Oggetto del Consiglio n. 3520 del 30 giugno 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3520/IX Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale, della legge regionale: "Spese per la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche".
Presidente Ha chiesto di illustrare la proposta l'Assessore delle Finanze Lavoyer, ne ha facoltà.
Lavoyer (ADP) Non ho niente da aggiungere rispetto a quanto già allegato al deliberato, si tratta di una riapprovazione in base all'articolo 31 dello Statuto Speciale.
Presidente Se nessuno chiede la parola si passa alla votazione degli articoli.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1 (Finalità)
1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutte le misure amministrative e finanziarie idonee alla costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche al fine di creare un centro unico di smistamento delle informazioni per tutti gli enti coinvolti che usano dati anagrafici.
2. La costituzione dell'anagrafe regionale, prevista nell'arco di un triennio, si articola nelle seguenti fasi:
a) progettazione del sistema;
b) sviluppo e avviamento sperimentazione;
c) estensione del sistema.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2 (Progettazione del sistema)
1. Per progettazione del sistema si intende la realizzazione di un progetto tecnico esecutivo dell'iniziativa, comprendente l'analisi di dettaglio delle funzionalità che andranno a comporre la struttura del progetto, l'individuazione degli strumenti tecnologici da usare, il loro dimensionamento in funzione dei carichi di lavoro; alla progettazione seguiranno la realizzazione di un modello in scala ridotta del sistema finale (prototipo) ed, infine, la scelta tecnica degli enti da coinvolgere nella sperimentazione del sistema.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PresidenteDo lettura dell'articolo 3.
Articolo 3 (Avviamento, sviluppo e sperimentazione)
1. Per avviamento, sviluppo e sperimentazione si intende l'acquisizione dei materiali e delle apparecchiature necessarie alla costruzione del sistema, la realizzazione di programmi software e la sperimentazione gestionale delle prestazioni del sistema.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4 (Estensione del sistema)
1. Per estensione del sistema si intende l'attivazione di tutte le funzionalità previste dalla progettazione del sistema stesso verso tutti gli enti dell'Amministrazione che hanno aderito all'iniziativa, e l'attivazione di tutti i livelli di sicurezza necessari a garantire la riservatezza nella gestione delle informazioni.
2. Si precisa, inoltre, che la Giunta sarà delegata a porre in essere le misure amministrative e finanziarie necessarie a consentire la realizzazione degli studi ed esperimenti per impiantare una "procedura" di anagrafe regionale.
3. L'obiettivo di un centro di gestione anagrafica si può sintetizzare nella trasformazione del patrimonio informativo esistente, ora passivo, in un attivo strumento di gestione allo scopo di legare lo sviluppo e la crescita di ogni singolo ente allo sviluppo e alla crescita dell'intera regione in un disegno globale che sfrutti adeguatamente le sinergie e segua linee prestabilite di evoluzione, con evidenti benefici per la popolazione.
PresidentePongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PresidentePongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
