Oggetto del Consiglio n. 4165 del 28 gennaio 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4165/IX Proposta di legge statale: "Norme sui referendum di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione".
PresidenteHa chiesto di illustrare la proposta di legge il relatore, Consigliere Gremmo.
Gremmo (UAP) É passato un anno dalla presentazione, quindi penso che la proposta sia stata meditata abbastanza.
Sono grato ai colleghi della I commissione consiliare, Milanesio, Louvin, Andrione, Ricco, Monami e Rusci, per avere espresso alla unanimità parere favorevole in merito a questa proposta di legge statale, che è molto attesa, specie fuori dalla Regione, come atto politico di una certa rilevanza.
Come è noto, sono diversi anni che si è costituita una Unione dei comuni italiani per cambio Regione, che cerca di trovare il modo di ridisegnare i confini delle attuali regioni in modo più razionale, e non come sono adesso, dipendenti da scelte di carattere burocratico ed amministrativo del secolo scorso.
In particolare sono interessati a questa legge: alcuni comuni del mandamento di Porto Gruaro nel Veneto, Cortina d'Ampezzo, adesso anche alcuni comuni delle Marche che gravitano su Rimini, la provincia di Imperia per quanto riguarda Cuneo, e per non andare tanto lontano, grazie ad un intelligente ragionamento fatto dal Consigliere Agnesod, anche 4 comuni del Piemonte: Carema, Quincinetto, Settimo e Tavagnasco, uno di questi oltretutto si onora di aver dato i natali ad un componente della nostra assemblea, i quali vorrebbero prendere in esame la possibilità di addivenire a cambiamento di regione.
Quindi dal punto di vista politico questa richiesta di semplificare l'iter per questi cambiamenti di regione è molto atteso.
Qual è il problema? Al Parlamento, nella precedente legislatura, era stata presentata d'iniziativa di parlamentari di vari gruppi politici una proposta di legge, che è quella che ho ripreso, ma come tante proposte di legge era decaduta con la fine della legislatura. La ripresentazione in questa legislatura con la stessa forma era parsa, durante una riunione (a cui ho partecipato) della Unione dei comuni italiani per cambio Regione, come una fotocopia che poteva passare nel disinteresse del Parlamento.
É parso che una iniziativa dal basso, e proprio dalla più piccola ma più autonomista delle regioni dello Stato italiano, poteva sbloccare più facilmente la situazione. Di qui la presentazione di questa proposta, su cui esiste, ripeto, il parere unanime della commissione, che non ha nulla di rivoluzionario ma che pure è significativa.
Attualmente, nella ipotesi che un comune (o più comuni) voglia passare da una regione all'altra, si avvia un iter estremamente complesso, reso difficile dal fatto che nel referendum per stabilire la volontà di passaggio da una regione all'altra devono votare tutti i comuni di quella regione.
Questo è il punto che rende impossibile che ci sia una valutazione obiettiva dei problemi. Il collega Agnesod sa che abbiamo fatto un dibattito una sera a Tele Alpi, che devo ringraziare perché ha prestato molta attenzione a questa proposta (Tele Alpi infatti è andata a Carema ad intervistare la gente, raccogliendo fra l'altro unanimi consensi rispetto a questa cosa), e il collega Agnesod si ricorda che lì era sorto un grosso problema: a Novi Ligure o ad Alessandria o a Novara del problema di Carema esiste poca sensibilità.
Lasciamo stare Torino, che, al di là del vino, credo conosca poco di Carema, e lo dico come consigliere provinciale, perché quando c'era stata la frana a Carema mi ricordo che avevo presentato una interrogazione e a livello provinciale il disinteresse era stato assoluto.
Quindi il fatto che attualmente in questa ipotesi votino tutti i cittadini della regione rende praticamente impossibile il passaggio da una regione all'altra.
L'unica cosa che chiede questo progetto di legge è che, nella ipotesi in cui si vada alla richiesta di referendum per il distacco di comuni o province da una regione all'altra, voti la provincia o il comune che è interessato, cioè votino ad esempio i comuni di Carema, di Quincinetto, Tavagnasco, Settimo, non certamente tutta la regione Piemonte. Dopo questo voto si esprimono i due consigli regionali e poi il parlamento. Questo mi pare un iter ragionevole.
Tutto questo l'ho richiamato nella lunga relazione - che poi ho scopiazzato bassamente da quella che avevano scritto questi parlamentari, che si erano fatti una bella ricerca giuridica, che purtroppo non sarei stato capace di fare - per spiegare tutte le ragioni per cui mi sento di chiedere alla sensibilità del Consiglio, forte del parere della commissione, un voto favorevole.
Presidente Dichiaro aperta la discussione generale.
Nessuno chiede di parlare?
Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 1. La richiesta del referendum per il distacco di comuni e province da una regione e diretta all'aggregazione ad altra regione, anche a statuto speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, deve essere corredata delle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali e provinciali.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il referendum è indetto unicamente nel territorio della provincia o dei comuni che intendono distaccarsi.
Presidente Nessuno prende la parola sull'articolo 1? Se nessuno chiede di parlare, si passa alla votazione.
C'è una richiesta di sospensione di cinque minuti del Consiglio. Siamo in fase di votazione dell'articolo 1, sospendiamo la votazione.
Rammento che non sono nato a Tavagnasco, ma a Settimo Vittone.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 12,14 alle ore 12,45.
Presidente Riprendono i lavori.
Ricordo che siamo alla proposta di legge statale n. 9, presentata dal Consigliere Gremmo; siamo all'esame dell'articolato, abbiamo sospeso la votazione sull'articolo 1, quindi chi chiede la parola?
Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV)Le problème concernant la réglementation des autonomies locales a depuis toujours fait l'objet d'un débat très serré entre les différentes forces politiques. Il y a eu dans le temps différentes modifications d'attitude, et je crois que le problème concernant le principe de l'autonomie des différentes réalités locales de plus en plus a été accepté aux différents niveaux.
C'est dans ce sens que nous interprétons cette proposition, qui a sans doute des limites et qui va dans la direction de solliciter une prise de position sur un argument, qui doit être quand même réglementé. En acceptant l'esprit, qui est celui de sauvegarder l'autonomie des différentes réalités locale, on est d'accord de voter ce projet de loi.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 2 (Chiofalo e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 1. Nel caso di approvazione delle proposte sottoposte a referendum, entro 60 giorni dalla pubblicazione del risultato nella Gazzetta Ufficiale, di cui al comma terzo dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le regioni devono fornire il parere, previsto dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, al Ministro dell'interno.
2. Se il parere è confermativo dell'esito del referendum o le regioni non forniscono alcun parere, il Ministro dell'interno, entro i successivi 60 giorni, presenta al Parlamento il disegno di legge ordinario di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione.
3. Se uno o entrambi i pareri delle regioni sono negativi, ferma restando la validità delle deliberazioni assunte dai consigli comunali e provinciali, il referendum può essere riproposto non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla comunicazione del parere delle regioni al Ministro dell'interno.
4. Nell'ipotesi che il referendum di cui al comma 3 confermi l'intenzione di distacco da una regione e di aggregazione ad altra regione, valgono le norme di cui al quarto comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970 n. 352.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 2 (Chiofalo e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 1. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 42 e il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352 sono abrogati.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 2 (Chiofalo e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 2 (Chiofalo e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente I lavori sono terminati, il Consiglio riprende oggi pomeriggio alle 16.
La seduta è tolta.
