Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3804 del 7 ottobre 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3804/IX Disegno di legge: "Interventi a favore delle imprese industriali per l'installazione di impianti idonei ad evitare l'inquinamento ambientale".

Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Agnesod, ne ha facoltà.

Agnesod (UV) Il presente disegno di legge predispone una serie di disposizioni, dirette a ridurre l'inquinamento ambientale attraverso la concessione di contributi alle imprese.

Il senso di questo intervento, come già evidenziato dalla relazione allegata al disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale, è quello di salvaguardare il territorio della nostra Regione da problemi ambientali e di inquinamento, senza nel contempo gravare troppo con costi ed oneri che inciderebbero negativamente sui bilanci delle aziende, con possibili conseguenze sulla competitività delle stesse e ripercussioni sugli investimenti e l'occupazione.

L'articolo 2, primo comma, stabilisce la misura massima del contributo, che è del 30 percento della spesa ammessa, cioè del costo reale dell'investimento, ed individua un limite minimo di spesa in lire 100 milioni per ogni intervento. Il limite minimo è stato introdotto per evitare una eccessiva frammentazione degli interventi, che potrebbe vanificare la bontà e la validità degli stessi. Tale limite viene aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con apposito provvedimento sulla base della variazione dell'indice generale del costo di costruzione dei capannoni accertata dall'Istat. Sono ammesse a contributo anche le spese sostenute nei 18 mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge, nonché gli investimenti effettuati mediante locazione finanziaria, limitatamente all'importo relativo al valore reale del bene, con esclusione degli oneri finanziari.

L'esame delle domande viene svolto da una apposita commissione tecnico consultiva, nominata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, la quale dovrà fornire il proprio parere alla Giunta stessa, che con propria deliberazione provvederà alla concessione dei contributi. Le modalità per la liquidazione del contributo e la documentazione da allegare alle domande sono determinate con provvedimento della Giunta regionale.

L'impresa che richiede questo intervento regionale deve sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata, a non alienare o cedere i beni che formano oggetto di finanziamento, per un periodo di dieci anni, a meno che, secondo quanto previsto dall'articolo 5, non venga autorizzata dall'Assessorato regionale competente. In tal caso dovrà provvedere entro trenta giorni a restituire l'intero ammontare del contributo, maggiorato degli interessi. È prevista la revoca del contributo in caso di mancato rispetto degli impegni assunti da parte delle imprese, ed inoltre per violazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 è prevista una sanzione amministrativa.

I contributi previsti dal disegno di legge che stiamo esaminando, non sono cumulabili ovviamente con contributi previsti da altre leggi per gli stessi interventi.

Non entro nel merito della parte finanziaria, la cui analisi compete alla apposita commissione.

Preavviso che in commissione si è concordato di fissare un tetto massimo sull'ammontare del contributo e che l'Assessore presenterà a questo riguardo un emendamento.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato Mafrica, ne ha facoltà.

Mafrica (PCI-PDS) Questo disegno di legge si inserisce in un pacchetto di iniziative volte a sostenere le attività industriali. Come è noto a tutti, da alcuni anni ci sono difficoltà crescenti nella industria, in particolare ancora in questi giorni sono cresciute le difficoltà per l'andamento dell'economia e per l'andamento dell'interscambio fra le monete, quindi è opportuno che la Regione sostenga per quanto possibile le iniziative industriali con provvedimenti aventi la capacità di migliorare la competitività delle imprese.

Questo è un primo provvedimento, ha il compito di aiutare le im-prese ad evitare l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e da rumore.

Come i consiglieri sanno, le normative comunitarie e le normative nazionali sono progressivamente più restrittive e un po' tutte le imprese, per tener dietro alle disposizioni esistenti, sono obbligate a fare interventi costosi contro l'inquinamento industriale.

La presente proposta di legge ha, appunto, lo scopo di intervenire con contributi finalizzati che migliorino le capacità lavorative delle imprese ed il loro adeguamento alle norme esistenti, o che verranno man mano predisposte.

Nella discussione in commissione, come ha ricordato il Consigliere Agnesod, si è concordato di stabilire comunque un tetto massimo del contributo in lire 500 milioni e in questo senso presento un emendamento alla Presidenza del Consiglio.

Presidente Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Chiofalo, ne ha facoltà.

Chiofalo (DC) Certamente noi su questo disegno di legge non possiamo che votare favorevole, anche perché avevo perso qualche giorno nel preparare una discreta relazione che ha letto bene il collega Agnesod, in parte, e questo mi fa piacere, perché vengono assegnati prima i disegni di legge, con successive relazioni, e dopo vengono depennate. Ma non fa niente.

È un buon disegno di legge, come ha detto prima l'Assessore competente, per incentivare le industrie a fare questi lavori di risanamento, cosa alla quale teniamo tutti quanti per migliorare la qualità della vita.

Dichiaro il nostro voto favorevole al disegno di legge.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 (Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a ridurre l'inquinamento ambientale attraverso interventi a favore delle imprese industriali che installino impianti, collegati alla produzione, destinati alla depurazione delle acque, dell'aria o adottino tecniche e dispositivi atti alla riduzione del rumore ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 28

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva.

Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2 (Carattere dei contributi)

1. Possono essere concessi, per gli investimenti di cui all'articolo 1, che comportino una spesa superiore a lire 100 milioni per ogni intervento, contributi in conto capitale nella misura del 30 percento della spesa riconosciuta ammissibile. Il limite minimo di spesa viene aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento, sulla base della variazione dell'indice generale del costo di costruzione dei capannoni accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. Gli investimenti realizzati mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammessi a fruire del contributo in conto capitale limitatamente all'importo relativo al valore del bene, con esclusione degli oneri finanziari.

3. Sono ammesse a contributo anche le spese sostenute nei diciotto mesi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi possono essere erogati anche per stati di avanzamento.

All'articolo 2, al primo comma, vi è un emendamento dell'Asses-sore Mafrica che recita:

Emendamento Il primo comma dell'articolo 2 è così sostituito:

1. Possono essere concessi, per gli investimenti di cui all'articolo 1, che comportino una spesa superiore a lire 100 milioni per ogni intervento, contributi in conto capitale nella misura del 30 percento della spesa riconosciuta ammissibile con un massimo di contributo di lire 500 milioni. Il limite minimo di spesa viene aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento, sulla base della variazione dell'indice generale del costo di costruzione dei capannoni accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2 (Carattere dei contributi)

1. Possono essere concessi, per gli investimenti di cui all'articolo 1, che comportino una spesa superiore a lire 100 milioni per ogni intervento, contributi in conto capitale nella misura del 30 percento della spesa riconosciuta ammissibile con un massimo di contributo di lire 500 milioni. Il limite minimo di spesa viene aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento, sulla base della variazione dell'indice generale del costo di costruzione dei capannoni accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. Gli investimenti realizzati mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammessi a fruire del contributo in conto capitale limitatamente all'importo relativo al valore del bene, con esclusione degli oneri finanziari.

3. Sono ammesse a contributo anche le spese sostenute nei diciotto mesi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi possono essere erogati anche per stati di avanzamento.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva.

Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 (Procedure)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 4. La Giunta regionale provvede altresì alla revoca dei contributi per la violazione di cui al comma uno dell'articolo 6.

2. Le domande devono essere presentate al Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, che provvede, con la collaborazione della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 4, all'espletamento dell'istruttoria.

3. Il Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regio-nale dell'industria, commercio e artigianato può avvalersi, per l'istrut-toria delle domande di contributo, anche di tecnici competenti per mate-ria, appositamente nominati con provvedimento della Giunta regionale.

4. Le modalità per la liquidazione del contributo e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande sono determinate con provvedimento della Giunta regionale.

5. L'impresa richiedente i contributi previsti dalla presente legge deve sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni che formano oggetto di finanziamento, separatamente dall'azienda, per il periodo di dieci anni.

Pongo in votazione l'articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva.

Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4 (Commissione tecnico-consultiva)

1. Per l'esame delle domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge è istituita una commissione tecnico-consultiva, nominata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, incaricata di fornire il proprio parere alla Giunta regionale.

2. La Commissione tecnico-consultiva è così costituita:

a) dall'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato o, in sua assenza, dal dirigente del Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, il quale funge da presidente della commissione;

b) da un ingegnere, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall'Assessore;

c) da un funzionario, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale, designato dall'Assessore;

d) da un funzionario, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti, designato dall'Assessore;

e) dal capo del Servizio valutazione e controllo investimenti dell'As-sessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

3. I compiti di segreteria della commissione sono assicurati da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

Pongo in votazione l'articolo 4.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva.

Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5 (Alienazione, mutamento di destinazione o sostituzione degli impianti)

1. Qualora l'impresa beneficiaria del contributo intenda alienare o mutare destinazione degli impianti finanziati, deve ottenere, tramite apposita istanza, la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato e deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione dell'autorizzazione, a restituire l'intero ammontare del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.

2. L'eventuale sostituzione di impianti finanziati dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

Pongo in votazione l'articolo 5.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva.

Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6 (Revoca dei contributi)

1. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi del comma cinque dell'articolo 3 comporta la revoca del beneficio concesso.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di trenta giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma uno dell'articolo 5.

Pongo in votazione l'articolo 6.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva.

Do lettura dell'articolo 7

Articolo 7 (Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione di cui al comma uno dell'articolo 6, è applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 20.000.000.

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati al capitolo 07700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

Pongo in votazione l'articolo 7.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva.

Do lettura dell'articolo 8:

Articolo 8 (Non cumulabilità dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi previsti da altre leggi per gli stessi interventi.

Pongo in votazione l'articolo 8.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva.

Do lettura dell'articolo 9:

Articolo 9 (Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 2.000 milioni per l'anno 1992, graverà sull'istituendo capitolo 46945 del bilancio per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento", a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio 1992 relativo agli interventi per favorire l'installazione, negli stabilimenti industriali, di impianti antinquinamento ambientale (Area tutela dell'ambiente e valorizzazione territorio - tutela e protezione dell'ambiente - codice: C.1.3.). Su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 1.000 milioni.

3. Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Pongo in votazione l'articolo 9.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva.

Do lettura dell'articolo 10:

Articolo 10 (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 2.000.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.09. codificazione 2.2.2.4.3.3.10.28.05. cap. 46945 (di nuova istituzione) "Contributi in conto capitale alle imprese industriali per l'installazione di impianti antinquinamento. Legge regionale n. "

lire 2.000.000.000.

Pongo in votazione l'articolo 10.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva.