Oggetto del Consiglio n. 596 del 6 aprile 1994 - Verbale

OGGETTO N. 596/X - DETERMINAZIONI DEI PREMI DA EROGARE PER PROMUOVERE ED INCORAGGIARE LA SELVICOLTURA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1986, N. 44, PER L'ANNO 1994.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 21 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Vista la legge regionale n. 44 del 7 agosto 1986;

Vista la delibera n. 11844 del 19 dicembre 1992;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto dall'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trenta);

DELIBERA

1) di approvare l'entità dei premi, ammissibili alla percentuale, prevista dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 44, destinati a promuovere ed incoraggiare la selvicoltura, per l'anno 1994, per l'esecuzione dei lavori sottoelencati:

a) Taglio colturale

Lavori consistenti nell'abbattimento, sfoltimento e diradamento, esbosco se prescritto, di piante secche, stroncate, malvenienti, spalcatura rami secchi, raccolta in modo regolare della ramaglia.

Contributo minimo ad Ha lire 1.430.000 con un aumento percentuale, secondo i criteri di valutazione sottoelencati:

- 10% per pendenze accentuate;

- 10% per la percorribilità (accidentalità del terreno, boschi particolarmente fitti con schianti e sottobosco fitto ed intricato);

- 10% per l'accesso (distanze superiori ai 20 minuti a piedi da strade carrozzabili);

- 10% per tipo di soprassuolo (ceduo o fustaia) e intensità dei tagli e densità;

- 10% in caso di complessi boschivi particolarmente degradati e svantaggiati.

Dal contributo deve essere sottratto l'ammontare del valore commerciale del legname ricavato dai tagli.

b) Rimboschimento (compreso il risarcimento)

Lavori consistenti nella preparazione del terreno (buca cm. 30x30x30) messa a dimora di n. 2500 piantine ad Ha a distanza di circa 2 metri l'una dall'altra, in terreni nudi, erbati o cespugliati a vocazione forestale.

Contributo ad Ha lire 2.500.000

c) Rinfoltimento

Lavori consistenti nella messa a dimora piantine di specie regresse sottofustaia e per la trasformazione dei cedui; impianto di non meno di 500 piantine ad Ha.

Contributo, con un minimo di 500 piante ad Ha, lire 500.000

d) Recinzione

- Paletti in legno (diam. 10 cm., altezza metri 1,00 fuori terra), interasse fra i pali di 4 metri; stesura di n. 3 ordini di filo di ferro zincato diam. 3 mm.;

lire 5.300 al metro lineare;

- Paletti in legno (diam. 10 cm., altezza metri 1,00 fuori terra), interasse 2 metri, con traverse in legno. (Possibile reintegro del materiale proveniente dal taglio colturale); lire 11.700 al metro lineare;

e) Sentierazione

Ripassatura del fondo, estirpamento piante infestanti, rifacimento scarpate, ecc.

da lire 5.900 a lire 11.700 al metro lineare.

f) Viabilità forestale

Piste forestali, camionabili o trattorabili di servizio a comprensori boschivi.

Contributo come da computo metrico allegato al progetto dell'opera, verificata la congruità dei prezzi.

g) Piano di assestamento

Aventi lo scopo di avviare i soprassuoli forestali verso la normalità strutturale, provvigionale e di composizione mediante opportuni interventi tecnici di miglioramento.

Contributi come da stima prodotta dai tecnici professionisti iscritti all'albo dei dottori forestali e agronomi, secondo l'entità dei premi e i criteri di valutazione di cui alla presente delibera.

2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 13.02.1993, n. 40 come corretto dal successivo 10.11.1993, n. 479 e di darne esecuzione.