Oggetto del Consiglio n. 4495 del 13 aprile 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4495/IX Disegno di legge: "Concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui di miglioramento fondiario stipulati tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1984".
Presidente É aperta la discussione generale.
Se nessun Consigliere chiede di parlare, si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 1. Per i mutui di miglioramento fondiario stipulati tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1984, per i quali l'Amministrazione regionale è intervenuta con il concorso nel pagamento degli interessi ai sensi delle leggi all'ora vigenti, può essere concesso un ulteriore abbattimento degli interessi a carico dei beneficiari nella misura massima di 6 punti percentuali, a condizione che lo stesso tasso a carico del beneficiario non risulti inferiore al 2 percento per i mutui stipulati a favore di aziende agricole che hanno attuato il piano di sviluppo ai sensi della Legge regionale 28 luglio 1978 n. 49 e al 4,30 percento per gli altri casi.
2. Il concorso di cui al comma precedente è concesso annualmente, per i mutui in essere a partire dal 1993 e fino alla data di estinzione degli stessi, prevista in alcuni casi nel 2004.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 1. Per beneficiare del contributo di cui all'articolo precedente gli interessati devono presentare domanda all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, allegando copia del contratto con l'istituto mutuante.
2. L'esame della domanda e della documentazione relativa è demandata ai Servizi Agrari ed Affari Generali dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali.
3. Il contributo viene liquidato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
PresidentePongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue L. 200.000.000, grava sul capitolo 41285 (di nuova istituzione) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1993 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede per l'anno 1993, mediante la riduzione di lire 200.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio in corso (D - Sviluppo economico - 6 Interventi settoriali - 6.1 Agricoltura - 6.1.4. Interventi nel settore agricolo), su questo intervento risulta quindi disponibile la minore somma di lire 2.360.000.000.
3. Per gli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo per lire 400.000.000= delle disponibilità iscritte al cap. 69020 del bilancio pluriennale 1993/1995.
4. A decorrere dall'anno 1996 e fino all'anno 2004 gli oneri saranno iscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27.12.1989, n. 90 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), modificata con legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.
PresidentePongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 69020 Fondo globale per il finanziamento di spese per investimento
lire 200.000.000
Variazione in aumento
Cap. 41285 (nuova istituzione)
programma regionale 2.2.2.01.
codificazione 2.1.2.4.3.4.10.10.04.
"concorso nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario stipulati tra il 1.01.1981 ed il 31.12.1984
legge regionale "
lire 200.000.000
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità
