Oggetto del Consiglio n. 629 del 20 aprile 1994 - Verbale
OGGETTO N. 629/X - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER GLI ANNI 1992/93 PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AOSTA QUALE MODERNO CAPOLUOGO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1992, N. 3.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 19 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Presidente della Giunta regionale DinoVIERIN.
Interviene il Consigliere FLORIO.
IL CONSIGLIO
a) vista la legge regionale 2 marzo 1992, n. 3, concernente "Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale" che prevede, all'art. 2, che il Consiglio comunale di Aosta adotti il programma degli interventi e lo trasmetta alla Giunta regionale affinché questa proceda all'armonizzazione delle proposte acquisite e adotti il programma medesimo, trasmettendolo al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva ed il relativo finanziamento e che, all'art. 4, comma 1, autorizza - per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge - la Giunta a contrarre mutui passivi, nel decennio 1992-2001, per l'importo complessivo di lire 150 miliardi, di cui lire 15 miliardi annui per il triennio 1992-1994;
b) viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Aosta n. 207, del 15 luglio 1992 - trasmessa alla Regione in data 10 settembre 1992 - e n. 89, del 23 marzo 1993 - trasmessa alla Regione in data 29 aprile 1993 - con le quali sono state approvate e trasmesse alla Giunta regionale le proposte di finanziamento ai sensi della l.r. 3/1992, rispettivamente per gli anni 1992 e 1993;
c) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 12535, del 31 dicembre 1992, ratificata con propria deliberazione n. 4142/IX, del 27 gennaio 1993, con la quale, a causa della non presentazione da parte del Comune di Aosta di un programma organico per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 3/1992, si approva e si impegna la sola spesa di lire 11.700 milioni per l'attuazione del terzo intervento di recupero abitativo del quartiere Cogne e per l'installazione di ascensori nei fabbricati dello stesso quartiere - in quanto considerati interventi attuativi del programma di cui all'art. 3 della l.r. 21 dicembre 1983, n. 74, oltre che rispondenti alle finalità della l.r. 3/1992 - nonché per l'attuazione di interventi finalizzati ad assicurare la messa a norma degli stabili di proprietà dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 3/1992, rinviando la definizione delle modalità di liquidazione di tale spesa e subordinando l'approvazione di ulteriori spese all'avvenuta presentazione, da parte del Comune di Aosta e alla successiva approvazione, da parte del Consiglio regionale, del programma organico testè menzionato;
d) vista la deliberazione del Consiglio comunale di Aosta n. 309, del 2 dicembre 1993, trasmessa alla Regione in data 10 dicembre 1993, con la quale, tra l'altro:
d.1) si approva il documento "interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale (l.r. 3 del 2 marzo 1992)" consistente nell'individuazione dello scenario urbanistico di riferimento e dei progetti, intesi quali insiemi organici di interventi, considerati prioritari per il conseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale;
d.2) si approva l'elenco degli interventi da finanziare, ai sensi della legge regionale in argomento, per il biennio 1992/93, ricomprendendovi quelli già approvati dalla Regione con le deliberazioni di cui in c);
d.3) si rinvia l'indicazione, per gli interventi proposti a finanziamento: dei connotati tecnici e di costo; dei collegamenti con altri interventi; della compatibilità urbanistica; dei soggetti responsabili e delle modalità di attuazione, monitoraggio e gestione; dei tempi di attuazione; del piano finanziario di investimento e di gestione; dei risultati attesi;
e) considerato che gli elementi di cui in d.3) sono stati successivamente forniti al competente Servizio regionale con lettera prot. n. 4907, del 22 febbraio 1994, consentendo così al Servizio medesimo di elaborare n. 11 "schede tecniche per intervento" che costituiscono l'allegato n. 2 alla presente deliberazione;
f) considerato che le risorse finanziarie recate dal bilancio regionale per il finanziamento del programma 1992-93 ammontano a complessive lire 26,7 miliardi, di cui:
f.1) lire 11,7 miliardi - impegnati con le deliberazioni di cui in c) - a valere sull'esercizio finanziario 1992, essendo venuto meno, ai sensi dell'art. 64 della legge regionale n. 90 del 1989, modificata con legge regionale n. 16 del 1992, il residuo stanziamento di lire 3,3 miliardi disposto per lo stesso anno ma che non ha formato oggetto di impegno di spesa;
f.2) lire 15 miliardi, a valere sull'esercizio finanziario 1993, quale residuo di stanziamento mantenuto in bilancio ai sensi della legge regionale richiamata in f.1);
g) esaminata la proposta di programma adottata e sottoposta all'approvazione del Consiglio dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2063, dell'11 marzo 1994, desumibile dalle n. 11 schede costituenti l'allegato n. 2 alla presente deliberazione e comprensiva della tavola finanziaria di sintesi di cui all'allegato n. 1 e delle disposizioni finanziarie e per la sorveglianza e la valutazione del programma, di cui agli allegati n. 3 e 4 alla presente deliberazione;
h) considerato che si rende necessario procedere all'approvazione del programma menzionato e alla conseguente approvazione delle restanti spese - da aggiungersi a quelle già approvate con le deliberazioni in c) - nonché alla definizione delle modalità di liquidazione delle spese medesime, afferenti alle annualità 1992 e 1993;
i) ritenuto opportuno sottoporre la fase di attuazione del programma a monitoraggio e controllo di apposito "Comitato di sorveglianza", composto di rappresentanti del Comune interessato e della Regione, al fine di superare con tempestività i problemi che dovessero sorgere in sede attuativa;
l) visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Studi, programmi e progetti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: ventiquattro (presenti: venticinque; votanti: ventiquattro; astenuto: uno, il Consigliere LANIECE);
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3, il programma di interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale, relativo agli anni 1992/93 e comportante una spesa complessiva di lire 30.670 milioni, di cui lire 26.700 milioni rappresentati da trasferimenti regionali, sintetizzato nella tavola finanziaria di cui all'allegato n. 1 e nelle n. 11 schede costituenti l'allegato n. 2 alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante;
2) di approvare, per l'attuazione del programma di interventi di cui al punto 1), la spesa di lire 15.000 milioni a integrazione della spesa di lire 11.700 milioni già approvata ed impegnata con deliberazione della Giunta regionale n. 12535, in data 31 dicembre 1992, ratificata con propria deliberazione n. 4142/IX, del 27 gennaio 1993, stabilendo che la spesa complessiva di parte regionale di lire 26.700 milioni sia suddivisa per intervento e per anno secondo gli importi indicati nella tavola finanziaria di sintesi di cui all'allegato n. 1, che fa parte integrante della presente deliberazione;
3) di impegnare la spesa di lire 15.000 milioni a valere sul residuo passivo di pari importo iscritto al capitolo 33665 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 (fondo proveniente dall'esercizio finanziario 1993, mantenuto ai sensi dell'art. 64, comma 2, legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, introdotto dall'art. 10 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16);
4) di stabilire che alla liquidazione della spesa complessiva di lire 26.700 milioni si provveda ai sensi dell'art. 58 della l.r. 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni, con le modalità indicate nell'allegato n. 3 che fa parte integrante della presente deliberazione;
5) di stabilire che la sorveglianza e la valutazione del programma di interventi di cui al punto 1) si effettuino con le modalità descritte nell'allegato n. 4, che fa parte integrante della presente deliberazione;
6) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett. b), del decreto leg.vo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal successivo 10 novembre 1993, n. 479.
