Oggetto del Consiglio n. 4378 del 25 marzo 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4378/IX Disegno di legge: "Provvidenze a favore di soggetti anziani, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS".
PresidenteDo lettura del testo della relazione presentata dal relatore Rusci.
Relazione Negli ultimi anni è andato via via aumentando il numero delle persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infette da HIV e affetti da AIDS, che per ragioni economiche-sociali e sanitarie necessitano di interventi assistenziali integrativi o sostitutivi di quelli del nucleo familiare di appartenenza.
Per interventi assistenziali integrativi si intendono tutti quegli interventi programmati e predisposti da parte delle équipe socio-sanitarie operanti sul territorio della Regione Valle d'Aosta finalizzati al mantenimento del soggetto interessato presso la famiglia e nel suo ambiente.
La Regione autonoma Valle d'Aosta con la presente legge, per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza, intende regolamentare l'erogazione delle provvidenze economiche in favore dei soggetti di cui sopra, al fine di garantire a tutti i cittadini trasparenza e parità di trattamento, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59.
Si prevede l'abrogazione espressa della legge regionale 18 marzo 1987, n. 19 (Finanziamento delle spese per l'assistenza a favore di soggetti handicappati fisici, psichici e sensoriali) poiché essa è resa superflua dal testo in esame anche in considerazione dell'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Si è ritenuto opportuno utilizzare il presente disegno di legge al fine di prevedere, all'articolo 7 concernente "Assistenza economica a favore di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica", la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 39 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 15 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
I commi 3 e 4 dell'articolo 39 della legge di cui sopra stabiliscono il principio secondo cui la morosità dovuta all'accertato stato di bisogno non costituiscono causa di risoluzione del contratto, bensì di intervento finanziario assistenziale da parte della Amministrazione regionale.
Per provvedere alla applicazione concreta di tale principio si rende necessario regolamentare con precisi criteri e modalità gli interventi assistenziali al fine di evitare gli abusi e garantire a tutti i cittadini trasparenza e parità di trattamento, sempre tenendo presente i principi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, Cout.
Cout (GV-PDS-SV)Questa legge cerca di regolamentare le varie forme di assistenza e contributi che venivano concessi a soggetti anziani, alcool-dipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS.
Inoltre dal 1987 esiste una legge regionale che deve essere attuata per ciò che concerne la determinazione di contributi che vengono concessi a persone che sono in mora con il pagamento dei canoni di locazione.
Ogni anno, poi, vengono presentate domande di persone che in particolari situazioni economiche chiedono un contributo: c'è un regolamento in discussione che regolerà i vari aspetti anche in accordo con lo IACP.
Presidente Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Beneforti.
Beneforti (DC) Non abbiamo niente in contrario ad esprimere voto favorevole a questo disegno di legge. Vorrei però prima, fare alcune riflessioni.
Siccome in sede di riforma dello IACP non si era previsto nessun supporto sociale si è cercato ora di rimediare, inserendo l'articolo 7 nel disegno di legge che stiamo discutendo.
C'è il rischio però che, se ci sono inquilini che non sono in grado di pagare l'affitto, il riscaldamento e le spese condominiali, debba intervenire la Regione perché lo IACP non viene considerato un Ente di assistenza.
Io credo che questo non possa essere accettato in quanto la Regione non può intervenire nell'amministrazione dell'Istituto anche perché fino adesso l'Istituto ha gestito autonomamente gli sfratti come se fosse un privato.
(Questo si può verificare dai versamenti che poi la Regione ha dovuto integrare).
Inoltre perché soltanto gli inquilini dello IACP avrebbero diritto a questo tipo di contributo? E coloro che vengono sfrattati dal privato perché in condizioni disagiate? Ritengo che occorra comprendere in questo articolo anche coloro che occupano un alloggio privato e godono di una pensione minima di 500 mila lire. Non è giusto che il contributo venga dato solo a coloro che abitano in appartamenti di proprietà dello IACP.
Propongo pertanto un emendamento che estenda il contributo anche agli inquilini dell'edilizia privata e precisamente:
Emendamento
comma 1 bis:
"I provvedimenti di cui al comma precedente sono estesi per quanto compatibile agli inquilini dell'edilizia privata con le stesse modalità e gli stessi criteri di valutazione".
In seguito bisognerà anche rivedere il perché lo IACP si pone il problema sociale così come se lo pone la Regione dal momento che la Regione stessa demanda all'Istituto determinati compiti.
Se verrà accettato il nostro emendamento voteremo la legge, altrimenti ci asterremo.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, Cout.
Cout (GV-PDS-SV) Mi fa piacere constatare che almeno sulla questione dell'assegnazione dei contributi agli assegnatari di alloggi di edilizia pubblica, ci sia un accordo.
Inserire quella modifica in questo momento per l'applicazione dell'articolo 39 commi 3,4 della legge regionale 6 marzo 87 n. 15 "Normativa e criteri generali per l'assegnazione e determinazione dei canoni" e aggiungere "privata", non vuole dire niente perché c'è un riferimento ben chiaro ad una legge ed è su questo riferimento che occorre ragionare.
Io preciso che in caso di necessità i contributi sono stati sempre concessi sia agli uni che agli altri. Per questi ultimi c'è ancora la possibilità di discuterne in commissione.
La proposta quindi è quella di votare la legge così com'è, di esaminare il regolamento in commissione e se sarà necessario, sempre in sede di commissione, apporteremo le modifiche necessarie. Non mi pare di poter accettare l'emendamento del Consigliere Beneforti, anche se ha il suo senso.
Presidente La replica dell'Assessore va considerata come una replica generale sul testo della legge e la prendiamo come tale. Discuteremo su questo argomento quando arriveremo all'articolo 7.
(... Interruzione del Consigliere Beneforti...)
Si dà atto che i lavori del Consiglio sono sospesi dalle ore 9,58 alle ore 10,28.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge indicato in oggetto.
Articolo 1 (Finalità)
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare provvidenze economiche per:
a) il pagamento di rette per l'ospitalità in strutture protette assistenziali e socio-riabilitative, sia in regime diurno sia in regime residenziale;
b) la concessione di contributi a privati per interventi assistenziali alternativi all'istituzionalizzazione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2:
Articolo 2 (Beneficiari)
1. Possono fruire delle provvidenze della presente legge:
a) i cittadini residenti nei comuni della Valle d'Aosta;
b) gli stranieri e gli apolidi residenti nei comuni della Valle d'Aosta;
c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nei comuni della Valle d'Aosta.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 3:
Articolo 3 (Requisiti)
1. Le provvidenze di cui all'articolo 1 sono concesse ai soggetti richiedenti che si trovino in effettivo stato di bisogno, certificato dai competenti servizi socio-sanitari, in relazione alle condizioni psicofisiche ed alla situazione familiare e socio-ambientale.
2. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
a) insufficienza del reddito familiare del richiedente in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, alla integrazione di tale reddito;
b) incapacità totale o parziale del richiedente a provvedere autonomamente a se stesso ed il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurargli l'assistenza necessaria;
c) sottoposizione del richiedente a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi assistenziali o socio-riabilitativi.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 4:
Articolo 4 (Procedure)
1. Per poter usufruire delle provvidenze di cui all'articolo 1 i soggetti interessati presentano domanda al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.
2. La domanda deve essere corredata da documentazione attestante lo stato di famiglia, i redditi del nucleo familiare nonché lo stato di bisogno di cui all'articolo 3.
3. Le provvidenze economiche relative alle domande istruite sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, in misura pari al costo del servizio, detratto il reddito personale del richiedente e la quota-parte a carico dei soggetti tenuti all'obbligo della prestazione degli alimenti, ai sensi degli articolo 433 e seguenti del codice civile.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva.
PresidenteDo lettura e pongo in votazione l'articolo 5:
Articolo 5 (Abrogazione di norme)
1. È abrogata la legge regionale 18 marzo 1987, n. 19 (Finanziamento delle spese per l'assistenza a favore di soggetti handicappati fisici, psichici e sensoriali).
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 6:
Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)
1. Alla copertura degli oneri previsti dall'articolo 1, determinati in complessive lire 3.500.000.000 per l'anno 1993, si provvede utilizzando le disponibilità iscritte ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per tale esercizio finanziario e ai corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:
a) cap. 61040 che assume la seguente nuova denominazione "Spese per interventi assistenziali a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS";
b) cap. 61060 che assume la seguente nuova denominazione "Contributi per interventi assistenziali a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS".
2. A decorrere dal 1994, gli oneri suddetti saranno determinati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva.
Presidente In relazione all'articolo 7 ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, Cout.
Cout (GV-PDS-SV)Propongo di variare l'emendamento del Consigliere Beneforti nel modo seguente:
Articolo 1 comma 2:
"I provvedimenti di cui al comma 1, sono estesi, per quanto compatibile, agli inquilini dell'edilizia privata con le stesse modalità e gli stessi criteri di valutazione".
3. "Alla copertura dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante pari". ..riduzione dello...
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Beneforti.
Beneforti (DC) Sono d'accordo sulla trasformazione dell'emendamento così come lo ha esplicato l'Assessore Cout.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 7 emendato:
Articolo 7 (Assistenza economica a favore di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. Per l'applicazione dell'articolo 39, commi 3 e 4 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 15 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è autorizzata la spesa annua di lire 50 milioni che graverà sull'istituendo capitolo 61200 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. I provvedimenti di cui al comma 1. sono estesi, per quanto compatibile, agli inquilini dell'edilizia privata con le stesse modalità e gli stessi criteri di valutazione.
3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 60800 del bilancio di previsione per il 1993.
3. A decorrere dal 1994 gli oneri suddetti saranno determinati ai sensi dell'articolo . 15 della legge regionale 90/1989.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Maquignaz)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 8:
Articolo 8 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per il 1993 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
a) in diminuzione:
cap. 60800 "Spese per interventi nel settore della sicurezza sociale"
lire 50.000.000;
b) in aumento:
Programma regionale: 2.2.3.03
Codificazione: 01.01.1.6.1.2.08.07.08
cap. 61200 (di nuova istituzione)
"Interventi di assistenza economica a favore di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Legge regionale 6 marzo 1987, n. 15, articolo 39, comma 4.
Legge regionale n.
lire 50.000.000
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo insieme.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva.
