Oggetto del Consiglio n. 639 del 20 aprile 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 639/X - Disegno di legge: "Norme in materia di assistenza economica".
Articolo 1 - (Obiettivi)
1. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere fisico e psichico, la Regione attraverso il sistema dei servizi socio-assistenziali previene e rimuove le cause di ordine economico che possono provocare situazioni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro.
2. Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari che risultino sprovvisti di reddito o che comunque non dispongano di risorse finanziarie sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (minimo vitale).
3. La Regione interviene, altresì, mediante contributi di assistenza economica, allorquando si verifichino situazioni straordinarie e occasionali di grave bisogno che non possono essere affrontate e risolte direttamente dagli interessati con le risorse finanziarie a loro disposizione.
Articolo 2 - (Destinatari)
1. Destinatari degli interventi di cui all'articolo 1 sono:
a) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti nei comuni della Valle d'Aosta;
b) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del disegno di legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella Legge 21 ottobre 1978, n. 641);
c) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei comuni della Valle d'Aosta, allorchè si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
Articolo 3 - (Contributi integrativi al minimo vitale)
1. Le prestazioni tese a garantire il minimo vitale sono attribuite ai singoli ed ai nuclei familiari sprovvisti di reddito o che posseggono un reddito annuo lordo onnicomprensivo inferiore ai limiti indicati nell'allegato A alla presente legge, che sono rivalutabili annualmente con deliberazione della Giunta regionale in misura non inferiore all'indice ISTAT e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.
2. Il reddito di cui al comma 1 è dato dalla somma di tutte le entrate, a qualunque titolo, nonché dalla valutazione in termini monetari, fissata annualmente dalla Giunta regionale, di altri servizi sociali di cui eventualmente gode il singolo o il nucleo familiare.
3. L'ammontare del contributo è dato dalla differenza tra il minimo vitale di cui al comma 1 ed il reddito annuo lordo del singolo o del nucleo familiare.
4. I contributi integrativi al minimo vitale sono concessi per un periodo di tempo predeterminato sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico. Vengono automaticamente sospesi nel caso in cui il richiedente rifiuti soluzioni alternative, ivi comprese quelle di tipo lavorativo.
5. L'importo del minimo vitale di cui alla presente legge costituisce la base per il calcolo delle provvidenze economiche erogate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS).
Articolo 4 - (Esclusioni)
1. Gli interventi di cui all'articolo 3 non sono concessi:
a) ai singoli o ai nuclei familiari aventi un reddito annuo lordo pari o superiore al minimo vitale;
b) ai singoli o ai nuclei familiari per i quali esistono persone tenute agli alimenti in grado di provvedere ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile;
c) ai singoli o nuclei familiari ospiti presso case di riposo o micro-comunità di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili).
Articolo 5 - (Contributi straordinari)
1. Gli interventi di assistenza economica a carattere straordinario sono assicurati ai singoli ed ai nuclei familiari in obbiettivo stato di bisogno straordinario e occasionale che posseggono un reddito annuo lordo anche superiore al minimo vitale.
2. Lo stato di bisogno di cui al comma 1 deve essere certificato mediante documentazione attestante la situazione economica nonché relazione del servizio sociale regionale circa le condizioni psico-fisiche o la situazione ambientale e socio-familiare dei destinatari dell'intervento.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, con proprio provvedimento deliberativo, un fondo al fine di poter provvedere all'erogazione di contrìbuti straordinari aventi carattere di assoluta urgenza ed anticipati dall'Economo regionale, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 4 del regolamento regionale 6 aprile 1962 (Regolamento interno per il servizio di economato, demanio e patrimonio), come modificato dal regolamento regionale 27 ottobre 1980, n. 2, su autorizzazione dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale.
4. L'ammontare del contributo da erogare, al singolo o al nucleo familiare, potrà essere superiore a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 1991, n. 63 (Aggiornamento dei limiti di spesa di competenza della Giunta regionale in materia di concessione di contributi facoltativi e straordinari e di lavori pubblici).
Articolo 6 - (Procedure)
1. L'istanza necessaria al fine di poter usufruire degli interventi di assistenza economica di cui alla presente legge deve essere presentata, su apposito modulo, dal richiedente, al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale.
2. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato attestante la situazione di famiglia;
b) dichiarazione attestante il reddito familiare di cui all'articolo 3, comma 1, contenente l'indicazione di tutte le entrate del nucleo familiare, comprese quelle non assoggettate all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
c) relazione del servizio sociale regionale di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Le istanze presentate sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione, nominata dalla Giunta regionale e composta da due funzionari dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale e da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, che, previa valutazione tecnica, esprime parere sulla concessione dei contributi.
4. La commissione di cui al comma 3 può effettuare ogni opportuna verifica al fine di accertare la reale sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente legge.
5. I contributi di assistenza economica relativi alle domande istruite sono concessi o negati con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza; nel caso in cui il provvedimento si discosti dal parere della commissione di cui al comma 3 esso deve indicarne le motivazioni.
Articolo 7 - (Contributi per prestazioni sanitarie)
1. I contributi per prestazioni sanitarie sono concessi, nel limite massimo dell'ottanta per cento delle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente, solo per casi di estrema gravità ed eccezionalità con esclusione di trattamenti non riconosciuti scientificamente.
2. La Giunta regionale è autorizzata all'erogazione dei contributi di cui al comma 1 anche in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 63/1991.
3. Le istanze presentate sono sottoposte all'esame della commissione di cui all'articolo 6, comma 3, integrata da due sanitari di livello apicale di cui uno specialista nella patologia interessata, che, previa valutazione tecnica, esprime parere sulla concessione del contributo; in caso di parere favorevole la commissione indica, sulla base delle condizioni economiche dell'interessato, l'entità del contributo da assegnare.
4. Le prestazioni per le quali è prevista erogazione a qualunque titolo dal Servizio sanitario regionale sono escluse dalla previsione del presente articolo.
5. Per le procedure di ammissione al contributo si applica l'articolo 6, commi 1, 2, 4 e 5.
Articolo 8 - (Abrogazione di norme)
1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori) sono abrogati.
2. La legge regionale 13 dicembre 1984, n. 64 (Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17, riguardante interventi assistenziali ai minori) è abrogata.
Articolo 9 - (Norme transitorie)
1. I contributi straordinari, di cui agli articoli 5 e 7, sono concessi anche alle persone che hanno presentato richiesta agli uffici competenti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 10 - (Determinazione e copertura degli oneri)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati, per l'anno 1994, in lire 2.000.000.000 e, a titolo indicativo per gli anni 1995 e 1996, in annue lire 2.000.000.000.
2. A decorrere dal 1995, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), tenuto conto degli importi determinati per i singoli interventi dalla Giunta regionale all'atto della presentazione al Consiglio regionale del bilancio annuale di previsione.
3. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo:
a) per lire 100.000.000 dello stanziamento già iscritto al capitolo 61180 del bilancio di previsione della Regione per il 1994;
b) per lire 1.900.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Contributi a privati per spese mediche per integrazione al reddito minimo - E.1.1.).
4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede, indicativamente, mediante utilizzo per annue lire 2.000.000.000 delle risorse iscritte al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996.
5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sul capitolo 61180, che assume la nuova denominazione "Contributi a privati integrativi al minimo vitale, per prestazioni sanitarie e a carattere straordinario", della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli di futuri bilanci.
Articolo 11 - (Variazioni di bilancio)
1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 69000 - "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 1.900.000.000;
b) in aumento:
cap. 61180 "Contributi a privati integrativi al minimo vitale, per prestazioni sanitarie e a carattere straordinario»
lire 1.900.000.000.
Tabella - (...omissis...)
Presidente - La parola al Consigliere Perrin Giuseppe Cesare, per l'illustrazione.
Perrin G.C. (UV) - Il disegno di legge concernente: "Norme in materia di assistenza economica" è stato predisposto tenuto conto dei seguenti fattori:
1°) il secondo rapporto sulle condizioni economiche dell'Italia presentato nel febbraio 1992 dal quale si rileva che nella Regione autonoma Valle d'Aosta vivono persone in condizioni di povertà con un'incidenza valutata intorno al 16 percento;
2°) l'inderogabile necessità di procedere a normare i criteri e le modalità per la concessione di sussidi di assistenza economica, fra cui rientrano i contributi per prestazioni sanitarie (articolo 7), al fine di evitare gli abusi e garantire a tutti i cittadini trasparenza e parità di trattamento, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59.
L'assistenza economica consiste nell'erogazione di prestazioni assistenziali economiche in denaro a favore della generalità dei cittadini che versino in stato di bisogno economico e sociale e che siano esposti a rischio di emarginazione.
Le caratteristiche dell'assistenza economica sono:
- la genericità: l'intervento economico non è diretto soltanto ad alcune situazioni specifiche, bensì è finalizzato alla prevenzione delle più varie problematiche per la cui soluzione viene ritenuto più idoneo tale tipo di assistenza;
- l'immediatezza: questo è il principio che condensa l'essenza stessa dell'assistenza economica che appunto si considera tale, se ed in quanto, riesce a garantire tempestivamente la prevenzione o la riparazione della situazione di disagio economico e sociale;
- la temporaneità: l'assistenza economica di base deve considerarsi sussidiaria, in un contesto di intervento globale sull'utente, mirante al reinserimento ed all'autosufficienza rispetto agli altri servizi o prestazioni cui il richiedente abbia titolo.
L'assistenza economica ha funzioni di:
- prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno, allo scopo di ovviare ai fenomeni di disgregazione sociale e di mancata o insufficiente integrazione individuale nella vita sociale;
- integrazione di redditi personali o familiari ed individuazione del minimo vitale necessario per la conservazione o il reinserimento dell'individuo nel proprio spazio sociale di vita, attraverso il sostegno della realtà sociale di riferimento (familiare, gruppo sociale di appartenenza sia esso scolastico, comunitario, lavorativo);
- reinserimento delle persone nell'organizzazione del lavoro e nella vita sociale.
Nella generalità dei casi si deve tendere all'integrazione dell'assistenza economica con gli altri servizi socio-assistenziali, con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio.
Sono destinatari degli interventi di assistenza economica tutti i soggetti che seguono:
- i cittadini residenti nei comuni della Valle d'Aosta;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nei comuni della Valle d'Aosta;
- i profughi, i rimpatriati e i rifugiati dimoranti nei comuni della Valle d'Aosta aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei comuni della Valle d'Aosta, allorché si trovino in situazioni di bisogno tale da esigere interventi non differibili e non sia possibili indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
Le prestazioni economiche in danaro, in relazione alla gravità del bisogno e agli scopi che con l'intervento ci si prefigge di raggiungere, possono assumere carattere continuativo (articolo 3) o straordinario (articolo 5).
Attraverso tale forma di intervento si tende ad assicurare il mantenimento di quei cittadini che risultino sprovvisti di reddito o, quanto meno, dispongano di risorse economiche assolutamente insufficienti a garantire loro il minimo sostentamento (minimo vitale), la cui valutazione è effettuata annualmente dalla Giunta regionale.
Concorrono a formare il minimo vitale tutte le entrate, a qualunque titolo, del nucleo familiare che richiede la prestazione.
La misura della prestazione sarà quindi calcolata come differenza tra il minimo vitale come sopra fissato e le entrate del nucleo familiare, operando altresì una valutazione in termini monetari rispetto agli altri servizi quali: assistenza domiciliare, soggiorni climatici, ricoveri in case di cura, case di riposo.
Qualora il bilancio dell'ente non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi a norma del precedente comma, verrà operata una riduzione percentuale e generalizzata.
Le predette prestazioni vengono disposte in presenza di situazioni gravi di bisogno emergente che non possono essere affrontate direttamente dagli interessati con le risorse finanziarie a loro disposizione. Pertanto, tali interventi sono finalizzati al superamento di situazioni di difficoltà temporanea e ad instaurare un equilibrio socio-economico all'interno del nucleo.
La misura dell'intervento viene determinata a seguito di una valutazione oggettiva dell'esigenza finanziaria dell'utente da parte degli operatori sociali.
La procedura per l'ammissione all'assistenza economica ha inizio con richiesta scritta su apposito modulo fornito dall'ente, compilato dal cittadino interessato e presentato al competente Ufficio di servizio sociale.
L'istanza è valutata da un'apposita commissione tecnica, composta, oltre che da funzionari regionali, da un rappresentante dell'Associazione nazionale d'Italia, al fine di avere una reale conoscenza dello stato di bisogno.
I suddetti contributi, erogati per prestazioni non fornite dal Servizio sanitario nazionale, si ricollegano ai principi di fondo dell'assistenza economica; infatti, lo scopo è quello di evitare che particolari spese sanitarie vengano ad instaurare uno squilibrio socio-economico del nucleo familiare.
Le procedure di ammissione a contributi, ad avvalorare quanto sopra detto, sono analoghe a quelle concernenti gli interventi a carattere continuativo o straordinario, eccezione fatta per la diversa natura della commissione tecnica, composta da sanitari a livello apicale.
In considerazione della valenza generale del presente disegno di legge si è, altresì, prevista l'abrogazione di quelle norme della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 concernente i sussidi di mantenimento a minori privi di genitori, o con un solo genitore o con genitori separati o divorziati.
Ricordo poi ai consiglieri che bisognerà votare il testo predisposto dalla V Commissione, testo che include degli emendamenti, proposti dall'Assessore Vicquéry e dalla II Commissione, che riguardano la parte finanziaria.
Presidente - La parola all'Assessore della sanità ed assistenza sociale, Vicquéry.
Vicquéry (UV) - Ce projet de loi est focalisé sur une action sérieuse, bien que partielle, vers les catégories marginales de notre société, avec une attention vers l'assistance économique, à savoir la non-spécificité, la temporalité et la subsidiarité.
La non-spécificité comporte une amélioration de l'action des mécanismes d'organisation sociale, ne s'arrêtant pas à des situations spécifiques mais essayant de rejoindre le but d'égalité, par le biais d'un concept de prévention plutôt que de réparation. Ce genre de concept veut trouver une réponse dans l'intervention immédiate de l'Administration, ce qui permettrait de faire face aux malaises.
Je suis persuadé que garantir un minimum de droits civiques et sociaux peut empêcher de se poser aux marges de la société. Nous voulons reconnaître à ceux qui sont en difficulté des droits, non pas comme marginalisés, mais comme citoyens. Ce projet de loi pourrait réaliser une exigibilité, en fixant des règles pour tous.
Le but du concept de temporalité est de dépasser une période de désarroi institutionnel; nous assistons à une crise des valeurs. La croissance de la pauvreté et du besoin nous inquiète sérieusement. Je crois que cette situation permettra d'allier la politique au volontariat, dans un rapport constructif, afin de garantir des droits et de lutter contre la dégradation.
L'Administration publique doit être à même de promouvoir les premières réponses temporelles et ce projet de loi favorise ce type d'intervention, nous donne une vue globale du phénomène d'état de nécessité, qui nous permettra de donner, ensuite, des réponses de qualité. Ce projet de loi doit se considérer subsidiaire dans un contexte d'action globale qui devra ensuite remettre en question la logique du vieux modèle du "welfare state" remplaçant le barycentre de l'action sociale de l'Etat-Région dans la société.
A ce moment-là on ne devra plus considérer les politiques du "welfare" comme exclusives de l'Etat-Région mais associées à des éléments nouveaux, comme le volontariat et le tertiaire social. On qualifierait ainsi les réponses aux besoins de la société en fonction d'un plus grand enracinement à l'intérieur de la communauté, telle est l'hypothèse d'un "welfare community", fondé sur la capacité d'une communauté d'être responsable da sa destinée.
La communauté du bien-être n'est pas un modèle alternatif de l'état social, mais l'évolution logique qui naît d'un affinement progressif de la qualité de la vie. C'est notre devoir de gérer cette phase de transition, pour empêcher que le demantèlement de l'état social puisse éliminer les liens de protection sociale des citoyens, ce qui évitera que les coupures ne soient au détriment des catégories les plus faibles de la société.
Presidente - La parola al Consigliere Squarzino Secondina.
Squarzino (VA) - Vorrei portare alcuni elementi emersi in discussione perché, non essendoci la minoranza, mi sembra giusto dare voce ai temi emersi. Su questa legge abbiamo lavorato tenendo conto delle osservazioni pervenute da organismi come la Consulta. Questa legge ha il vantaggio di individuare dei criteri omogenei su tutto il territorio regionale; in Commissione, si è anche posto il problema se un domani queste competenze potranno essere assunte dai comuni.
La risposta è stata che, nel momento in cui si deciderà che cosa fare della competenza in materia socio-assistenziale, forse si potranno ridefinire alcuni interventi. La legge dà una risposta sperimentale, nel senso che basa le proposte su un presupposto di minimo vitale. Sarà necessario esaminare gli interventi e pensare ad un'indagine più diffusa, per capire qual è il minimo vitale. Uno dei tentativi di questa legge è di considerare che le persone abitanti in una casa in affitto devono essere differenziate perché sostengono spese maggiori. Erano emerse altre spese, ma solo con un'indagine "a tappeto" sarà possibile fare delle modifiche e la legge ha dei meccanismi che consentono di rispondere a situazioni differenziate. Rispetto al volontariato, credo che sarà necessario prevedere dei rapporti più continui ma credo che già ora l'associazionismo stia lavorando parecchio.
Presidente - Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione dell'articolato. Articolo 1.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 5.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 7.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 9.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'emendamento all'articolo 10 proposto dalla II Commissione, di cui do lettura:
Emendamento - Il terzo comma dell'articolo 10 è così modificato:
3. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo per lire:
a) 100.000.000 dello stanziamento già iscritto al capitolo 61180 del bilancio di previsione della Regione per il 1994;
b) 1.900.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Contributi a privati per spese mediche per integrazione al reddito minimo - E.1.1).
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 10 nel testo così emendato:
Articolo 10 - (Determinazione e copertura degli oneri)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati, per l'anno 1994, in lire 2.000.000.000 e, a titolo indicativo per gli anni 1995 e 1996, in annue lire 2.000.000.000.
2. A decorrere dal 1995, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), tenuto conto degli importi determinati per i singoli interventi dalla Giunta regionale all'atto della presentazione al Consiglio regionale del bilancio Annuale di previsione.
3. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo per lire:
a) 100.000.000 dello stanziamento già iscritto al capitolo 61180 del bilancio di previsione della Regione per il 1994;
b) 1.900.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Contributi a privati per spese mediche per integrazione al reddito minimo - E.1.1.).
4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede, indicativamente, mediante utilizzo per annue lire 2.000.000.000 delle risorse iscritte al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996.
5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sul capitolo 61180, che assume la nuova denominazione "Contributi a privati integrativi al minimo vitale, per prestazioni sanitarie e a carattere straordinario", della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli di futuri bilanci.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 11.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Si vota anche l'allegato A al testo originale.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Votiamo, infine, il disegno di legge nel suo complesso.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità.
