Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3529 del 30 giugno 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3529/IX Disegno di legge: "Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere".

Presidente Ha chiesto di illustrare il disegno di legge la Consigliera Monami, ne ha facoltà.

Monami (PCI-PDS) Lo scopo di questo disegno di legge è quello di autorizzare il prelievo di lire 1.000.000.000 dal capitolo 69020 fondo globale per finanziamento di spese e investimento e destinare tale cifra a nuovi acquisti e a eventuali sostituzioni di attrezzature tecniche e biomediche da destinare alle varie strutture sanitarie presenti nella nostra regione secondo una scelta operata dalla Giunta regionale che è annuale e che anche quest'anno dovrà essere presentata.

Questa legge si è resa necessaria in quanto le regioni a statuto speciale sono state escluse dal riparto del fondo sanitario regionale in ottemperanza alla legge 38 del 28 gennaio 1990.

Presidente Sul disegno di legge n. 406 dichiaro aperta la discussione generale. Ricordo che si discute sul nuovo testo predisposto dalla V Commissione consiliare permanente. Se non vi sono richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 (Finalità)

1. La regione interviene finanziariamente per l'acquisto di nuove attrezzature tecniche e biomediche da destinare ai presidi sanitari esistenti nel territorio regionale e per la sostituzione e l'integrazione delle attrezzature già in dotazione ai presidi medesimi.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2 (Procedure)

1. La Giunta regionale individua annualmente, con propria deliberazione, le nuove attrezzature da acquistare e le sostituzioni ed integrazioni di attrezzature esistenti da operare.

2. Agli acquisti delle nuove attrezzature individuate con le modalità di cui al comma uno, provvede direttamente la Giunta regionale che, a tal fine, è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione necessario.

3. Alle sostituzioni ed interrogazioni di attrezzature esistenti, individuate con le modalità di cui al comma uno, provvede l'Unità sanitaria locale, previo finanziamento regionale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 1.000.000.000.

2. L'onere di cui al comma uno graverà sul capitolo 60440 "Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso (Area "Tutela, assistenza e promozione sociale" - settore "Risonanza magnetica e adeguamento tecnologico strutture sanitarie - E. 3. ).

4. A decorrere dal 1993 l'onere della presente legge sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

PresidentePongo in votazione l'articolo 3:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4 (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 1.000.000.000;

b) in aumento:

cap. 60440 "Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie"

lire 1.000.000.000.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 5 relativa all'urgenza:

Articolo 5 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'ar-ticolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto.

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità