Oggetto del Consiglio n. 323 del 25 novembre 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 323/X - Disegno di legge: "Disciplina delle iniziative e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta".
Articolo 1 - (Finalità)
1. Allo scopo di favorire e di incrementare la crescita culturale della popolazione valdostana, la Regione provvede a realizzare idonee iniziative e ad attuare mirati interventi con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge nel rispetto della situazione di pieno bilinguismo esistente in Valle d'Aosta.
Articolo 2 - (Iniziative da attuare)
1. Le iniziative di cui all'articolo 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione e consistono in:
a) organizzazione di congressi, convegni, seminari, conferenze e dibattiti, anche con la collaborazione di associazioni culturali ed enti pubblici e privati secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia;
b) promozione di indagini, di ricerche, di studi e di altre iniziative a carattere culturale, scientifico, didattico ed etnografico;
c) promozione e diffusione delle parlate francoprovenzali e walser ed organizzazione di relativi convegni ed incontri anche a livello scolastico;
d) organizzazione e promozione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio della Regione Valle d'Aosta, di programmi e di progetti per la realizzazione di attività di sostegno all'insegnamento bilingue, di settimane bianche e di altre attività parascolastiche finalizzate a migliorare la conoscenza della realtà culturale, geografica, economica e sociale della Valle d'Aosta, nonché l'organizzazione di concerti-lezione per la diffusione, tra gli studenti, della musica. Le iniziative sono regolamentate con circolare assessorile e sono deliberate dagli organi scolastici competenti;
e) acquisto, stampa e edizione di libri, di riviste, di pubblicazioni varie e di materiali audiovisivi a carattere culturale, storico, scientifico, didattico ed etnografico;
f) organizzazione di assemblee e di raduni di corali e di gruppi folcloristici e di altre manifestazioni canore;
g) organizzazione o partecipazione a mostre, esposizioni e saloni del libro, aventi particolare riflesso sull'immagine culturale della Valle d'Aosta, sia in Italia che all'estero; h) organizzazione di un ciclo di spettacoli rientranti, di norma, nella "Saison Culturelle" e concernenti i settori del teatro, della musica, del cinema, della danza e del varietà. La programmazione può essere affidata a consulenze esterne sulla base della normativa regionale in materia di consulenze e di incarichi professionali.
Articolo 3 - (Iniziative all'estero)
1. Le iniziative e le manifestazioni culturali e scientifiche all'estero di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n° 182 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per l'estensione alla Regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641).
Articolo 4 - (Funzioni amministrative)
1. Le funzioni amministrative derivanti dall'applicazione della presente legge sono esercitate dai Servizi culturali dell'Assessorato della pubblica istruzione.
Articolo 5 - (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 4.300.000.000 a decorrere dall'anno 1994, graveranno sui capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993: capitolo 54500 (Spese per l'organizzazione, la partecipazione o adesione a congressi, convegni, seminari, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie di interesse culturale e scolastico), capitolo 57200 (Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scolastiche), capitolo 57240 (Spese per l'acquisto e la stampa di opere, monografie e riviste aventi carattere culturale, scientifico ed artistico), capitolo 57360 (Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche), capitolo 57400 (Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche. ? Servizio rilevante ai fini I.V.A.).
2. Alla copertura degli oneri per gli anni 1994 e 1995 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per i medesimi anni ai rispettivi capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993?1995.
3. A decorrere dal 1995 gli stessi oneri saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere relatore Perron.
Perron (UV) - Le but de ce projet de loi est celui de réglementer les initiatives et les interventions qui concernent la promotion culturelle et scientifique dans notre région.
On veut donc, avec ce projet de loi, donner une règlementation bien définie, plus transparente à cette matière.
Le fait d'avoir règlementé cela avec une loi est très important, car il s'agit d'un acte qui a une portée plus solide que pas un simple acte administratif tel que la délibération du Gouvernement.
Le fait de prévoir tout avec délibération du Gouvernement, était la procédure qu'on avait suivi jusqu'à maintenant. On a toujours fait référence simplement à la loi 56, qui fixe seulement des critères de caractère général. Avec ce projet de loi nous avons finalement un acte législatif clair, qui discipline cette matière.
Pour passer à un examen dans le détail des articles, nous voyons à l'article premier qui établit les généralités, les buts de cette loi, c'est-à-dire favoriser et augmenter la croissance culturelle des Valdôtains, et à cet égard la Région intervient avec des initiatives bien mirées.
Cet article prévoit aussi un autre principe que nous devons rappeler, celui de reconnaître une situation de bilinguisme qui existe dans notre Région.
A l'article 2 on fait une liste des initiatives qu'on veut mettre en place pour répondre aux finalités établies à l'article premier; les propositions sont, dans ce cas, adoptées avec délibération du Gouvernement sur proposition de l'assesseur compétent.
En substance, il s'agit de toutes les initiatives que l'Assessorat à l'instruction publique a toujours faites jusqu'à ce moment et que l'Assessorat actuellement organise.
On prévoit aussi dans cet article la possibilité de recourir à une collaboration avec des associations culturelles et des collectivités publiques et privées. On prévoit aussi la possibilité de recourir à des consultations extérieures.
L'article 3 discipline dans quelle façon doivent se dérouler les manifestations à l'étranger. Le décret du Président de la République 182 à l'article 3 établit que pour les activités que l'Assessorat veut mener à l'étranger, on doit demander l'autorisation au Gouvernement italien. C'est ce que l'Assessorat à l'instruction publique normalement fait, en précisant que les frais pour cela sont à la charge de l'Administration régionale.
L'article 4 établit de la part de qui ces fonctions sont exercées, c'est-à-dire l'Assessorat à l'instruction publique et les Services culturels.
Pour terminer l'article 5 concernant les dispositions financières: à ce sujet on doit remarquer une petite réduction par rapport à le montant prévu dans la loi, c'est-à-dire il ne s'agit pas de 4.300 millions, mais il y a eu une réduction à 3.350 millions.
Presidente - É aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (DC) - Questo argomento molto importante offre lo spunto per fare una riflessione sulle materie culturali e scientifiche, così come vengono concepite e gestite nella nostra regione.
Abbiamo già avuto modo di discuterne in seno alla V Commissione, dove si è iniziato un ragionamento proprio attorno al modo di concepire e quindi di strutturare gli interventi dell'ente Regione in tematiche culturali e scientifiche.
Se il fine dell'Amministrazione è quello di favorire ed incrementare la crescita culturale della popolazione valdostana, credo che questa volontà debba assolutamente passare attraverso quel famoso principio che spesso viene enunciato, e talvolta anche a sproposito, della sussidiarietà.
In una tematica come questa non sempre in passato abbiamo assistito ad una politica che si basasse su tale valore. Spesso l'ente Regione è stato troppo gestore della cultura della nostra regione e troppo poco promotore di quelle associazioni, di quelle realtà spontanee che nascono proprio per comunicare e per elaborare degli interventi di tipo culturale o scientifico.
Una riflessione che si è iniziata a fare assieme all'Assessore Louvin riguarda la "Saison culturelle". Credo che una tematica come questa sia sintomatica di quella volontà, espressa peraltro dalla Giunta, oltre che di voler sostenere quelle realtà associative che spontaneamente sorgono all'interno della società, di deburocratizzare, di sveltire una procedura, di rendere più efficace e trasparente l'Amministrazione.
Ebbene l'impostazione della "Saison culturelle" così come è concepita oggi, a nostro avviso, non corrisponde perfettamente a questi intenti.
Come tutti sappiamo, la "Saison culturelle" se ha il grosso pregio di aver potuto offrire dei prodotti culturali di altissimo livello all'interno della nostra piccola regione, presenta sicuramente alcuni limiti, che a nostro avviso vanno analizzati dal punto di vista dell'organizzazione.
É difficile concepire infatti come la "Saison culturelle" divisa in due stagioni, quella invernale e quella estiva, debba essere gestita da due assessorati diversi: la "Saison culturelle" estiva viene gestita dall'Assessore al turismo, quella invernale dall'Assessorato alla pubblica istruzione. Crediamo che la gestione della "Saison culturelle" dovrebbe essere di competenza di un unico assessorato e pensiamo di intravedere questo assessorato proprio nell'Assessorato alla cultura per una maggiore e specifica competenza.
Ho presentato un emendamento che vuole andare nella direzione di salvaguardare quel principio sul quale tutti i commissari si erano trovati d'accordo, emendamento che già in sede di discussione a livello di commissione consiliare avevano preannunciato di accettare.
Abbiamo deciso insieme di presentarlo in aula perché la commissione si è riunita ieri l'altro, per evitare agli uffici l'onere di dover riscrivere la nuova delibera emendata.
L'emendamento è molto piccolo, ma tende proprio a sottolineare il fatto della sussidiarietà, cioè della necessità che la Regione si faccia promotrice e sostenitrice di quelle realtà, di quelle associazioni culturali che hanno comunque una vita propria, e che talvolta corrono il rischio di essere soffocate da un'impostazione della politica culturale e regionale, forse troppo opprimente, per così dire.
Nell'articolo 2 della legge, là dove si andava nel punto a) e nel punto d) a sottolineare la possibilità per la Regione di appoggiarsi per l'organizzazione di congressi, convegni, seminari, conferenze, dibattiti, oppure per attività di sostegno all'insegnamento bilingue, o ad associazioni culturali, o alle istituzioni scolastiche, l'emendamento va in questa direzione: mettere questa possibilità per l'ente Regione proprio nelle finalità dell'articolo 1. Ecco perché, lasciando intatto l'articolo 1, propongo di aggiungere, alla fine di tale articolo, questa dicitura:
"A tale fine la Regione può avvalersi della collaborazione di associazioni culturali, istituzioni scolastiche ed enti pubblici e privati secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia".
Di conseguenza, chiedo di togliere dall'articolo 2, rispettivamente nei punti a) e d), quelle parti che toccavano tale materia, perché a questo punto diventerebbero superflue, essendo già la proposta della collaborazione con i privati espressa nelle finalità della legge.
Presidente - É chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore alla pubblica istruzione, Louvin.
Louvin (UV) - Je remercie le rapporteur et M. Marguerettaz aussi pour son intervention. J'ai déjà eu moyen de dire dans la réunion de la commission que je partageais la philosophie dont est inspiré l'amendement qui vient d'être présenté, un amendement que nous acceptons.
Nous croyons aussi qu'il est utile que l'Administration régionale ne soit pas le protagoniste dans la gestion directe des activités culturelles de la Région, mais qu'elle soit à même de jouer le rôle de coordinateur et, le cas échéant, le rôle de sujet qui doit financer certaines activités, là où les moyens propres des associations ne le permettent pas.
Et d'ailleurs c'est un sillon que nous suivons déjà, dont la "Saison culturelle" actuelle s'inspire déjà dans la mesure où par exemple la Fédération du théâtre populaire ou le Théâtre d'Aoste sont déjà partie prenante de notre "Saison culturelle" et ils se trouvent, donc, à être englobés dans un discours plus vaste.
Nous sommes également persuadés qu'une certaine dichotomie est à dépasser entre les initiatives de l'Assessorat au tourisme et celles de l'Assessorat à l'instruction publique. A cet égard il y a déjà une politique de coordination qui est en cours, dans ce domaine comme dans d'autres, pour faire de sorte qu'il y ait une meilleure coordination.
Je voudrais annoncer au Conseil la présentation de deux amendements techniques, notamment un en matière financière: à l'article 5 nous demandons de remplacer le chiffre 4.300.000.000 par le chiffre 3.400.000.000. Il s'agit d'une mise à point indispensable sur la base des données qui nous viennent du budget actuellement en phase d'examen de la part de ce Conseil. Nous demandons également au bureau de la Présidence du Conseil de bien vouloir ajouter la déclaration d'urgence pour cette loi, pour qu'elle puisse commencer à porter ses effets dans le meilleur délai.
Presidente - Si passa all'esame dell'articolato.
All'articolo 1 c'è l'emendamento proposto dal Consigliere Marguerettaz, che leggo:
Emendamento - Articolo 1 aggiungere:
"A tal fine la Regione può avvalersi della collaborazione di associazioni culturali, istituzioni scolastiche ed enti pubblici e privati secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia".
Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:
Articolo 1 - 1. Allo scopo di favorire e di incrementare la crescita culturale della popolazione valdostana, la Regione provvede a realizzare idonee iniziative e ad attuare mirati interventi con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge nel rispetto della situazione di pieno bilinguismo esistente in Valle d'Aosta. A tal fine la Regione può avvalersi della collaborazione di associazioni culturali, istituzioni scolastiche ed enti pubblici e privati secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - All'articolo 2 c'è l'emendamento proposto dal Consigliere Marguerettaz, che recita:
Emendamento - Articolo 2 punto a) togliere:
"anche con la collaborazione di associazioni culturali ed enti pubblici e privati secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia".
punto d) togliere:
"in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio della Regione Valle d'Aosta".
Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2
1. Le iniziative di cui all'articolo 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione e consistono in:
a) organizzazione di congressi, convegni, seminari, conferenze e dibattiti;
b) promozione di indagini, di ricerche, di studi e di altre iniziative a carattere culturale, scientifico, didattico ed etnografico;
c) promozione e diffusione delle parlate francoprovenzali e walser ed organizzazione di relativi convegni ed incontri anche a livello scolastico;
d) organizzazione e promozione di programmi e di progetti per la realizzazione di attività di sostegno all'insegnamento bilingue, di settimane bianche e di altre attività parascolastiche finalizzate a migliorare la conoscenza della realtà culturale, geografica, economica e sociale della Valle d'Aosta, nonché l'organizzazione di concerti-lezione per la diffusione, tra gli studenti, della musica. Le iniziative sono regolamentate con circolare assessorile e sono deliberate dagli organi scolastici competenti;
e) acquisto, stampa e edizione di libri, di riviste, di pubblicazioni varie e di materiali audiovisivi a carattere culturale, storico, scientifico, didattico ed etnografico;
f) organizzazione di assemblee e di raduni di corali e di gruppi folcloristici e di altre manifestazioni canore;
g) organizzazione o partecipazione a mostre, esposizioni e saloni del libro, aventi particolare riflesso sull'immagine culturale della Valle d'Aosta, sia in Italia che all'estero; h) organizzazione di un ciclo di spettacoli rientranti, di norma, nella "Saison Culturelle" e concernenti i settori del teatro, della musica, del cinema, della danza e del varietà. La programmazione può essere affidata a consulenze esterne sulla base della normativa regionale in materia di consulenze e di incarichi professionali.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - All'articolo 5 c'è la modifica presentata dall'Assessore Louvin, che recita:
Emendamento - All'articolo 5, comma 1, sostituire la cifra: "4.300.000.000" (quat-tromiliarditrecentomilioni) con la cifra "3.400.000.000" (tremiliar-diquattrocentomilioni).
Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:
Articolo 5
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 3.400.000.000 a decorrere dall'anno 1994, graveranno sui capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993: capitolo 54500 (Spese per l'organizzazione, la partecipazione o adesione a congressi, convegni, seminari, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie di interesse culturale e scolastico), capitolo 57200 (Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scolastiche), capitolo 57240 (Spese per l'acquisto e la stampa di opere, monografie e riviste aventi carattere culturale, scientifico ed artistico), capitolo 57360 (Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche), capitolo 57400 (Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche. ? Servizio rilevante ai fini I.V.A.).
2. Alla copertura degli oneri per gli anni 1994 e 1995 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per i medesimi anni ai rispettivi capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993?1995.
3. A decorrere dal 1995 gli stessi oneri saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Vi è poi un emendamento dell'Assessore Louvin che aggiunge un ulteriore articolo (che diventa l'articolo 6) relativo all'urgenza:
Emendamento
Articolo 6 - (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
