Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 4525 del 13 aprile 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 4525/IX Disegno di legge: "Rifinanziamento per l'anno 1993 della legge regionale 17 luglio 1985, n. 46, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio, come modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 69 e 29 marzo 1988, n. 17".

Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Marcoz, ne ha facoltà.

Marcoz (UV) Il disegno di legge n. 527 è un disegno che viene ad integrare la legge regionale del 17 luglio 1985, che prevede incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio. È una legge che dà ossigeno alla vecchia legge, in quanto per far fronte alle nuovi maggiori richieste di interventi finanziari, il bilancio regionale deve sopperire con circa 800 milioni, previsti nell'articolo 8 di bilancio.

Le richieste di intervento sono dovute a richieste fatte dalle varie società, che in sede di previsione di bilancio non avevano potuto tener conto delle esigenze effettive.

Infatti i richiedenti sono le sciovie Gran Testa, Les Suches e Piloni nel comune di La Thuile, l'impianto di innevamento del Gabiet e la sciovia Indren nel comune di Gressoney-La-Trinité; e ancora l'impianto di innevamento del comprensorio di Pila nel comune di Gressan, il rinnovo tecnologico di impianti vari nel comprensorio Chécrouit-Val Veny a Courmayeur, l'impianto di innevamento artificiale a Chamois, l'impianto di innevamento artificiale a Champoluc nel comune di Ayas, la seggiovia Laris in comune di Champorcher, la seggiovia Scuola nel comprensorio Cretaz in comune di Valtournenche e il completamento delle strutture connesse agli impianti nel comune di Valgrisenche.

Presidente Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessun Consigliere chiede di parlare, chiudo la discussione generale.

Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 (Autorizzazione di spesa)

1. Limitatamente all'anno finanziario 1993 e autorizzata l'ulteriore spesa di lire 800 milioni per l'applicazione della legge regionale 17 luglio 1985, n. 46, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio, come modificata dalla leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 69, e 29 marzo 1988, n. 17.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1993 al capitolo 64748.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8, concernente Valorizzazione sentieri di montagna (area sviluppo economico - settore del turismo - punto D.6.5.1) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2 (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

competenza lire 800.000.000

cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"

cassa lire 800.000.000

in aumento:

cap. 64748 "Concorso nel pagamento di interessi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio"

legge regionale 15 luglio 1985. n. 46

legge regionale 07 agosto 1986, n. 42

legge regionale 12 dicembre 1986, n. 69

legge regionale 29 marzo 1988, n. 17

legge regionale 1993, n.

competenza lire 800.000.000

cassa lire 800.000.000

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PresidentePongo in votazione l'articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità