Oggetto del Consiglio n. 567 del 23 marzo 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 567/X - Disegno di legge: "Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta".
Articolo 1 - (Finalità)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce e sostiene, mediante erogazione di contributi, la funzione sociale e l'attività istituzionale delle sezioni regionali delle seguenti associazioni di categoria:
a) Associazione nazionale mutilati invalidi civili;
b) Associazione nazionale mutilati invalidi di guerra;
c) Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro;
d) Associazione nazionale vittime civili di guerra;
e) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
f) Unione italiana ciechi;
g) Unione nazionale mutilati per servizio.
2. Eventuali altre associazioni di categoria, da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge, saranno individuate con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
Articolo 2 - (Criteri di ripartizione dei contributi)
1. La ripartizione dei contributi tra le associazioni indicate nell'articolo 1 è basata su un sistema a punteggio.
2. Ogni associazione riceve un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
a) per ogni associato, sino ad un massimo ammissibile di 500 punti: punti 1;
b) sede di proprietà dell'associazione: punti 500;
c) sede in locazione: punti 1500;
d) per ogni unità di personale dipendente, sino ad un massimo di 3000 punti: punti 1500;
e) programma di attività per l'anno a cui si riferisce la richiesta di contributo con la previsione dei relativi impegni finanziari: punti 500.
3. L'importo del contributo da assegnare ad ogni singola associazione è calcolato dividendo l'importo del finanziamento annuo erogabile per il totale complessivo dei punteggi ottenuti dalle associazioni e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola associazione.
Articolo 3 - (Procedure)
1. Le domande di contributo devono essere presentate dalle associazioni di categoria al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale entro il 30 aprile di ciascun anno per cui si richiede il contributo.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia del bilancio preventivo relativo all'anno per il quale viene presentata l'istanza di contributo, regolarmente approvato dagli organi competenti secondo lo statuto dell'associazione;
b) copia del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente regolarmente approvato dagli organi competenti secondo lo statuto dell'associazione;
c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nell'ambito della Regione Valle d'Aosta;
d) dichiarazione attestante il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
e) dichiarazione attestante l'ubicazione della sede sul territorio regionale ed il titolo per l'utilizzo;
f) programma di attività per l'anno a cui la richiesta di contributo si riferisce, con la previsione dei relativi impegni finanziari.
3. A partire dall'anno successivo a quello a cui si riferisce il primo contributo l'associazione deve dimostrare dettagliatamente l'utilizzazione del fondo assegnato.
4. La quota di fondo non utilizzato verrà detratta dal contributo spettante per l'anno successivo.
5. I contributi regionali non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti e debbono essere impiegati per lo svolgimento di attività in ambito regionale.
Articolo 4 - (Norme transitorie)
1. I contributi di cui alla presente legge sono corrisposti alle associazioni di categoria di cui all'articolo 1 anche per l'attività svolta nel corso dell'anno 1993.
Articolo 5 - (Determinazione e copertura degli oneri)
1. Le spese per l'applicazione della presente legge sono determinate, per il 1994, in lire 40.000.000.
2. A decorrere dal 1995 le spese per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminate annualmente con legge finanziaria.
3. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo per lire 40.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 60980 (Contributi ad enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.
4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede, indicativamente, mediante utilizzo per annue lire 40.000.000 delle risorse iscritte al capitolo 60980 (Contributi ad enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996.
5. Gli oneri di cui alla presente legge gravano sull'istituendo capitolo 61000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
Articolo 6 - (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) variazione in diminuzione:
cap. 60980 "Contributi ad enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale" lire 40.000.000;
b) variazione in aumento:
programma regionale 2.2.3.03
codificazione
01.01.01.06.02.02.08.007.08.30.
cap. 61000 (di nuova istituzione)
"Contributi ad associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta" lire 40.000.000.
Presidente - La parola al Consigliere Piccolo.
Piccolo (ADP-PRI-Ind) - Questo disegno di legge consta di due parti: la prima è una premessa rivolta alle associazioni ed agli enti di volontariato presenti in Valle d'Aosta, una doverosa premessa di ringraziamento a tutte quelle persone che con mezzi e risorse personali e finanziarie offrono un servizio gratuito alle persone più bisognose con un forte senso di altruismo e con una solidarietà manifestata non a parole e con risorse e mezzi finanziari pubblici, ma con impegno personale di tempo e, a volte, mettendo anche a rischio la propria vita. Una solidarietà che è insita nelle persone di questa regione.
La seconda parte, più specifica, fissa gli obiettivi di legge ed è composta da cinque articoli. Il disegno di legge è finalizzato a colmare una lacuna nella legislazione regionale. Alcune associazioni di categoria operanti in Valle d'Aosta, insieme alle associazioni di volontariato che già dal 1985 usufruivano tutte in egual misura di contributi economici erogati a sostegno delle loro efficaci attività, con l'entrata in vigore della legge 83 del dicembre 1993 che disciplina il volontariato e che abrogava le leggi di settore precedenti, si sono trovate escluse dal diritto di contribuzione regionale. Il disegno di legge che si propone oggi al Consiglio intende regolamentare la concessione di contributi alle associazioni dette di categoria mediante l'individuazione delle associazioni di categoria assimilabili ai benefici assistenziali, i criteri di ripartizione, le procedure delle precedenti leggi per accedere agli stessi. Nei cinque articoli in esso contenuti si legge quanto segue.
Nell'articolo 1 vengono indicate le associazioni di categoria interessate e, per le eventuali altre associazioni che potrebbero nascere in futuro, queste potranno essere inserite e assunte con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione regionale competente. Le associazioni che verrebbero prese in considerazione dal presente disegno di legge sono: l'Associazione nazionale mutilati, invalidi civili, l'Associazione nazionale mutilati, invalidi di guerra, l'Associazione nazionale mutilati, invalidi del lavoro, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, l'Unione italiana ciechi e l'Unione nazionale mutilati da servizio. Nell'articolo 2 vengono stabiliti i criteri di ripartizione dei contributi in base a punteggi sul numero degli associati, sulla sede di proprietà dell'associazione o in locazione, sul personale dipendente in carico all'associazione e infine sul programma di attività e sulla previsione degli impegni finanziari. Va precisato che, qualora la sede dell'associazione sia data in uso, quindi gratuita, non viene assegnato alcun punteggio.
All'articolo 3 vengono indicate le procedure per le richieste dei contributi. Negli articoli 4 e 5 vengono previste le determinazioni e la copertura degli oneri e le relative variazioni di bilancio.
Il presente disegno di legge ha avuto il parere favorevole del dirigente competente e quello unanime della V Commissione regionale competente.
Presidente - Grazie. É aperta la discussione generale, la parola al Consigliere Linty.
Linty (LN) - Premetto che la Lega Nord voterà a favore di questa legge. Gradirei però portare a conoscenza di tutti i consiglieri le osservazioni che ho fatto in Commissione. All'articolo, 1 ad esempio, sono contemplati sette tipi di associazioni diverse e credo che sia giunto il momento, anche per ottimizzare il servizio pubblico, di cominciare a spingere queste associazioni a collaborare fra di loro per evitare che queste sette associazioni abbiano sette sedi differenti e quindi sette costi di gestione. Credo sia necessario cercare, dal momento che andiamo incontro alle esigenze economiche delle associazioni di volontariato che tutelano i cittadini invalidi, di farle collaborare per economizzare la spesa. Ho poi visto che è stato inserito un emendamento che rende questa legge, se ho ben capito, retroattiva e vorrei che l'Assessore mi spiegasse le motivazioni di questa scelta. Grazie.
Presidente - Altri consiglieri intendono prendere la parola? Se nessuno intende intervenire dichiaro chiusa la discussione generale e do la parola all'Assessore della sanità ed assistenza sociale, Vicquéry.
Vicquéry (UV) - L'emendamento è stato presentato perché nel corso del 1993 queste associazioni di categoria non hanno potuto avere nessun contributo perché, essendo stata abrogata la legge n. 39 del 1992 si sono trovate scoperte e hanno sostenuto degli oneri.
Per quanto riguarda invece l'altro problema della proposta di unificare le sedi, io penso che sia una scelta che spetta alle stesse associazioni, alcune di queste però, e mi riferisco soprattutto all'Associazione sordomuti e all'Associazione italiana ciechi, hanno dei problemi specifici e difficilmente riuscirebbero a convivere con gli altri.
Un obiettivo di questa Giunta regionale è di definire una sede per tutte le associazioni che vanno dalle associazioni di categoria ad altre in modo da risparmiare sui costi sia di gestione sia di personale da parte di quelle che ne hanno perché la maggior parte si basano sul volontariato. L'Ufficio patrimoniale sta verificando le proprietà regionali per poter dare una risposta a queste esigenze.
Presidente - Ringrazio l'Assessore. Se nessuno interviene per delle dichiarazioni di voto possiamo passare all'esame dell'articolato.
Articolo 1. I consiglieri possono votare.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Passiamo ora alla votazione dell'articolo 2.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Passiamo alla votazione dell'emendamento proposto dall'Assessore della sanità ed assistenza sociale. Dopo l'articolo 3 è aggiunto l'articolo 3 bis di cui do lettura:
Emendamento - "I contributi di cui alla presente legge sono corrisposti alle Associazioni di categoria di cui all'articolo 1 anche per l'attività svolta nel corso dell'anno 1993."
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Votiamo ora l'articolo 4.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Votiamo infine l'articolo 5.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Votiamo ora il testo di legge nel suo complesso.
Disegno di legge regionale n. 32
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
