Oggetto del Consiglio n. 4111 del 14 gennaio 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4111/IX Disegno di legge: "Interventi a favore dell'agriturismo".
PresidenteHa chiesto la parola il relatore Consigliere Mostacchi.
Mostacchi (UV) Il disegno di legge n. 462, presentato dalla Giunta regionale in data 20 ottobre 1992, concerne interventi a favore dell'agriturismo. La legge istitutiva che disciplina l'attività agrituristica in Valle d'Aosta, è datata 1983. Con una successiva modificazione, avvenuta nel 1985, inizialmente si è avuta una scarsa adesione da parte degli agricoltori, per cui, con la modifica del 1985, è stata estesa la possibilità di svolgere l'attività agrituristica anche agli agricoltori part-time e non soltanto agli imprenditori agricoli a titolo principale. Oggi, agli inizi del 1993, si possono contare 26 aziende operanti ed una quindicina in fase di realizzazione. Negli ultimi tempi, la richiesta più insistente da parte degli operatori agrituristici è riferita ad un aumento delle capacità ricettive, giudicate insufficienti dal lato della rimunerazione economica, considerata anche la notevole esigenza di investimento, per eventuali ristrutturazioni o costruzioni, arredi e attrezzature.
La richiesta di aumento delle capacità ricettive è motivata inoltre da alcune considerazioni di carattere generale, quali la mancanza di posti letto nel settore turistico - nel periodo di alta stagione - e la necessità di una gestione economica dell'attività agrituristica.
Si è pertanto scelta la via di accorpare in un'unica legge l'intera materia, inserendo altresì tutte quelle modifiche sulla scorta delle esigenze emerse in fase applicativa delle precedenti disposizioni e dell'esperienza acquisita in questi 10 anni.
Nel suo articolato sono definite le varie possibilità ed i vari vincoli a cui devono attenersi quelli che intendono usufruire dei benefici previsti con la legge che stiamo per approvare ed eventuali sanzioni per chi, dopo aver ottenuto i benefici, non si atterrà alle disposizioni.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Perrin.
Perrin (UV) Je n'ai rien à ajouter à ce que le rapporteur, monsieur Mostacchi a illustré; éventuellement je pourrais intervenir sur des questions particulières. Je veux simplement préannoncer que je présente deux amendements pour ce qui concerne le contrôle de l'activité. L'association a demandé de pouvoir être présente dans ce contrôle et nous croyons que ce soit bien que à côté des fonctionnaires de l'assessorat puisse y être la présence de l'Association de l'agritourisme valdôtain, qui pourra accompagner dans le contrôle les deux fonctionnaires de l'Administration régionale.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (DC) In riferimento all'articolo 4 - "Requisiti soggettivi: essere imprenditore agricolo...eccetera" -, chiedo una precisazione. E' necessario essere imprenditore agricolo ed essere iscritto negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti?
Chi concede la qualifica dell'imprenditore? Per l'iscrizione ci sono norme ben precise. Non vorrei che ci fosse qualcuno che pur essendo iscritto negli elenchi, non può essere imprenditore agrituristico.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Perrin.
Perrin (UV) Pour ce qui concerne la lettre "c" du premier alinéa de cet article, il y a le dénombrement de qui peut être directement entrepreneur agricole: être mari ou femme de cet entrepreneur, une personne vivant sous le même toit ou bien parent jusqu'au troisième degré. On spécifie dans cette lettre qui peut être parent, mais il faut être inscrit au S.C.A.V. Voilà pourquoi il y a les deux lettres: une est l'explication de l'autre, car, si la lettre "c" se rapportait uniquement à "essere imprenditori agricoli" alors ce serait inutile; mais, puisque l'on ajoute "parents, etc", il est nécessaire qu'il y ait la spécification de l'inscription au S.C.A.V. En tout cas c'est un texte concordé avec l'association, texte qui a eu une procédure assez longue et que nous devrions approuver, après les longues méditations de tous les assesseurs qui se sont succédés.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (DC) Sono d'accordo su questa legge, però è necessario capire chi può dare la qualifica di imprenditore agricolo, in base alle norme CEE. Si sono già verificati dei casi, per altri interventi. Ma se non esiste questo pericolo, dirò che va tutto bene.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) Desidero fare un'osservazione sull'emendamento presentato dall'Assessore Perrin sulla vigilanza. Mi pare discutibile il fatto che, mentre da una parte noi prevediamo che la vigilanza sia esercitata da funzionari dell'Amministrazione regionale, all'uopo delegati dall'assessore, dall'altra affianchiamo ad essi dei rappresentanti dell'associazione. Se il controllo dev'essere fatto, non possono essere i rappresentanti dell'associazione a controllare sé stessi, per cui questo emendamento non pare che vada nella direzione dovuta.
Chiedo inoltre un chiarimento all'Assessore alle finanze, riguardo all'aspetto economico: si fa riferimento al bilancio di previsione per il 1993; vorrei sapere se è già stato vistato e se siamo a posto con la procedura.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Perrin.
Perrin (UV) Je ne crois pas devoir approuver les justes préoccupations, si nous voulons, de monsieur Riccarand. L'insertion, aux articles 10 et 11 d'un représentant de l'Association de l'agritourisme valdôtain est vue en fonction d'aide aux fonctionnaires. Avant tout, l'association ne comprend pas seulement ceux qui exercent l'activité, mais va au delà: elle a beaucoup d'inscrits, dont une partie n'exerce pas encore directement ou peut-être n'exercera jamais cette activité, mais qui s'occupe de l'activité même. Ce représentant n'est pas inséré en tel que contrôleur, dont la compétence est de l'Administration régionale, à travers ses fonctionnaires, mais comme coadjuteur; en connaissant bien la réalité, il pourra justement, en accompagnant les contrôleurs, donner des conseils. C'est quelque chose en plus, un bénéfice qui vient au service et non un obstacle. En tout cas, il n'y a sûrement pas le danger dont Riccarand a parlé. Je peux l'assurer qu'il s'agit d'un pas en avant et non en arrière.
J'en profite pour présenter un autre amendement, c'est à dire d'ajouter un article concernant l'urgence.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin.
Rollandin (UV) Je voudrais ajouter deux mots au sujet de cette loi: elle est engageante et elle pourra donner des résultats. S'il y aura une application sérieuse et la participation qui a été assurée de la part de l'association compétente... Il y a un défi, car on risque de faire, très souvent, plus du tourisme que de l'agritourisme. Il faut qu'il y ait aussi de l'agriculture, c'est à dire la base d'un tourisme alternatif. Il faut qu'il y aient les contrôles nécessaires afin que les entreprises, les personnes qui veulent, après un cours, s'adresser à cette initiative, soient à même d'en comprendre l'esprit et surtout de maintenir certaines règles. En cas contraire, on risque oui d'avoir une activité alternative, mais qui a très peu d'agriculture. Cette loi aura un essor, un résultat, si elle s'adressera sur l'aspect de l'agriculture, qui est à même d'aboutir à des résultats économiques plus avantageux, en utilisant certaines règles du tourisme. Je crois que le sens de ces initiatives est celui-ci. J'espère qu'il ait toute l'attention nécessaire, afin que par la suite il y aient - même avec l'aide de l'association - des règlements sérieux très stricts, qui ne permettent pas d'avoir des modifications qui rendent vain le sens de cette loi.
PresidenteHa chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (DC) Chiedo all'Assessore Perrin se non ritiene opportuno inserire in questa legge una norma o un articolo che permetta di considerare i centri di agriturismo come esercizi di pubblica utilità, così come si fa per le licenze comunali, per i bar, ristorazione, eccetera. La legge sul transito attraverso strade poderali permette l'accesso ad un locale pubblico, mentre il centro agrituristico non è considerato tale.
A causa di questo, alcuni hanno avuto problemi. Non so se si può inserirlo o se si può modificare l'altra legge.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Perrin.
Perrin (UV) Je ne crois pas que ce soit nécessaire d'insérer dans cette norme la modification de la loi 17, concernant les chemins des domaines, mais éventuellement dans cette loi, qui cause des problèmes d'interprétation, il faudra arriver à une spécification. Dans l'attente, on pourra donner des dispositions au Corps forestier et aux organes de contrôle. L'agritourisme étant considéré activité agricole, étant soumise à la procédure de "Pubblica Sicurezza", devrait être considérée activité publique et donc de locaux publics; il s'agit de mauvaise interprétation, si les cas que tu viens de signaler ont donné des problèmes dans le passé.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lavoyer.
Lavoyer (ADP) Desidero rispondere all'osservazione del Consigliere Riccarand. Il bilancio 1993 non è ancora stato vistato e i dubbi sulla procedura erano già stati sollevati da altri consiglieri della maggioranza; per questo abbiamo attivato gli esperti dell'Assessorato alle finanze i quali, dopo aver sentito il Presidente della commissione di coordinamento, ci hanno dato assicurazione che la procedura è corretta, nel senso che, dal punto di vista tecnico, l'attuazione della legge prevede solo il finanziamento. L'impegno di spesa concreto sarà formalizzato con un successivo atto amministrativo, a bilancio vistato.
Presidente Do lettura e pongo in votazione la proposta del disegno di legge n. 462:
Articolo 1 Finalità
1. La Regione Valle d'Aosta promuove l'attività agrituristica allo scopo di integrare il reddito degli imprenditori agricoli, creare nuovi posti di lavoro, valorizzare i prodotti locali, ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica, intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2.
Articolo 2 Definizione
1. Ai fini della presente legge, l'attività agrituristica comprende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola;
a) locazione, ad uso turistico, di stanze site in fabbricati rurali già esistenti, con la prestazione del servizio di prima colazione o di stanze site in fabbricati già esistenti o di nuova costruzione, con prestazione del servizio di mezza pensione o di pensione completa;
b) somministrazione di pasti costituiti, prevalentemente, da cibi e bevande provenienti dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e, per la parte restante, dall'utilizzazione, principalmente, dei prodotti agricoli della Regione; le bevande devono essere somministrate in stretta correlazione con i pasti;
c) locazione, ad uso turistico, di alloggi siti nel corpo di fabbricati rurali o risultanti dalla ristrutturazione di fabbricati o in nuovi fabbricati purché strettamente connessi all'esercizio dell'attività agricola continuativa e comunque legata all'attività stagionale;
d) vendita di prodotti dell'azienda agricola e di prodotti prevalentemente lavorati in proprio, ivi compresi quelli a contenuto alcoolico e superalcoolico;
e) prestazioni di servizi collaterali, destinati agli ospiti, per l'utilizzazione di beni o dotazioni dell'azienda agricola, purché tali prestazioni siano esercitate congiuntamente a quella di ospitalità; sono comprese le attività faunistiche venatorie di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 - "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" -, purché coincidano con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento (C.E.E.) n. 1094/88.
2. Le strutture da destinare all'attività agrituristica devono essere congruamente connesse alle dimensioni e all'organizzazione dell'azienda agricola ed in ogni caso, rapportate ad un'utenza non superiore ai dieci posti letto per l'affitto alloggi ed a sedici per l'attività di affitto camere con prima colazione, con mezza pensione o con pensione completa.
3. L'agriturismo deve comunque essere effettuato esclusivamente con mano d'opera del nucleo familiare.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'utilizzo, nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico, l'espressione "agriturismo", è riservata a coloro ai quali sia stato rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, il certificato di operatore agrituristico di cui all'articolo 8, ed alle associazioni di operatori agrituristici.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 3:
Articolo 3 Elenco degli operatori agrituristici
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, S.A.T.E.S.S.A., l'elenco degli operatori agrituristici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
PresidenteDo lettura e pongo in votazione l'articolo 4:
Articolo 4 Requisiti soggettivi
1. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3 i richiedenti, oltre ad aver adempiuto agli obblighi scolastici, devono possedere i seguenti requisiti o trovarsi nelle seguenti situazioni:
a) aver maturato in uno o più Comuni della Regione, un periodo di residenza pari ad almeno cinque anni, anche non consecutivi, alla data di presentazione della domanda:
b) essere domiciliati in Valle d'Aosta;
c) essere imprenditori agricoli con un'azienda agricola situata sul territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta, oppure coniugi, conviventi - risultanti dallo stato di famiglia - parenti entro il terzo grado od affini entro il secondo grado, degli stessi, di cui all'articolo 230 bis - comma 3 del Codice Civile, che prestino la propria attività in modo continuativo nell'azienda stessa. L'azienda deve possedere un minimo di organizzazione ed una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati;
d) essere iscritti negli elenchi del Servizio Contributi Agricoli Unificati;
e) aver raggiunto la maggior età, ad eccezione del minore emancipato;
f) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti";
g) avere partecipato al corso di formazione di cui all'articolo 6 ed aver superato il relativo esame di idoneità;
h) non gestire aziende ricettive che possano entrare in concorrenza con l'attività agrituristica.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 5:
Articolo 5 Domanda per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici
1. All'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, S.A.T.E.S.S.A. Ufficio Agriturismo, vanno indirizzate, entro il 31 maggio e il 31 ottobre di ogni anno, le domande di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici;
2. Le domande di iscrizione nell'elenco devono contenere la descrizione dell'attività turistica che gli interessati intendono svolgere, l'indicazione dei familiari che si prevede di utilizzare ed il periodo di apertura dell'attività. Devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:
- modello 740 della dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante che il soggetto svolge abitualmente attività agricola, che conduce direttamente i fondi, in qualità di proprietario/affittuario/altro, e che è dispensato dalla presentazione del modello 740, poiché esente a termine di legge;
- certificati catastali relativi all'azienda o titoli equipollenti;
- situazione di famiglia del richiedente;
- certificato di vaccinazione antiaftosa del bestiame;
- scheda di stalla relativa al risanamento;
- copia del diploma di operatore agrituristico;
- iscrizione negli elenchi dello S.C.A.U.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 6:
Articolo 6 Corso di formazione e esame di idoneità
1. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3 è richiesta la partecipazione al corso di formazione professionale per operatori agrituristici organizzato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura Forestazione e Risorse Naturali ed il superamento di un esame di idoneità finale.
2. Il corso prevede lezioni teoriche e pratiche di agriturismo e di cultura generale, di agricoltura, di aspetti fiscali ed igienico-sanitari.
3. Il superamento dell'esame di idoneità non è richiesto per i familiari, di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 4, che abbiano prestato la propria opera in modo continuativo, per almeno 2 anni, in qualità di coadiutori di un operatore agrituristico. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei 5 anni anteriori alla data della domanda di iscrizione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 7:
Articolo 7 Commissione per l'agriturismo
1. All'iscrizione nell'elenco provvede, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa valutazione dei requisiti di cui all'articolo 4, la Commissione per l'agriturismo nominata dalla Giunta regionale e composta come segue:
a) dall'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, con funzione di Presidente;
b) da due funzionari dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, esperti in agricoltura, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
c) da due funzionari dell'Assessorato regionale del Turismo, Sport e Beni Culturali, esperti in turismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
d) da due funzionari dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura Forestazione e Risorse Naturali, esperti in agriturismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
e) da quattro rappresentanti delle Associazioni agricole di categoria, maggiormente rappresentative nell'ambito regionale, di cui due con qualifica di componente effettivo e gli altri due con qualifica di supplente;
f) da sei rappresentanti designati dalle Associazioni di Agriturismo, di cui tre con qualifica di componenti effettivi e tre con qualifica di supplenti.
2. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o impedimento.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I provvedimenti di diniego dell'iscrizione devono essere motivati e comunicati all'interessato entro 15 giorni dalla decisione della Commissione.
5. La Commissione resta in carica per un periodo di 5 anni consecutivi.
6. Ai componenti della Commissione previsti dalle lettere e) ed f) del comma uno è corrisposta una indennità di presenza, nella misura prevista per i componenti supplenti della Commissione regionale di controllo e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 8:
Articolo 8 Certificato di Operatore Agrituristico
1. Ai soggetti iscritti nell'elenco, previo accertamento dei requisiti oggettivi sull'idoneità degli immobili destinati all'attività agrituristica, effettuato dai funzionari dell'ufficio agriturismo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura Forestazione e Risorse Naturali e dai funzionari del Servizio infrastrutture ricettive dell'ufficio regionale per il turismo, è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale un certificato di operatore agrituristico indicante i limiti e le modalità per l'esercizio dell'attività agrituristica. Il certificato di Operatore Agrituristico ha validità di un anno. I titolari del certificato possono esercitare l'attività agrituristica senza l'obbligo di altre iscrizioni in registri professionali o di altre autorizzazioni amministrative e senza che ciò comporti la perdita della qualifica di agricoltore. Il certificato di operatore agrituristico è trasmesso in copia al sindaco del Comune ove è ubicata l'azienda agrituristica.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 9:
Articolo 9 Domanda per il rilascio e per il rinnovo del certificato di Operatore Agrituristico
1. All'assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, S.A.T.E.S.S.A. Ufficio Agriturismo, vanno indirizzate le domande per il rilascio ed il rinnovo del certificato di Operatore Agrituristico. Le domande di rilascio e di rinnovo devono contenere il periodo di apertura e l'indicazione dei prezzi dei servizi offerti. Devono essere allegati i seguenti documenti:
- certificato di residenza del richiedente;
- situazione di famiglia del richiedente;
- fotocopia del libretto sanitario della/e persona/e addetta/e (qualora vengano manipolati cibi e bevande);
- certificato di abitabilità, in copia autenticata, dei locali adibiti all'attività agrituristica;
- fotocopia dell'autorizzazione sanitaria dei locali adibiti all'attività agrituristica.
2. La domanda per il rilascio del certificato di cui all'articolo 8 deve essere presentata entro 3 anni dall'iscrizione nell'elenco; decorso inutilmente tale termine l'iscrizione nell'elenco viene revocata d'ufficio;
3. Il certificato di Operatore Agrituristico viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'emendamento relativo all'articolo 10:
Emendamento 1. Il punto g) del 1° comma dell'articolo 10 "obblighi" è così modificato:
g) consentire ai funzionari dell'Amministrazione regionale all'uopo delegati dall'Assessore dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, l'espletamento di controlli sulla gestione dell'attività agrituristica; questi ultimi potranno essere coadiuvati da un rappresentante dell'Association Agrotourisme valdôtain.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) Ho sentito le spiegazioni dell'Assessore Perrin, e non sono affatto convinto sull'opportunità di prevedere in legge la presenza di rappresentanti dell'associazione agriturismo, con funzione di controllo. E' comunque una facoltà quella dell'Amministrazione di avvalersi della collaborazione dell'associazione, ma, scrivere nella legge che la vigilanza viene esercitata da funzionari dell'Amministrazione regionale, coadiuvati da rappresentanti dell'Associazione, secondo me è sbagliato, perché significa modificare strutturalmente le funzioni di controllo, demandate esclusivamente nelle mani della Regione.
Quindi non condivido questi due emendamenti e voterò contro.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 10.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 26
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Aloisi, Gremmo e Pascale)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 10 emendato.
Articolo 10 Obblighi
1. L'operatore agrituristico nell'esplicazione della propria attività, è soggetto ai seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico il certificato di operatore agrituristico;
b) rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità per l'esercizio dell'attività agrituristica indicati nel certificato;
c) esporre il pannello/distintivo dell'agriturismo all'esterno dell'edificio, in zona ben visibile;
d) osservare le vigenti disposizioni di Pubblica Sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti e le disposizioni previste dalla Legge 25 agosto 1991, n° 284 in materia di liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche;
e) denunciare, all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Risorse Naturali, all'assessorato del Turismo ed al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile, entro il 30 settembre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, con esclusione della sola vendita dei prodotti, comprensivi di IVA, qualora applicabile;
f) esporre al pubblico le tariffe munite del visto comunale, in conformità a quelle denunciate e rispettarne i limiti;
g) consentire ai funzionari dell'Amministrazione regionale all'uopo delegati dall'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, l'espletamento di controlli sulla gestione dell'attività agrituristica; questi ultimi potranno essere coadiuvati da un rappresentante dell'Association Agrotourisme valdôtain.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 4 (Aloisi, Gremmo, Pascale e Riccarand)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'emendamento all'articolo 11:
Emendamento Il 1° comma dell'articolo 11 "Vigilanza" è così modificato:
1. Sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente legge, i funzionari dell'Amministrazione regionale all'uopo delegati, coadiuvati come previsto alla lettera g) del 1° comma del precedente articolo 10.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 11 emendato:
Articolo 11 Vigilanza
1. Sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente legge, i funzionari dell'Amministrazione regionale all'uopo delegati dall'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, coadiuvati come previsto alla lettera g) del comma uno del precedente articolo 10.
2. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, i funzionari di cui al comma 1, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso negli edifici e spazi adibiti alle attività agrituristiche, nonché la facoltà di ispezionare i registri e le altre scritture inerenti alle attività agrituristiche.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 30
Favorevoli: 28
Astenuti: 2 (Gremmo e Riccarand)
Il Consiglio approva.
PresidenteDo lettura e pongo in votazione l'articolo 12:
Articolo 12 Sospensione e revoca del certificato
1. Nel caso di ripetute violazioni, nel corso dell'anno, delle norme contenute negli articoli 2 e 10, il Presidente della Giunta regionale, sentiti i funzionari preposti al controllo, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività di operatore agrituristico e mediante il ritiro del certificato, con effetto immediato dal ricevimento della comunicazione scritta e per un periodo che va da uno a sei mesi a seconda della gravità delle violazioni.
2. La revoca del certificato di operatore agrituristico è disposta quando il titolare del certificato:
a) abbia maturato tre sospensioni di cui al comma 1;
b) abbia perduto i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4;
c) abbia effettuato un cambiamento della destinazione delle opere ammesse al contributo di cui all'articolo 14, ivi compreso l'ampliamento della capacità ricettiva;
3. La revoca del certificato è disposta dal Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione per l' agriturismo.
4. La revoca del certificato comporta l'immediata cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici.
5. I provvedimenti di sospensione revoca sono comunicati agli interessati mediante notificazione ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento e sono trasmessi in copia al Comune ove ha sede l'attività agrituristica.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 13:
Articolo 13 Ricorsi
1. E' ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione o di revoca del certificato di operatore agrituristico.
2. La Giunta regionale decide in merito ai ricorsi, entro i trenta giorni successivi, con provvedimento definitivo.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti:1 (Gremmo)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 14:
Articolo 14 Benefici
1. L'operatore agrituristico può beneficiare di mutui quindicinali agevolati per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ai sensi dell'articolo 3 del R.D.L. 29 luglio 1927, n° 1509 concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1928, n° 1760, o di contributi una tantum in conto capitale per:
a) la ristrutturazione e la costruzione di locali da destinare all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 2;
b) la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento, realizzati in stile tipico locale, di stanze destinate all'utilizzo per attività agrituristiche e di locali per la conversazione e la vendita al dettaglio o per il consumo, in loco, dei prodotti agricoli dell'azienda;
c) l'installazione o il miglioramento delle opere igienico-sanitarie, termiche, idriche, elettriche, telefoniche, nei fabbricati da destinarsi ad attività agrituristica;
d) la realizzazione di opere di carattere aziendale o interaziendale - complementari alle attività agrituristiche - che comunque abbiano lo scopo di consentire l'insediamento, il coordinamento e lo sviluppo di attività agrituristiche.
2. I contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui alle lett. a) b) e c) del comma 1, possono essere concessi agli operatori agrituristici nella misura massima del 50 percento della spesa ritenuta ammissibile, purché questa non sia superiore a lire 20.000.000.
3. Qualora la spesa ammissibile sia superiore a lire 20.000.000 sono concessi i seguenti benefici:
a) agli operatori agrituristici che siano imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell'Articolo 4, ultimo comma, lettera f) della Legge regionale 28 luglio 1978, n° 49, recante "Attuazione della direttiva n° 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle comunità europee per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate", un contributo in conto capitale del 30 percento della spesa ammissibile;
b) la restante quota di spesa pari al 70 percento può essere ammessa a mutuo agevolato quindicinale, comprensivo delle spese accessorie e delle spese di preammortamento, sull'intero importo della spesa ammissibile;
c) in alternativa un contributo in conto capitale nella misura del 42 percento della spesa ammissibile;
d) agli operatori agrituristici che non sono imprenditori agricoli a titolo principale, un mutuo quindicinale, comprensivo delle spese accessorie e delle spese di preammortamento, sull'intero importo della spesa ammissibile;
e) agli operatori agrituristici che svolgono la attività agrituristica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) un mutuo quindicinale, comprensivo delle spese accessorie e delle spese di ammortamento, fino all'80 percento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Per la realizzazione delle opere di cui alla lett. d) del comma 1 può essere concesso soltanto un mutuo quindicinale, fino ad un massimo di 50.000.000 di lire.
4. La misura dei contributi in conto interessi non può superare la differenza tra il tasso di riferimento ed i tassi minimi di interesse agevolati a carico del beneficiario, determinati ai sensi della normativa vigente nel settore del credito agrario.
5. Per facilitare il ricorso ai mutui previsti dalla presente legge, il Consiglio regionale può autorizzare la concessione di fideiussione regionale, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 fino al limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di lire 1.000.000.000, qualora il valore dei beni di proprietà del richiedente non fosse ritenuto sufficiente dagli Istituti di Credito a garantire l'operazione.
6. I mutui previsti dal presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante "Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura" ed all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970" e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Nella concessione dei benefici la precedenza va sempre accordata agli imprenditori agricoli a titolo principale.
8. I benefici di cui all'articolo 14 non sono cumulabili, per le medesime opere od iniziative, con analoghi benefici previste da altre provvidenze legislative regionali, nazionali, o comunitarie.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti:1 (Gremmo)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 15:
Articolo 15 Domande di concessione di mutui e contributi
1. All'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio di assistenza tecnica-economica e sociale e dello sviluppo agricolo, vanno indirizzate le domande per la concessione dei mutui e dei contributi previsti dall'articolo 14.
2. Le domande che vanno presentate prima dell'inizio dei lavori, devono avere in allegato una relazione tecnico-illustrativa dei lavori, un preventivo di spesa, una descrizione dell'attività che s'intende esercitare e la relativa autorizzazione o concessione edilizia.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 16:
Articolo 16 Vincolo di destinazione
1. I beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e dei locali ammessi a contributo a partire dalla data di erogazione dello stesso, per tutta la durata originaria del mutuo e comunque, per un periodo non inferiore ai sottoindicati:
- dieci anni consecutivi per le opere che hanno beneficiato di contributi, una tantum, in conto capitale, nella misura del 50 percento fino ad un massimo di 20.000.000 di lire;
- dodici anni consecutivi per gli arredi e le attrezzature;
- quindici anni consecutivi per tutti gli altri casi.
2. Al fine di verificare il rispetto del vincolo di destinazione, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali dispone accertamenti ogni anno effettuati dai funzionari dell'ufficio agriturismo, riferendone l'esito alla Commissione per l'agriturismo.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 17:
Articolo 17 Norme urbanistiche
1. Ai fini urbanistici-edilizi, la destinazione dei fabbricati da adibire ad attività agrituristica, di cui all'articolo 2, è equiparata alla destinazione agricola.
2. La superficie utile relativa alla costruzione e all'ampliamento di fabbricati da destinare all'attività agrituristica è aggiuntiva a quella afferente, ai sensi della disciplina urbanistico-edilizia operante nei singoli comuni, alla residenza agricola dell'azienda condotta dai rispettivi operatori agrituristici. Tale superficie utile non può comunque essere superiore a 230 metri quadrati per l'affitto camere con prima colazione, a 300 metri quadrati per le attività di affitto camere con mezza pensione e pensione completa ed a 16 metri quadrati per le attività di affitto alloggi. Per l'attività di ristoro la superficie concessa è rapportata alla superficie aziendale, al prodotto ed alla manodopera familiare e comunque non può superare i 15 metri quadrati. La superficie utile relativa all'espletamento dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) deve essere proporzionata alla produzione aziendale ed alla manodopera familiare. La superficie fondiaria oggetto degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), dovrà avere comunque una superficie minima funzionale dell'attività agrituristica prevista. La superficie da destinarsi ai locali di lavorazione e vendita dei prodotti ed ai locali di servizio - qualora non interrati - può essere aggiuntiva ed in ogni caso proporzionata alle dimensioni dell'azienda agrituristica. La superficie utile è definita ai sensi dell'articolo 3 del Decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977, recante "Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono integrative delle norme di attuazione dei piani regolatori generali comunali concernenti le residenze agricole nelle zone agricole.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 18:
Articolo 18 Sanzioni
1. Salvo la concessione di deroga del vincolo di destinazione, da parte della Giunta regionale, nei casi di eccezionale gravità, quale potrebbe essere il decesso del titolare del certificato di Operatore Agrituristico, chi contravviene ai vincoli di destinazione, deve rimborsare l'equivalente dei contributi fruiti - calcolati in base agli anni di attività ancora da svolgere fino alla scadenza del vincolo di destinazione - maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo di beneficio dell'agevolazione. I relativi rimborsi sono introitati nei pertinenti capitoli della parte Entrata dei rispettivi bilanci di previsione.
2. Si applica inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:
a) da lire 400.000 a lire 1.200.000 nel caso di violazione delle prescrizioni previste dalle disposizioni dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, per la regolamentazione dell'esercizio dell'attività agrituristica;
b) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 10.
3. Nel caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata.
4. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta regionale. La loro determinazione deve essere resa pubblica entro quindici giorni dall'adozione, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Le somme dovute a titolo di sanzione, sono versate alla Tesoreria della Regione, per essere introitate nel bilancio regionale.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 19.
Articolo 19 1. Sono abrogate le leggi regionali 24 gennaio 1983, n. 1 recante "interventi a favore dell'agriturismo" e 7 maggio 1985, n. 24, recante "Modificazione ed integrazione della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, recante Interventi a favore dell'agriturismo".
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 20.
Articolo 20 Normativa transitoria
I contributi in conto interessi già erogati in base alla normativa abrogata seguono le disposizioni ivi previste.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'emendamento relativo all'articolo 21:
Emendamento L'articolo 21 "Finanziamento di spesa" è così modificato:
Articolo 21 Finanziamento di spesa
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene così determinato per l'anno 1993:
a) per gli interventi di cui all'articolo 14 commi 2, 3 lett. a) e lett. c) complessive Lire 200.000.000;
b) per gli interventi di cui all'articolo 14 comma 3 lett. b), lett. d) e lett. e) complessive Lire 123.038.000.
2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sui capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1993 n. 41620 e n. 41640 a valere sugli stanziamenti già iscritti ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1 e successiva modificazione.
3. A decorrere dall'anno 1994 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 commi 2, lett. a) e lett. c), saranno determinati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta; gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 comma 3 lett c), lett. d) e lett. e), saranno determinati ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) Non ho capito la spiegazione fornita dall'Assessore Lavoyer sulla congruità di questo emendamento e, in particolare, il suo riferimento ad un atto deliberativo successivo per completare questa procedura.
Questa settimana, in II commissione, è stata rinviata la discussione di alcuni argomenti perché il bilancio non era ancora stato vistato. Ora però mi si dice che si può andare avanti comunque, quindi non capisco. E' vero che, una volta vistato il bilancio, si possono fare dei provvedimenti che fanno riferimento al bilancio 1993, anche se lo stesso non è ancora stato pubblicato; oggi però siamo nella situazione in cui il bilancio potrebbe anche non essere vistato. E allora come facciamo a fare riferimento ai capitoli di bilancio di previsione per l'anno 1993 n. 41620 e n. 41640? Mi sembra che si possa procedere soltanto quando ci sarà il visto della Commissione di Coordinamento.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin.
Viérin (UV) Je veux demander un éclaircissement ultérieur à l'Assesseur aux finances: compte tenu du fait que, sur la base de sa présentation des raisons qui justifient l'approbation de ces amendements à caractère financier, j'ai pu comprendre qu'il y avait une différence, au point de vue comptable, entre le fait de simplement prévoir une dépense et, par la suite, celui d'engager la même dépense. Cela aurait pu, selon sa déclaration, éviter d'avoir un budget approuvé par le président de la Commission de coordination. En réalisant l'article 21 du projet de loi tel qu'il avait été formulé et l'amendement proposé, je constate qu'ils sont exactement semblables, à part le changement de l'année de référence au budget 92 ou au budget 93.
Donc je ne comprends pas quelle est la modification qui, au point de vue de la procédure, a été introduite pour justifier cette approbation.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lavoyer.
Lavoyer (ADP) L'emendamento non modifica la procedura del precedente disegno di legge, ma solo l'impegno rispetto agli anni di riferimento. Ciò che avevo detto prima al Consigliere Riccarand è che il provve-dimento di legge che andiamo ad approvare - e questa non è una considerazione politica, ma tecnica - prevede solo il finanziamento. L'erogazione della spesa avverrà con atti amministrativi successivi, possibili solo a bilancio approvato. Queste sono le precisazioni fornitemi da tutti gli esperti del mio assessorato come pure dal Presidente della commissione di coordinamento.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 21.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 22
Favorevoli: 20
Astenuti: 8 (Aloisi, Beneforti, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Maquignaz, Pascale e Ricco)
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 22:
Articolo 22 Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'ar-ticolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 4 (Aloisi, Gremmo, Pascale e Riccarand)
Il Consiglio approva.
Presidente Ha chiesto la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere Pascale.
Pascale (PSI) Noi siamo d'accordo sul merito della legge, però mi pare di aver capito che la votazione sia illegittima, perché andiamo ad approvare una legge che prevede impegni di spesa sulla base di un bilancio che non esiste ancora perché non è stato vistato.
Ci sono quindi motivi di illegittimità, che saranno rilevati dal Presidente della commissione di coordinamento, per cui anziché affrettare i tempi, li ritarderemo.
Noi quindi, per questo motivo, ci asterremo precisando che sui contenuti di merito della legge siamo d'accordo.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Ricco.
Ricco (DC) Condivido in pieno quanto detto dal collega Pascale.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo insieme:
Presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 4 (Aloisi, Gremmo, Pascale e Riccarand)
Il Consiglio approva.
Il Consiglio viene sospeso.
