Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 229 del 27 ottobre 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 229/X - Disegno di legge n. 9, presentato dalla Giunta regionale in data 9 settembre 1993: "Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative promozionali di interesse agricolo".

Articolo 1 - (Generalità)

1. La Regione concede contributi a favore di persone, associa­zioni, enti pubblici e privati al fine di sostenere ed incentivare la realizzazione di iniziative di carattere promozionale nel set­tore agricolo.

Articolo 2 - (Presentazione domande)

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1 gli inte­ressati devono presentare all'Assessorato regionale dell'agricol­tura, forestazione e risorse naturali apposita domanda correda­ta di:

a) relazione descrittiva delle caratteristiche, delle modalità or­ganizzative e delle finalità dell'iniziativa o dell'intervento pro­mozionale;

b) previsione dettagliata delle spese e delle eventuali entrate.

Articolo 3 - (Entità dei contributi)

1. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquan­ta per cento delle spese di organizzazione ritenute ammissibili.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere elevata fino al 90 percento solo in caso di manifestazioni di particolare impor­tanza promozionale, le modalità organizzative delle quali siano direttamente concordate con l'Assessorato regionale dell'agri­coltura, forestazione e risorse naturali.

3. Le iniziative di cui all'articolo 1 consistono:

a) nell'effettuazione e promozione di studi e ricerche;

b) nella pubblicazione di documenti, libri, pieghevoli e mani­festi;

c) nell'organizzazione di mostre, congressi, convegni e dibattiti;

d) nella partecipazione con propri stand a esposizioni, saloni e manifestazioni di rilevanza locale, nazionale e internazionale;

e) nell'organizzazione di iniziative di carattere promozionale inerenti il settore agricolo e zootecnico.

Articolo 4 - (Istruttoria e concessione dei contributi)

1. I Servizi agrari ed affari generali o il Servizio assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Asses­sorato, in base al settore di competenza, provvedono all'istrut­toria delle domande, entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse, valutando l'ammissibilità delle singole voci di spesa preventivate.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta re­gionale.

Articolo 5 - (Liquidazione ed erogazione)

1. I contributi concessi a norma dell'articolo 4 sono liquidati, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle eventuali entrate.

2. Sul contributo concesso possono essere liquidati acconti in relazione a particolari esigenze organizzative, fino alla percen­tuale massima del trenta per cento della spesa ritenuta am­missibile.

3. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo ero­gato e quello delle spese regolarmente giustificate non può ec­cedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

Articolo 6 - (Resoconti e controlli)

1. I soggetti beneficiari dei contributi, ad ultimazione dell'ini­ziativa per la quale è stato erogato il finanziamento, sono te­nuti a presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura, fo­restazione e risorse naturali una relazione sull'attività svolta, corredata di un resoconto complessivo delle spese sostenute e a trasmettere tempestivamente al medesimo ogni ulteriore ele­mento che venisse richiesto ai fini del controllo sull'effettiva destinazione dei fondi erogati.

Articolo 7 - (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 400.000.000, per l'anno 1993, grava sul capitolo 42090, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Re­gione per l'anno 1993 (Contributi per la realizzazione di inizia­tive di interesse agricolo) e sul corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede me­diante riduzione di lire 400.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 42080 (Contributi per lo sviluppo dell'agricoltura e per l'incremento dei prodotti tipici).

3. A decorrere dall'anno 1994 gli oneri derivanti dall'applica­zione della presente legge saranno determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicem­bre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Articolo 8 - (Variazione di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 42080 "Contributi per lo sviluppo dell'agricoltura e per l'incremento dei prodotti tipici"

lire 400.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.03.

codificazione 2.1.1.6.2.2.10.10.04

cap. 42090 (di nuova istituzione)

"Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali di interesse agricolo"

lire 400.000.000.

Presidente - La parola al Consigliere Perrin Carlo.

Perrin C. (UV) - La legge regionale 6 settembre 1991, n.59, all'articolo 12, comma 1 recita: "Controlli alla concessione di vantaggi economici. La concessione di contributi e sovven­zioni e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla determinazione, a mezzo di legge o regolamento regionale, dei criteri e delle mo­dalità a cui deve attenersi l'amministrazione regionale". Quindi è opportuno un testo di legge per regolamentare la promozione nel settore agricolo. Il testo dovrebbe accumunare tutti i tipi di contributo, visto che ogni assessorato sta portando le sue pro­poste di legge. Il presente disegno di legge intende disciplinare la concessione di contributi a persone, enti pubblici e privati nelle spese sopportate per l'organizzazione di manifestazioni promozionali nel settore agricolo. Finora i contributi venivano elargiti senza criteri predeterminati. È necessario incentivare la promozione agricola, quindi il contributo previsto va fino al 50 percento; è elevabile al 90 percento solo in casi di manife­stazioni di particolare interesse concordate con l'assessorato. Saranno i servizi dell'assessorato che analizzeranno i pro­grammi e determineranno la spesa ammissibile. La Giunta avrà facoltà di liquidare delle anticipazioni fino ad un massimo del 30 percento della spesa ammissibile. Il testo di legge è stato riscritto dalla III Commissione visto che vi sono stati molti emendamenti e sono questi: all'articolo 3, comma 2, in originale la percentuale era dell'80 percento, ora è del 90 percento per uniformare la percentuale a quella dell'assessorato all'am­biente; all'articolo 4, comma 3, sono stati aggiunti i criteri che i servizi dovranno seguire per analizzare le domande; viene in­serito l'articolo 6 che prevede i controlli e il resoconto con le spese sull'attività svolta; c'è la parte finanziaria che è stata emendata dalla II Commissione che ha fissato la cifra di coper­tura per il '93 e ha aperto il capitolo da inserire nei bilanci fu­turi. Penso che con questa legge si disciplinino i criteri per l'attribuzione dei contributi che verranno liquidati dalla Giun­ta.

Presidente - La parola al Consigliere Rini.

Rini (DC) - Pur essendo favorevolissimo all'incentivazione di iniziative promozionali agricole mi asterrò dal voto in quanto non condi­vido la discrezionalità dell'assegnazione dei contributi. L'arti­colo 3 fissa la misura massima del contributo, ma la percentua­le è variabile, penso che sia necessario avere la certezza di trattare tutti allo stesso modo.

Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco.

Viérin M. (DC) - Io credo che fosse migliore il testo origi­nale che riguardava la percentuale di contributo fino all'80 per­cento, poi al 90 percento, nel caso di interventi approvati dal Consiglio e le modalità organizzative concordate con l'assesso­rato all'agricoltura. Nel testo emendato le competenze decisio­nali passano alla Giunta, questo non mi sembra logico, riterrei che per manifestazioni importanti fosse il Consiglio ad esami­nare la cosa.

Presidente - Chiudo la discussione generale. La parola al Consigliere relato­re Carlo Perrin.

Perrin C. (UV - Il testo è stato discusso nelle Commis­sioni per aver uno stesso indirizzo per le leggi di settore dei vari assessorati, quindi la discrezionalità cade perché si fissano dei criteri a priori rispetto alla decisione della Giunta.

Presidente - La parola all'Assessore dell'agricoltura, foreste e risorse natu­rali Vallet.

Vallet (UV) - Le pouvoir discrétionnaire des bureaux n'existe pas, dans le sens que les bureaux seront appelés à vérifier les dépenses qui seront relatives à l'organisation de la manifestation. En plus je dois dire que nous devons attribuer à chaque organe les compétences qui lui sont dues. Etablis les critères il est compétence de la Junte de délibérer; pour ce qui concerne l'exigence d'avoir un texte organique, la Junte ressent cette nécessité, mais nous avons du pourvoir avec des initiatives des assessorats, étant donné qu'il y a toute une série d'initiatives qui sont bloquées.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Votiamo l'articolo 1.

Presenti e votanti: 25

Favorevoli: 22

Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Presenti e votanti: 25

Favorevoli: 22

Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Votiamo l'articolo 3.

Presenti e votanti: 25

Favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Bavastro, Linty, Tibaldi e Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Presidente - Votiamo l'articolo 4.

Presenti e votanti: 26

Favorevoli: 23

Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Votiamo l'articolo 5.

Presenti e votanti: 26

Favorevoli: 23

Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Votiamo l'articolo 6.

Presenti e votanti: 26

Favorevoli: 23

Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Votiamo l'articolo 7.

Presenti e votanti: 26

Favorevoli: 23

Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Votiamo l'articolo 8.

Presenti e votanti: 26

Favorevoli: 23

Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Votiamo la legge nel suo complesso.

Presenti e votanti: 26

Favorevoli: 22

Astenuti: 4 (Bavastro, Linty, Tibaldi e Viérin M.)

Il Consiglio approva.