Oggetto del Consiglio n. 3511 del 30 giugno 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3511/IX Riapprovazione con modificazioni della legge regionale: "Disciplina dei controlli sugli atti degli enti pubblici".
Presidente Ai sensi del secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento interno del Consiglio vengono poste ai voti le modificazioni agli articoli 1, 4, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 25, 37 e 38. Per la votazione è prevista la maggioranza qualificata. Ha chiesto di illustrare la legge regionale il Presidente della Giunta regionale Lanivi, ne ha facoltà.
Lanivi (GM) Si tratta della riapprovazione, con modifica, della legge che questo Consiglio regionale aveva approvato il 4 ottobre 1991 e che il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato non vistata in data 9 novembre 1991. La Commissione Consigliare Permanente Istituzioni e Autonomia ha preso in esame questa proposta di legge il 18 maggio 1992 e unanimemente ha concordato di riapprovare con modificazione il provvedimento legislativo e quindi la Giunta propone la riapprovazione con le modificazioni che la Commissione credo unanimemente abbia approvato.
PresidenteHa chiesto di parlare il Consigliere Louvin, ne ha facoltà.
Louvin (UV) Monsieur le Président, Messieurs les collègues, nous nous sommes déjà penchés longuement sur la loi qui devra régler les contrôles sur les actes des collectivités locales. Nous ne referons pas aujourd'hui tout le débat qui avait eu lieu dans cette salle il y a quelque mois. Cependant il me parait indispensable de rappeler quels sont les critères sur la base desquels la Commission compétente a voulu modifier, remanier partiellement le texte qui avait été approuvé au début.
Avant de le faire, je voudrais cependant remercier soit le collègue Ricco qui avait sérieusement collaboré à la mise au propre des nouveaux textes, soit tous les composants de la I Commission qui ont bien voulu dédier de nombreuses heures à la discussion de ce projet de loi.
Il nous parait utile de rappeler que nous avons, dans cette matiè-re, une compétence concourante, donc une compétence qui permet à l'Etat d'établir les principes généraux, les critères et les moda-lités générales qui doivent être le point de repère pour orienter notre propre pouvoir législatif régional. C'est donc sur la base de cette considération que nous avons cru opportun d'accueillir certains reliefs qui étaient énoncés dans la lettre du Président de la Commission de Coordination, tandis que pour d'autres nous avons estimé que le contrôle devenait peut-être un peu trop pointu et qu'il y avait parfois la tendance à considérer comme normes générales, normes de principe, certaines dispositions qui étaient à notre avis plutôt des dispositions de détail.
Nous avons également cru bon garder, autant que possible, notre propre pouvoir discrétionnaire législatif dans la matière pure et simple des contrôles, alors que là où il s'agissait plutôt d'une matière différente, c'est à dire celle de l'organisation interne des pouvoirs locaux, des collectivités locales, notamment pour ce qui a trait à l'approbation de délibérations et à toutes les autres procédures, nous avons cru bon respecter la compétence qui demeure encore à l'Etat en cette matière.
C'est donc sur la base de ces considérations que nous allons procéder à un examen global de la loi, nous avons par là cru utile accueillir notamment certaines remarques concernant la procédure d'élection de la Commission régionale de Contrôle tandis que, pour ce qui est de la composition, nous avons gardé les dispositions qui avaient été établies par le Conseil régional au mois d'octobre de l'année dernière. Nous avons également cru utile de nous conformer aux principes généraux établis en matière d'incompatibilité par la loi 142 de 1990, s'agissant là d'une question qui a trait notamment à l'exercice des droits des citoyens à participer aux fonctions publiques.
Il est également utile, d'après la Commission compétente, de modifier légèrement le quorum qui permet à la minorité de saisir les délibérations adoptées par le Gouvernement de la Commune, par la Junte Municipale, afin de ne pas trop limiter les droits de la minorité à l'intérieur de ces mêmes organes. Nous avons également cru utile de nous conformer aux dispositions générales en matière de publication des lois et de publication, pardon, des actes administratifs, puisque nous n'avons pas dans cette matière une compétence spécifique.
Une innovation majeure par rapport au texte qui avait été livré par ce Conseil l'année dernière, concerne enfin les Unités Sanitaires Locales là où nous avons estimé utile de nous conformer aux dispositions de loi qui ont reconduit au Gouvernement régional, et non plus à un organe de contrôle ad hoc, l'examen de certaines délibérations de l'Unité Locale de Santé.
Les collègues, notamment le Président de la Commission et le Conseiller Ricco, pourront peut-être ajouter quelque chose à ce rapport par lequel la Commission unanime demande de mettre en votation les articles à modifier, ceux qui ont déjà été rappelés par le Président du Conseil régional et également de mettre en votation l'ensemble de la loi afin qu'elle soit réadapté par ce Conseil.
Presidente Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Ricco.
Ricco (DC)Mi auguro che il disegno di legge in discussione venga approvato con una certa urgenza per mettere in grado la CO.RE.CO. della Valle d'Aosta di funzionare bene e di eliminare così il notevole arretrato che s'è venuto a formare. Ringrazio il collega Louvin per l'ulteriore impegno che ha profuso negli ultimi tempi nel mettere a punto il disegno di legge anche a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione di Coordinamento. Grazie.
Presidente Dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 Svolgimento delle funzioni regionali di controllo
1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio e nei limiti, con le modalità e a mezzo dell'organo di controllo previsto dalla presente legge, le funzioni di controllo ad essa attribuite dall'articolo 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta nei confronti dei comuni, delle comunità montane, dei Consorzi dei comuni, delle Consorterie e loro Consorzi, del Consorzio regionale per la pesca, del Comitato regionale per la caccia, delle Aziende di promozione turistica, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, dell'Istituto autonomo case popolari, dell'Istituto regionale Bartolomeo Gervasone, dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique nonché degli enti locali disciplinati dalla legge regionale o statale.
2. Le norme della presente legge si applicano anche ai controlli sugli atti degli enti locali inerenti a funzioni delegate.
PresidentePongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 Scelta ed elezione dei componenti la Commissione
1. I componenti effettivi, eletti dal Consiglio regionale, devono essere scelti, uno per categoria, fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Valle d'Aosta, residenti nella regione da almeno tre anni, appartenenti alle seguenti categorie:
a) un esperto in materie giuridico-amministrative in possesso della laurea in giurisprudenza;
b) un esperto in materie economico-finanziarie in possesso della laurea in economia e commercio;
c) uno scelto tra chi abbia ricoperto per almeno cinque anni la carica di parlamentare nazionale, di consigliere regionale, di sindaco o di componente della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali;
d) uno scelto tra i funzionari in quiescenza dello Stato, della Regione Valle d'Aosta, dei comuni e degli altri enti locali e pubblici con qualifica non inferiore a quella di dirigente, vice dirigente od equiparata;
e) uno scelto tra i segretari comunali in quiescenza.
2. I membri supplenti devono avere gli stessi requisiti di cui al comma uno.
3. Il Consiglio regionale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro sessanta giorni dalla data di elezione del Consiglio stesso, in due votazioni separate, i componenti effettivi ed i componenti supplenti. In entrambe le elezioni almeno uno degli eletti deve essere designato dalla minoranza.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 Incompatibilità
1. Non possono far parte della Commissione:
a) il parlamentare europeo, il senatore e il deputato eletti nella regione;
b) i Consiglieri regionali della Valle d'Aosta;
c) i consiglieri dei comuni della Regione e gli amministratori degli altri enti soggetti al controllo della Commissione;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c);
e) i dipendenti e i contabili della Regione e degli enti soggetti al controllo della Commissione nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;
f) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici a livello regionale o nazionale;
g) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;
h) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o enti sottoposti al controllo regionale;
i) coloro che hanno parte, direttamente o indirettamente, in esazioni, servizi, somministrazioni ed appalti dei comuni e degli altri enti soggetti al controllo o in società, imprese, aziende ed istituti sovvenzionati dai comuni e/o dagli enti stessi;
l) coloro che hanno liti pendenti con i comuni e con gli altri enti soggetti al controllo;
m) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile nei confronti dei comuni e degli altri enti soggetti al controllo siano stati legalmente messi in mora.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 Sede della Commissione
1. La Commissione ha sede in Aosta, presso la Presidenza della Giunta regionale.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione si avvale del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari d culto della Presidenza della Giunta regionale e, in caso di necessità, degli altri servizi ed uffici regionali, i cui funzionari possono essere chiamati a riferire alla Commissione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva
PresidenteDo lettura dell'articolo 8:
Articolo 8 Durata del mandato della Commissione, permessi, aspettative
1. Il Consiglio regionale procede all'elezione dei componenti la Commissione entro il sessantesimo giorno dalla data delle elezioni del Consiglio regionale.
2. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e cessa dal mandato con l'insediamento della nuova Commissione, che deve avvenire entro trenta giorni dall'elezione di suoi componenti.
3. Ai componenti la Commissione si applicano le norme relative ai permessi e alle aspettative previste per gli amministratori locali.
PresidentePongo in votazione l'articolo 8:
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 17:
Articolo 17 Atti dei comuni soggetti a controllo
1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità:
a) le deliberazioni che la legge riserva ai Consigli comunali nonché quelle della Giunta che il Consiglio o la Giunta stessa intendono, di propria iniziativa, sottoporre alla Commissione;
b) le deliberazioni di competenza delle Giunte quando un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;
c) le deliberazioni di competenza delle Giunte nelle materie sottoelencate quando un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate:
1) acquisti, alienazioni, appalti, convenzioni ed in generale tutti i contratti;
2) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
3) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.
2. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del comma uno sono sottoposte a controllo nei limiti delle illegittimità denunciate.
3. Non sono soggette al controllo le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 17:
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 18:
Articolo 18 Atti degli altri enti soggetti a controllo
1. Sono soggetti al controllo di legittimità secondo le modalità previste dalla presente legge i seguenti atti degli enti di cui all'articolo 1 diversi dai comuni:
a) bilancio preventivo, variazioni allo stesso e conto consuntivo;
b) statuto;
c) regolamenti;
d) atti istitutivi di forme collaborative con enti pubblici o privati;
e) atti di organizzazione degli uffici;
f) atti di disposizione del patrimonio;
g) acquisti, alienazioni, appalti, convenzioni ed in generale tutti i contratti;
h) atti concernenti la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.
2. Non sono soggette a controllo le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.
3. Gli atti delle Aziende di promozione turistica sono soggetti a controllo di legittimità nei limiti indicati dall'articolo 17 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione).
Presidente Pongo in votazione l'articolo 18:
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 19:
Articolo 19 Pubblicazione degli atti e loro invio alla Commissione
1. Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali nonché quelle degli altri enti soggetti a controllo sono pubblicate all'albo dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione.
2. La durata della pubblicazione è di quindici giorni salvo specifiche disposizioni di legge.
3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza delle Giunte dei comuni di cui alle lettere b) e c) del comma uno dell'articolo 17 sono trasmesse ai capigruppo consigliari.
4. Entro tre giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione, gli atti di cui al comma uno ed all'articolo 18, fatta eccezione per quelli urgenti di cui all'articolo 27, sono trasmessi alla Commissione, con l'attestazione, per ognuno, del periodo di pubblicazione.
5. Le richieste di cui alle lettere b) e c) del comma uno dell'articolo 17 devono essere presentate al Sindaco che le trasmette, unitamente alle relative deliberazioni di Giunta, alla Commissione entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della deliberazione che si intende sottoporre a controllo, unitamente alle proprie controdeduzioni.
6. Gli adempimenti previsti dai commi uno e tre del presente articolo devono essere affidati dall'ente al segretario comunale o ad un funzionario all'uopo designato, il quale ne assume la responsabilità.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 19:
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 25:
Articolo 25 Esecutività degli atti soggetti a controllo
1. L'atto soggetto a controllo diventa esecutivo:
a) quando la Commissione dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità;
b) quando siano scaduti i termini stabiliti dai commi uno e due dell'ar-ticolo 22, senza che la Commissione ne abbia disposto l'annullamento;
c) quando si verifichi la decadenza del provvedimento di annullamento ai sensi dei commi uno e due dell'articolo 24, o del comma tre dell'articolo 27.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 25:
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 37:
Articolo 37 Abrogazione di norme
1. Sono abrogate, in particolare le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, concernente la disciplina dei controlli sugli enti locali;
b) articolo 39 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, concernente l'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale;
c) legge regionale 25 agosto 1980, n. 40, concernente modifiche alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11;
d) legge regionale 19 giugno 1984, n. 21, concernente modifiche alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 40.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 37:
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 38:
Articolo 38 Norme finanziarie
1. L'onere derivante dall'articolo 16, previsto in complessive lire 195 milioni per il 1992, grava sugli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione della Regione, rispettivamente al capitolo 20350, per lire 190 milioni, e al capitolo 20360 per lire 5 milioni, che presentano la necessaria disponibilità e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Il capitolo 20350 assume la seguente denominazione "Indennità spettante ai componenti della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Legge regionale n.. .."; il capitolo 20360 assume la seguente denominazione "Rimborso spese di viaggio e spese di funzionamento della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Legge regionale... n.. ..".
3. A decorrere dal 1993 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 ("Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta").
PresidentePongo in votazione l'articolo 38:
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva
PresidentePongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio riapprova
