Oggetto del Consiglio n. 3802 del 7 ottobre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3802/IX Disegno di legge: "Rifinanziamento della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65: Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati".
Presidente Il relatore, Consigliere Perrin, ha chiesto di parlare, ne ha facoltà.
Perrin (UV) La loi régionale n. 65/87 portant Initiatives pour l'aménagement et l'entretien des pelouses publiques et pour la gestion des surfaces et des parcours équipés, a été modifiée par la loi régionale n. 7 du 27 mars 1991. Celle-ci a ajouté de nouvelles compétences exercées par l'Assessorat de l'Agriculture, des Forêts et des Ressources Naturelles. En effet à l'article premier de la loi n. 7 on prévoit également la réhabilitation d'espaces naturels ou habités ayant fait l'objet de dégradation à la suite d'interventions infra-structurelles, d'activités industrielles désaffectées, ou la récupération de tout autres espaces susceptibles d'être reverdis ou boisés par engazonnement, plantation et ouvrages collatéraux.
De plus, l'article 2 a prévu aussi la réhabilitation d'espaces naturels ou habités, ayant fait l'objet de dégradation à la suite des interventions visées au 3ème alinéa de l'article premier de la loi susdite. Ces interventions de réhabilitation concernent notamment les zones dont la région valdôtaine est propriétaire ou co-propriétaire, et des zones qui sont de propriété des établissements publics qui en font demande.
Depuis 1987 et après la modification de la loi 65 plusieurs oeuvres ont été exécutées d'après ces deux lois et des requêtes parviennent nombreuses de la part des collectivités locales.
Le fonds prévu dans le budget pour l'année 1992 n'est donc pas suffisant à couvrir toutes ces requêtes d'intervention; le dessein de loi en question prévoit une augmentation de 1 milliard sur le chapitre compétent, c'est-à-dire le chapitre 39660 du budget 1992, afin de donner cours aux oeuvres prévues pour cette année.
Ce milliard serait ainsi reparti: 350 millions pour la réalisation et le complètement d'aires vertes permanentes, situées auprès d'infrastructures ou de bâtiments publics, 250 millions pour la réalisation d'interventions pour la récupération et la réhabilitation d'aires naturelles anthropisées, notamment pour des pistes forestières, des zones industrielles etc, et l'aménagement des talus, la mise en terre d'arbres le long les routes.
D'autres 50 millions pour la réalisation des parcours de la santé, et enfin 350 millions pour la réalisation, le complètement et l'aménagement extraordinaire d'aires, de parcs de pique-nique.
Il y a en effet pour cette dernière partie des requêtes qui sont parvenues des communes de Brusson, Gressoney-La-Trinité, La Thuile, Rhêmes-Notre-Dames, Valsavarenche et Valtournenche, qui attendent d'être réalisées.
Le milliard est prélevé sur le fonds global prévu ad hoc lors de la formation du budget 1992. Je crois que, s'agissant d'oeuvres concernant l'environnement, l'amélioration de notre territoire, il est utile et urgent d'approuver ce dessein de loi.
Presidente È aperta la discussione generale. Nessuno chiede la parola?
Ha chiesto di parlare l'Assessore al Bilancio e Finanze Lavoyer, ne ha facoltà.
Lavoyer (ADP) Il comma IV dell'articolo 1 viene così modificato: "A decorrere dall'anno 1993 gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 10 agosto 1987 n. 65, come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 7, saranno determinati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90".
Presidente Dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 (Finalità)
1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, "Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati" - come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 7, è autorizzata per l'anno 1992 l'ulteriore spesa di L. 1.000.000.000.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul Capitolo 39660 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.
3. Alla copertura della spesa di L. 1.000.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato "Tutela ambiente e valorizzazione territorio" - C. 2.5. Recupero del verde e del territorio degradato.
4. A decorrere dall'anno 1993 gli oneri derivanti dall' applicazione della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, saranno determinati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90
All'articolo 1, quarto comma, è stato presentato un emendamento dall'Assessore Lavoyer, di cui do lettura:
Emendamento 4. A decorrere dall'anno 1993 gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 7, saranno determinati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Perrin, ne ha facoltà.
Perrin (UV) Je demande une explication à M. l'Assesseur aux finances. Probablement plus que "il comma IV è così modificato", il faut dire qu'on ajoute un troisième alinéa.
Presidente Probabilmente nella distribuzione degli atti manca un pezzo del-l'articolo 1, che va aggiunto al punto 3, che può dare piena razio-nalità all'emendamento. Adesso il Segretario è andato a cercarlo.
Proporrei di rinviare a domani questo punto, non c'è altra possibilità, in modo che possa essere reperito il comma IV.
Allora, l'articolo 1, punto 3, termina con: "4. A decorrere dall'anno 1993 gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 7, saranno determinati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90". Quindi le prime tre righe della pagina successiva sono sostituite e cadono nell'articolato, mentre va aggiunto l'emendamento presentato dall'Assessore Lavoyer.
Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:
Articolo 1 (Finalità)
1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, "Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati" - come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 7, è autorizzata per l'anno 1992 l'ulteriore spesa di L. 1.000.000.000.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul Capitolo 39660 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.
3. Alla copertura della spesa di L. 1.000.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato "Tutela ambiente e valorizzazione territorio" - C. 2.5. Recupero del verde e del territorio degradato.
4. A decorrere dall'anno 1993 gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 7, saranno determinati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 8 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva.
Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 (Variazione al bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992, sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
In diminuzione
Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento".
L. 1.000.000.000=
In aumento
Cap. 39660 "Spese per interventi di insediamento e cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati".
L. 1.000.000.000=
Pongo in votazione l'articolo 2
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 8 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione il complesso della legge.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 7 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Limonet, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva.
