Oggetto del Consiglio n. 229 del 27 ottobre 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 229/X - Disegno di legge n. 9, presentato dalla Giunta regionale in data 9 settembre 1993: "Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative promozionali di interesse agricolo".
Articolo 1 - (Generalità)
1. La Regione concede contributi a favore di persone, associazioni, enti pubblici e privati al fine di sostenere ed incentivare la realizzazione di iniziative di carattere promozionale nel settore agricolo.
Articolo 2 - (Presentazione domande)
1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1 gli interessati devono presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali apposita domanda corredata di:
a) relazione descrittiva delle caratteristiche, delle modalità organizzative e delle finalità dell'iniziativa o dell'intervento promozionale;
b) previsione dettagliata delle spese e delle eventuali entrate.
Articolo 3 - (Entità dei contributi)
1. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento delle spese di organizzazione ritenute ammissibili.
2. La percentuale di cui al comma 1 può essere elevata fino al 90 percento solo in caso di manifestazioni di particolare importanza promozionale, le modalità organizzative delle quali siano direttamente concordate con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.
3. Le iniziative di cui all'articolo 1 consistono:
a) nell'effettuazione e promozione di studi e ricerche;
b) nella pubblicazione di documenti, libri, pieghevoli e manifesti;
c) nell'organizzazione di mostre, congressi, convegni e dibattiti;
d) nella partecipazione con propri stand a esposizioni, saloni e manifestazioni di rilevanza locale, nazionale e internazionale;
e) nell'organizzazione di iniziative di carattere promozionale inerenti il settore agricolo e zootecnico.
Articolo 4 - (Istruttoria e concessione dei contributi)
1. I Servizi agrari ed affari generali o il Servizio assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato, in base al settore di competenza, provvedono all'istruttoria delle domande, entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse, valutando l'ammissibilità delle singole voci di spesa preventivate.
2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 5 - (Liquidazione ed erogazione)
1. I contributi concessi a norma dell'articolo 4 sono liquidati, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle eventuali entrate.
2. Sul contributo concesso possono essere liquidati acconti in relazione a particolari esigenze organizzative, fino alla percentuale massima del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.
Articolo 6 - (Resoconti e controlli)
1. I soggetti beneficiari dei contributi, ad ultimazione dell'iniziativa per la quale è stato erogato il finanziamento, sono tenuti a presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali una relazione sull'attività svolta, corredata di un resoconto complessivo delle spese sostenute e a trasmettere tempestivamente al medesimo ogni ulteriore elemento che venisse richiesto ai fini del controllo sull'effettiva destinazione dei fondi erogati.
Articolo 7 - (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 400.000.000, per l'anno 1993, grava sul capitolo 42090, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 (Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse agricolo) e sul corrispondente capitolo degli esercizi successivi.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 400.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 42080 (Contributi per lo sviluppo dell'agricoltura e per l'incremento dei prodotti tipici).
3. A decorrere dall'anno 1994 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Articolo 8 - (Variazione di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1993 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
cap. 42080 "Contributi per lo sviluppo dell'agricoltura e per l'incremento dei prodotti tipici"
lire 400.000.000;
b) in aumento:
programma regionale 2.2.2.03.
codificazione 2.1.1.6.2.2.10.10.04
cap. 42090 (di nuova istituzione)
"Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali di interesse agricolo"
lire 400.000.000.
Presidente - La parola al Consigliere Perrin Carlo.
Perrin C. (UV) - La legge regionale 6 settembre 1991, n.59, all'articolo 12, comma 1 recita: "Controlli alla concessione di vantaggi economici. La concessione di contributi e sovvenzioni e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla determinazione, a mezzo di legge o regolamento regionale, dei criteri e delle modalità a cui deve attenersi l'amministrazione regionale". Quindi è opportuno un testo di legge per regolamentare la promozione nel settore agricolo. Il testo dovrebbe accumunare tutti i tipi di contributo, visto che ogni assessorato sta portando le sue proposte di legge. Il presente disegno di legge intende disciplinare la concessione di contributi a persone, enti pubblici e privati nelle spese sopportate per l'organizzazione di manifestazioni promozionali nel settore agricolo. Finora i contributi venivano elargiti senza criteri predeterminati. È necessario incentivare la promozione agricola, quindi il contributo previsto va fino al 50 percento; è elevabile al 90 percento solo in casi di manifestazioni di particolare interesse concordate con l'assessorato. Saranno i servizi dell'assessorato che analizzeranno i programmi e determineranno la spesa ammissibile. La Giunta avrà facoltà di liquidare delle anticipazioni fino ad un massimo del 30 percento della spesa ammissibile. Il testo di legge è stato riscritto dalla III Commissione visto che vi sono stati molti emendamenti e sono questi: all'articolo 3, comma 2, in originale la percentuale era dell'80 percento, ora è del 90 percento per uniformare la percentuale a quella dell'assessorato all'ambiente; all'articolo 4, comma 3, sono stati aggiunti i criteri che i servizi dovranno seguire per analizzare le domande; viene inserito l'articolo 6 che prevede i controlli e il resoconto con le spese sull'attività svolta; c'è la parte finanziaria che è stata emendata dalla II Commissione che ha fissato la cifra di copertura per il '93 e ha aperto il capitolo da inserire nei bilanci futuri. Penso che con questa legge si disciplinino i criteri per l'attribuzione dei contributi che verranno liquidati dalla Giunta.
Presidente - La parola al Consigliere Rini.
Rini (DC) - Pur essendo favorevolissimo all'incentivazione di iniziative promozionali agricole mi asterrò dal voto in quanto non condivido la discrezionalità dell'assegnazione dei contributi. L'articolo 3 fissa la misura massima del contributo, ma la percentuale è variabile, penso che sia necessario avere la certezza di trattare tutti allo stesso modo.
Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco.
Viérin M. (DC) - Io credo che fosse migliore il testo originale che riguardava la percentuale di contributo fino all'80 percento, poi al 90 percento, nel caso di interventi approvati dal Consiglio e le modalità organizzative concordate con l'assessorato all'agricoltura. Nel testo emendato le competenze decisionali passano alla Giunta, questo non mi sembra logico, riterrei che per manifestazioni importanti fosse il Consiglio ad esaminare la cosa.
Presidente - Chiudo la discussione generale. La parola al Consigliere relatore Carlo Perrin.
Perrin C. (UV - Il testo è stato discusso nelle Commissioni per aver uno stesso indirizzo per le leggi di settore dei vari assessorati, quindi la discrezionalità cade perché si fissano dei criteri a priori rispetto alla decisione della Giunta.
Presidente - La parola all'Assessore dell'agricoltura, foreste e risorse naturali Vallet.
Vallet (UV) - Le pouvoir discrétionnaire des bureaux n'existe pas, dans le sens que les bureaux seront appelés à vérifier les dépenses qui seront relatives à l'organisation de la manifestation. En plus je dois dire que nous devons attribuer à chaque organe les compétences qui lui sont dues. Etablis les critères il est compétence de la Junte de délibérer; pour ce qui concerne l'exigence d'avoir un texte organique, la Junte ressent cette nécessité, mais nous avons du pourvoir avec des initiatives des assessorats, étant donné qu'il y a toute une série d'initiatives qui sont bloquées.
Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Votiamo l'articolo 1.
Presenti e votanti: 25
Favorevoli: 22
Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Presenti e votanti: 25
Favorevoli: 22
Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Votiamo l'articolo 3.
Presenti e votanti: 25
Favorevoli: 21
Astenuti: 4 (Bavastro, Linty, Tibaldi e Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Presidente - Votiamo l'articolo 4.
Presenti e votanti: 26
Favorevoli: 23
Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Votiamo l'articolo 5.
Presenti e votanti: 26
Favorevoli: 23
Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Votiamo l'articolo 6.
Presenti e votanti: 26
Favorevoli: 23
Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Votiamo l'articolo 7.
Presenti e votanti: 26
Favorevoli: 23
Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Votiamo l'articolo 8.
Presenti e votanti: 26
Favorevoli: 23
Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Votiamo la legge nel suo complesso.
Presenti e votanti: 26
Favorevoli: 22
Astenuti: 4 (Bavastro, Linty, Tibaldi e Viérin M.)
Il Consiglio approva.