Oggetto del Consiglio n. 4259 del 25 febbraio 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4259/IX Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta".
Presidente La parola al Presidente della Giunta.
Lanivi (GM) Chiedo l'iscrizione di un disegno di legge, il 499, che la Giunta ha presentato in data 19 febbraio, e che concerne: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, recante: "Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta"; chiedo che successivamente, se verrà iscritto d'urgenza questo disegno di legge, si avvii l'immediato esame della legge stessa.
Presidente La precedente proposta dell'Union Valdôtaine è rinviata alle Commissioni, invece il disegno di legge n. 499 di cui ha parlato il Presidente della Giunta è già stato distribuito. Pongo in votazione il disegno di legge n. 499.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Chiede la parola il Consigliere Milanesio.
Milanesio (PSI) La prima Commissione, in conseguenza delle osservazioni che il Presidente della Commissione di Coordinamento ha fatto nel restituire la legge munita di visto, si è riunita e ha esaminato le proposte formulate dalla Giunta regionale e all'unanimità ha avanzato un emendamento che è contenuto nell'allegato parere che è stato trasmesso ai signori consiglieri.
Si tratta di modifiche tecniche che sono state poste per evitare possibili strumentali stralci nelle operazioni preparatorie e di svolgimento dell'elezione, quindi le osservazioni non riguardano minimamente la struttura della legge e le sue modalità.
Ebbene, nel raccomandarne l'approvazione io indicherei al Presidente del Consiglio di farle oggetto di un solo voto che tenga conto di tutte le modifiche che sono state presentate. Ricordo che il parere della Commissione è stato unanime trattandosi di modifiche esclusivamente tecniche.
Presidente Altri chiedono la parola? In attesa, voglio ricordare che questa legge, perché sia approvata, deve avere 24 voti favorevoli e aggiungo anche che deve essere votata articolo per articolo. Nessuno chiede la parola, dichiaro quindi chiusa la discussione e possiamo passare alla votazione. Vi chiedo di votare per l'articolo 1 del disegno di legge n.499.
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 26
Astenuto: 1 (Maquignaz)
Il Consiglio approva.
Presidente Posso dichiarare lo stesso risultato per gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 13.
Passiamo alla votazione della legge nel suo complesso.
Articolo 1 (Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 (Contrassegni di lista) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, dopo le parole "la presentazione", sono aggiunte le seguenti: "da parte di chi non ne è autorizzato",
Articolo 2 (Modificazioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)
1. Al comma 5 dell'articolo 6 (Liste dei candidati) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, le parole "o da un cancelliere", sono sostituite dalle seguenti "o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori".
Articolo 3 (Modificazioni dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)
1. Il comma 4 dell'articolo 7 (Presentazione delle liste) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, è sostituito dal seguente:
"4 La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio, su appositi moduli stampati dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale, dopo che i gruppi politici che intendono presentare liste hanno depositato con dichiarazione autenticata da notaio il contrassegno e l'elenco nominativo dei candidati, su moduli riproducenti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, pretore, giudice conciliatore o di pace, da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente incaricato dal Sindaco. Nel caso di decessi di candidati nel corso della raccolta delle firme dei sottoscrittori, la lista dei candidati resta valida sempreché le variazioni intervenute nella lista stessa non superino un sesto del numero dei candidati compresi nell'elenco depositato presso il notaio".
Articolo 4 (Modificazione dell'articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)
1. Il comma 5 dell'articolo 13 (Certificato di iscrizione nelle liste elettorali) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, è sostituito dal seguente:
"5. Per i militari delle forze armate, nonché per gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed al Corpo forestale valdostano, i quali prestano servizio nel territorio della Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti entro dieci giorni della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati".
2. Il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, è sostituito dal seguente:
"10. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo, l'ufficio comunale rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal quinto giorno antecedente l'elezione almeno dalle ore nove alle ore diciannove e nel giorno della votazione per tutta la durata delle relative operazioni."
Articolo 5 (Modificazione dell'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)
1. Le lettere i) e l) del comma 1 dell'articolo 16 (Consegna locali e materiale elettorale) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, sono così sostituite:
"i) un'urna;
l) una cassetta per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;"
Articolo 6 (Modificazione dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)
1. Il comma 1 dell'articolo 20 (Nomina del Presidente del seggio) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 4, è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte di Appello di Torino stralcio dell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei comuni della regione Valle Aosta".
Articolo 7 (Modificazione dell'articolo 27 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)
1. Il comma 7 dell'articolo 27 (Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, è sostituito dal seguente:
"7. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica".
2. La lettera b) del comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, è così sostituita:
"b) Sono riposte nell'apposita cassetta, sita alla sinistra del Presidente, le schede così autenticate;"
Articolo 8 (Integrazione dell'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 30 (Votazione in sezione diversa dalla propria) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, sono aggiunte le seguenti parole: " e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale".
Articolo 9 (Integrazione dell'articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)
1. Alla fine del comma 8 dell'articolo 31 (Espressione del voto) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo le disposizioni previste dall'articolo 9. comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, recante modifiche ai procedimenti elettorali".
Articolo 10 (Integrazione dell'articolo 39 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)
1. Il comma 2 dell'articolo 39 (Accertamento del numero dei votanti) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, è sostituito dal seguente:
"2. Il plico di cui al comma uno, lettera e), deve essere rimesso immediatamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Pretore di Aosta, che rilascia ricevuta".
Articolo 11 (Integrazione dell'articolo 40 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)
1. Al comma 1 dell'articolo 40 (Spoglio dei voti) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, dopo le parole "all'articolo 39", sono aggiunte le seguenti:"comma 1, lettera f),".
Articolo 12 (Integrazione dell'articolo 45 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)
1. Al comma 3 dell'articolo 45 (Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, dopo le parole "è portato", sono aggiunte le seguenti:"dal Presidente".
Articolo 13 (Modificazione dell'articolo 63 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)
1. L'articolo 63 è sostituito dal seguente:
Articolo 63
(Inapplicabilità di norme)
1. Non sono applicabili gli articoli 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,34 e 35 della legge 5 agosto 1962, n.1257, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, come modificate dalla legge 5 maggio 1978, n. 157".
Articolo 14 (Dichiarazione d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuto: 1 (Maquignaz)
Il Consiglio approva.
