Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3961 del 25 novembre 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3961/IX Disegno di legge: "Ulteriore modificazione dell'articolo 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, recante disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 62".

Presidente Do lettura del disegno di legge:

Articolo 1 1. Il primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, recante disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 62, è sostituito dal seguente:

"Ai concessionari, ad eccezione delle imprese operanti nel settore del trasporto a fune che non beneficiano dei contributi in conto esercizio di cui all'articolo 47 della suddetta legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, è fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semigratuiti o tessere di libera circolazione sulle linee da essi gestite".

Articolo 2 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Pascale.

Pascale (PSI) La legge regionale 15 luglio 1982 n. 32 nel disciplinare il vasto settore dei servizi di trasporto collettivo, tra i quali rientrano gli impianti di trasporto a fune, all'articolo 46 aveva fatto espresso divieto a tutte le società concessionarie di tali servizi di rilasciare biglietti gratuiti o agevolati.

L'articolo 94 aveva rimandato a future disposizioni il completamento della disciplina dei vari settori. In attesa di queste disposizioni, per diversi anni, le società operanti nei settori dei trasporti a fune, hanno continuato a rilasciare biglietti gratuiti o agevolati, spesso d'intesa o su sollecitazione della stessa Amministrazione regionale. Si cita a caso dei maestri di sci, delle guide alpine, eccetera.

Tutto ciò però in aperta violazione della normativa sancita della legge 32.

L'anno scorso con legge 6 settembre 1991 n. 62 la Regione ha disciplinato il rilascio dei biglietti gratuiti e le agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto collettivo tralasciando però il settore del trasporto a fune.

Con questo disegno di legge viene disciplinato anche quest'ultimo settore. Nel testo presentato dalla Giunta regionale era stata prevista una meticolosa disciplina di autorizzazione pubblica per tali sconti: richiesta dettagliata e motivata delle società, istruttoria da parte dell'ufficio competente, autorizzazione da parte della Giunta regionale con atto deliberativo e conseguente approvazione da parte della commissione di Coordinamento.

Una procedura lunga e macchinosa che comporterebbe un notevole dispendio di carta e di energia umana.

Alla luce di tali considerazioni, la IV Commissione consiliare all'unanimità, ed in intesa con l'associazione impianti a fune, ha redatto un nuovo testo nel quale viene semplicemente modificato l'articolo 46 della legge 32 in modo da lasciare piena autonomia in merito alle società funiviarie, sia per non gravare ulteriormente gli apparati burocratici della Regione, sia perché al di là delle intese che comunque vengono fatte con l'Amministrazione regionale per determinate categorie, si ritiene opportuno lasciare alle società ampia discrezionalità e snellezza nel decidere le strategie promozionali e commerciali delle loro aziende.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo insieme.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente La seduta è tolta.