Oggetto del Consiglio n. 352 del 13 dicembre 1993 - Verbale

OGGETTO N. 352/X - APPROVAZIONE DI UNA BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON L'OPERA PIA DELLE MISSIONI PROPRIETARIA DELLA CASA DI RIPOSO "REFUGE PERE LAURENT" DI AOSTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1992, N. 41.

Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 27 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Interviene il Consigliere MARGUERETTAZ.

IL CONSIGLIO

Richiamata la legge regionale 19 agosto 1992, n. 41 recante: "Interventi finanziari della Regione per case di riposo convenzionate per anziani ed inabili";

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 3176/IX in data 28.2.1992 con la quale è stata approvata una bozza di nuova convenzione da stipulare con l'Opera Pia delle Missioni proprietaria della Casa di Riposo "Opera Pia delle Missioni - Refuge Père Laurent", ai sensi e per gli effetti della legge regionale 15.1.1987, n. 3 per gli anni 1992/1994;

Considerato che la convenzione di cui sopra è scaduta il 31.12.1992 ai sensi e per gli effetti della legge regionale 19.8.1992, n. 41;

Vista la corrispondenza intercorsa tra l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale e la Casa di Riposo in questione per il rinnovo della convenzione;

Preso atto dei contatti avuti e delle intese raggiunte per la stipulazione di una nuova bozza di convenzione;

Richiamate altresì le proprie delibere n. 2122 in data 5.3.1993 e n. 7074 in data 20 agosto 1993, ratificate dal Consiglio Regionale, con le quali sono stati concessi alla Casa di Riposo "Refuge Père Laurent" contributi nelle spese di gestione a titolo di anticipazione sui fondi da assegnare sulla base della nuova convenzione per un importo complessivo di lire 700.000.000;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventitrè);

DELIBERA

1) di approvare la sottoriportata bozza di convenzione da stipulare con l'Opera Pia delle Missioni, proprietaria della Casa di Riposo denominata "Refuge Père Laurent" di Aosta per l'anno 1993;

2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dall'applicazione della suddetta convenzione ammonta a lire 2.050.000.000 di cui 2.000.000.000 relative alle spese di gestione e 50.000.000 alle spese in conto investimenti e che lire 700.000.000 sono state liquidate con le delibere della Giunta regionale in premessa indicate;

3) di approvare ed impegnare la restante spesa di lire 1.350.000.000 imputandola come segue:

a) quanto a lire 1.300.000.000 (unmiliardotrecentomilioni) al Capitolo 61700 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 "Contributi nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili", che presenta la necessaria disponibilità;

b) quanto a lire 50.000.000 (cinquantamilioni) al Capitolo 61720 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 "Contributi nelle spese per l'adeguamento delle attrezzature, nonchè per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento degli immobili sedi di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili", che presenta la necessaria disponibilità;

4) di stabilire che alla concessione del contributo si provveda ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 19.8.1992, n. 41;

5) di stabilire che alla liquidazione della spesa si provveda ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90;

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 13.2.1993, n. 40, come corretto dal successivo d.l. 10 novembre 1993, n. 479 e di darne esecuzione.

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