Oggetto del Consiglio n. 3397 del 8 maggio 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3397/IX Disegno di legge: "Istituzione di un apposito ruolo unico regionale di aiuto bibliotecario per la gestione delle biblioteche comunali".
Presidente La relazione è allegata, se non vi sono interventi possiamo discutere sull'articolo 1 del quale do lettura.
Articolo 1 (Organico e qualifiche)
1. Per la gestione delle biblioteche di comuni o dei loro consorzi facenti parte del sistema bibliotecario regionale è istituito un apposito ruolo unico regionale, composto di n.30 posti di aiuto bibliotecario, di cui all'allegato A alla presente legge.
2. Per la nomina al posto di aiuto bibliotecario è richiesto il possesso del titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado o artistica, ivi compreso il diploma di maestro d'arte, il diploma di scuola magistrale ed i diplomi di qualifica professionale di segretaria d'azienda, di addetto alla segreteria d'azienda, di contabile d'azienda, di addetto alla contabilità d'azienda e di addetto alla segreteria ed all'amministrazione di albergo.
Presidente Possiamo votare.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Possiamo passare all'articolo 2 del quale do lettura.
Articolo 2 (Reclutamento)
1. Il reclutamento del personale è effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi ed espletati dalla Regione.
2. Per l'espletamento dei concorsi si applicano le procedure stabilite per le prove concorsuali dell'Amministrazione regionale
3. La nomina e l'assunzione in servizio sono disposte dai singoli comuni o dai loro consorzi.
Presidente Possiamo passare a votazione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Possiamo passare all'articolo 3 del quale do lettura.
Articolo 3 (Graduatorie)
1. Le graduatorie relative ai concorsi per aiuto bibliotecario hanno validità biennale a decorrere dalla data della loro approvazione.
2. Le stesse graduatorie sono utilizzate in via permanente, fino alla formazione di quelle nuove, per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, nonché per la temporanea copertura dei posti vacanti in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi.
3. Quando una sede bibliotecaria comunale sia sprovvista di graduatoria utile per il conferimento di incarichi e supplenze o per la temporanea copertura di posti vacanti, si procede all'utilizzazione della graduatoria unica regionale o di quella di altra sede bibliotecaria, con preferenza per quelle dei comuni limitrofi.
Presidente Possiamo votare.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Passiamo all'articolo 3 del quale do lettura.
Articolo 4 (Stato giuridico e trattamento economico)
1. Al personale con qualifica di aiuto bibliotecario in servizio nelle sedi bibliotecarie comunali si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dagli enti locali, se non diversamente disposto dalla presente legge.
2. Il personale con qualifica di aiuto bibliotecario è inquadrato nel sesto livello funzionale del contratto del personale dipendente degli enti locali.
Presidente Passiamo a votazione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Passiamo all'articolo 5 del quale do lettura.
Articolo 5 (Trasferimenti e mobilità)
1. Il personale può ottenere il trasferimento in sedi bibliotecarie comunali vacanti su concorde parere della Regione e degli enti interessati.
2. Fatta salva la possibilità di ricorrere all'istituto del comando, come disciplinato nel pubblico impiego, al personale addetto alle sedi bibliotecarie comunali si applica la temporanea mobilità quando sia richiesto per il regolare funzionamento del servizio.
3. I provvedimenti di trasferimento, di comando o di temporanea mobilità sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.
4. Al personale posto in comando ed in temporanea mobilità competono le indennità ed i rimborsi spese previsti dalla legge.
Presidente Passiamo a votazione dell'articolo 5.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Passiamo all'articolo 6 del quale do lettura.
Articolo 6 (Determinazione del rapporto a tempo parziale)
1. Al personale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n.64, concernente la disciplina del lavoro a tempo parziale, fatta eccezione per il limite massimo di cui al comma uno dell'articolo 2 della medesima legge.
2. Le dotazioni organiche della qualifica di aiuto bibliotecario possono essere frazionate per dar luogo a rapporti d'impiego a tempo parziale, ma le assunzioni, sia a tempo parziale sia a tempo pieno, non possono complessivamente superare le quantità numeriche intere di cui all'articolo 1.
Presidente I consiglieri possono votare l'articolo 6.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Passiamo all'articolo 7 del quale do lettura.
Articolo 7 (Inquadramento)
1. Il personale precario che abbia prestato servizio per almeno sei mesi presso una biblioteca comunale è inquadrato, a domanda e in relazione al tipo di rapporto a tempo pieno o a tempo parziale stabilito dall'ente di appartenenza, nella qualifica di aiuto bibliotecario di cui all'articolo 1, previo superamento di apposito concorso che sarà bandito ed espletato dalla Regione con l'applicazione delle procedure previste per il concorso di assunzione presso l'Amministrazione regionale in posti di corrispondente livello.
2. In sede di prima applicazione della presente legge al concorso di cui al comma uno sono ammessi anche i candidati che risultino in possesso dei requisiti prescritti, fatta eccezione per il titolo di studio e per l'età massima, purché abbiano prestato la propria attività, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un periodo di almeno dodici mesi in qualità di addetti alle biblioteche dei comuni della regione.
Presidente Passiamo a votazione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Passiamo all'articolo 8 del quale do lettura.
Articolo 8 (Trasferimenti nei ruoli ordinari)
1. I posti di ruolo di aiuto bibliotecario di nuova istituzione nelle piante organiche degli enti locali della Regione Valle d'Aosta e quelli che si renderanno vacanti dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno coperti mediante trasferimento, a domanda, del personale inserito nel ruolo unico regionale di cui all'allegato A.
Presidente Possiamo passare a votazione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Passiamo all'articolo 9 del quale do lettura.
Articolo 9 (Corsi di formazione professionale)
1. Alla formazione professionale degli aiuto bibliotecari provvede direttamente l'Amministrazione regionale, che a tal fine può servirsi di istituti o enti specializzati.
2. Tali corsi possono essere organizzati in sede oppure fuori regione presso appositi centri.
3. I comuni ed i loro consorzi favoriscono la partecipazione del proprio personale alle iniziative di formazione.
Presidente I consiglieri possono votare.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Passiamo all'articolo 10 del quale do lettura.
Articolo 10 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in annue lire 1.430 milioni, graveranno, a partire dal 1992, sul capitolo corrispondente all'attuale cap.54260 del bilancio di previsione della Regione.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede, per il 1992, mediante utilizzo, per pari importo, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 67000 del bilancio pluriennale 1991-1993.
3. A decorrere dal 1993 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Presidente C'è un emendamento sostitutivo proposto dall'Assessore alle Finanze Lavoyer, del quale do lettura.
Emendamento
Articolo 10 (disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1992 in lire 240 milioni, graveranno sul capitolo 54260 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n.8 al bilancio per l'anno in corso (codice di rif. A.1.2.).
3. A decorrere dal 1993 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n.90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Presidente Votiamo l'emendamento sostitutivo dell'articolo 10.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Trattandosi di emendamento sostitutivo non è necessario votare l'articolo.
C'è un ulteriore emendamento aggiuntivo dell'Assessore alle Finanze Lavoyer, dopo l'articolo 10, del quale do lettura.
Emendamento
Articolo 11 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
cap.69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 240.000.000
b) in aumento:
cap.54260 "Contributi per il funzionamento, lo sviluppo e le attività culturali delle biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari ed altre biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.
legge regionale 30 luglio 1976, n.30 articolo 15 e 17
legge regionale 22 giugno 1981, n.37
legge regionale 24 agosto 1982, n.53
legge regionale 21 maggio 1985, n.37
legge regionale 15 aprile 1987, n.31"
lire 240.000.000
Presidente Possiamo votare l'articolo aggiuntivo n. 11.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Passiamo a votare la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità.
Allegato A Ruolo unico regionale del personale addetto alle biblioteche comunali (articolo 1).
|
Qualifica |
n. posti |
tipo di rapporto |
n. ore settimanali |
|
Aiuto bibliotecario |
7 |
tempo pieno |
trentasei |
|
Aiuto bibliotecario |
23 |
" parziale |
diciotto |
|
Totale |
30 |
