Oggetto del Consiglio n. 4528 del 13 aprile 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4528/IX Disegno di legge: "Interventi per lo sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino e per il loro utilizzo".
Presidente Dichiaro aperta la discussione generale. Nessun Consigliere chiede di intervenire?
Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 (Finalità)
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dello sci, la Regione Valle d'Aosta promuove la realizzazione di un programma di interventi per il potenziamento di infrastrutture agonistiche per lo sci alpino, da attuarsi in armonia con le esigenze della pratica turistica degli sport della neve.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PresidenteDo lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 (Programma di interventi)
1. Il programma di interventi di cui all'articolo 1 è predisposto dalla Commissione prevista all'articolo 7, ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
2. Le infrastrutture destinate alla pratica agonistica dello sci alpino individuate nel programma di cui al comma 1 sono:
a) piste per discipline veloci, destinate alle competizioni di discesa libera e super gigante e aventi caratteristiche rispondenti a quelle previste per l'omologazione internazionale;
b) stadi di slalom, destinati alle competizioni di slalom gigante e speciale e aventi caratteristiche rispondenti a quelle previste per l'omologazione internazionale;
c) piste di slalom, destinate alle competizioni di slalom gigante e speciale e aventi caratteristiche rispondenti a quelle previste per l'omologazione nazionale o zonale.
PresidentePongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 (Finanziamenti per infrastrutture)
1. La Regione concede a soggetti che assolvono alla funzione di gestori di piste, ai sensi della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, concernente "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci", contributi in conto capitale per la realizzazione delle infrastrutture individuate nel programma di cui all'articolo 2, comma 1, nella seguente misura:
a) fino ad un massimo del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili per investimenti fino al limite di lire 500 milioni;
b) fino ad un massimo del 40 per cento delle spese ritenute ammissibili per investimenti eccedenti l'importo di cui al punto a).
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati esclusivamente ad impianti che conseguano l'omologazione e per l'utilizzo dei quali siano stipulate le convenzioni di cui all'articolo 9.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 (Presentazione delle domande)
1. Le domande finalizzate ad ottenere i contributi di cui alla presente legge sono inoltrate all'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, Servizio infrastrutture ricreativo-sportive, corredate dalla seguente documentazione:
a) progetto esecutivo per le autorizzazioni edilizie degli interventi ambientali, delle infrastrutture e degli impianti previsti, corredato della relativa perizia geologica;
b) relazione che, anche con riferimento al progetto, attesti e verifichi l'esistenza e il rispetto delle condizioni fisico-funzionali necessarie per ottenere la prevista omologazione;
c) stima dettagliata dei costi di realizzazione;
d) diagramma del previsto sviluppo dei lavori e programma di spesa;
e) parere di merito del comune territorialmente interessato in ordine all'intervento previsto;
f) dichiarazione del Sindaco del comune territorialmente interessato che attesti la conformità delle opere agli strumenti urbanistici nonché le modalità e le eventuali condizioni per il rilascio della concessione edilizia, se necessaria;
g) attestazione di conformità dei progetti presentati ai regolamenti tecnici per l'omologazione, rilasciata, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli organismi ufficiali della Fédération internationale de ski (F.I.S.), della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) o dell'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (A.S.I.V.A.);
h) proposta di convenzione che disciplina le modalità di utilizzo delle infrastrutture.
2. I comuni sono tenuti ad esprimere e rilasciare il parere di cui al comma 1, punto e) entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dei soggetti gestori; il mancato rilascio del parere nel termine indicato equivale a espressione di parere favorevole.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5 (Istruttoria)
1. Il Servizio infrastrutture ricreativo-sportive dell'Assessorato del turismo, sport e beni culturali provvede a verificare l'ammissibilità formale della documentazione, a stralciare le spese non ritenute ammissibili e, ove occorra. a ridurre l'entità delle spese ammissibili avuto riguardo anche al tipo di omologazione e all'importanza delle attività e delle utenze previste.
2. Le domande, unitamente ai progetti e alle valutazioni preliminari formulate dall'Ufficio competente, vengono trasmesse e sottoposte all'esame della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 entro i tre mesi successivi al termine di presentazione.
3. Entro i successivi due mesi dalla espressione di parere da parte della Commissione le istanze formano oggetto di proposta di provvedimento alla Giunta regionale.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 (Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili a finanziamento spese per:
a) interventi di formazione delle piste;
b) sistemazioni idrogeologiche e ambientali finalizzate al corretto inserimento e mantenimento delle piste;
c) installazioni di sicurezza e di protezione lungo le piste;
d) opere, fabbricati di servizio, reti e impianti tecnologici funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività agonistiche e alla gestione delle infrastrutture;
e) spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori di opere e impianti.
2. Per le piste per le discipline veloci e stadi di slalom sono altresì ammissibili a finanziamento spese per:
a) opere, fabbricati di servizio, reti e impianti tecnologici per le riprese televisive;
b) opere e fabbricati di servizio destinati al pubblico e relativi impianti tecnologici;
c) impianti di illuminazione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 (Commissione tecnica)
1. È costituita presso l'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, una Commissione tecnica composta da:
a) il Dirigente dell'Ufficio regionale del turismo e sport, con compiti di Coordinatore;
b) il Dirigente dell'Ufficio regionale di tutela dell'ambiente;
c) un rappresentante dell'A.S.I.V.A.;
d) un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune (A.V.I.F.);
e) un tecnico esperto incaricato dalla Giunta regionale.
2. L'assistenza e le funzioni tecniche del Comitato nonché l'espletamento delle attività di segreteria sono affidate al Servizio infrastrutture ricreativo-sportive dell'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, che a ciò provvede con il proprio personale.
3. I dirigenti di cui al comma 1, punti a), e b), possono delegare in tutto o in parte, ad altro funzionario dei rispettivi uffici, i compiti loro assegnati; le associazioni di cui al comma 1, punti c) e d), designano un supplente atto a sostituire il titolare nei casi di impedimento.
4. Compiti della Commissione tecnica sono:
a) formulare una proposta di programma di interventi per il potenziamento di infrastrutture agonistiche per lo sci alpino, definendo specifici indirizzi e criteri programmatici, tenuto altresì conto delle categorie di infrastrutture di cui all'articolo 2, avuto anche riguardo:
1) alle esigenze di infrastrutture per l'organizzazione di competizioni sportive in rapporto ai prevedibili benefici in termini promozionali che la Regione può conseguire, nonché alla conformità delle condizioni delle località regionali ai requisiti richiesti per ottenere l'omologazione F.I.S. e l'assegnazione di competizioni internazionali;
2) alle esigenze e all'entità delle prevedibili attività agonistiche e promozionali, in relazione anche alla potenzialità dei comprensori;
3) all'obiettivo di ottimizzare la spesa regionale, in relazione alle risorse disponibili e in relazione alle necessità di riequilibrio territoriale di infrastrutture e di servizi.
b) selezionare i progetti da realizzare sulla base del programma approvato dal Consiglio regionale e formulare proposte alla Giunta regionale in ordine all'entità dei finanziamenti e alle percentuali di intervento;
c) fornire eventualmente indirizzi, indicazioni e suggerimenti in merito alle soluzioni tecniche dei progetti selezionati;
5. La Commissione, con riferimento alla necessità di acquisire pareri tecnici necessari allo svolgimento dei compiti alla stessa affidati, può avvalersi anche delle prestazioni di consulenti esterni all'Amministrazione oltre che di consulenti ufficiali F.I.S.; alla nomina dei consulenti provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato al turismo, sport e beni culturali.
6. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono assunte con almeno tre voti favorevoli.
7. L'istruttoria della Commissione deve essere espletata, salvo non si presentino condizioni che rendono necessaria la sospensione dei termini, entro tre mesi dalla data di trasmissione delle istanze da parte del servizio competente per l'istruttoria preliminare.
8. Ai membri della Commissione non dipendenti della Regione spetta un gettone di presenza giornaliero di lire 100.000, al lordo delle ritenute di legge; al tecnico incaricato spettano le competenze previste dal relativo ordinamento professionale.
9. La Giunta regionale, a decorrere dall'anno 1995, è autorizzata alla rivalutazione annua del valore del gettone di cui al comma 8, con riferimento agli indici finanziari in vigore all'inizio di ogni anno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8 (Modalità di erogazione dei finanziamenti)
1. L'erogazione dei finanziamenti e disposta, su richiesta del Servizio infrastrutture ricreativo-sportive. anche in acconto e fino all'ottanta per cento della somma globalmente spettante, in base al procedere dei lavori e previa presentazione, da parte del beneficiario, di documento comprovante la regolarità delle realizzande opere.
2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono altresì subordinate alla previa stipula delle convenzioni di cui all'articolo 9.
3. Il saldo dei contributi potrà essere disposto solamente previa presentazione dei certificati comprovanti l'omologazione delle piste.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 9:
Articolo 9 (Gestione delle piste)
1. Le modalità di gestione e di utilizzo delle piste per le discipline veloci e degli stadi di slalom realizzati con i benefici della presente legge sono definite, sulla base di apposite convenzioni, in accordo tra i soggetti beneficiari e la Regione Valle d'Aosta. sentita l'A.S.I.V.A..
2. Le modalità di gestione e di utilizzo delle piste di slalom realizzate con i benefici della presente legge sono definite, sulla base di apposite convenzioni, in accordo tra i soggetti beneficiari e l'A.S.I.V.A..
PresidentePongo in votazione l'articolo 9.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10 (Delega ai comuni)
1. Eventuali oneri e incombenze previste a carico della Regione possono essere delegate ai comuni territorialmente interessati dalle infrastrutture.
2. In tale caso le convenzioni di cui all'articolo 9, comma 1, sono stipulate in accordo tra i soggetti beneficiari e i comuni territorialmente interessati, sentita l'A.S.I.V.A..
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 11:
Articolo 11 (Modalità di decisione)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere ogni determinazione in merito ai finanziamenti, alle nomine, alle deleghe e agli atti comunque previsti e necessari per l'applicazione della presente legge.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 11.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 12:
Articolo 12 (Norme finanziarie)
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, stabilite per l'anno 1993 in lire 250 milioni e per gli anni 1994 e 1995 in lire 600 milioni annue, graveranno sui capitoli di nuova istituzione indicati all'articolo 13 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:
- per l'esercizio 1993 mediante utilizzo per lire 250 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno 1993, concernente: Realizzazione di un'area attrezzata di interesse turistico in Aosta (Interventi settoriali - Turismo - punto D.6.5.7);
- per gli esercizi 1994 e 1995 mediante utilizzo, per lire 600 milioni annue dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993/1995.
3. A decorrere dall'anno 1994, alla eventuale rideterminazione della spesa per l'applicazione della presente legge si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle d'Aosta".
PresidentePongo in votazione l'articolo 12.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 13:
Articolo 13 Variazioni di bilancio)
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:
parte spesa
a) in diminuzione:
capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
lire 250.000.000
b) in aumento:
programma regionale 2.2.2.12. codificazione 2.1.2.4.1.3.10.24.09. capitolo 64645 (di nuova istituzione) "Contributi per gli interventi di sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino e per il loro utilizzo"
legge regionale , n., articolo 3
lire 245.000.000
c) in aumento:
programma regionale 2.2.2.12. codificazione 2.1.1.4.2.2.10.24.09. capitolo 64647 (di nuova istituzione) "Spese per il funzionamento della Commissione tecnica per lo sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino e per il loro utilizzo"
legge regionale , n., articolo 7
lire 5.000.000
PresidentePongo in votazione l'articolo 13.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PresidenteDo lettura dell'articolo 14:
Articolo 14 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 14.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità