Oggetto del Consiglio n. 380 del 22 dicembre 1993 - Verbale

OGGETTO N. 380/X - PRESA D'ATTO DELLA NON ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DA PARTE DEL SIG. LEONARDI ANDREA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO IN SENO AL COLLEGIO SINDACALE DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI GRESSAN E SUA SOSTITUZIONE.

Il Presidente STEVENIN, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 17 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Interviene il Consigliere PERRIN Giuseppe Cesare.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- la legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale e in particolare all'articolo 12 - primo comma - stabilisce che le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di enti od istituti di diritto pubblico e privato, aziende, societą, fondazioni, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale;

- con legge regionale 13 maggio 1980, n. 21, č stata istituita la Cassa rurale ed artigiana di Gressan;

- l'articolo 29 dello Statuto della Cassa rurale ed artigiana di Gressan prevede che il Collegio Sindacale sia composto anche da un Sindaco effettivo nominato dalla Regione;

- con provvedimento n. 4351/IX in data 24 marzo 1993, il Consiglio regionale ha nominato quale Sindaco effettivo in seno al Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Gressan, per il triennio 1993/1995, il Sig. Leonardi Andrea;

Considerato che il Sig. Leonardi Andrea, con lettera in data 17 maggio 1993, ha comunicato di non poter accettare, per sopravvenuti motivi di incompatibilitą, la carica di Sindaco effettivo nel Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Gressan;

Atteso che la Commissione per le nomine, a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 24 agosto 1993 dell'elenco delle nomine in scadenza nel secondo semestre dell'anno 1993, nella riunione del 23 novembre 1993, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, ha ritenuto formalmente ammissibili le proposte di candidatura di cui all'allegato prospetto;

Ritenuto opportuno prendere atto della non accettazione della nomina da parte del Sig. Leonardi Andrea alla carica di Sindaco effettivo nel Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Gressan e procedere alla designazione di un altro Sindaco in sua sostituzione;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimitą della presente deliberazione;

Richiamate le leggi regionali 13 maggio 1980, n. 21 e 27 marzo 1991, n. 12;

Proceduto a votazione a scrutinio palese per quanto riguarda la non accettazione della nomina del Sig. Leonardi Andrea, con il seguente risultato della votazione: presenti, votanti e favorevoli: ventitrč;

Proceduto quindi in seguito alla votazione a schede segrete per la sostituzione, con l'assistenza del Consigliere segretario AGNESOD e degli scrutatori Consiglieri BORRE, FLORIO e LANIECE, il Presidente STEVENIN accerta e comunica il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: ventotto;

- Consiglieri votanti: ventuno;

- Astenuti: sette, i Consiglieri BAVASTRO, CHIARELLO, FLORIO, LINTY, RICCARAND, SQUARZINO e TIBALDI;

- Schede valide: ventuno;

- Schede bianche: due;

Ha riportato voti:

- PRESSENDO Paolo: diciannove;

DELIBERA

1) di prendere atto della non accettazione della nomina da parte del Sig. Leonardi Andrea alla carica di Sindaco effettivo nel Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Gressan e di provvedere alla designazione del Sig. Pressendo Paolo, residente in Aosta, Viale Gran San Bernardo, n. 33 in sua sostituzione, per triennio in corso che scadrą il 31 dicembre 1995.

2) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 13.2.1993, n. 40 come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 e di darne esecuzione.

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