Oggetto del Consiglio n. 4516 del 13 aprile 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4516/IX Disegno di legge: "Deroga straordinaria alla durata dei comandi presso l'Istituto regionale di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi per la Valle d'Aosta, in modifica della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43".
Presidente É aperta la discussione generale.
Se nessun Consigliere chiede di parlare, si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 1. In attesa del recepimento con legge regionale dei principi che saranno contenuti nella legge di riforma organica degli Istituti regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi (I.R.R.S.A.E.), i comandi disposti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 58, possono essere ulteriormente rinnovati di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta deliberata a maggioranza dei 2/3 del Consiglio direttivo dell'Istituto.
2. Qualora il rinnovo riguardi personale non appartenente ai ruoli regionali si seguirà la procedura prevista dall'articolo 7, comma 3 della legge regionale n. 43 del 1980, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 58 del 1983.
PresidentePongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 La deroga straordinaria alla durata dei comandi ha carattere eccezionale e può essere utilizzata solo con i limiti di tempo e con la condizione stabilita dall'articolo precedente.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
