Oggetto del Consiglio n. 3576 del 8 luglio 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3576/IX Disegno di legge: "Interventi finanziari della Regione per case di riposo convenzionate per anziani ed inabili"
Presidente Prima di dare la parola al relatore, anzi alla relatrice, comunico che discutiamo sul nuovo testo della V Commissione, che viene distribuito testè ai colleghi consiglieri.
Questo testo comprende gli emendamenti indicati dalla II Commissione.
Ha chiesto la parola la Consigliera Monami, ne ha facoltà.
Monami (PCI-PDS) L'approvazione di questo disegno di legge, consentirà all'Amministrazione regionale di erogare contributi ad istituzioni private e enti morali che gestiscono case di riposo per anziani e per inabili.
Questa legge si rendeva necessaria per due motivi fondamentali: in primo luogo perché la precedente analoga legge era giunta alla sua scadenza triennale e quindi andava modificata.
L'innovazione fondamentale infatti, la più importante di questo articolato, consente, oltre all'erogazione di contributi per spese di gestione, per l'adeguamento delle attrezzature e per la manutenzione straordinaria delle strutture, anche, e questa è la novità, l'erogazione di contributi per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento degli immobili che ospitano appunto anziani ed inabili. Sono diversi anni che le istituzioni private e questi enti morali gestiscono, in regime di convenzione con l'Amministrazione regionale, queste strutture e, soltanto in questi ultimi tempi, ci si è resi conto che andavano ristrutturati gli stessi immobili, riattati ed in alcuni casi proprio modificati, soprattutto là dove si devono ancora abbattere le barriere per consentire a questi ospiti di vivere decentemente.
Per quanto attiene la quantità dei contributi relativi alle ristrutturazioni, sono uguali agli stessi contributi di cui godono i comuni per analoghi motivi, cioè per ristrutturare le strutture di loro proprietà, che ospitano appunto anziani ed inabili.
Il nuovo testo di legge recepisce, come diceva il Presidente del Consiglio, emendamenti apportati dalla 2a Commissione per quanto riguarda la parte finanziaria e recepisce altresì indicazioni pervenute dall'ufficio legislativo.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Cout, ne ha facoltà.
Cout (PCI-PDS) Solo per dire che il testo, presentato ai consiglieri regionali in questo momento, è solo una stesura un po' più leggibile della legge.
Infatti viene definita, in un modo migliore, la tipologia degli interventi al punto a), b) e c) per ciò che riguarda le spese di gestione, l'adeguamento delle attrezzature e la costruzione, ristrutturazione e adeguamento degli immobili. Vorrei solo ricordare che questa legge non è più triennale come la precedente.
Gli oneri per gli anni successivi saranno quindi determinati con legge di bilancio. Diciamo che questa legge viene applicata alle case di riposo operanti in Valle e funzionanti alla data, questo è molto importante da ricordarsi, di entrata in vigore della stessa.
Sono nove case di riposo, di cui tre già convenzionate con la Regione. Infatti uno dei presupposti per ottenere i contributi sarà proprio la stipulazione di una convenzione con la Regione.
Ne consegue che, dall'anno successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, cioè dal prossimo anno, le convenzioni dovranno essere riviste.
Ecco, mi sembra che siano queste le cose più importanti da ricordare, per quanto riguarda il testo di legge.
Per ciò che riguarda le spese di gestione, possiamo aggiungere che è stato tolto il principio della copertura del disavanzo d'amministrazione e la determinazione del contributo sarà rimandato alla convenzione. Tra l'altro esistono delle convenzioni già firmate, delle quali occorre tenere conto. Per le altre tipologie di intervento, la legge indica dei criteri precisi per l'erogazione di contributi.
Volevo aggiungere, per ciò che riguarda la parte finanziaria, che è stato aumentato lo stanziamento del capitolo 61720, cioè la spesa per l'attrezzatura e la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento immobili, da 150.000.000 a 1.000.000.000. Ecco, questo in relazione agli interventi da predisporre e all'esiguità della somma che inizialmente era prevista.
Posso dire che a proposito, ci sono già richieste delle tre case che sono convenzionate, una per 650.000.000, una per 700.000.000 e una per 500.000.000.
Questa è la ragione per cui è stato chiesto di aumentare lo stanziamento.
Presidente Passiamo all'esame dell'articolato.
Esaminiamo quindi il nuovo testo formulato dalla V Commissione.
Presidente Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione Valle d'Aosta concede contributi alle istituzioni private ed agli enti morali che gestiscono case di riposo per anziani ed inabili operanti in Valle d'Aosta e regolarmente funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 (Convenzioni)
1. Per poter richiedere i contributi, i soggetti di cui all'articolo 1 devono stipulare con la Regione Valle d'Aosta convenzioni, approvate dal Consiglio regionale, nelle quali si prevede:
a) l'adozione di adeguati modelli assistenziali;
b) l'indicazione delle modalità di ammissione e di dimissione degli ospiti;
c) l'indicazione del contratto con cui è regolamentato il rapporto di lavoro del personale dipendente;
d) le forme di partecipazione alle spese di ospitalità da parte degli assistiti e loro familiari;
e) le forme di controllo da parte dell'Amministrazione regionale.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 (Tipologia dei contributi e presentazione delle domande)
1. I contributi riguardano sia le spese di gestione sia quelle in conto capitale per l'adeguamento delle attrezzature, nonché per la costruzione, la ristrutturazione o l'adeguamento degli immobili.
2. Le domande di contributo sono presentate al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale e sono sottoscritte dal rappresentante pro tempore a ciò debitamente autorizzato.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 (Disciplina della concessione dei contributi per le spese di gestione)
1. I contributi nelle spese di gestione annuale sono concessi, sulla base delle convenzioni stipulate con le case di riposo, previa presentazione di regolari bilanci preventivi e salvo conguagli da determinarsi dietro presentazione di regolari bilanci consuntivi.
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma uno sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui i contributi si riferiscono e devono essere corredate della seguente documentazione:
a) bilancio preventivo;
b) relazione del consiglio di amministrazione.
3. L'Ispettorato per l'attuazione dei piani e programmi regionali per l'assistenza e i servizi sociali del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali è responsabile del procedimento e si avvale, per l'istruttoria, della collaborazione dell'Ufficio economico finanziario dello stesso Servizio.
4. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione delle domande di contributo è adottato dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui i contributi si riferiscono, i beneficiari sono tenuti a presentare il bilancio consuntivo ai fini della determinazione, da parte della Giunta regionale, dei conguagli di cui al comma uno.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5 (Disciplina della concessione dei contributi in conto capitale per l'adeguamento delle attrezzature)
1. I contributi in conto capitale per le spese relative all'adeguamento delle attrezzature possono essere concessi, su presentazione di apposita domanda corredata di preventivi di spesa di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda stessa, nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. L'intervento della Regione è limitato al finanziamento delle attrezzature indispensabili per un'adeguata assistenza degli ospiti.
3. L'Ispettorato per l'attuazione dei piani e programmi regionali per l'assistenza e i servizi sociali è responsabile del procedimento; la Giunta regionale provvede ad adottare il provvedimento di accoglimento o reiezione delle domande di contributo entro novanta giorni dalla presentazione di queste ultime.
4. La liquidazione del contributo avviene previa presentazione di regolare documentazione della spesa sostenuta.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 (Disciplina della concessione di contributi per la costruzione, la ristrutturazione o l'adeguamento, degli immobili)
1. I contributi per la costruzione, la ristrutturazione o l'adeguamento degli immobili possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile; nella tipologia delle spese ammissibili rientrano anche quelle relative alla progettazione degli interventi e all'acquisizione dell'area.
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma uno devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui i contributi si riferiscono, corredata della seguente documentazione:
a) progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati e della stima del costo dell'opera;
b) concessione edilizia;
c) atto comprovante la proprietà o la disponibilità almeno ventennale dell'area su cui sorgerà l'immobile e/o del fabbricato;
d) indicazione dimostrativa dei mezzi finanziari con i quali i richiedenti intendono far fronte alla quota di spesa a loro carico;
e) convenzione con la Regione.
3. L'Ufficio progetti e lavori del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali è responsabile del procedimento; la Giunta regionale provvede ad adottare il provvedimento di accoglimento o di reiezione delle domande entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse.
4. I contributi sono liquidati con successive deliberazioni della Giunta regionale, secondo le modalità sottoelencate:
a) 20 percento su presentazione della dichiarazione di inizio lavori rilasciata dal direttore dei lavori e della relativa documentazione di spesa;
b) 50 percento alla presentazione del primo stato di avanzamento dei lavori corredato dal progetto esecutivo dell'intervento e relativa documentazione di spesa;
c) 20 percento su presentazione del secondo stato di avanzamento dei lavori corredato della relativa documentazione di spesa;
d) 10 percento su presentazione del certificato di abitabilità e/o agibilità dell'immobile, nel caso di nuove costruzioni e della dichiarazione di fine lavori sottoscritta dal direttore dei lavori negli altri casi, nonché dalla relativa documentazione di spesa.
5. Tutta la documentazione da presentare ai sensi dei commi due e quattro deve essere prodotta in originale o in copia conforme.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) Questo articolo introduce una novità rispetto alla precedente normativa ed è il contributo della Regione sulla costruzione di immobili per l'uso previsto dalla legge.
E' probabilmente anche opportuno prevedere un contributo della Regione per questo tipo di costruzioni. Quello che secondo me non è accettabile è l'ammontare del contributo.
Andare a prevedere un contributo del 90 percento, oltretutto senza prevedere nessun tetto massimo di spesa, è fortemente penalizzante per la pubblica amministrazione, nel senso che con il 90 percento, in pratica, viene pagato praticamente tutto dall'Amministrazione.
Questo non è responsabilizzante rispetto a chi assume l'iniziativa, perché la quota che deve pagare è molto bassa e chiaramente l'onere per l'Amministrazione regionale è molto pesante. Non è l'unico caso questo, nella nostra legislazione regionale, in cui si prevedono contributi in questa percentuale.
Credo però che estendere ulteriormente questo tipo di quote sia sbagliato, perché va nel senso di deresponsabilizzare quelle che invece devono essere delle iniziative a livello di privati, a livello di associazioni, a livello di enti morali, che hanno sempre avuto e devono avere la capacità di autofinanziarsi.
Quindi su questo articolo mi astengo, perché non condivido la percentuale del 90 percento.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.
Esito della votazione:
Presenti: 32
Votanti: 32
Favorevoli: 31
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 (Verifiche e collaudi)
1. La Regione Valle d'Aosta può far effettuare, in qualsiasi momento, da propri tecnici o da tecnici appositamente incaricati dall'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, con spese a carico del richiedente ed ammissibili a contributo, verifiche o collaudi delle opere o di parte di esse allo scopo di accertarne la perfetta funzionalità, lo stato di manutenzione ed il rispetto della destinazione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8 (Vincoli)
1. Le opere e le attrezzature incentivate ai sensi della presente legge non devono essere destinate ad altro uso per un periodo di venti anni decorrenti dall'ultimo contributo percepito.
2. L'Assessorato della sanità ed assistenza sociale esercita la necessaria vigilanza.
3. I beneficiari che contravvengono a quanto stabilito dal comma uno devono restituire i contributi ricevuti, maggiorati degli interessi legali computati per tutto il periodo durante il quale hanno beneficiato delle provvidenze.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 9:
Articolo 9 (Disposizione transitoria)
1. Le convenzioni esistenti, che regolano i rapporti fra la Regione Valle d'Aosta e i soggetti di cui all'articolo 1 continuano a spiegare i loro effetti sino alla fine dell'anno di entrata in vigore della presente legge e possono essere finanziate con i fondi in essa previsti.
2. Per l'anno 1992, i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui al comma due dell'articolo 4 e al comma due dell'articolo 6 sono fissati al 30 settembre.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10 (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 4.600.000.000, che grava per lire 3.600.000.000 sul capitolo 61700 e per lire 1.000.000.000 sul capitolo 61720 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede:
a) quanto a lire 3.600.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso ( Tutela, assistenza e promozione sociale - Interventi per gestione case di riposo -E.6.)
b) quanto a lire 150.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso ( Tutela, assistenza e promozione sociale - Adeguamento attrezzature case di riposo convenzionate -E.8.)
c) quanto a lire 850.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 58480 "Contributi ai comuni nelle spese di investimento per gli asili nido" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.
3. A decorrere dall'anno 1993 gli oneri saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Esito della votazione:
Presenti votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 11:
Articolo 11 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
- capitolo 58480 "Contributi ai comuni nelle spese di investimento per gli asili nido"
competenza lire 850.000.000
cassa lire 850.000.000
- capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
competenza lire 3.600.000.000
- capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
competenza lire 150.000.000
cassa lire 150.000.000
- capitolo 69440 "Fondo di riserva di cassa"
cassa lire 3.600.000.000
totale in diminuzione:
competenza lire 4.600.000.000
cassa lire 4.600.000.000
b) in aumento, sia in termini di competenza che di cassa:
- capitolo 61700, che assume la denominazione "Contributi nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili. Legge regionale n. "
lire 3.600.000.000
- capitolo 61720, che assume la denominazione "Contributi nelle spese per l'adeguamento delle attrezzature, nonché per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento degli immobili di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili. Legge regionale n. "
lire 1.000.000.000
totale in aumento, sia in termini di competenza che di cassa
lire 4.600.000.000
Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 12
Articolo 12 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti: 33
Votanti: 32
Favorevoli: 32
Astenuti: 1 (Riccarand).
Il Consiglio approva pertanto il disegno di legge n. 414.
