Oggetto del Consiglio n. 3051 del 23 gennaio 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3051/IX Disegno di legge: "Disciplina del personale delle aziende di promozione turistica (A.P.T.)."
Presidente La parola al Consigliere Viérin per mozione d'ordine.
Viérin (UV) Il me semble qu'au cours de la réunion de la quatrième Commission, au sujet de la solution définitive du nombre et des sièges des A.P.T. au Val d'Aoste, l'Assesseur ou un représentant du Gouvernement, avait présenté la possibilité de modification de la définition même de ces A.P.T..
De ce point de vue, je pense qu'il serait peut être mieux, avant de discuter sur un projet de loi qui réglemente le statut juridique du personnel devant être affecté à ces agences de promotion touristique, avoir le cadre définitif ou la solution finale quant au nombre et à la localisation des A.P.T. en Val d'Aoste.
Aussi, demanderais-je de bien vouloir renvoyer ce projet de loi pour le discuter lorsque les problèmes que j'ai cités auparavant auront été définis.
A cet effet j'ai pris la parole pour motion d'ordre.
Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore Pascale.
Pascale (PSI) Mi è stato riferito che nella quarta Commissione, nel corso dell'audizione dei rappresentanti della comunità montana "Gran Paradis", visto anche il mancato accordo all'interno della stessa comunità sulla sede dell'A.P.T., qualcuno ha avanzato l'ipotesi di ridiscutere il problema delle A.P.T., il numero e le loro localizzazioni.
Quando poi andrò in Commissione esamineremo questo problema, ma quello che voglio dire oggi è che, al di là del numero delle A.P.T. e della loro costituzione, la disciplina del personale appartenente alle A.P.T., come previsto dall'articolo 21 della legge, è una cosa indipendente.
Che si facciano otto A.P.T., che se ne facciano venti o che se ne faccia una, comunque il personale dipendente dalle aziende di soggiorno, già dal 1985, ha una situazione di fatto tale che viene equiparato al personale dell'Amministrazione regionale.
Si tratta solo di dare una disciplina normativa a questa situazione di fatto che esiste da alcuni anni e che, ripeto, non va ad intaccare quelle che possono essere, anche in prospettiva, le diverse soluzioni da dare alla costituzione delle A.P.T., se ci saranno delle ipotesi diverse in materia.
Presidente C'è stata una proposta di rinvio, io chiedo se questa viene mantenuta. Votiamo sulla proposta di rinvio.
I consiglieri sono chiamati a votare, la votazione è aperta.
Tutti i consiglieri hanno votato, la votazione è chiusa.
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 11
Contrari: 18
Il Consiglio non approva.
Presidente Si passa quindi alla discussione del disegno di legge in argomento. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 348:
Articolo 1 (Personale delle aziende di promozione turistica - A.P.T.)
1. Il personale di ciascuna A.P.T., di cui all'art. 21 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente "Riforma dell'organizzazione turistica della Regione", è inquadrato in apposito ruolo organico.
2. Al personale delle A.P.T. si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale dell'Amministrazione regionale; eventuali disposizioni particolari, che si rendessero necessarie per la specificità dell'attività delle singole A.P.T., saranno approvate con regolamento dell'azienda interessata, previo accordo con le organizzazioni sindacali.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore Consigliere Trione.
Trione (DC) Anche se l'Assessore mi ha già bruciato la relazione. Con la legge n. 9 del 9 gennaio 1987 veniva definita la riforma dell'organizzazione turistica della nostra Regione.
L'articolo 21 della stessa legge rinviava a successivo provvedimento la definizione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale delle aziende di promozione turistica. Questo disegno di legge presentato dalla Giunta regionale ha appunto lo scopo di provvedere in merito e sanziona tale definizione recependo la raccomandazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per la funzione pubblica, circolare del 14 marzo 1984, per l'accordo, già siglato sin dal 1985 - lo citava appunto l'Assessore - tra il Presidente dell'azienda di soggiorno e le organizzazioni sindacali con l'assenso dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali, relativamente al personale allora in forza presso le aziende di soggiorno turistico.
Al personale delle aziende di promozione turistica si applicheranno infatti, come previsto dai precedenti accordi e sancito da questo provvedimento legislativo, le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale dell'Amministrazione regionale.
Restano peraltro aperte ulteriori e diverse disposizioni derivanti dall'eventuale specificità operativa delle attività delle aziende di promozione turistica. Le aziende di promozione turistica stesse potranno e dovranno definire ed approvare, con apposito regolamento, tali peculiarità e le relative diversità di trattamento.
I contenuti del disegno di legge in discussione sono stati oggetto di accordo tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e l'Assessore competente, che l'hanno sottoscritto a settembre del 1991.
Per aggiungere qualcosa alla richiesta fatta dal Consigliere Viérin, credo anch'io che la definizione della disciplina del personale non abbia niente a che vedere con la definizione degli ambiti territoriali. Credo che comunque questa vada fatta al più presto possibile, quindi invito il Consiglio a farlo; grazie.
Presidente I consiglieri intendono intervenire? Il Consigliere Viérin.
Viérin (UV) La requête de renvoi qu'on avait présenté ne se rapportait pas au contenu du projet de loi qui est en discussion, mais simplement aux réflexions qui ont été faites au sein de la quatrième Commission, pour éviter la contradiction - éventuelle il est vrai - d'approuver un projet de loi où l'on fait référence au personnel "di ciascuna A.P.T.". En effet, cette réflexion de la quatrième Commission pourrait entraîner une modification de la loi actuelle et donc un changement du nombre des A.P.T..
Ce n'est pas, il est vrai, un problème fondamental; il s'agit d'un problème de logique et de cohérence.
Pour ce qui est, par contre, du projet de loi, nous présenterons un amendement au deuxième alinéa, afin d'éliminer les mots "in quanto compatibili".A cet effet, nous avons fort apprécié le rapport présenté par monsieur Trione, où, pratiquement, il met déjà en relief les raisons de la présentation de notre amendement.
Nous trouvons en effet contradictoire d'affirmer qu'au personnel des A.P.T. sont appliquées "in quanto compatibili" les normes en matière d'état juridique et de traitement économique prévues pour le personnel de l'Administration régionale, quand successivement on précise qu'il y a la possibilité d'appliquer d'autres dispositions qui se rendaient nécessaires en vertu de l'activité spécifique des A.P.T. et que ces dispositions seront approuvées par un règlement de l'A.P.T. elle-même, après accords avec les Organisations syndicales.
Je vois que monsieur Trione dit exactement les mêmes choses parce qu'il a carrément gommé "in quanto compatibili", en lisant son rapport.
Donc nous présenterons cet amendement qui, je crois, peut être accepté.
Presidente C'è un emendamento proposto dal Consigliere Viérin che chiede di togliere al punto 2 dell'articolo unico del deliberato le parole "in quanto compatibili", che consideriamo distribuito.
La parola all'Assessore Pascale.
Pascale (PSI) L'emendamento è accettato.
Presidente Chiedo al Consiglio, se nessuno chiede d'intervenire, di votare l'emendamento che è stato proposto.
Se il Consiglio è d'accordo consideriamo approvato il testo emendato con l'emendamento proposto che dice di togliere al punto 2 dell'articolo unico le parole "in quanto compatibili" e passiamo alla votazione sull'articolo unico della legge.
I consiglieri possono votare. Tutti i consiglieri hanno votato, la votazione è chiusa.
Risultato della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità l'articolo 1 emendato.
Per ciò che riguarda la votazione sul testo complessivo della legge, che andrebbe votato, consideriamo che è stato votato con lo stesso risultato.
