Oggetto del Consiglio n. 3670 del 17 luglio 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3670/IX Proposta di legge regionale: "Modificazioni alla legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6 concernente: Costituzione di una societą per la costruzione e l'esercizio in concessione dei gasdotti comunali e/o consortili nel territorio della Regione Valle d'Aosta".
Presidente Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Martin.
Emendamento All'articolo 1 dopo il punto b) aggiungere il punto c) "diploma di laurea".
Presidente Pongo in votazione l'emendamento:
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 22
Favorevoli: 22
Astenuti: 4 (Beneforti, Laničce, Limonet e Trione)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Limonet:
Emendamento All'articolo 1 comma 3 sostituire le lettere a) e b) e il relativo testo con il seguente:
a) avere maturato o svolto, per almeno 3 anni, esperienze professionali che richiedano l'iscrizione in appositi albi o di insegnamento di ruolo, in scuole dalla media superiore all'universitą, rispettivamente in attivitą o materie economiche, aziendali, giuridiche, finanziarie o tecniche;
b) avere maturato, per almeno 3 anni, esperienze amministrative, direttive o di controllo presso societą di capitali con capitale sociale non inferiore a Lire 1.000.000.000 e con un fatturato non inferiore a Lire 5.000.000.000.000;
c) avere maturato, per almeno 5 anni, esperienze amministrative, direttive o di controllo in regioni oppure in comuni o in Enti pubblici di rilevanza nazionale.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 21
Favorevoli: 4
Contrari: 21
Astenuti: 1 (Milanesio)
Il Consiglio non approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1 emendato:
Articolo 1 1. Dopo il comma due dell'articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6 (Costituzione di una societą per la costruzione e l'esercizio in concessione dei gasdotti comunale e/o consortili nel territorio della Regione valle d'Aosta), č aggiunto il seguente comma tre:
"3. I membri nominati dalla Regione nel Consiglio di amministrazione devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o direzione di societą per azioni o di enti pubblici;
b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di societą con pił di dieci addetti, operanti nel campo dell'Industria o dei servizi o dell'agricoltura o del commercio;
c) diploma di laurea."
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 22
Favorevoli: 22
Astenuti: 4 (Beneforti, Laničce, Limonet e Trione)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2 emendato:
Articolo 2 1. Dopo il comma quattro dell'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6, č aggiunto il seguente comma cinque:
5. I Sindaci effettivi e supplenti nominati dalla Regione devono avere i seguenti requisiti: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti."
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 22
Favorevoli: 22
Astenuti: 4 (Beneforti, Laničce, Limonet e Trione)
Il Consiglio approva.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo insieme.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 22
Favorevoli: 22
Astenuti: 4 (Beneforti, Laničce, Limonet e Trione)
Il Consiglio approva.