerente con il modello generale.

Il modello, che in genere è ben delineato nella mente dell'ur­banista, deve essere reso esplicito, con rappresentazioni grafi­che, fotomontaggi e anche utilizzando quel campo dell'informa­tica che si occupa della realtà virtuale. Questo passaggio è im­portante per una sperimentazione, ma lo diviene ancora di più per avvicinare la gente comune alla disciplina urbanistica e rendere comprensibili a tutti le finalità del piano, che sono certamente organizzative, funzionali e sociali, ma alla fine si manifestano concretamente con il progetto e la forma. Quindi non un'operazione di estetica fine a stessa, ma un intervento complessivo nell'organismo che tenga in debita considerazione sia la funzione che la forma, sia la sostanza che il contenuto.

Una qualsiasi città e un qualsiasi comune sono composti da ambiti urbani con connotati storici, tipologici e morfologici dif­ferenti che l'urbanista deve riconoscere e analizzare al fine di coglierne gli elementi che meglio possono essere utilizzati per caratterizzare quartieri, circoscrizioni, villaggi o frazioni allo scopo di valorizzarne la loro identità di luoghi all'interno di un ambito più generale quale il territorio della città o del comune.

Conscio delle difficoltà che comporterebbe, in particolare nelle città e nei comuni più grandi, l'approvazione di un piano rego­latore con caratteristiche progettuali e morfologiche tramite un processo partecipativo che chiamerebbe in causa comunità di quartiere o di frazione con esigenze spesso molto differenti, credo che in questi casi sarebbe meglio che il piano regolatore si limiti a definire criteri organizzativi, funzionali e sociali dando solo alcune direttive (a seconda della generalità dei contesti) per i criteri progettuali e morfologici che dovrebbero essere ri­mandati ad uno sviluppo dettagliato negli strumenti esecutivi, ognuno dei quali dovrà redigersi con la massima partecipazione e collaborazione della comunità direttamente interessata.

In questo senso è importante il corretto dimensionamento della parte del territorio soggetta a strumento urbanistico esecutivo, che sia un piano particolareggiato, un piano di recupero o altro, che deve essere riferita al contesto sociale, storico e morfologico e non, come avviene spesso, a concetti astratti come la desti­nazione d'uso o la dimensione del lotto o della proprietà fon­diaria.

Leon Krier sostiene che "come tutti gli organismi naturali, una città deve essere un oggetto finito, deve avere una dimensione globale, cioè massima, e una dimensione minima per quanto ri­guarda la sua superficie, il suo volume, la sua struttura e la sua forma, nonché il numero dei suoi abitanti, il numero delle attività che può permettere e che vi si possono esercitare. Pro­prio come un individuo maturo, la città matura non può né es­sere ampliata, né espandersi in tutte le direzioni; proprio come una famiglia di esseri umani può crescere solo moltiplicandosi".

La cellula base della città è per L. Krier il "quartiere" che egli definisce "una piccola città all'interno della città" ed essendone una parte, ha le qualità e le caratteristiche principali dell'in­sieme. "Il quartiere urbano assicura tutte le funzioni urbane pe­riodiche locali (...) all'interno di un pezzo limitato di territorio, le cui dimensioni devono essere stabilite in funzione dei pedoni e non eccedere 33 ettari per quanto riguarda la superficie e 15.000 abitanti per quanto riguarda la popolazione. Un quar­tiere deve avere un centro e un limite chiaro e ben definito."

Nel territorio delle Alpi il riferimento principale di appartenen­za è il comune e il capoluogo ne deve essere il simbolo e quindi avere "un centro e un limite chiaro e ben definito", attorno ad esso gravitano le frazioni la cui espansione le ha spesso portate a confondersi con il capoluogo e tra di loro, ma che devono poter conservare la loro identità, come la avevano una volta con la lo­ro cappella, il forno, il mulino, la scuola, la piazza, ogni frazione deve "avere un centro e un limite chiaro e ben definito". Nei comuni della Alpi quindi la cellula base è la "frazione" che deve mantenere la sua identità al fine anche di stimolare nell'indivi­duo il senso di appartenenza al luogo e alla comunità locale, contribuendo ad arrestare lo spopolamento delle più piccole e decentrate frazioni delle Alpi ove già oggi "si può prevedere quale sarà l'ultimo abitante".

Lo spazio fisico della progettazione urbanistica deve essere il luogo, inteso come contesto storico, culturale, fisico e morfologi­co. Camillo Sitte nel 1889 volse la propria attenzione ai principi artistici del disegno urbano in un'analisi dello spazio fisico e del tessuto urbano della città europea.

Condotta con gli occhi dell'osservatore, essa tendeva ad enfatizzare il valore esisten­ziale dello spazio urbano ed a rivestirlo di una valenza sociale. In questo senso la sua proposta di un disegno urbano concepito in riferimento alla piazza, alla strada, ai percorsi, interpretati come componenti urbani chiusi, continui, disegnata in accordo con la natura circostante, veniva a riproporre l'idea dello spazio pubblico come luogo civico ad uso collettivo. "Il valore assegnato da Sitte allo spazio urbano come spazio di esperienza tridimen­sionale e luogo di vita della collettività, la composizione degli spazi pubblici e la loro interconnessione secondo principi arti­stici, l'enfasi, posta nella redazione del piano sulle peculiarità del sito e sul "genius loci", costituiscono le tre categorie princi­pali che (il suo) modello di costruzione artistica ci ha trasmes­so".

L'ambito di applicazione del piano regolatore generale rimane comunque l'intero territorio comunale entro il quale, sarà suo compito, individuare i contesti e dimensionarne conseguente­mente in maniera corretta gli strumenti urbanistici esecutivi ai quali spetterà la definizione del modello generale del processo desiderato di trasformazione, da svilupparsi con la massima partecipazione della popolazione, al fine anche di una rivaloriz­zazione della specificità e tipicità dei luoghi che possa ricosti­tuire quello che nella città antica era l'identità dei luoghi, che non ha certo effetti di segregazione, anzi stimola la socialità e il senso civico dell'individuo nell'appartenenza ad una comunità che innanzitutto si riconosce nel quartiere o nella frazione, e poi nella città o nel comune che, a sua volta, è parte del terri­torio provinciale, regionale o nazionale.

Il "modello di piano" esprimerà meglio le sue potenzialità nelle piccole comunità, come i villaggi alpini, ove la cultura e le tra­dizioni locali sono ancora vive e dove le trasformazioni dello spazio fisico vengono recepite con facilità dagli abitanti che se­guono direttamente l'attività amministrativa, capiscono sempre di cosa si sta parlando e che se la prendono per le scelte sba­gliate degli amministratori, mai abbastanza potenti per non tenere conto della volontà del popolo.

Nel piccolo, inoltre, l'insediamento acquista una dimensione tale che non si riconosce più il limite tra l'architettura e l'urbanistica, anzi esse tendono a coincidere.

I criteri progettuali contenuti nel piano dovranno derivare da una interpretazione del contesto paesistico e ambientale, delle tradizioni, della storia e della tipicità non limitata alla copiatu­ra tale e quale dei modelli tradizionali, ma "al passo con i tem­pi" in un obiettivo prioritario di "appartenenza" alla tradizione, alla cultura e alla tipicità del luogo. La nozione di "appartenenza" articola l'interesse per la storia della disciplina nella sua continuità, l'idea di luogo, di materiale come fonda­mento del progetto, di relazioni esistenti per le quali il processo di progettazione è in primo piano, e non solo come conseguenza, del processo di modificazione del territorio.

La lettura del con­testo deve essere quindi non solamente assimilazione e conci­liazione, ma scavo archeologico ed accumulazione di materiali e della loro stratigrafia, nonché istituzione di gerarchie fra di essi. Alcuni di questi materiali si confrontano con la geografia, la storia e l'antropologia del luogo, i tracciati che vi si sono stratificati, i suoi principi insediativi ed i valori simbolici, eco­nomici e tecnici su cui essi sono fondati. Essi dovranno fare parte dominante nel processo di progettazione che però non de­ve esserne la diretta deduzione logica.

Nella redazione del "modello di piano" dovrà così svilupparsi tutta la capacità anche immaginativa e progettuale dell'urba­nista. Gli elaborati dovranno poi essere presentati fin dall'ini­zio alla popolazione, alla gente comune che poco conosce della disciplina urbanistica, ma che, in particolare nelle piccole co­munità, tiene enormemente al proprio paese, alla propria cul­tura e tradizione e che potrà giudicarli esprimendosi su criteri sia quantitativi che qualitativi.

La rappresentazione figurata dell'obiettivo del piano è un modo per rendere comprensibili le motivazioni e rendere esplicite le conseguenze delle azioni che si dovranno intraprendere per la sua realizzazione anche allo scopo di avvicinare la gente comu­ne alla conoscenza e alla comprensione della disciplina urban­istica. Dall'immagine del piano discenderanno poi direttamente gli elaborati grafici, le norme di attuazione del piano e il rego­lamento edilizio. Norme e regole che saranno accettate di buon grado e capite dalla popolazione perché il risultato di un pro­cesso partecipativo e collaborativo con essa.

A seconda della specificità dei contesti dei luoghi, più o meno generalizzabile, corrisponderà una più o meno generale defini­zione delle norme e delle regole che troveranno, a loro volta, collocazione nel piano territoriale, nel piano comprensoriale, nel piano regolatore o in uno strumento urbanistico esecutivo.

Sarà necessario redigere a livello di pianificazione territoriale una normativa "quadro" che individui requisiti funzionali, pa­rametri urbanistici di riferimento e norme procedurali, nonché prescrizioni relative all'adozione di materiali, tecnologie co­struttive, tipologie e caratteri morfologici, che caratterizzano la generalità dei contesti riferita a tutto il territorio regionale.

Sarà poi compito del piano comprensoriale e del piano regolato­re generale di entrare, a loro volta, in un maggior dettaglio ri­ferito ad un contesto ristretto all'ambito locale e ad individuare e dimensionare gli strumenti urbanistici esecutivi a cui spette­rà una particolare attenzione alla definizione dei criteri proget­tuali e morfologici che definiranno gli interventi ammessi nella particolarità dei singoli luoghi.

Il grado di dettaglio della normativa dev'essere proporzionale alla qualità e debolezza ambientale del luogo per il quale lo strumento urbanistico viene proposto. In condizioni di un con­testo ambientale particolarmente debole le norme dovranno es­sere molto dettagliate e il progetto ne sarà pertanto molto vin­colato, in altri contesti invece potrà essere lasciata maggiore li­bertà al progetto. Per questo sarebbe necessaria la partecipa­zione attiva nella redazione del piano degli organi superiori preposti alla tutela e al controllo dell'ambiente che potrebbero, volta per volta, richiederne una maggiore restrizione e rigidità verso il modello prefissato, specialmente per le zone vincolate ambientalmente e paesaggisticamente. Si raggiungerebbe così anche lo scopo di rendere esplicite le esigenze di tutela ambien­tale in un confronto, tra amministrazione e organi superiori a tal scopo preposti, basato essenzialmente su elementi concreti e tangibili.

Lo strumento urbanistico che ne uscirebbe potrebbe eliminare la difficoltosa prassi burocratica oggi in atto per le zone vinco­late, in montagna comprendono la maggioranza del territorio, che obbliga il singolo cittadino, per ottenere l'autorizzazione a realizzare una qualsiasi opera, ad un lungo e oneroso processo di negoziazione con un funzionario della "Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali".

Il rilascio della concessione o autorizzazione potrebbe così esse­re subordinato esclusivamente al rigoroso rispetto delle norme e regole dettate dagli strumenti urbanistici con l'unica ulteriore attenzione al rispetto degli equilibri funzionali, introdotti in Valle d'Aosta dalla legge regionale n. 14/1978 e volta per volta definiti dai piani regolatori generali, che regolano i tempi di attuazione in un equilibrio tra lo sviluppo insediativo e la do­tazione dei servizi che dovrebbe essere ricercato il più possibile all'interno di ogni singola frazione comunale o di quartiere cit­tadino.

Nella traduzione dei criteri progettuali e morfologici del "modello di piano" in linguaggio giuridico può essere necessario ricorrere a rappresentazioni grafiche con abachi o schede che traccino alcuni esempi figurati, perlomeno i più frequenti, della applicazione pratica delle norme di attuazione e del regolamen­to edilizio, e ai quali dovrebbero essere rispettivamente allega­ti.

La capacità della pianificazione di essere contestuale, chiara, comprensibile e frutto di un processo partecipativo è indispen­sabile perché lo strumento urbanistico venga adottato, non solo come atto amministrativo da parte del Consiglio comunale, ma anche attivamente dalla popolazione tutta alla quale è rivolto che, se si vuole svolgere concreta e attiva politica di tutela dell'ambiente, per prima deve impegnarsi nella sua attuazione.

Riconosciuto all'urbanistica il suo ruolo nella tutela attiva dell'ambiente spetta alla progettazione urbanistica il compito di predisporre strumenti...

Presidente - Mi spiace Consigliere Collé ma è scaduta l'ora a sua disposizio­ne. Visto l'elevato contenuto culturale del testo da lei letto la pregherei di consegnarlo all'Ufficio resocontazione onde tra­scriverlo fedelmente.

La parola al Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) - Visto che questa legge è già stata discussa in III Commissione, visto l'utilità e l'importanza di questa legge-delega, visto anche che non è stato apprezzato il comportamento della minoranza per il poco impegno dato in questo periodo, ho cercato di impe­gnarmi un po' di più.

Che cosa succede in un periodo in cui le possibilità tecniche so­no enormi e in cui, malgrado tutto, esistono ancora dei feno­meni che non conosciamo bene, anche se influiscono sulla no­stra vita quotidiana? Come spiegare che, oggi, con i progressi della medicina che migliorano costantemente la nostra salute, il numero degli ammalati sia superiore a quello di 50 anni fa?

Senza entrare in considerazioni legate a correnti di pensiero, risponderei che, a mio modesto avviso, dalla fine del XIX secolo siamo avviati ad una società economica basata sul rapporto produzione-vendita. Produrre per vendere e vendere per pro­durre sono stati i motivi dominanti degli ultimi cento anni, al fine di poter avere una virtuale eguaglianza tra gli uomini. Questo fenomeno generale ha ovviamente coinvolto l'edilizia che è una delle maggiori risorse delle nazioni civilizzate, consi­derato il numero di addetti ai lavori che mantiene e le varie in­dustrie che vi contribuiscono.

Così si è sviluppata l'architettura urbanistica, ma anche l'este­tica "pugno in un occhio" delle facciate, e i "quartieri dormito­rio" e il livellamento dell'uomo a discapito del suo essere "persona", al punto che in molti casi ci si può domandare per chi si costruire. Per uno scopo tecnico-economico o per l'uomo?

Mi spiego: la corsa urbanistica è nata con l'uso di prodotti nuovi e dalle loro prestazioni sempre più elevate sia nel rustico che nella finitura, nella concezione dei materiali, siano essi matto­ni, vetri o prodotti per il riscaldamento, isolamenti, sanitari e rifiniture.

L'industria dei materiali da costruzione, adeguandosi ai desi­deri vuoi dei costruttori vuoi degli architetti o di altri detentori di potere decisionale per quanto riguarda l'atto del costruire, ha forzato la ricerca di materiali nuovi per ridurre sempre più il costo e per rendere accessibile a tutti la proprietà.

Il risultato di questo processo ha posto l'industria davanti ad una miriade di materiali in un tale perpetuo mutamento da costringere gli addetti ai lavori, in crisi davanti a queste conti­nue variazioni di prodotti, all'uso del computer per assimilarli.

E poiché la ricerca è meno veloce della fabbricazione, non dob­biamo stupirci se la costruzione è in crisi.

Naturalmente, la valutazione pratica di questi materiali, lo studio delle loro azioni e delle loro reazioni, è troppo breve so­prattutto per quello che riguarda il loro comportamento nel tempo. Ciò non impedisce, però, alla ricerca di continuare, con­fortata dalla preoccupazione di essere costantemente al corren­te dell'ultimo prodotto, e anche dal problema economico-sociale di cui si è parlato sopra.

Ci si accorge però che i vecchi materiali tradizionali che aveva­no dato buona prova di sé, non si usano più, sostituiti da mate­riali di sintesi chimica. Non ci si preoccupa più né dell'uomo che va a vivere in immensi alveari, né dell'Architettura con la A maiuscola. Basta che le costruzioni rispondano alle norme di abitabilità minime, di costo e che siano conformi alle leggi in materia.

Il benessere, l'equilibrio umano, la radioattività dei materiali, persino la bellezza pura passano in secondo piano (quando ad­dirittura non sono dimenticati), benché chi ha il potere sia in possesso di sufficiente documentazione sulla nocività dei grandi complessi edilizi.

In realtà, in altri tempi, l'esperienza e il sapere contavano molto. Oggi, questi dati fondamentali sono stati sostituiti dal discorso economico-politico che giustifica cambiamenti tanto rapidi da non permettere più conoscenze approfondite, cam­biamento di spirito che si trincera nell'oceano dei testi legisla­tivi e di altri Documenti Tecnici Unificati dei quali l'uomo di sintesi più serio ed eminente non può avere la conoscenza asso­luta.

Con questi presupposti, non bisogna stupirsi se è stato dimen­ticato l'essenziale in materia di costruzione, cioè l'uomo che va ad abitare la costruzione. Fortunatamente per lui, gli si per­mette ancora di alloggiare in un appartamento. Ma, come ve­dremo, che sfumatura tra "l'Habitat" e "l'Alloggio"!

Certo, è normale dimenticare il "De Perfecto Magisterio" di Tommaso d'Aquino, dove egli scrive: "Sforzati, figlio mio, di non essere un sofista, ma un filosofo, di imparare a conoscere le virtù delle cose non soltanto con la riflessione, ma anche con l'esperienza. La riflessione senza l'esperienza non serve a niente, mentre l'esperienza senza la riflessione può essere utile. Ecco perché bisogna tendere piuttosto verso la esperienza che verso la riflessione". Bisogna credere che l'edilizia abbia preso veramen­te una strada sbagliata e che bisognerebbe riportarla sulla retta via? Dove sono finite le leggi naturali che governano la vita umana e quella dei materiali?

Certo, si può dire che ognuno di noi è lunatico, che una pianta medicinale deve essere raccolta alla tale data dopo la luna pie­na, che l'uomo è sottoposto ad influssi elettromagnetici, eccete­ra.

Il fatto è che, oltre a queste considerazioni, l'uomo è costante­mente sottoposto a dei campi di onde, sorta di micro-energie presenti dappertutto sulla Terra, e che possono avere degli ef­fetti patogeni molto diversi sia sulla costruzione sia sullo stato di salute di chi vi soggiorna.

Questi effetti patogeni possono limitarsi alla sensazione di "non sentirsi a proprio agio", o all'emicrania, ma anche provocare il cancro. Le loro origini nocive sono molto diverse tanto nel sot­tosuolo quanto nell'habitat e nell'ambiente.

Nel nostro mondo, governato da tecnici e ingegneri, queste on­de nocive sono di ogni tipo, onnipresenti, agiscono e penetrano dappertutto. "Se l'uomo sopravvive è perché spesso c'è una neutralizzazione spontanea, una azione non continua o di in­tensità troppo debole. Ma i fatti sono lì, per i ricercatori e gli sperimentatori: l'aggressione diffusa, insidiosa e permanente delle onde nocive è una realtà provata e sostenuta da innume­revoli osservazioni precise e concrete: le vittime sono numerose. Chiunque (forse voi stessi?) può vivere su di un punto geopato­geno (sonno, lavoro, habitat)" come scrivono nel loro libro Santé et cosmo-tellurisme, G. Altenbach e B. Legrais (Editions Dan­gles).

Certamente, per molti di noi è difficile credere alla realtà di questi problemi "geopatogeni" soprattutto quando non ne siamo interessati. Tuttavia ciò diventa più credibile quando ci ren­diamo conto che siamo stanchi, tanto al mattino che alla sera, che ci manca la volontà.

E ormai esistono dati precisi, osservazioni concrete, che sono verificabili da chiunque.

All'origine, ognuno costruiva il suo riparo, la sua capanna, la sua casa, arrangiandosi come meglio poteva.

La storia ci insegna che l'uomo di Cro-Magnon viveva in caver­ne decorate da belve di ogni tipo, e in questi disegni era soprat­tutto il mammuth ad occupare un gran posto. Certo, gli uomini dovevano essere dotati di una forza fisica notevole: ma come potevano, anche in molti, attaccare un pachiderma così grande come il mammuth, usando unicamente come armi quelle che abbiamo ritrovato nel corso degli scavi archeologici?

I libri di storia ci insegnano inoltre che l'Egitto con i suoi tem­pli, le sue piramidi e la sua Sfinge, era un paese prospero, con una civiltà molto progredita, che pose le basi della matematica, della medicina, dell'astrologia, dell'astronomia, eccetera. Ci sembra comunque incomprensibile che questa popolazione ab­bia saputo erigere, cinque mila anni fa, degli agglomerati di pietre nei quali è impossibile inserire un foglio di carta.

Chi non si è ancora posto la domanda su come i Celti abbiano fatto per innalzare dolmen o menhir o per realizzare delle opere come Stonehenge, Carnac o il muro pagano del monte di Santa Odilla?

La stessa domanda può essere posta a proposito dei monumenti greci, siano essi il Partenone, il teatro di Siracusa o lo stadio di Olimpia... ma anche dei monumenti incas e delle statue dell'isola di Pasqua. Certo, le macchine da guerra si conosceva­no già; tuttavia, permettetemi di dubitare che con un paranco si siano potute sollevare pietre pesanti fino a cento tonnellate. Tanto più che prima queste pietre hanno dovuto essere estratte e trasportate sul posto.

Vitruvio affermava che quelli che desi­derano raggiungere la perfezione utilizzando soltanto le mani sono condannati ad una sconfitta: "Lo spirito senza il lavoro e il lavoro senza lo spirito - scriveva - non hanno mai reso nessun operaio perfetto". Letterato, geometra, disegnatore, matematico, storico, filosofo, musicista, medico e astrologo, Vitruvio diede ai posteri l'esempio di quello che deve essere un architetto.

É in questi testi che voi lettori, se vi date la pena di leggerli, troverete la chiave dell'Architettura umanitaria.

Pur conti­nuando le nostre ricerche, tenteremo di aiutarvi a comprendere con le nostre conoscenze già acquisite e gli esempi pratici, ma non dimentichiamo i fondamenti di base, soli criteri, come ha detto Vitruvio, della concezione architetturale. Per capire que­sto, bisogna guardare la tela del ragno da una certa distanza per scorgerne i tratti essenziali.

Nella fisica antica le leggi generali del mondo trovano la loro espressione nel linguaggio assoluto, universale e astratto dell'astronomia e della matematica. Queste rappresentano l'universo, come un vasto organismo, chiaramente ordinato: al centro stava la terra, circondata da sette sfere concentriche - i sette cieli planetari - e un'ottava sfera - il cielo degli astri fissi.

Questi con la sua rivoluzione era la causa di tutti i movimenti celesti: i pianeti, a loro volta, influenzavano gli avvenimenti della Terra. C'era, dunque, un rapporto causa-effetto tra il cielo e la terra, rapporto che si estendeva non soltanto ai fenomeni naturali, ma anche alla vita umana.

Questa teoria sfocia nell'astrologia, che assegna ad ognuno e ad ogni cosa un destino guidato dagli astri. Per dare un esempio della ripercussione di queste teorie in campo pratico, ricordia­mo che i flebotomisti tenevano conto del calendario per stabilire la data delle operazioni.

Quando noi costruiamo dovremmo fare la stessa cosa.

Infatti, anche se il Sole nella nostra fisica moderna ha preso il posto della Terra come centro del nostro sistema e anche se so­no i pianeti, ivi compresa la Terra, che girano intorno al Sole, è comunque vero che sia il Sole che i pianeti, inclusi i loro satel­liti (la Luna in rapporto alla Terra in special modo), esercitano le loro influenze fisiche sulla Terra.

Per quello che ci interessa più specificamente, queste influenze si esercitano sotto forma di radiazioni elettromagnetiche carat­terizzate dalla loro lunghezza, la loro frequenza, la loro am­piezza, la loro direzione e la percezione che possiamo averne.

Le radiazioni emanate dalla Terra sono chiamate onde telluri­che e le altre onde cosmiche.

L'equilibrio di questi due tipi di onde costituisce l'equilibrio umano, animale e vegetale nel quale si trova ogni essere viven­te con la creazione di cellule nuove e l'eliminazione delle cellule morte.

La costruzione di una casa comincia con la picchettatura del terreno. Dopo quanto detto, è ovvia l'importanza fondamentale della scelta del terreno, sia a livello del sottosuolo che della co­struzione finita. Questa importanza è stata sempre compresa in ogni tempo: la scelta dell'ubicazione delle piramidi, come dei templi greci e dei dolmen celti non è stata fortuita.

I nostri avi hanno saputo adattarsi alla terra e sceglierla con conoscenza di causa. I Romani lasciavano che un gregge di montoni mangiasse l'erba che cresceva nel luogo dove avevano intenzione di erigere il loro accampamento fortificato. Dopo un anno verificavano il loro stato di salute. Se questo era buono la scelta veniva confermata.

Certamente noi non faremo più pascolare dei montoni; nondi­meno, il committente, quando dichiara le sue intenzioni di co­struire, dovrà fare luce obiettivamente sulle necessità di tutti i membri della sua famiglia. Una spiegazione data con un esempio è d'obbligo.

Oltre all'attrattiva che un luogo può esercitare, bisogna pren­dere in considerazione le distanze e i mezzi di comunicazione con i luoghi di lavoro, le scuole, i negozi, la frequenza degli spostamenti, il costo delle spese medie derivanti, poiché l'ubi­cazione del terreno dovrà rispondere anche a queste esigenze. Per questo sarebbe utile uno schema di curve isocrone e una carta delle nocività oltre che la mappa del piano regolatore.

Una volta determinata la località, comincia la ricerca del terre­no, ricerca che dovrà vertere sull'ambiente naturale e costruito. Questa ricerca consiste nell'osservare la vegetazione, la strut­tura degli alberi, i sentieri percorsi dagli animali, la presenza di sorgenti, di linee elettriche o telefoniche, nello scrutare il Sole per conoscere l'orientamento, nell'informarsi sulla presen­za di grosse canalizzazioni già installate o future.

Per questo, una prima analisi fatta da un geobiologo è neces­saria per preoccuparsi della qualità generale di un terreno in vista della sua classificazione come terreno geobiologicamente edificabile. Bisogna dire che sono state numerose le persone alle quali abbiamo dovuto confessare che avevano appena com­prato un terreno di poco o nessun valore sul piano geobiologico. Alcune spiegazioni sono ancora necessarie: innanzitutto che co­sa sono un geobiologo e un radioestologo?

Un geobiologo è una persona che determina sul terreno per esempio il reticolo Hartmann, la presenza di sorgenti sotterra­nee, le cause di nocività in generale. Questo lavoro si fa sul po­sto. In vista dell'allestimento di un cantiere, una tale ricerca ci sembra necessaria poiché essa permette di avere anche una co­noscenza fisica del terreno.

Un radioestologo, oltre ad essere in grado di fare il lavoro del geobiologo, può determinare su una pianta le zone di nocività a distanza. Lontano da ogni influenza diretta, determina, grazie all'energia del suo pensiero, le influenze energetiche positive o negative che sono, sovente, molto difficili da scoprire sul posto.

Si può ritenere che un'analisi radioestologica sia sufficiente per valutare un terreno. Questa analisi si traduce, d'altronde, in un rapporto al quale è annessa una mappa, fornita dal proprieta­rio del terreno o dal futuro compratore, completata da un certi­ficato di analisi datato. Sia il geobiologo e il radioestologo si dif­ferenziano dal rabdomante e dal radioestesista per la diversità delle ricerche praticate.

Il prezzo degli interventi di questi tecnici dipende, naturalmen­te, dal tipo di servizio richiesto, dal costo della trasferta e dal tempo necessario. Noi consigliamo alle persone interessate di informarsi per iscritto sui costi, per evitare ogni sorpresa e ma­linteso, ma di ricorrere sempre al geobiologo per una nuova co­struzione o per una determinazione di reticoli cosmotellurici.

Ma ritorniamo al nostro terreno. Gli elementi che noi abbiamo determinato costituiranno le fonti di informazioni che potranno decidere la scelta iniziale: il geologo potrà precisare la natura del sottosuolo, ma solo il radioestologo e il geobiologo forniscono informazioni per quanto riguarda le energie sottili.

Ora, benché i mezzi di cui dispone, per il momento, il radioesto­logo non siano dei quadranti con lancette in movimento né cas­se con visualizzazione al quarzo, non c'è nelle manovre di que­sto "scienziato" né superstizione né magia, ma unicamente applicazione di dati biologici naturali e scientifici.

Per aiutarvi a capire, passeremo in rivista alcuni dati botanici, poi scruteremo il sottosuolo e, per finire, vedremo di cosa è fatta la manna mandata dal cielo.

C'è stato un periodo nel dopoguerra in cui le vecchie costruzioni venivano abbandonate e solo la costruzione nuova aveva valo­re. Fortunatamente, con l'aiuto del bipolarismo è ritornato l'equilibrio, il patrimonio antico è stato rivalorizzato, grazie ad un aiuto non trascurabile dello Stato e anche delle regioni. Questo tipo di costruzione però, per quanto ben conservata, non risponde obbligatoriamente ai bisogni attuali dell'uomo. Tenuto conto del valore qualitativo ed emozionale di queste strutture, il loro recupero è stato e resterà un'impresa lodevole, special­mente quando queste costruzioni possono essere mantenute sul posto o in microclima simile. Tuttavia, dobbiamo convenire che queste case non possono diventare tutte sistematicamente delle "case-museo", ma devono essere abitate. Per fare questo è ne­cessario provvedere al loro restauro e ammodernamento.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei materiali e della loro messa in opera, i nostri principi sono applicabili anche alle case antiche.

Anzi, sono tanto più giusti perché una parte rilevante della costruzione è stata realizzata secondo questo tipo di ar­chitettura; modificarla rischia di creare uno squilibrio molto più importante che nelle case nuove. Un buon numero di committenti l'ha imparato a sue spese quando ha eseguito re­stauri sconsiderati.

Naturalmente, il restauro può richiedere qualche volta lavori importanti, molto spesso neanche immaginati in partenza o al momento del progetto, e rivelatisi successivamente.

Questo può succedere, ma anche qui lo sforzo necessario per rimediare è, alla lunga, redditizio per le gioie che procura; le difficoltà si dimenticano con il tempo.

Tuttavia, ricordiamo che l'abitudine del reimpiego dei materiali non è escluso in questo tipo di intervento benché sia consi­gliabile una perizia precedente al prelievo, soprattutto nelle costruzioni in pannelli di legno o pietre. Per finire, insistiamo: per il restauro, la conoscenza dei dettagli originari è obbligato­ria e l'improvvisazione è da escludersi.

Benché il restauro ci sembri la soluzione più idonea, l'ammo­dernamento non è comunque da escludere. Questo ammoder­namento dovrà rispettare alcuni principi: quello del manteni­mento dell'equilibrio generale della struttura portante, l'utiliz­zazione di materiali che entrino in sintonia con la struttura e non la depolarizzino, eccetera.

Nel caso di restauro e di ammodernamento, utilizziamo un edi­ficio già esistente su di un certo terreno.

Per questo fatto, una analisi della casa si rivela necessaria al fine di determinare, prima di qualsiasi lavoro, le zone nocive in modo da poter ri­spettare tutti gli aspetti descritti nel capitolo della geobiologia.

Così, al momento della ristrutturazione e soprattutto per quello che riguarda la sistemazione dei letti, terremo conto dei fattori di onde nocive e principalmente dei reticoli Hartmann e Curry. É soltanto in caso di impossibilità di trovare un rimedio natura­le che faremo ricorso ad apparecchi di regolazione.

Per questo siamo sicuri che le vecchie dimore, dopo una cura di ringiovanimento faranno rifiorire l'esistenza di un proprietario rivelatosi molto intelligente.

Nondimeno, con le "vecchie signore" - noblesse oblige - bisogna avere certi riguardi. Prima di intraprendere qualunque cosa bi­sogna imparare a conoscere la realmente. Per questo, bisogna annotare scrupolosamente le parti da preservare, quelle che già costituiscono una aggiunta e quelle che sono da eliminare. Bi­sogna anche studiare lo stato di conservazione, sia della strut­tura principale che delle sue dipendenze, i suoi orientamenti, eccetera. Infine, far eseguire una dettagliata documentazione fotografica per permettere di ricordarsi quello che esiste o di lavorare su modelli comparativi. Ogni opera di architettura, che si tratti di una casa nuova o di una vecchia, realizza in tre tappe:

- Istituzione di un preciso programma dei bisogni, di un finan­ziamento e di fasi operazionali di realizzazione nel tempo.

- Progetto concretizzato da un rilievo dei luoghi, dalla rappre­sentazione grafica del programma e dalla scelta dei materiali da utilizzare.

- Infine, i documenti scritti del contratto e la realizzazione.

Naturalmente, tra il progetto e l'esecuzione dei lavori, non di­menticate le autorizzazioni amministrative per ogni intervento sull'esterno della facciata e della copertura. Non esitate a con­sultare il vostro architetto nel caso in cui non sappiate come ri­solvere un problema.

Questo vi costerà un po' di tempo, costo meno oneroso, tuttavia, di alcuni errori che rischiereste di rimpiangere in seguito. In un libro come questo, non potremo affrontare tutte le questioni che si possono porre nell'ammo­dernamento e nel restauro. Vi proponiamo però alcuni esempi di casi concreti che possono presentarsi all'occorrenza: le risali­te di umidità, l'ammodernamento delle case con facciate par­zialmente di legno, il ricavo di un'apertura in un muro, la posa in opera di un lucernario, il rivestimento dei muri, la sostitu­zione di un pavimento, il giardino.

Spesso mi hanno mostrato la parte bassa di muri esterni a contatto con la terra dove appaiono macchie che significano, all'interno dell'appartamento, tappezzerie ammuffite e scollate, stucchi che imputridiscono.

Il fenomeno è tipico degli edifici costruiti in zone umide, con materiali porosi e senza aver preso le dovute precauzioni.

Infatti, l'umidità capillare è dovuta alla presenza di acqua ca­pace di salire verso l'alto, ma soprattutto, ad una mancanza di barriera impermeabile che possa arrestare questo assorbimen­to.

In tempi passati venivano usati diversi metodi: per esempio uno strato di ardesia, o un foglio di piombo, che isolava le fon­damenta.

Oggi si utilizzano più comodamente fogli di catrame o strati di malta di 4 o 5 cm di spessore alla quale è stato aggiunto un idrorepellente in polvere o liquido.

Ma se il male è stato fatto, come si può rimediare? Abbiamo a disposizione diversi mezzi: la ricostruzione di una cappa im­permeabile, la ventilazione della superficie interna del muro, l'iniezione di resine (non è molto biologico, ma efficace), l'elet­tro-osmosi.

La posa in opera di una cappa è un lavoro lungo e costoso per una costruzione già esistente. La posa di tubi di drenaggio è spesso un mezzo naturale sufficiente, ma antiestetico, per i bu­chi ogni 20 cm, e lungo nei suoi effetti.

L'elettro-osmosi: I'efficacia di questo sistema dipende dall'ana­lisi del terreno e del muro basata sulla differenza di potenziale, funzione della percentuale di umidità del muro. Questa tecnica consiste nel praticare nel muro e sotto il pavimento del pianter­reno buchi distanziati di circa 30 cm. Vi si inserisce un occhiello di un filo di rame del diametro determinato che va, così, di buco in buco, a raggiungere una presa di terra. In seguito questi bu­chi vengono chiusi con una pasta a base di grafite che permette un miglior contatto tra il rame e il muro. Grazie ad uno spo­stamento di ioni, la risalita dell'acqua diventa discesa.

Naturalmente questo è compito dello specialista. Inoltre, que­ste tecniche costringono molto spesso al rifacimento degli into­naci esterni e interni rovinati dai sali che vi sono stati deposti prima del trattamento. Prima di ogni intervento di questo genere, bisogna preoccuparsi di altri particolari: lo scolo in superficie dell'acqua intorno alla casa; le scarpate (con una pendenza dal 5 all'8 percento intorno alla casa in modo da allontanare l'acqua), un drenaggio intorno ai muri esterni, che permetta di allontanare rapidamente l'ac­qua di scorrimento. Tutte queste precauzioni sono necessarie e di primaria importanza.

Come potrebbe un architetto alsaziano parlare di architettura biologica senza ricordare le vecchie case a struttura in legno? Certamente una tale scommessa è impensabile non soltanto per il fatto della regionalizzazione (questo modo di costruire e di assemblare la struttura è presente in numerose province francesi oltre che in Alsazia), ma soprattutto perché è compito dei professionisti apprezzare il patrimonio architettonico anti­co, sia sul piano sentimentale che a livello tecnico. Queste case sono per noi dei libri aperti.

Ahimè, un buon numero di architetti, di imprenditori e di pro­prietari non sanno più leggere questa scrittura perché essa ne­cessita di un duro lavoro di apprendimento e perché lo sforzo della lettura scompare quando si può dire che non si sa leggere!

Molti sforzi sono fatti ogni anno per salvare l'antico patrimonio, e qui penso a dei privati e a dei volontari che consacrano soldi, personale e tempo alla rinascita di queste vecchie signore: le case a colombaia.

Un buon ammodernamento di questo tipo presenta numerose qualità e conferisce ad un'abitazione un valore architettonico incomparabile. Inoltre, quando questa struttura in legno viene tenuta in buono stato di conservazione, il rinnovo di un tale insieme non costringe a spese astronomiche.

In origine, il riempimento tra i legni del colombaio era costitui­to da un impasto di argilla e paglia applicato sui legni verticali chiamati listellature. Non è raro ritrovare questo tipo di riem­pimento in case molto vecchie; oggi è stato sostituito da piccoli mattoni murati con calce.

Sfortunatamente, l'isolamento termico di un muro siffatto non è sufficiente. Bisogna, dunque, completarlo con un muro di contenimento isolante e una camera d'aria tra l'isolante e il le­gno per la buona conservazione di quest'ultimo.

Comunque, se avete una casa con il vecchio tipo di riempimento mantenetelo intatto. Se invece avete delle parti che c'è modo di rifare, vi consigliamo la realizzazione in impasto di argilla e paglia o in argilla battuta. Come fare? Bisogna imparare o piuttosto reimparare? Per questo esiste un'opera molto buona che vi consigliamo di leggere Construire en Terre, pubblicato dal C.R.E.A. Terre (Editions Alternatives).

Il caso più frequente è quello in cui l'intonaco di impermeabi­lizzazione della facciata è scrostato. É utile ricordare l'impor­tanza del tipo di intonaco da utilizzare che deve essere uno a ritiro, cioè con calce grassa e calce idraulica naturale, non cal­cestruzzo. Si può usare l'intonaco a uno strato del tipo Maxit, prodotto speciale biologico e che noi utilizziamo nei nostri cantieri.

Il procedimento classico consiste nel demolire la metà dello spessore del muro e poi sistemarvi metà architrave che deve essere cementata. Dopo che il tutto è seccato, si fa la stessa co­sa dall'altra parte del muro e vi si sistema l'architrave che si dovrà collegare alla prima.

Non resta ora che asportare la mu­ratura, il che si farà senza rischio di crollo: ecco ciò che riguar­da un buco che può diventare porta o finestra. In ogni caso bi­sognerà fare attenzione all'allineamento delle architravi e alle proporzioni.

Un tempo nelle costruzioni più ricche l'architrave era in pietra, a volte di un solo pezzo, altre in più pezzi assemblati con una chiave di volta al centro. Ne gli altri casi era in legno di quer­cia. Questa architrave sopporta solo una parte del carico, men­tre la più importante è sopportata dai due montanti laterali anch'essi di pietra o di legno.

Nelle finestre, la parte bassa che riceve il telaio si chiama ap­poggio, mentre nelle porte è chiamata soglia. Nei muri di pietra il telaio della porta, o della finestra, era sistemato, nella mag­gior parte dei casi, in una battuta situata quasi in mezzo al muro. In caso di mattoni a uno spessore e di struttura in legno sfiorava l'interno dei muri. Questa battuta che costituisce lo strombo è sempre necessaria e la sua sezione è tributaria dell'infisso della porta o della finestra.

Naturalmente, queste finestre hanno delle dimensioni in rap­porto con lo scopo da realizzare e l'ambiente. Siate certi che sotto alcune apparenze più o meno ingannevoli, le aperture avevano delle proporzioni molto pure.

É chiaro che questo tipo di proporzione in verticale o in orizzon­tale dovrà essere rispettato tenendo conto di quanto già esiste. Inoltre, a seconda della posizione delle altre aperture, costitui­rete o no una simmetria. Allora le leggi della proporzione vi detteranno quello che si può fare. Nondimeno, e curiosamente, una volta le porte erano relativamente basse, nell'ordine di 1,90 - 2 metri, salvo che in caso di imposta. Esse erano, però, larghe 0,85 - 0,90 metri. Può accadere anche il contrario, cioè di chiudere una porta o una finestra.

In passato, quando un'apertura diventava inutile, veniva chiu­sa in modo che la muratura restasse un po' indietro, così che l'inquadramento restasse visibile e continuasse a figurare nelle proporzioni della facciata.

I telai di porte e finestre saranno sempre in legno, anche se col tempo potranno creare dei problemi per la diminuzione della tenuta al vento e alla pioggia. Solamente il trattamento con olio di lino o cera d'api può, a volte, salvare ancora certi telai! La tenuta tra il muro e l'infisso sarà realizzata in mastice. Bisogna curare anche il rigetto dell'acqua sulle porte e sulle fine­stre.

Eccoci alla fine di una esposizione che ci è stata chiesta molte volte e che vuole essere sensibilizzatrice di una Verità dimenti­cata e denigrata da ricercatori di facili guadagni e da gente che ha confuso Arte e Intelligenza per concedersi dei titoli, qualun­que essi fossero stati: imprenditori, costruttori o altri. Questa Verità è la geosofia, l'arte di riconoscere il valore di un terreno, se sia o no adatto alla costruzione, sana per l'uomo che l'occu­perà, l'arte di riconoscere la materia che permetterà all'uomo di creare la sua terza pelle in un'armonia energetica, l'arte di mettere la materia in opera affinché essa irradi quell'armonia in seno al focolare così creato. Questa arte concepisce anche gli spazi vuoti, in modo che i materiali che rappresentano lo spazio strutturante pieno captino le energie cosmo-telluriche e creino un'armonia di colori e di suoni benefici per coloro che vi abite­ranno. É certo, sia sul piano scientifico che su quello radioeste­sico, che tutto quello che agisce sui nostri sensi è legato a vi­brazioni di cui abbiamo dimenticato l'esistenza e gli effetti e che, entrando in una risonanza armonica emozionale, creano un ambiente vibratorio che noi risentiamo. La definizione della parola ambiente trovata nel "Petit Robert" non ci contraddirà: "Ambiente: atmosfera materiale o morale che circonda una per­sona o un gruppo di persone".

Se questo non fosse il caso, che cosa farebbe spostare dei mi­lioni di persone per andare nella Valle dei Re, come verso i templi e teatri greci e, ancora, a Roma, centro della cristianità? Un qualunque ammasso di pietre non potrebbe, certamente, esercitare una tale influenza e liberare tante energie!

Ammettendo, come Pitagora, Vitruvio e altri che l'architettura debba essere a misura d'uomo, la Terra è, allora, tutt'altro che un semplice assemblaggio di pezzi, un tracciato di linee non emittente. Un tempo, in un ambiente architettonico gli abitanti scoppiavano di salute, mentre ai giorni nostri si nota sempre più che ci sono delle case responsabili di fastidi o di malattie. L'osservazione di una stalla modello ha permesso di constatare che la migliore delle programmazioni ha comunque condotto a influenze talmente negative che malattie e mortalità sono no­tevolmente aumentate.

Questi effetti non sono che la conseguenza del mancato rispetto delle abitudini animali innate e delle condizioni naturali della vita elementare. Ora, gli animali così esposti non sono altro che la traduzione delle condizioni nelle quali siamo rinchiusi senza rendercene conto. Naturalmente, i pochi raggi gamma in più sono compresi nel prezzo!

Insomma, viviamo in un perpetuo scambio di relazioni variabili di cui gli Antichi conoscevano e padroneggiavano l'esistenza e che oggi siamo obbligati a reimparare.

L'edilizia è stata per troppo tempo lasciata andare alla deriva; sarebbe tempo di reintegrarla nuovamente in quanto Cosmo: Cosmo che gira intorno al bisogno dell'uomo di proteggersi e di possedere il suo piccolo territorio, nozione innata e rassicurante di ogni essere vivente.

Non dimentichiamo che il contrario di "cosmo" è "caos" e che il modo migliore di evitare quest'ultimo è quello di dare all'uomo una reale possibilità di ricreare una vera Cultura Architettonica. Speriamo che questa opera vi abbia permesso di capire quanto queste forme agiscano sull'uomo e che ogni oggetto sensibile alle misure e ai ritmi naturali non resterà senza influenza di­retta su colui che potrà contemplarlo.

L'augurio è che si possa fare nostra questa massima che ci aiuta a continuare a dare tutto, come fa la Natura, e che noi vi consegnammo così, come ci è venuta in mente:

"La proporzione è il ritmo dell'Equilibrio. Con lei l'uomo potrà vivere in Armonia con la Natura".

Ora la Valle dopo la legge 14 si dota di una legge-delega quindi una ragnatela di leggi sull'urbanistica che tante volte vanno a scontrarsi e mettono in difficoltà gli amministratori locali.

Si dà atto che alle ore 11,56 riassume la Presidenza il Presiden­te Stévenin.

Presidente - La parola al Consigliere Perrin Giuseppe Cesare.

Perrin G.C. (UV) - Je n'ai pas eu le temps de passer à la bibliothèque pour chercher un traité d'urbanisme. Je me limiterais du Larousse. Je crois que nous sommes en train d'assister à un effort d'obstructionnisme et si un conseiller réussit à parler sur un argument qui dépasse ses connaissances, cela est bien, mais le fait de lire des recherches d'autres ce n'est pas l'essentiel.

Donc, je demande au Président de vouloir appliquer le deuxième alinéa de l'article 62 du Règlement intérieur qui permet à tout conseiller, à tout instant, de demander la clôture de la discussion générale.

Il y aura la possibilité, de la part d'un membre de la majorité et de l'opposition, de prendre la parole et de passer, ensuite, aux votations. Je crois que l'opposition a fait sa part; nous devons encore nommer certains postes pour les Commissions: donc, on doit accélérer.

Presidente - Ai sensi dell'articolo 62, secondo comma, ciascun consigliere può, a nome del rispettivo gruppo, in qualunque momento, do­mandare la chiusura della discussione e il Presidente, concessa la parola, se v'è opposizione ad un oratore contro ed uno a favo­re, con le modalità di cui all'articolo 60, vale a dire 10 minuti, mette ai voti la richiesta e il Consiglio delibera a maggioranza. Chiusa la discussione, sono ammessi a parlare solo un oratore per ciascun gruppo, i relatori e gli assessori.

- Do la parola ad un rappresentante a favore ed uno contro. La parola al Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (PpVA) - Io voglio solo chiedere al Presidente che mi spieghi che cosa si­gnifica: "Chiusa la discussione sono ammessi a parlare solo un oratore per ciascun gruppo, i relatori, i proponenti, eccetera... "? Riguardo a che cosa? Si va alle dichiarazioni di voto?

Presidente - Riguardo al disegno di legge in discussione.

Marguerettaz (PpVA) - Non riesco a capire come si chiude la discussione generale e poi sono ammessi a parlare.

Presidente - Dopo la discussione generale possono solo parlare i succitati, è molto chiaro. Vuol parlare a favore o contro?

Marguerettaz (PpVA) - Mi scusi ma, chiusa la discussione generale, chi può parlare? Si va alle dichiarazioni di voto?

Presidente - É molto chiaro: i proponenti, gli assessori competenti e il Presi­dente della Giunta. Io do la parola solo a chi vuol parlare a fa­vore o contro. La parola al Consigliere Collé.

Collé (PpVA) - Ho sentito la dichiarazione del Consigliere Perrin. La minoran­za chiede una sospensione per valutare questa nuova situazio­ne che si è creata.

Presidente - Non è prevista e insisto, qualcuno dell'opposizione intende prendere la parola riguarda alla proposta del Consigliere Per­rin? La parola al Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (PpVA) - Nessuno era a conoscenza di questo: non voglio mica difendere l'ignoranza, ma il significato del Consiglio. Credo che questa sia la prima volta che questo articolo...

(...voci fuori microfono...)

...Applicare questo articolo sottolinea ulteriormente le osserva­zioni di ieri.

Dove vogliamo arrivare? Possiamo rispondere, però la risposta alla domanda di ieri non ci è stata data: "Fin dove vuole arriva­re questa maggioranza?"

É falsa la preoccupazione della maggioranza di correre urgen­temente all'approvazione di una nuova legge elettorale perché stiamo sperimentando che, con una legge proporzionale, noi abbiamo una gestione del Consiglio con sistemi che superano di gran lunga quello che potrebbe essere un Consiglio eletto a ca­rattere maggioritario.

Abbiamo una enorme aggregazione di una maggioranza e una minima minoranza e, ciò nonostante, sembra che uno degli obiettivi principali sia quello di annienta­re la minoranza. Noi saremo pochi, ma continueremo a batterci perché il nostro ruolo venga riconosciuto, perché il metodo da noi usato oggi non è nuovo. Ci sono forze, oggi in maggioranza, che in passato hanno abbondantemente usato questi sistemi; quando si è in minoranza si assume un certo atteggiamento, quando si è in maggioranza si stravolgono tutte le regole demo­cratiche. Dunque noi siamo tutti alla prima legislatura e ab­biamo imparato che quando una minoranza non è considerata deve ricorrere a certi strumenti per far pesare la sua presenza.

Ora non volete più neppure permetterci questo.

Se i gruppi della maggioranza (non minoranza?) fossero stati superiori per numero avremmo potuto chiedere che ogni gruppo avesse potuto parlare. E il dubbio, caro Perrin, è che l'inter­vento che hai fatto ci sarebbe stato, anche se non ci fosse stato un gruppo che non si fosse pronunciato. É un processo alle in­tenzioni, è vero, ma dopo aver potuto toccare i primi frutti della verifica, accidenti!

Io mi e vi faccio un augurio, soprattutto a quelle forze politiche di maggioranza che hanno portato avanti il discorso della coe­renza che possano continuare a farlo. Certo che oggi, quelle for­ze che assecondano un disegno come questo stanno screditando anni ed anni di lavoro politico. Non è la prima volta che noi no­tiamo queste inversioni di tendenza: abbiamo già visto dei cambiamenti di rotta incredibili. Io ho abbandonato l'aula, ma mi rodevo il fegato di non essere presente perché ho assistito ad una presa in giro, tranne della Squarzino, della minoranza e ho notato come, a fronte di certe battaglie, oggi tutto passa in se­condo piano. C'è da chiedersi: qual è il vero obiettivo di queste forze di maggioranza se si vedono tante e tali contraddizioni in queste forze?

Ieri il Presidente della Giunta dava un giudizio positivo sull'operato fatto; ieri pomeriggio qui fuori c'erano i rappresen­tanti di 150 imprese, che forse la pensavano diversamente: al­lora è l'ora di fare i conti con queste cose, non con l'articolo 62, Perrin. Neanche con le elezioni, perché anche lì ci sono nubi all'orizzonte; allora cerchiamo di riqualificare il Consiglio e cominciamo a prendere in considerazione i ruoli che svolge la maggioranza e anche il ruolo dell'opposizione che, per una rego­la democratica, è chiamata ad operare. Non ci sono consiglieri di serie A e di serie B.

Le forze di opposizione non avrebbero impedito la votazione di questa legge perché siamo consci che va incontro alle esigenze dei comuni: noi volevamo rivendicare un ruolo. Io spero che ap­pellarsi al Regolamento sia un passo in più rispetto a quello che c'è stato ieri e chiedo di permetterci di continuare a fare la no­stra opera, che non sarà in eternum come quella di stamattina, che è stato un segno di protesta per chiedere alla maggioranza di riconoscere il ruolo dell'opposizione.

Presidente - Prendiamo atto di una protesta che l'opposizione ha il diritto di fare, anche se non posso entrare nel merito del problema della composizione delle Commissioni. Ciò nonostante il Regolamen­to dev'essere applicato.

Passiamo alla votazione per la chiusura della discussione gene­rale.

Presenti e votanti: 32

Favorevoli: 26

Contrari: 6

Il Consiglio approva.

Presidente - Alle 12.45 ci era stato chiesto di sospendere per passare alle elezioni dei Presidenti, Vicepresidenti e Segretari della I, II, III e IV Commissione. I lavori del Consiglio riprenderebbero nel pomeriggio. La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Si sta alterando completamente l'interpretazione del Regola­mento. Il Consigliere Perrin ha chiesto la chiusura della di­scussione e non ha introdotto alcun nuovo oggetto pregiudizia­le. Non si può introdurre un nuovo argomento che non è all'or­dine del giorno.

Presidente - É solo una sospensione al fine di permettere le elezioni. Poi si continuerà alle ore 16.00.

Tibaldi (LN) - C'era prima una sospensione richiesta dalla minoranza.

(...Voci fuori microfono...)

...Adesso è più esplicito Presidente, grazie.

Presidente - La I, II, III, IV Commissione sono convocate nella saletta atti­gua. I lavori del Consiglio riprendono alle ore 16,00.

La seduta è tolta.

La seduta termina alle ore 12,47.