Oggetto del Consiglio n. 439 del 12 gennaio 1994 - Verbale

OGGETTO N. 439/X - APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEI FINANZIAMENTI DA ASSEGNARE A COMUNI E CONSORZI, PER L'ANNO 1994, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1982, N. 93, (TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE ED INABILI"). DIRETTIVE APPLICATIVE.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 22 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Interviene il Consigliere LANIECE.

Replica l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale VICQUERY.

IL CONSIGLIO

Richiamata la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 ("Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili") con la quale la Regione promuove interventi a favore delle persone anziane ed inabili mediante l'assegnazione agli enti locali di finanziamenti per l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi precisati nella legge medesima;

Visti i programmi inoltrati da Comuni e da Consorzi per l'istituzione, il potenziamento e/o la gestione di servizi per l'anno 1994;

Ravvisata la necessità, in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 93/1982, di predisporre il piano annuale di riparto dei contributi regionali per il predetto anno;

Visti gli atti predisposti dall'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale;

Sentita l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta, nonchè la Consulta regionale delle Organizzazioni Sindacali dei Pensionati;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Richiamata la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93;

Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;

Approvati a maggioranza gli emendamenti della V Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli: ventisette (presenti: ventinove; votanti: ventisette; astenuti: due, i Consiglieri LINTY e TIBALDI);

DELIBERA

1) di approvare, per l'anno 1994, il piano di riparto dei finanziamenti regionali, in applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, come dagli allegati A), B) e C) alla presente deliberazioni che ne formano parte integrante;

2) di dare atto che la spesa complessiva di lire 28.519.400.000 graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994:

a) quanto a lire 28.235.400.000 (ventottomiliardiduecentotrentacinquemilioniquattrocentomila) sul capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 corrispondente al Capitolo 58400 "Contributi ai Comuni nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili" del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1993;

b) quanto a lire 284.000.000 (duecentoottantaquattromilioni) sul capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 corrispondente al Capitolo 58460 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1993 "Contributi ai Comuni nelle spese di investimento in servizi a favore delle persone anziane ed inabili";

3) di stabilire che gli Enti applichino nei confronti degli utenti dei servizi le contribuzioni contenute nelle allegate tabelle di cui all'allegato C);

4) di stabilire che agli impegni e alle liquidazioni dei finanziamenti assegnati agli Enti provveda la Giunta regionale, con successivi provvedimenti deliberativi, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93;

5) di stabilire che gli Enti gestori devono applicare le direttive di cui alla presente deliberazione e ai relativi allegati B) e C) per quanto concerne le modalità per l'utilizzazione dei fondi assegnati con il piano di riparto dei finanziamenti, per le modalità operative e per le tabelle di contribuzione;

6) di demandare alla Giunta regionale l'eventuale accoglimento delle richieste degli Enti gestori per assunzioni di personale oltre l'organico assegnato nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per assicurare lo svolgimento dei servizi, ovvero la diversa ripartizione tra gli stessi Enti, mediante la procedura di mobilità di cui all'art. 8 della legge regionale 12/90 o mediante trasferimento attuato con decreto assessorile, del personale che risulta sottoutilizzato, con conseguente eventuale sospensione dei finanziamenti assegnati a singoli Enti gestori;

7) di demandare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti necessari per fronteggiare, nell'ambito dei finanziamenti assegnati, l'aumento delle spese relative al personale derivanti dalle sostituzioni autorizzate dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale nei casi di malattia o gravidanza, da eventuali adeguamenti contrattuali o dalla partecipazione ad iniziative formative per assistenti domiciliari e tutelari;

8) di demandare ad una successiva deliberazione consiliare la concessione dei maggiori finanziamenti eventualmente necessari per far fronte alle spese di cui ai precedenti punti 6) e 7) e comunque non eccedenti lo stanziamento assegnato in bilancio;

9) di dare atto che la presente deliberazione deve essere sottoposta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettere b, f, i, del decreto legislativo 13.2.1993, n. 40.