Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 415 del 22 dicembre 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 415/X - Disegno di legge: "Disposizioni transitorie in materia di espletamento di pubblici concorsi per l'assunzione di personale presso l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta".

Articolo 1 - (Finalità)

1. In applicazione dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto?legge 6 febbraio 1991, n. 35 (Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali), converti­to, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111, la presi­denza delle commissioni di concorso per l'assunzione di perso­nale presso l'Unità sanitaria locale è garantita dai dirigenti re­sponsabili dei servizi nel rispetto delle attribuzioni dei singoli ruoli e dei diversi profili profes­sionali previsti dal vigente or­dinamento del personale del servizio sanitario nazio­nale, ovve­ro, in assenza od in subordine, da altro dipendente del servizio sanitario nazionale di profilo professionale attinente al posto a concorso e con posizione funzio­nale pari o superiore a quella per l'accesso alla quale sia richiesto il diploma di laurea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 18 del de­creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della di­sciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Articolo 2 - (Delega alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, con propria delibera­zione, approva, in conformità ai principi indicati all'articolo 1, apposita direttiva che disciplina l'individuazione dei presidenti delle commissioni di concorso tenuto conto delle peculiarità della Regione Valle d'Aosta sancite dallo Statuto speciale e della situazione orga­nizzativa e di funzionamento dell'Unità sanitaria locale.

Articolo 3 - (Dotazione organica)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge la pianta organica del personale del ruolo am­ministrativo dell'Unità sanitaria locale di cui alle leggi regio­nali 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio-­sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983?1985) e 20 agosto 1993, n. 70 (Organizzazione del sistema di emer­genza sanitaria) è aumentata delle seguenti unità:

a) un posto di collaboratore amministrativo;

b) due posti di assistente amministrativo;

c) due posti di coadiutore amministrativo.

Articolo 4 - (Rideterminazione di compensi)

1. Il compenso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge re­gionale 29 gennaio 1988, n. 9 (Compensi ai componenti delle commis­sioni dei concorsi per l'assunzione del personale dell'Unità sanitaria locale nonché ai componenti delle commis­sioni d'esame di scuole e corsi di formazione professionale di operatori del servizio sanitario nazionale) è rideterminato in lire 100.000 lorde.

Articolo 5 - (Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 9 agosto 1985, n. 69 (Norme integrative dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 per l'espleta­mento dei concorsi per l'assunzione di personale presso l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta) è abrogata.

Articolo 6 - (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge so­no sti­mati, nel triennio 1994?1996, in lire 1.200 milioni, di cui lire 400 mi­lioni nell'anno 1994 e, a titolo indicativo, lire 400 milioni nell'anno 1995 e lire 400 milioni nell'anno 1996, e gra­veranno sul capitolo 59940 (Trasferimento all'Unità sanitaria locale della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazio­nale posta a carico della Regione ai sensi della legge 28 feb­braio 1990, n. 38) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla determinazione degli oneri a carico dei bilanci successivi si provvede, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 di­cembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabili­tà generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come mo­dificato dall'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, con legge di bilancio, tenu­to conto degli importi determinati dalla Giunta regionale all'atto della presentazione al Consiglio regionale del bilancio annuale di previsione.

3. Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1994 si prov­vede mediante diminuzione del medesimo importo dello stan­ziamento iscritto al capitolo 59920 (Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sani­tario nazionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede, indicativamente:

a) per l'anno 1995, mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 59920 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994/1996 per lire 400 milioni;

b) per l'anno 1996, mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 59920 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994/1996, per lire 400 milioni.

Articolo 7 - (Variazioni di bilancio)

1. Le variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994, in diminuzione al capitolo 59920 ed in aumento al capitolo 59940 saranno approvate dalla Giunta re­gionale con atto amministrativo.

Articolo 8 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Perrin Giuseppe Cesare.

Perrin G.C. (UV) - C'est vrai que maintenant les conseillers ont reçu le rapport, mais étant donné qu'ils ne l'ont dans leurs mains que depuis une minute, je vais tenir un tout petit report.

Par la loi régionale n. 69/85 la Région s'était chargée de tous les concours pour l'engagement du personnel de l'USL de la Vallée d'Aoste.

Aujourd'hui, par contre, la Région veut poursuivre une action de décentralisation administrative, en gardant pour elle uniquement les fonctions d'adresse, de programmation et de contrôle de tout le secteur de la santé. Dans ce but, en application de l'article 1, alinéa 9, du décret de loi 6 février 1991, n. 35, converti en loi n. 11/91, et en application de l'article 3 de notre Statut, elle confie à l'USL, par ce projet de loi, l'exécution des concours susdits.

Puisque ce transfert de compétences va accroître considérablement le travail de l'USL, l'article 3 prévoit d'augmenter de 5 unités l'organigramme de l'USL même. Ce nombre nous semble justifié par le fait que chaque année l'on doit donner cours à plus de 50 concours et on prévoit de les augmenter dans le futur encore.

L'article 4 prévoit d'augmenter à 5.000 lires la rémunération aux membres des commissions de concours, qui est depuis très longtemps ferme à 30.000 lires.

Les frais dérivant de l'application de cette loi sont calculés à 400 millions par an et ils sont couverts par les dispositions financières prévues aux articles 6 et 7, ainsi que nouvellement formulées par la II Commission et la V Commission permanente du Conseil.

Donc on va voter d'après le nouveau texte présenté par la II Commission permanente.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (DC) - Questo disegno di legge di per sé persegue un obiettivo condi­visibile da parte nostra, in quanto va nella direzione indicata da più forze politiche all'inizio di questa legislatura, vale a dire quella di porre mano, in maniera decisa, sulla definizione delle competenze della Regione, da una parte, e dell'USL, dall'altra. La situazione non è chiara, la situazione è piuttosto pasticciata, spesso sovrapposta per alcune competenze, quindi è bene chia­rire quali sono i compiti dell'uno e dell'altro ente, andando ad affidare l'espletamento dei concorsi alla stessa USL, cosa che finora veniva svolta dall'Amministrazione regionale, e quindi perseguire questa volontà.

Tuttavia, così come abbiamo già avuto modo di discutere in commissione, ciò che non ci convince di questo disegno di legge è l'articolo 3, dove si va a stabilire una pianta organica di 5 persone, 2 coadiutori amministrativi, 2 assistenti amministra­tivi e 1 collaboratore amministrativo, che dovrebbero avere co­me compito quello di impostare ed espletare tutta l'esecuzione dei vari concorsi per l'USL.

A nostro avviso, questa pianta organica è sovradimensionata rispetto alle reali necessità e mette in evidenza un altro aspetto che, a nostro parere, richiede con la massima urgenza una so­luzione, vale a dire l'organizzazione dal punto di vista del per­sonale, e dell'USL e dell'Amministrazione regionale. Credo che anche su questo problema vi sia una convergenza di più forze politiche, una necessità - più volte ripresa - di riorganizzare, non solo dal punto di vista legislativo, l'Amministrazione regio­nale, ma anche dal punto di vista funzionale, e quindi anche la dislocazione dei vari dipendenti.

Non riusciamo invece, al momento, a vedere "questa" volontà attraverso "questa" legge; anzi, ci pare di capire che là dove si va a creare uno spostamento di competenze, in detto caso giu­stamente, si riscontra immediatamente un aumento del perso­nale necessario per svolgere compiti che finora erano svolti da un personale inferiore nel numero.

Per questo motivo ci asterremo dal votare questa legge.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Ricordo che si vota il nuovo testo redatto dalla II Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione

Presenti: 24

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 4 (Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.

Esito della votazione

Presenti: 24

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 4 (Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.

Esito della votazione

Presenti: 24

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 4 (Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.

Esito della votazione

Presenti: 24

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 4 (Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.

Esito della votazione

Presenti: 24

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 4 (Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.

Esito della votazione

Presenti: 24

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 4 (Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7.

Esito della votazione

Presenti: 24

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 4 (Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8.

Esito della votazione

Presenti: 24

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 4 (Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione

Presenti: 25

Votanti: 21

Favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)

Il Consiglio approva