Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 634 del 20 aprile 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 634/X - Disegno di legge: "Interventi regionali per favorire l'ac­cesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica".

Articolo 1 - (Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta concede ai comuni, alle comunità montane, ai consorzi fra enti locali territoriali, alle aziende speciali e alle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale esercenti pubblici servizi, che intendono finan­ziare spese per investimenti con ricorso al credito, contributi sulle rate di ammortamento, per la parte di esse che rimane a loro carico.

Articolo 2 - (Istituti autorizzati)

1. I beneficiari della presente legge possono provvedere al fi­nanziamento delle spese per investimenti ricorrendo al credito erogato dal circuito pubblico, costituito dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto per il credito sportivo e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, o dagli istituti di credito o finanziari autorizzati all'esercizio del credito a medio e lungo termine.

Articolo 3 - (Interventi finanziabili)

1. É autorizzata la concessione dei contributi sui mutui accesi per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) realizzazione di opere pubbliche di proprietà del mutuatario;

b) ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni, di proprietà degli enti stessi, destinati ad uso pubblico;

c) acquisizione di immobili già costruiti destinati ad uso pubbli­co;

d) acquisto o realizzazione di attrezzature fisse indispensabili al funzionamento o al miglioramento di un'opera;

e) acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edi­fici scolastici, sedi comunali, case per anziani, purché il finan­ziamento sia richiesto nel periodo di ammortamento dell'opera di riferimento;

f) acquisto di mezzi di trasporto e automezzi speciali destinati ai servizi del mutuatario;

g) acquisizione o recupero di aree da destinare a rimboschi­mento e verde pubblico;

h) recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare avente rilevanza dal punto di vista storico, artistico o ambientale.

Articolo 4 - (Entità dei contributi)

1. I contributi regionali sono stabiliti nella misura dell'ottanta per cento delle rate di ammortamento costituite dalla quota capitale e dalla quota interessi.

2. Qualora il tasso applicato dall'istituto mutuante prescelto sia superiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, i contributi regionali sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata al tasso di interesse applicato, al momento della stipula del contratto di mutuo, dalla Cassa stessa.

3. Dal contributo sono dedotti gli eventuali contributi erariali.

Articolo 5 - (Divieto di cumulo)

1. I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali ero­gati allo stesso titolo.

Articolo 6 - (Domanda di contributo)

1. Le domande di ammissione al contributo devono essere pre­sentate alla Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dal 1° giugno al 31 luglio di ciascun anno.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere redatte in base alla documentazione tipo predisposta dall'Assessorato del bi­lancio e delle finanze, allo scopo di permettere una valutazione delle iniziative, nonché l'esame comparato delle stesse, in base ai criteri stabiliti all'articolo 8.

3. La documentazione di cui al comma 2 prevede l'elencazione delle iniziative che il richiedente intende finanziare nel corso dell'esercizio successivo a quello di presentazione della doman­da, contenente l'indicazione della dimostrazione della capacità di indebitamento calcolata in base alla normativa vigente, cor­redata di:

a) progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, nei casi di costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;

b) dimostrazione della disponibilità del venditore ad effettuare la cessione e parere tecnico sulla congruità del prezzo, nei casi di acquisto di beni immobili;

c) preventivi di spesa, nei casi di acquisto di beni mobili, auto­mezzi ed attrezzature;

d) progetti di massima contenenti una stima dei costi, nei casi di acquisizione o recupero di aree o di patrimonio immobiliare storico, artistico o ambientale.

Articolo 7 - (Istruttoria)

1. Entro quindici giorni dalla scadenza dei termini per la pre­sentazione delle domande, l'Assessorato del bilancio e delle fi­nanze trasmette ai servizi competenti per materia la documen­tazione acquisita per l'esame preliminare delle iniziative.

2. La valutazione delle iniziative ed il parere sulla concessione dei contributi sono di competenza della Conferenza di servizi di cui al comma 3, convocata a tal fine dall'Assessore al bilancio e alle finanze entro il 15 settembre di ogni anno.

3. La Conferenza di servizi è così composta:

a) dall'Assessore al bilancio e alle finanze, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente della Direzione generale delle finanze dell'As­sessorato del bilancio e delle finanze, o da un suo sostituto;

c) dal dirigente della Direzione generale del bilancio dell'Asses­sorato del bilancio e delle finanze, o da un suo sostituto;

d) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta regionale, o da un suo sostituto;

e) dal dirigente o dai dirigenti dei servizi regionali competenti in relazione alla tipologia dell'intervento proposto, o da loro sostituti.

4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri sono espressi a maggioranza dei presenti.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.

Articolo 8 - (Criteri di priorità in caso di insufficienza di fondi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione dei criteri sulla base dei quali stabilire, nel caso in cui la di­sponibilità di fondi non consenta il finanziamento di tutte le iniziative, una graduatoria delle iniziative stesse, da elaborarsi sulla base della tipologia degli interventi e prevedendo, nell'ambito di ogni tipologia, la priorità in base all'ordine crono­logico.

Articolo 9 - (Domande accolte in via preliminare)

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, su pro­posta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, tenendo conto delle disponibilità del bilancio pluriennale della Regione, dei criteri di cui all'articolo 8 +e delle indicazioni fornite dalla Con­ferenza di servizi, approva una graduatoria delle domande ac­colte in via preliminare ed impegna la spesa presunta.

2. Entro il 15 novembre di ogni anno, l'Assessorato del bilancio e delle finanze comunica ai richiedenti l'accoglimento in via preliminare della domanda di contributo da parte della Giunta regionale.

Articolo 10 - (Concessione dei contributi)

1. Per ottenere la concessione dei contributi, i soggetti che han­no presentato le domande accolte in via preliminare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, devono presentare alla Direzione ge­nerale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finan­ze, entro il 31 ottobre dell'anno successivo, pena la decadenza dell'accoglimento in via preliminare, domanda corredata della seguente documentazione:

a) copia dell'atto di concessione o del contratto di mutuo e dei relativi piani di ammortamento;

b) dichiarazione di non avere usufruito e di impegno a non usu­fruire, per le medesime iniziative, di altri contributi o provvi­denze regionali.

2. La Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bi­lancio e delle finanze cura l'istruttoria delle domande presenta­te ai sensi del comma 1.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, approva la concessione dei contributi, quantifican­do la relativa spesa, nei tempi necessari a garantire l'eroga­zione della prima rata di contributo nei termini previsti dall'articolo 11.

Articolo 11 - (Erogazione dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati ai richie­denti in rate aventi la stessa scadenza del piano di ammorta­mento.

Articolo 12 - (Revoca)

1. I contributi regionali sono revocati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, in caso di alienazione da parte del mutuatario, durante il periodo di am­mortamento del mutuo, dell'opera realizzata o del bene acquisi­to con ricorso al mutuo stesso, nonché in caso di rinuncia al fi­nanziamento o in caso di revoca dell'atto di concessione o di ri­soluzione del contratto di mutuo da parte dell'istituto mutuan­te.

2. I beneficiari devono dare immediata comunicazione all'As­sessorato del bilancio e delle finanze del verificarsi delle situa­zioni di cui al comma 1.

3. I contributi sono, inoltre, revocati in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

4. La revoca comporta la restituzione del contributo alla Regio­ne, nel termine di novanta giorni dalla notifica, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

Articolo 13 - (Norme transitorie)

1. L'ulteriore applicazione della legge regionale 4 settembre 1991, n. 40 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti, della "Banca della Valle d'Aosta S.p.A.", delle casse rurali della Valle d'Aosta e degli istituti di credito ordinario e speciale) è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie impegnate.

2. Alla conclusione della gestione di cui al comma 1, la legge regionale 40/1991 cessa di avere vigore.

3. Le domande presentate ai sensi della legge regionale 40/1991 e non ancora accolte alla data di entrata in vigore della presen­te legge, sono istruite con le modalità previste dagli articolo 7, 8, 9, 10 e 11.

Articolo 14 - (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si prov­vede annualmente con legge finanziaria.

Articolo 15 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al Consigliere Aloisi per l'illustrazione.

Aloisi (APA) - La legge regionale 4 settembre 1991, n. 40, recante "Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti, della "Banca della Valle d'Aosta S.p.A.", delle casse ru­rali della Valle d'Aosta e degli istituti di credito ordinario e speciale" ha dato luogo a numerosi problemi applicativi, che hanno suggerito di limitarne l'ulteriore applicazione esclusiva­mente alla gestione delle risorse finanziarie già impegnate.

Si è, pertanto, optato per la completa revisione del testo dal punto di vista delle procedure, mantenendo le stesse finalità ed allargando la tipologia degli interventi finanziabili.

Il presente disegno di legge, elaborato di concerto con l'Asso­ciazione sindaci, consente agli enti di rivolgersi indifferente­mente a qualunque istituto di credito autorizzato all'esercizio del credito a medio-lungo termine; il contributo regionale, stabilito nell'80 percento delle rate di ammortamento, costituite da capitale ed interessi, sarà comunque determinato sulla base delle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti, at­tualmente più convenienti; in tutti i casi in cui le condizioni praticate dagli istituti prescelti siano meno vantaggiose.

Le procedure per l'ottenimento dei contributi sono state sem­plificate e studiate in modo da consentire agli enti richiedenti di conoscere con certezza, prime della richiesta di mutuo all'istituto prescelto ed in tempo utile per prevedere i relativi oneri a carico del bilancio annuale di previsione, la disponibili­tà della Regione a concedere il contributo del relativo ammon­tare.

Ai comuni è richiesto, per accedere ai benefici della legge, di programmare l'investimento da finanziare con ricorso al mutuo nell'anno precedente a quello in cui si richiederà il mutuo, già sulla base di documentazione definitiva (progetto esecutivo e documentazione analoga).

Le richieste sono istruite dall'Assessorato al bilancio e alle fi­nanze annualmente ed i pareri dei servizi competenti per ma­teria sono espressi in una riunione collegiale, dai dirigenti inte­ressati, definita "Conferenza dei servizi", in applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 re­cante "Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertifi­cazione".

La legge prevede che la Giunta proponga al Consiglio regiona­le, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i criteri sulla ba­se dei quali redigere una graduatoria nel caso di insufficienza di fondi per il finanziamento di tutte le iniziative. Tali criteri terranno prevalentemente conto della tipologia delle iniziative.

Una norma transitoria disciplina l'istruttoria delle domande presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo testo di legge non ancora accolte. La nuova legge produrrà i primi effetti a partire dal 1995.

L'esito dell'istruttoria viene comunicato ai richiedenti entro il 15 novembre dell'anno di presentazione delle domande.

Presidente - La parola all'Assessore del bilancio e delle finanze, Lévêque.

Lévêque (Ass.tec.) - Sottolineo che questo provvedimento e il prossimo fanno parte di quell'insieme di provvedimenti derivanti dagli impegni as­sunti dalla maggioranza e dal gruppo di lavoro Regione-comuni in materia finanziaria.

Essi prevedono una serie di misure per rendere più agevoli e più svelti gli interventi per l'accesso al credito e la messa a punto dei trasferimenti per il 1994.

Il pri­mo è continuo, il successivo è limitato al 1994, perché l'impegno è quello di adeguare la normativa alla luce delle modifiche in materia di fiscalità locale. Sui due disegni di legge vi è il parere favorevole dell'Associazione sindaci della Valle d'Aosta.

Presidente - Se non ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione dell'articolo 1.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente - Passiamo, infine, alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.