Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3451 del 21 maggio 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3451/IX Adozione di criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai sensi della legge 25 agosto 1991 n. 287 sull'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

Deliberazione Il Consiglio regionale

- visto il parere della IV Commissione consiliare permanente e nel nuovo testo predisposto dalla Commissione stessa;

delibera

di approvare, nel testo sottoriportato, i parametri ed i criteri per la determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287:

Articolo 1

Parametri per la determinazione del numero delle autorizzazioni

1. I parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune, sulla base delle tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e tenuti presenti gli elementi caratterizzanti previsti al quarto comma dell'articolo tre della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono indicati nell'allegato A.

2. I parametri relativi ai flussi turistici ed alle abitudini di consumo, sono applicati solo ai comuni che hanno rilevanza turistica. La rilevanza turistica è individuata dal rapporto tra presenze turistiche e popolazione superiore a venti.

Articolo 2

Dati per l'applicazione dei parametri e determinazione degli indici.

1. I dati per l'applicazione dei parametri e la determinazione degli indici, di cui all'articolo 1, sono riferiti al 31 dicembre 1990 e sono indicati nell'allegato B.

Articolo 3

Indici di rilevanza turistica.

1. Gli indici di rilevanza turistica sono indicati nell'allegato C.

Articolo 4

Esclusione dall'obbligo di osservanza dei limiti numerici.

1. Ad integrazione del disposto del sesto comma dell'articolo tre della leg-ge 25 agosto 1991, n. 287, i limiti numerici così determinati dal presente provvedimento, non si applicano al rilascio di nuove autorizzazioni:

- nelle zone di nuova espansione abitativa approvate con piano regolatore;

- nelle zone in cui è previsto un rilancio turistico, determinato dall'installazione o dall'ammodernamento di impianti sportivi.

Articolo 5

Validità delle direttive.

1. Le presenti direttive hanno validità fino al 31 dicembre 1996. Le autorizzazioni rilasciate fino a tale data saranno portate in diminuzione al numero delle autorizzazioni rilasciabili determinato in applicazione del presente procedimento. Nel caso di restituzione di autorizzazioni già rilasciate, il loro numero sarà portato in aumento a quello delle autorizzazioni rilasciabili.

2. In caso di modifica sostanziale degli indici di riferimento, il Sindaco del Comune interessato può avanzare richiesta documentata di aggiornamento, che sarà approvata con le stesse modalità del presente provvedimento.

Articolo 6

Autorizzazioni stagionali.

1. Considerato il fenomeno del turismo di passaggio e la progressiva evoluzione del turismo stagionale verso un turismo destagionalizzato, non si ritiene di stabilire criteri differenziati per il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti o bevande permanenti o stagionali.

La disponibilità evidenziata dall'applicazione dei parametri di cui agli articoli 1, 2 e 3 può essere di conseguenza utilizzata senza distinzione.

Articolo 7

Zonizzazione.

1. Qualora i comuni lo ritengano necessario, possono, con deliberazione di consiglio, sentita la Commissione competente ai sensi dell'articolo sei della legge 25 agosto 1991, n. 287, suddividere il territorio comunale in zone omogenee. In tal caso con la stessa deliberazione, il consiglio comunale provvederà a determinare la distribuzione per zona della disponibilità accertata in base ai criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Articolo 8

Criteri comunali.

1. I comuni, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al presente provvedimento, sentita la Commissione competente ai sensi dell'articolo sei della legge 25 agosto 1991, n. 287, stabiliscono, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

Presidente La parola all'Assessore dell'Industria, Commercio e Artigianato, Mafrica.

Mafrica (PCI-PDS) Questo provvedimento si rende urgente per poter sbloccare le autorizzazioni relative ai pubblici esercizi, ristoranti e bar. Una legge dello Stato, la 287, ha bloccato tutte le autorizzazioni in attesa di normative emanande da parte del ministero che ancora non sono state in realtà emanate e non si sa esattamente quando lo saranno.

Poiché la regione ha, con altre sue parti dell'amministrazione, concesso a molti di questi esercizi, dei finanziamenti, ritenendoli utili per le località in cui sono insediati, pare opportuno un provvedimento che autorizzi e consenta l'apertura, per lo meno per la stagione estiva, questa è la ragione dell'urgenza.

Il meccanismo in base al quale è formulato il provvedimento, è sostanzialmente questo: si stabiliscono dei parametri, questi parametri sono la popolazione, per la popolazione si autorizza un ristorante, un bar per ogni frazione fino a 1500 abitanti e si autorizza poi, invece una seconda autorizzazione quando si superano i 1500 abitanti; questo parametro permette a tutti i comuni della valle di avere almeno un'autorizzazione possibile per un bar e per un ristorante.

Viene poi utilizzato un parametro differente, che è il flusso turistico; qui si può andare da 0 a 3, in base alla percentuale di flusso turistico di ogni comune. Questo parametro avvantaggia i comuni con maggior flusso turistico.

Esistono poi altri due parametri: il reddito della popolazione e l'abitudine di consumo. Per il reddito della popolazione, i parametri variano da 0 a 2 mentre per le abitudini di consumo, da 0 a 1.

Diciamo che questi parametri influiscono, sui centri con popolazione maggiore, ed essendo limitato, tra 0 e 1, tra 0 e 2, sostanzialmente contengono il numero delle autorizzazioni rilasciabili nei centri più popolosi.

Con questo meccanismo, sostanzialmente si riesce a dare la possibilità di nuove autorizzazioni in ogni comune, autorizzazioni più significative nei comuni turistici e un numero non eccessivo, nei comuni più popolati. Esistono poi dei meccanismi di revisione, di questo provvedimento che permettono ai comuni che hanno zone di espansione o nuove strutture sportive, di chiedere la modifica del parametro di competenza del comune stesso. Il comune può anche intervenire se si sono modificate le condizioni di popolazione, o di flusso turistico, chiedendo di essere ripreso in considerazione per nuove e necessarie autorizzazioni. Il comune può provvedere a una zonizzazione e può anche stabilire con propri criteri, sentita una commissione regionale che è prevista dalla legge 287, può intervenire per stabilire condizioni particolari per il rilascio delle autorizzazioni.

Diciamo che il provvedimento ha un carattere d'urgenza e anche transitorio nel senso che si stabiliscono dei parametri, però prevede anche le possibilità con cui si possano avere, per modifiche successive, possibilità di intervento.

Presidente La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (UV) Nous sommes conscient que cette délibération nous est soumise avec une certaine urgence, du fait que la loi 287 a, en quelque sorte, paralysé ces autorisations au commerce pendant deux longs mois. Il y a en effet de nombreux titulaires de autorisations, plutôt, de demandeurs d'autorisations qui souhaitent d'ouvrir des activités, restaurant, bar et autre, qui pour l'instant ne sont pas en condition de le faire, étant donné que la loi 287 a imposé un changement de régime.

Nous sommes donc d'accord sur l'adoption de cet acte, de nature générale. Nous voudrions rappeler à l'Assesseur, nous profitons de le faire ici, que la matière dans son ensemble mériterait une intervention législative. Si ce règlement est de nature à dépasser les obstacles qui se posent actuellement, il faudra une intervention en profondeur en cette matière. Je pense notamment pour ce qui a trait aux commissions qui devront établir la compatibilité ou moins des requêtes et l'établissement de critères et paramètres; nous avions dans le temps les commissions a niveau communal qui s'occupaient de ça, il y avait le plan de commerce et la commission communale qui était chargée de décider, où, quand, comment on pouvait ouvrir des exercices au public. Cette même commission reste, si j'ai bien compris sur la base de la 247, pour la commune d'Aoste, tandis que, pour toutes les autres communes nous avons, en quelque sorte centralisé le fonction à niveau de la région.

Je crois qu'il y aurait moyen, par une intervention législative, d'éliminer cette disparité; je ne vois pas pourquoi la commune d'Aoste devrait pouvoir bénéficier d'une autonomie communale dans la matière et les autres communes, qui n'ont pas une population très nombreuse, ne pourraient pas en profiter.

Il y aurait peut-être moyen d'étudier des niveaux intermédiaires, éventuellement au niveau des communautés de montagne pour avoir des zones plus homogènes, qui seraient traitées et de façon d'avoir une certaine souplesse.

Les barèmes que vous avez sont sans doute raisonnables. Je pense que le résultat ne devrait pas s'éloigner trop des attentes, qui sont celles de la population locale, des usagers, mais une souplesse majeure, me parait souhaitable, de façon à mieux adapter cette directive au niveau des différentes zones de haute montagne et de moyenne montagne, où les problèmes ne se posent pas de la même façon.

Je voudrais également demander à l'Assesseur pour quelle raison il a fixé le délai du 31 décembre du 1996, pour la validité de cette directive, et s'il ne pense pas que c'est un délai quand même relativement éloigné et que l'on pourrait éventuellement le réduire de façon à nous imposer de revenir dans la matière dans un délai plus court, étant donné que tous cela a été fait avec une certaine vitesse et que l'on a, peut-être, pas encore suffisamment expérimenté le régime qu'il serait peut-être souhaitable d'établir un délai plus court.

C'est une opinion sur laquelle l'Assesseur pourrait ne pas concorder, mais je voudrais bien lui demander s'il y a une raison de substance qui a fait de sorte que l'on ait choisi 1996 en tant que délai pour les directives établies et contenues dans cette délibération.

Presidente La parola all'Assessore dell'Industria, Commercio e Artigianato, Mafrica.

Mafrica (PCI-PDS) Il provvedimento ha avuto l'assenso dell'associazione commercianti che per sua natura era piuttosto restia rispetto a concessione di nuove autorizzazioni. È stato anche sottoposto al direttivo dell'ANCI, che lo ha discusso e che ha delle osservazioni di cui cercheremo di tener conto. Per quello che riguarda il periodo, dipende dal fatto che il provvedimento è stato stilato in base alle funzioni amministrative che la Regione ha in materia di commercio, derivanti dal D.P.R. 1142, che sono però funzioni amministrative. Per non creare problemi ad un provvedimento che anticipa normative nazionali che ancora non sono state emanate, si è per quanto possibile fatto riferimento ai tempi e ai parametri già stabiliti per legge. Il periodo quindi è legato a queste indicazioni già previste dalla legge e anche i parametri finora scelti sono quelli che la legge elenca che potranno essere modificati se le norme che saranno emanate, su cui dovremmo intervenire e con la legge successiva, saranno chiare ed eserciteremo rispetto a cose più precise questo nostro potere.

Oggi lo esercitiamo perché siamo in una situazione d'urgenza e abbiamo cercato di evitare, per quanto possibile, motivi di frizione con la Commissione di Coordinamento.

Presidente Si passa alla votazione dell'oggetto in questione.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva.

Presidente La seduta è tolta. Il Consiglio riprenderà alle ore 16.00.