Oggetto del Consiglio n. 3975 del 25 novembre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3975/IX Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale, della legge regionale: "Contributi per l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale".
Presidente Do lettura del disegno di legge:
Articolo 1 1. Nell'intento di salvaguardare il mantenimento e l'operatività delle infrastrutture sciistiche di interesse locale la Regione eroga contributi ai comuni della Valle d'Aosta allo scopo di:
a) favorire l'acquisizione e il potenziamento di impianti di trasporto a fune esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito del territorio comunale di competenza;
b) concorrere alle spese di esercizio degli impianti di trasporto a fune di proprietà comunale destinati all'attività sciistica.
Articolo 2 1. I contributi regionali per l'acquisto degli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), sono concessi dalla Giunta regionale nella misura massima del 90 percento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo che non può comunque eccedere la somma di lire 500 milioni per ciascun comune.
2. La spesa ammissibile è costituita dal valore, risultante da relazione tecnica di stima effettuata da un esperto indicato dall'Amministrazione regionale, degli impianti a fune da acquisire, nonché delle strutture e attrezzature ad essi funzionalmente connesse, diminuito di una percentuale pari a quella degli eventuali contributi a fondo perduto in precedenza erogati a norma di leggi regionali per la realizzazione degli impianti stessi e delle relative strutture e attrezzature funzionalmente connesse.
3. Sono considerate strutture e attrezzature funzionalmente connesse agli impianti: le stazioni di partenza e di arrivo; le biglietterie; i fabbricati adibiti a ricovero di mezzi battipista e di macchine operatrici, officina, deposito e consimili; le linee di alimentazione elettrica; le cabine di trasformazione; i generatori di corrente; gli impianti di innevamento artificiale; gli impianti per provocare il distacco controllato di valanghe; le opere di stabilizzazione della neve costituite da barriere, reti o altri sistemi antivalanga; i mezzi battipista.
Articolo 3 1. Per accedere ai contributi regionali di cui all'articolo 2, i comuni presentano domanda all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, corredata da:
a) deliberazione del Consiglio comunale concernente l'autorizzazione al Sindaco a presentare le richieste di finanziamento;
b) relazione tecnico-illustrativa degli impianti e strutture da acquisire;
c) relazione tecnica di stima, di cui al comma due dell'articolo 2;
d) dichiarazione di disponibilità del proprietario alla vendita, secondo il prezzo di stima, diminuito della eventuale percentuale di cui al comma due dell'articolo 2.
Articolo 4 1. La liquidazione dei contributi regionali di cui all'articolo 2 è effettuata in un unica soluzione alla stipulazione di regolare atto pubblico di compravendita purché risultino rispettate le condizioni generali di acquisto risultanti dalla domanda di contributo.
Articolo 5 1. I contributi regionali per il concorso nelle spese di esercizio, di cui alla lettera b7 del comma uno dell'articolo 1, sono concessi dalla Giunta regionale a favore dei comuni che comunque assicurino, mediante gestione diretta o con l'affidamento della gestione stessa a terzi, il funzionamento, durante la stagione invernale, degli impianti a fune di loro proprietà.
2. L'ammontare dei contributi di cui al comma uno, finalizzati al ripianamento di eventuali deficit di esercizio, non può eccedere il 90 percento del disavanzo nelle spese sostenute dal comune per assicurare la gestione degli impianti a fune di proprietà.
Articolo 6 1. I contributi regionale di cui all'articolo 5, sono concessi purché sussistano le seguenti condizioni:
a) che sia assicurato l'effettivo funzionamento degli impianti gestiti per un periodo non inferiore a trenta giorni nel corso dic ciascuna stagione invernale;
b) che sia assicurata la normale agibilità del bacino sciistico servito dagli impianti, mediante la battitura delle piste e la manutenzione delle medesime e della relativa segnaletica;
c) che le tariffe praticate al pubblico siano stabilite nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 7 1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 5, i comuni presentano domanda all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, allegando copia della documentazione consuntiva di entrata e di spesa relativa all'ultimo esercizio e, nel caso di gestione affidata a terzi, copia degli accordi regolanti la gestione stessa.
2. Le domande devono essere presentate non oltre 60 giorni dal termine di ciascun esercizio.
3. Le domande sono esaminate e istruite dagli uffici dell'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali; sulla base delle risultanze dell'istruttoria e degli altri eventuali accertamenti, che possono riguardare anche l'acquisizione di dati direttamente presso i terzi gestori, l'Assessore regionale del turismo, urbanistica e beni culturali formula proposte alla Giunta, che delibera in via definitiva.
Articolo 8 1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste ed autorizzate per l'anno 1992 in lire 500 milioni, graveranno sui capitoli di nuova istituzione indicati all'articolo 9, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede, per l'anno 1992, mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno 1992, concernente: Campo da golf (Interventi settoriali - Turismo - pinto D.4.2.7.).
3. A decorrere dall'anno 1993, alla rideterminazione delle spese previste per l'applicazione della presente legge, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".
Articolo 9 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:
a) variazioni in diminuzione:
cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" lire 500.000.000
b) variazioni in aumento:
programma regionale 2.1.1.0.1.
"Trasferimento fondi regionali agli enti locali"
codificazione 2.1.2.3.2.3.10.24.09
cap. 62565 (di nuova istituzione)
"Contributi ai comuni per l'acquisizione di impianti di trasporto a fune destinati all'attività sciistica.
Legge regionale lire 500.000.000
programma regionale 2.1.1.0.1.
"Trasferimento fondi regionali agli enti locali"
codificazione 2.1.2.3.2.3.10.24.09
cap. 62570 (di nuova istituzione)
"Contributi ai comuni nelle spese di esercizio degli impianti a fune destinati all'attività sciistica.
Articolo 10 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Sport e Beni Culturali, Voyat.
Voyat (UV)Questa legge approvata già nel mese di maggio è stata rinviata dal Presidente della Commissione di Coordinamento con delle osservazioni che concernono l'articolo 2 e l'articolo 5 dove si parla del contributo del 90 percento che è contro le direttive CEE. Abbiamo quindi presentato un 'emendamento all'articolo 2 che è sostitutivo ed è stato già visto in commissione un emendamento per un nuovo comma all'articolo 3 dove si presenta la non cumulabilità dei contributi previsti con altri previsti da leggi diverse.
Ho presentato anche un altro emendamento e mi scuso perché c'è stata una svista all'articolo 5 comma 2 dove si parla di contributi del 90 percento sul deficit e quindi è un emendamento che prevede la sostituzione dal "90 percento al 70 percento" e che se non dovessimo presentare questo emendamento, rischieremmo di farci rinviare nuovamente la legge.
Inoltre il 2° comma della lettera del Presidente della Commissione di Coordinamento dice che "si ritiene inoltre eccessiva la misura massima del 90 percento prevista per i contributi regionali finalizzati all'acquisto di impianto di trasporti a fune e al ripianamento del deficit", quindi questo è previsto sia per l'articolo 2 che per l'articolo 5.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Pascale.
Pascale (PSI) Io ricordo di aver presentato questa legge nel settembre 1990 approvata dal Consiglio nel maggio del 1992 e questo avvenne perché ci fu una lunga ed aspra discussione tra l'allora maggioranza e minoranza, prima in commissione e poi in Consiglio. Discussione accesa non tanto per la riduzione del contributo quanto sulla filosofia di fondo, se cioè, era opportuno che i comuni potessero acquistare la proprietà di questi piccoli impianti.
C'era quindi una posizione politica completamente diversa come lo dimostra anche il verbale della votazione: 18 favorevoli, 1 contrario e 14 astenuti, tutto il gruppo dell'U.V., Lanivi e Bich. Io mi aspettavo quindi che la maggioranza di oggi accogliesse l'occasione per ritirare il provvedimento o tantomeno modificarlo secondo le intenzioni di allora.
Ha pertanto, con mio piacere, cambiato idea e vorrei conoscerne il motivo.
PresidenteHa chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Sport e Beni Culturali, Voyat.
Voyat (UV) Effettivamente il 90 percento è sul disavanzo, non è l'ammontare del contributo che rimane il 70 percento già previsto dalla legge nell'articolo 2.
Pertanto viene ritirato l'emendamento e l'articolo 5 ha il solo emendamento della Giunta al comma 3°.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin.
Perrin (UV)Je crois qu'il faut donner une réponse à monsieur Pascale: politiquement il a raison de nous demander les motivations pour lesquelles alors nous avions fait une bataille contre ce projet de loi et maintenant que le Conseil régional l'a reproposé, la majorité, une partie de la majorité, qu'alors était à l'opposition, va la voter.
Il y avait une habitude que, je crois, nous devons maintenir dans ce Conseil, qui faisait que les lois qui étaient repoussées par le Président de la commission de coordination et reproposées au Conseil étaient votées à l'unanimité des conseillers.
C'était un problème de principe et donc c'est uniquement pour respecter cette ancienne tradition de ce Conseil que nous votons à faveur de ce projet de loi.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Sport e Beni Culturali, Voyat.
Voyat (UV) Esiste una diversità di vedute tra i funzionari e il sottoscritto, chiederei pertanto la sospensione di 5 minuti per verificare questo fatto.
Si dà atto che, su richiesta dell'Assessore al Turismo, Sport e Beni Culturali Voyat, la seduta è sospesa dalle ore 17,53 alle ore 17,58.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Sport e Beni Culturali, Voyat.
Voyat (UV) Abbiamo chiarito l'equivoco e pertanto do lettura dell'emendamento concordato:
Emendamento
1) Emendamento all'articolo 5, 2° comma:
"sostituire 90 percento con 75 percento".
Presidente Pongo in votazione l'emendamento:
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva.
PresidenteDo lettura e pongo in votazione l'emendamento relativo al comma uno dell'articolo 2 che viene sostituito dal seguente:
Emendamento 1. I contributi regionali per l'acquisto degli impianti di cui all'articolo 1, lettera a) sono concessi dalla Giunta regionale nella misura massima del 75 percento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo che non può comunque eccedere la somma di lire 500 milioni per ciascun comune.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento:
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione il 3° emendamento relativo all'articolo 5:
Emendamento all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:
3. I contributi di cui al comma uno non sono cumulabili con quelli di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come modificata ed integrata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste sciistiche.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento:
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva.
PresidentePongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva.
