Oggetto del Consiglio n. 3310 del 24 aprile 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3310/IX Disegno di legge: "Autorizzazione di spesa per lo svolgimento di un referendum popolare".
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà
Riccarand (VA) Questo disegno di legge rappresenta la copertura di spesa per le spese necessarie, da parte dell'Amministrazione regionale, per l'organizzazione del referendum popolare previsto per il 14 e 15 giugno. Al momento in cui era stato redatto il bilancio di previsione del 1992 non si conosceva ancora se il referendum sarebbe stato ammesso e se si sarebbe svolto, quindi non era stata inserita una previsione di spesa nel bilancio. Da qui la necessità di inserirlo in questa previsione con questo disegno di legge.
La spesa prevista è, per una consultazione popolare di questo genere, così come è avvenuto per la recente consultazione, nelle elezioni politiche, di circa lire 1.500.000, la previsione di spesa del disegno di legge è precauzionalmente di lire 1.600.000 e credo che non ci siano elementi particolari da aggiungere.
Si tratta di un atto dovuto, che il Consiglio deve approvare anche con una certa urgenza in modo da permettere agli uffici dell'amministrazione regionale e all'ufficio elettorale di mettere in atto tutti gli adempimenti per un buono svolgimento della consultazione referendaria.
Presidente Comunico che su questo provvedimento di legge c'è il parere favorevole della I e II Commissione. E' aperta la discussione generale.
Se nessun Consigliere chiede di intervenire dichiaro chiusa la discussione generale.
Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 1. Per le spese connesse allo svolgimento del referendum popolare avente per scopo l'abrogazione della legge regionale 12 novembre 1990 n. 68 (intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta a sostegno della candidatura per l'organizzazione dei giochi olimpici invernali 1998) é autorizzata la spesa di lire 1600 milioni che grava sul capitolo 22820 del bilancio di previsione, della Regione per l'anno 1992.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma I si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso concernente: "Revisione pianta organica" (Cod. A.1.4.).
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
in diminuzione
Cap. 69000 Fondo globale per il finanziamento di spese correnti
lire 1.600.000.000
in aumento
Cap. 22820 Spese per elezioni e referendum di interesse regionale
lire 1.600.000.000
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
