Oggetto del Consiglio n. 3517 del 30 giugno 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3517/IX Disegno di legge: Rifinanziamento, per l'anno 1992, della legge regionale 8 agosto 1989, n. 54 "Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche".
Si dà atto che alle ore 12.10 assume la Presidenza il Presidente Bich.
Presidente Ha chiesto di illustrare il disegno di legge il Consigliere Ricco, ne ha facoltà.
Ricco (DC) Comunico che su questo provvedimento c'è il parere favorevole della III e V Commissione.
La legge regionale 8 agosto 1989, n. 54 all'articolo 1 recita che la regione provvede direttamente con lavori da eseguirsi in economia attraverso cottimi fiduciari o con appalti alla realizzazione di interventi volti alla regimazione e governo delle acque, alla sistemazione e inerbimento dei terreni interessati da strutture sciistiche per un loro recupero idrogeologico ambientale. Gli interventi di cui sopra interessano le strutture sciistiche realizzate entro il 31 dicembre 1988.
Il presente disegno di legge 408 è finalizzato a rifinanziare per l'anno 1992 la suddetta legge n. 54 del 1989 e mira a permettere la prosecuzione degli interventi di recupero idrogeologico-ambientale delle strutture sciistiche realizzate entro il 31 dicembre del 1988.
La Regione ha provveduto negli anni 1989, 1990 e 1991 a predisporre programmi articolati di intervento per complessive lire 4.400.000.000 a carico di diversi esercizi.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 (Autorizzazione di spesa)
1. Limitatamente all'anno finanziario 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'applicazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 54 "Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche".
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1992 al capitolo 38220.
3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n.8 al bilancio per l'anno in corso (Area tutela ambiente e valorizzazione territorio - settore valorizzazione e recupero territorio) punto C.2.12. della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.
4. A decorrere dall'anno 1993 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n.54, si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione:
Presenti, votanti, favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 (Variazione di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:
parte spesa
a) in diminuzione:
cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
lire 500.000.000
b) in aumento:
cap. 38220 "Spese per interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche.
Legge regionale 8 agosto 1989, n. 54.
Legge regionale n. "
lire 500.000.000
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3 relativo all'urgenza:
Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
