Oggetto del Consiglio n. 268 del 11 novembre 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 268/X - Disegno di legge: "Concessione di contributi in conto interessi per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta)".
Articolo 1 - (Finalità)
1. Al fine di assicurare il finanziamento delle domande presentate all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali nel 1992 e di quelle che verranno presentate entro il 31 dicembre 1993 per il recupero di centri e nuclei abitati, ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi relativi a mutui a tasso ordinario, da contrarsi tra i soggetti beneficiari previsti dall'articolo 4 della legge regionale 33/1973 e successive modificazioni e gli istituti di credito.
2. I beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge non potranno usufruire, per gli stessi interventi, di ulteriori finanziamenti previsti dalla legge regionale 33/1973.
Articolo 2 - (Modalità di intervento)
1. La misura del contributo regionale in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali concessi per analoghe iniziative ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 33/1973 e successive modificazioni e quello ordinario praticato dagli istituti di credito.
2. I mutui di cui all'articolo 1 non potranno avere durata inferiore a dieci anni.
Articolo 3 - (Convenzioni)
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti di credito apposite convenzioni per la concessione, su proposta della Regione, per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui assistiti da contributo in conto interessi, della durata prevista dall'articolo 2, comma 2, alle condizioni in uso presso gli istituti medesimi.
Articolo 4 - (Domande di finanziamento)
1. Le modalità per l'ottenimento dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono quelle previste dalla legge regionale 33/1973 e successive modificazioni.
2. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale, le domande vengono trasmesse agli istituti di credito convenzionati, prescelti dai mutuatari, per gli ulteriori adempimenti necessari ai fini dell'erogazione del mutuo.
Articolo 5 - (Controlli)
1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in collaborazione con gli istituti di credito convenzionati, provvede al controllo amministrativo e contabile sull'impiego dei contributi concessi ai sensi della presente legge.
2. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali provvede al controllo tecnico delle opere, nonché della loro conformità al progetto; a tale scopo i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione regionale.
Articolo 6 - (Graduatorie)
1. Le domande di concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 33/1973 e successive modificazioni, pervenute a far data dal 1° gennaio 1992 e non ancora ammesse a finanziamento, sono ordinate secondo apposite graduatorie da approvarsi ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 33/1973 e successive modificazioni.
Articolo 7 - (Finanziamento)
1. Per l'effettuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 1.800 milioni per quindici anni a decorrere dal 1994.
2. Gli oneri per l'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo da istituirsi sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e seguenti con la denominazione: "Contributi in conto interessi per la concessione di mutui per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della legge regionale 33/1973".
Articolo 8 - (Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede, per gli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo per annue lire 1.800 milioni delle disponibilità iscritte al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994 e 1995. A decorrere del 1996 gli oneri necessari saranno iscritti con legge di bilancio.
Articolo 9 - (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore del bilancio e delle finanze, Lévêque.
Lévêque (Ass.tec.) - In accordo con il relatore e come già esposto alle commissioni, questo provvedimento di legge è un provvedimento di natura temporanea e straordinaria, finalizzato a consentire la finanziabilità degli interventi previsti dalla legge 33, capo I, in relazione al recupero di centri e nuclei abitati.
Avevo già fatto cenno, in un intervento in un Consiglio precedente, ad una notevole massa di pregresso, poco compatibile con le disponibilità esistenti, proprio per le considerazioni che già in un dibattito precedente erano emerse in relazione ad impegni e soprattutto in relazione all'impatto possibile nei confronti del settore dell'edilizia che questo tipo di intervento poteva avere.
La Giunta regionale ha ritenuto opportuno proporre al Consiglio questo disegno di legge, che prevede per tutte quelle domande presentate ai sensi della legge 33, che non sono finanziabili in base alle disponibilità esistenti del fondo di rotazione, un intervento straordinario, limitato agli anni 1992 e 1993, il quale mira a sostituire il mutuo diretto con un intervento della Regione in conto interessi, atto a garantire ai beneficiari lo stesso trattamento e le stesse condizioni che hanno avuto gli altri ed avranno in seguito con l'applicazione diretta della legge.
In più, il disegno di legge prevede, all'articolo 6, che la Giunta regionale, ai sensi di quanto previsa l'articolo 25, possa definire una serie di criteri atti a predisporre delle graduatorie che in futuro dovrebbero servire per ordinare, non in ordine semplicemente cronologico, gli interventi finanziabili.
A questo proposito, presento un emendamento in accordo con il relatore che deriva da una verifica fatta negli ultimi giorni, anche alla luce dell'esigenza emersa nella discussione in commissione, di essere certi di poter garantire ai beneficiari di questo intervento alternativo le stesse condizioni di cui beneficiano gli altri. Come vedete dall'articolo 2, comma 2, la legge prevede che i mutui di cui al comma 1 non possano avere durata inferiore a 10 anni; ma i mutui della legge 33 oggi hanno la durata di 20 anni. Questo è stato posto come limite, poiché gli istituti di credito, sentiti per le vie brevi, avevano manifestato non tutti la disponibilità, a concedere mutui a tassi di 15 o di 20 anni. Da una verifica fatta, la finanziaria regionale si è dichiarata disponibile ad essere coinvolta sulla sua gestione ordinaria, garantendo la possibilità di offrire mutui ventennali. Per cui, l'emendamento che si propone è quello di sostituire agli articoli: 1, comma 1, 2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 2, 5, comma 1, le parole "istituti di credito" con le parole "istituti di credito e/o Finaosta S.p.A.", in modo da poter consentire alla Regione di stipulare delle convenzioni per il contributo in conto interessi non solo con gli istituti, ma anche con Finaosta, ovviamente tenendo conto della necessità di poter fornire ai beneficiari di questo intervento straordinario le stesse condizioni economiche e di durata che hanno gli altri beneficiari, quelli che presenteranno domanda dal 1994.
Un secondo emendamento, di tipo tecnico, riguarda l'articolo 6: là dove si parla delle domande pervenute a far data dal 1° gennaio 1992 propongo di sostituire "1° gennaio 1992" con "1° gennaio 1993", in quanto da una verifica fatta nel periodo intercorso le domande pervenute a far data dal 1° gennaio 1992 sono già state approvate dalla graduatoria della Giunta, per cui la legge è sufficiente che regoli le domande pervenute a far data dal 1° gennaio 1993.
Si dà atto che dalle ore 11,57 assume la Presidenza il Presidente Stévenin.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Piccolo.
Piccolo (ADP-PRI-Ind) - Vorrei approfittare dell'argomento in discussione per porre un quesito all'Assessore competente: a che punto sono gli interventi relativi alla prima casa, relativi ai mutui, e quale sarà la destinazione per coloro che sono stati esclusi proprio per mancanza di finanziamenti?
Saranno messi in graduatoria il semestre successivo, o verranno presi in considerazione successivamente?
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) - Anch'io pongo un quesito all'Assessore. L'intervento che è previsto da questa legge avrebbe potuto essere perso anche nei confronti dei tagli che sono stati effettuati sulla prima casa. Oggi ci viene proposto (in maniera in un certo senso paradossale) per interventi di altra natura, comunque sempre aventi riferimento al settore dell'edilizia abitativa.
Inoltre gradirei che questo emendamento l'Assessore lo chiarisse in maniera più ampia al Consiglio, perché qui l'intervento è del tipo contributi in conto interessi: vuol dire che la Regione interviene sulla differenza del tasso applicato normalmente dagli istituti di credito e del tasso agevolato che normalmente era previsto dalla Finaosta.
La Finaosta è già il braccio finanziario della Regione Valle d'Aosta; questa modificazione, che porta alla sostituzione della parola "istituti di credito" con la frase "istituti di credito e/o Finaosta", mi sembra un controsenso. Cioè, essendo la Finaosta già il braccio finanziario della Regione, non riesco a conciliare quest'ulteriore modificazione, visto che, comunque, si tratta di soldi che vengono erogati dall'ente Regione, o attraverso la finanziaria, o in maniera diretta.
Sotto il profilo politico, mi permetto di sottolineare quella polemica per cui sulla prima casa il Consiglio ha detto "no" ad un intervento di questo tipo (un intervento che non era formalizzato, ma era "velato"), mentre ora su altri finanziamenti per il recupero di centri abitati si propone un intervento che avrebbe potuto essere avanzato anche per altri settori dell'edilizia abitativa.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi.
Parisi (VAP) - Vorrei solo porre una domanda che avevo già posto in commissione. Vorrei sapere se la situazione che si è verificata per il capo I della stessa legge, non coinvolga anche il capo II. So per esperienza che negli anni passati la situazione del capo II è sempre stata precaria, per cui si sono dovuti fare degli assestamenti di bilancio per far fronte alle richieste. Volevo sapere se innanzitutto il capo II (ma poi anche il capo III) si trova attualmente o nel breve futuro in difficoltà di carattere finanziario, e in tal caso quali sono gli intendimenti della Giunta.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore del bilancio e delle finanze, Lévêque.
Lévêque (Ass.tec.) - La legge 33 prevede la costituzione di un fondo di rotazione, alimentato con disponibilità regionali, costituito presso Finaosta, fondo che una volta a regime, attraverso i rientri delle rate di mutui dei beneficiari, dovrebbe raggiungere un equilibrio e sostanzialmente autoalimentarsi.
La gestione dei fondi di rotazione è una gestione autonoma rispetto alla gestione ordinaria del bilancio della finanziaria regionale, quindi il fondo di rotazione non può essere rimpinguato se non con risorse aggiuntive che la Regione destina appositamente con legge a questo scopo.
L'emendamento che è proposto mira a far sì che, per sostituire questo intervento relativo al fatto che il fondo di rotazione ha esaurito la sua capacità di finanziamento e le risorse regionali non consentono un rifinanziamento del fondo, i singoli beneficiari possano contrarre dei mutui al tasso di mercato e la Regione intervenga per rendere questi mutui allo stesso tasso previsto dal fondo di rotazione.
Inizialmente era previsto che questi mutui potessero essere contratti con gli istituti di credito, i quali però avevano (per le vie brevi) fatto sapere che non erano in grado di garantire la ventennalità del mutuo. Finaosta viene inserita insieme agli istituti di credito, in quanto attraverso la sua gestione ordinaria (operando come se fosse un istituto di credito a medio-lungo termine, quindi non con le disponibilità del proprio fondo di rotazione ma attraverso risorse proprie) si comporta come una banca, consente la contrazione di mutui garantendo in questo caso la ventennalità del mutuo ai beneficiari. Il che è un vantaggio rispetto ad avere un mutuo solo per dieci anni, in quanto da una parte ci sarebbe effettivamente un onere di interessi minore, ma dall'altra ci sarebbe il rimborso del capitale mutuato in un periodo più breve.
Questo è il significato dell'emendamento, che è un emendamento che non modifica il taglio della iniziativa, rende solo più ampio lo spettro delle possibilità per i beneficiari dei mutui, garantendo loro la possibilità di avere un mutuo ventennale come gli altri.
Per quanto riguarda la situazione del capo II, allo stato non risultano esserci problemi di discrasia fra le disponibilità e le domande, per cui la situazione al momento non desta le preoccupazioni che destava questa.
Con questa proposta d'intervento in conto interessi, riusciamo, destinando circa 1.800 milioni, a supplire a quello che era un fabbisogno di circa 30 miliardi. Ciò non significa che questa misura possa essere estesa ad ampio spettro, in quanto presenta degli inconvenienti, qualora fosse estesa. Gli inconvenienti sono quelli di ridurre i margini di utilizzo e di discrezionalità della Regione nel bilancio, in quanto il contributo in conto interessi, se a fronte di mutui ventennali, impegna pro quota la Regione per venti anni. Quindi se fosse una misura non circoscritta al 1992-1993 o se addirittura fosse una misura estesa ad altre situazioni di altri fondi di rotazione, la Regione rischierebbe di andare a sostituire degli interventi in conto capitale, che le ritornano attraverso il meccanismo del fondo di rotazione, con interventi in conto interesse su cui prende impegni ventennali, anno per anno.
Per cui c'è il rischio che nel giro di 15-20 anni la Regione si trovi circa un 20-30 percento del bilancio impiegato su questo senza la possibilità di tornare sulle sue decisioni, perché avrebbe stipulato dei contratti ventennali con banche o con mutuatari diretti. L'intervento è stato proposto in via straordinaria proprio per sanare una situazione che era critica, in modo che si minimizzassero i contraccolpi; una situazione che per dimensioni e per impatto è assolutamente non paragonabile a quella cui facevano riferimento i Consiglieri Piccolo e Tibaldi.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore dei lavori pubblici, Ferrero.
Ferrero (Ass.tec.) - Vorrei dare al Consigliere Piccolo una brevissima risposta per quanto riguarda il mutuo prima casa. Entro mercoledì della prossima settimana gli interessati - cioè coloro che pur essendo inseriti in graduatoria per l'acquisto, al momento attuale non sono ammissibili alla erogazione del mutuo - dovrebbero far pervenire la documentazione comprovante il già avvenuto impegno prima dell'8 ottobre.
Sulla base della documentazione che perverrà, sarà possibile determinare il meccanismo d'intervento, che al momento è allo studio con Finaosta e l'Assessorato alle finanze.
Presidente - Si passa all'esame dell'articolato.
All'articolo 1 abbiamo l'emendamento proposto dall'Assessore, che interessa tutti gli altri articoli da 1 a 5. Ne do lettura:
Emendamento - Agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 2, 5, comma 1, le parole "istituti di credito" sono sostituite con le parole "istituti di credito e/o Finaosta S.p.A.".
Lo pongo in votazione.
Esito della votazione
Presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo emendato.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo emendato.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo emendato.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo emendato.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo emendato.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 6 vi è l'emendamento proposto dall'Assessore, che recita:
Emendamento - All'articolo 6 sostituire "1° gennaio 1992" con "1° gennaio 1993".
Lo pongo in votazione.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6 così emendato:
Articolo 6 - (Graduatorie)
1. Le domande di concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 33/1973 e successive modificazioni, pervenute a far data dal 1° gennaio 1993 e non ancora ammesse a finanziamento, sono ordinate secondo apposite graduatorie da approvarsi ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 33/1973 e successive modificazioni.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
