Oggetto del Consiglio n. 389 del 22 dicembre 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 389/X - Nomina di un rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della Società Funivie Gran Paradiso S.p.A.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin Giuseppe Cesare.
Perrin G.C. (UV) - On propose M. Campane Edgardo.
Presidente - Si procede alla votazione per scrutinio segreto.
Votazione a scrutinio segreto
Esito della votazione
Presenti: 29
Votanti: 22
Astenuti: 7 (Bavastro, Chiarello, Florio, Linty, Riccarand, Squarzino e Tibaldi)
Schede nulle: 2
Schede valide: 20
Schede bianche: 3
Ha riportato voti:
Campane Edgardo: 17.
Deliberazione - Il Consiglio
Premesso che:
? la legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale e in particolare all'articolo 12 ? primo comma ? stabilisce che le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di enti od istituti di diritto pubblico e privato, aziende, società, fondazioni, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale;
? con legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 è stata autorizzata la sottoscrizione di capitale azionario da parte della Regione a favore di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale;
? l'articolo 12 dello Statuto della Società Funivie Gran Paradiso S.p.A. prevede che uno dei membri del Consiglio di amministrazione sia nominato dalla Regione, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile;
? la legge regionale 24 agosto 1992, n. 50 stabilisce che i rappresentanti designati dalla Regione nei Consigli di amministrazione nelle società di cui la Regione sottoscrive quote di capitale azionario, devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
almeno tre anni di esperienza di amministrazione di un ente locale o di una società di trasporto a fune;
? il succitato Consiglio di amministrazione scadrà il 31 dicembre 1993 per compiuto triennio di carica;
Considerato che la Commissione per le nomine, a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 24 agosto 1993 dell'elenco delle nomine in scadenza nel secondo semestre dell'anno 1993, nella riunione del 23 novembre 1993, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, ha ritenuto formalmente ammissibili le proposte di candidatura di cui all'allegato prospetto;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della summenzionata società per il triennio 1994/1996 che scadrà il 31 dicembre 1996;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Richiamate le leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10, 27 marzo 1991, n. 12 e 24 agosto 1992, n. 50;
Delibera
1) di nominare, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, quale rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della Società Funivie Gran Paradiso S.p.A., per il triennio 1994/1996 che scadrà il 31 dicembre 1996, il sig. Campane Edgardo, residente in Courmayeur, Via Val Ferret, n. 24;
2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 e di darne esecuzione.