Oggetto del Consiglio n. 4431 del 6 aprile 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4431/IX Disegno di legge "Modificazioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1, recante piano urbanistico territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale e paesistico della Valle d'Aosta".
Presidente La parola al relatore, il Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA)Con l'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1, che disciplina le procedure per l'approvazione del PTP, così come previsto dalla legge stessa, l'Assessore all'Ambiente, Territorio e Trasporti ha provveduta ad inviare copia del testo del PTP ai comuni e alle comunità montane della Regione perché potessero esaminarlo ed esprimere le loro valutazioni. Inoltre, contestualmente alla trasmissione di tale documento, l'Assessorato ha provveduto a organizzare degli incontri con le comunità locali per illustrare la proposta di progetto del PTP.
Nel corso di tali incontri è emersa l'esigenza di ampliare in modo notevole il tempo a disposizione dei comuni e delle comunità montane per esprimere il parere sulla bozza del PTP. Il presente disegno di legge ha quindi essenzialmente lo scopo di ampliare questo tempo a disposizione degli Enti locali e di estendere questo termine da 90, come previsto inizialmente dalla legge del gennaio 1993, a 360 giorni. Inoltre il disegno di legge estende le competenze degli enti locali in ordine all'espressione del parere sul PTP.
Infine il disegno di legge precisa e puntualizza alcuni aspetti della legge regionale n. 1/1993 che avevano suscitato perplessità e dubbi interpretativi. In sostanza si tratta di un disegno di legge che modifica alcuni aspetti tecnici della legge attualmente in vigore e che si è reso necessario per accogliere delle istanze manifestate dagli Enti locali.
PresidenteI consiglieri intendono prendere la parola?
Se nessun Consigliere intende prendere la parola dichiaro chiusa la discussione. Naturalmente il testo da votare è quello già predisposto dalla Commissione.
Metto dunque in votazione l'Articolo 1 del disegno di legge n. 508, di cui do lettura:
Articolo 1 1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 1993 n. 1 (Piano Urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta) è abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 1/1993 è sostituito dal seguente:
2."L'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento di adozione del PTP mediante avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta".
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva.
Presidente I consiglieri possono ora votare per l'articolo 2.
Articolo 2 1. I commi 2, 3, 4 dell'articolo 10 della legge regionale 1/1993 sono sostituiti dai seguenti:
2."Le comunità montane e i comuni per esercitare l'attività di competenza istituzionale esprimono parere, sul testo ad essi trasmesso, entro trecentosessanta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito in senso positivo.
3. Il parere delle comunità montane deve contenere valutazioni di carattere urbanistico-territoriale e ambientale, nonché indirizzi socio-economici riguardanti il rispettivo territorio, anche alla luce del piano pluriennale di sviluppo socio-economico o, in sostituzione, di altri strumenti comunitari di programmazione.
4. Il parere dei comuni deve contenere valutazioni di carattere urbanistico, ambientale ed economico di interesse locale, tenuto anche conto dei rispettivi piani regolatori generali".
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Pongo ora al voto l'articolo 3.
Articolo 3 1. L'articolo 12 della legge regionale 1/1993 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
1. La Giunta regionale, acquisiti e valutati i pareri delle comunità montane e dei comuni, sottopone all'esame della competente Commissione consiliare permanente il testo del PTP di cui all'articolo 10, comma 1, unitamente ai pareri e alle relative valutazioni anzidetti. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare permanente, adotta il PTP e ne dà comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La consultazione da parte dei cittadini del PTP adottato dalla Giunta avviene nel corso di un periodo di sessanta giorni a far data dal giorno di pubblicazione della notizia di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale. I cittadini, anche come portatori di interessi diffusi o comunque non individuali, esercitano i diritti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 59/1991, rivolgendosi alla segreteria dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti. La facoltà di intervento, anche nelle forme previste dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 59/1991, può essere esercitata entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo utile per la consultazione del testo del PTP adottato. La procedura prevista dal presente comma tiene luogo della comunicazione prevista dall'articolo 8 della legge regionale 59/1991. Detta procedura informativa è integrata con notizia da dare nella stampa a maggiore diffusione locale.
3. Entro lo stesso periodo di tempo di cui al comma 2 le comunità montane e i comuni possono presentare alla Presidenza della Giunta regionale osservazioni scritte relative al PTP adottato.
4. Le osservazioni presentate dalle comunità montane e dai comuni e gli interventi dei cittadini, espressi nelle forme previste dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 59/1991, sono oggetto di determinazioni motivate della Giunta regionale.
5. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione della deliberazione di Giunta di adozione del PTP nel Bollettino ufficiale, se non siano state apportate modificazioni al testo originario o, in caso contrario, dal momento della ricezione da parte dei singoli enti locali del testo delle modificazioni adottate dalla Giunta regionale e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del PTP stesso, il Sindaco, sentita la commissione edilizia, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione di autorizzazione che risultino in contrasto con le prescrizioni del PTP adottato dalla Giunta regionale. I provvedimenti di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati tempestivamente agli interessati a cura del Sindaco."
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Possiamo ora votare l'articolo 4.
Articolo 4 1. L'articolo 13 della legge regionale 1/1993 è sostituito dal seguente:
"Articolo 13
1. La Giunta regionale coordina il testo del PTP adottato con le proprie determinazioni di cui all'articolo 12, comma 4, e unitamente alle osservazioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3 e alle determinazioni di cui al comma 4 dell'articolo medesimo, lo presenta all'approvazione del Consiglio, che vi provveda con legge."
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Si vota ora l'articolo n. 5.
Articolo 5 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Votiamo ora la legge nella sua globalità.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva.