Oggetto del Consiglio n. 4076 del 18 dicembre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 4076/IX Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale, della legge regionale: "Intervento finanziario per la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap".
Presidente La proposta di riapprovazione del disegno di legge n. 406 è stata iscritta in via d'urgenza all'ordine del giorno, su richiesta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale Cout (oggetto n. 4072/IX).
Do lettura del disegno di legge.
Articolo 1 (Finalità)
1. Per la realizzazione di un centro agricolo per portatori di handicap è approvata la spesa di lire 500.000.000.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per le finalità di cui al comma uno.
Articolo 2 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500.000.000, graverà sul capitolo 61620 "Spese per la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso (Tutela, assistenza e promozione sociale - E.7).
Articolo 3 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
lire 500.000.000
b) in aumento:
cap. 61620 "Spese per la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap. Legge regionale , n. "
lire 500.000.000
Articolo 4 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Ricordo che trattandosi di riapprovazione è necessaria una maggioranza qualificata.
Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il complesso della legge testé letta.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
