Oggetto del Consiglio n. 3035 del 22 gennaio 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3035/IX Abbellimento degli edifici pubblici mediante l'acquisto di opere d'arte. (Interrogazione)
PresidenteDo lettura dell'interrogazione del Consigliere Riccarand.
Interrogazione Ricordato che le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237 prevedono che una quota non inferiore del 2 percento della spesa prevista per progetti di edifici pubblici sia destinata all'abbellimento di tali edifici mediante l'acquisto di opere d'arte;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7025 del 24 agosto 1990 che recepisce la normativa di cui alle citate leggi e rinvia a successivo provvedimento la costituzione della Commissione giudicatrice atta a scegliere le opere d'arte mediante concorso;
il sottoscritto Consigliere regionale del Gruppo Verde Alternativo interroga la Giunta regionale per sapere:
1) per quale motivo non si è finora provveduto a costituire la Commissione citata in premessa;
2) quando verrà costituita tale Commissione e se non si ritiene opportuno attivarne al più presto il funzionamento in modo da rendere concretamente applicabile la normativa di legge sull'abbellimento degli edifici pubblici."
Presidente La parola all'Asssessore ai lavori pubblici Martin.
Martin (ADP) Come viene ricordato nelle premesse dell'interrogazione, la Giunta regionale, in data 24 agosto 1990, aveva recepito una normativa e aveva deliberato di costituire una Commissione giudicatrice per prevedere una quota non inferiore al 2 percento dell'importo globale nei progetti di edifici pubblici e destinandola all'abbellimento di tali edifici. In quell'occasione, cioè in data 24 agosto 1990, si era preso atto di questa normativa e si era deciso di procedere in tal senso rinviando ad una successiva deliberazione la costituzione della Commissione giudicatrice.
In data 11 ottobre di quest'anno la Giunta regionale ha deliberato la costituzione della commissione giudicatrice, che è formata: dall'Assessore ai lavori pubblici, dall'Assessore alla pubblica istruzione, dal Sovrintendente ai beni culturali, dall'Assessore dell'assessorato regionale che commissiona l'esecuzione dell'opera, da un rappresentante dell'ente locale dove viene costruita l'opera, da un architetto nominato dall'Amministrazione regionale in rappresentanza della medesima, da un critico d'arte nominato sempre dall'Amministrazione regionale in rappresentanza della medesima, dal progettista della costruzione, da un pittore e due scultori nominati dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione, su terne proposte dalle rispettive associazioni sindacali di categoria.
Ora, per poter procedere alla costituzione vera e propria di questa commissione, l'assessorato ai lavori pubblici ha già scritto alla Presidenza della Giunta ed all'Assessore alla pubblica istruzione pregandoli di designare i propri rappresentanti e quindi l'architetto, il critico d'arte, il pittore e i due scultori. Siamo in attesa di ricevere queste comunicazioni per poter riunire la commissione e procedere alla visione di alcuni progetti nei quali si può già prevedere questa quota del 2 percento e prevedere l'abbellimento di queste opere tramite un'opera d'arte.
Presidente L'interrogante Riccarand intende replicare? La parola a Riccarand.
Riccarand (VA) Io prendo atto con soddisfazione che l'applicazione di questa normativa della legge n. 237 sta andando avanti, tuttavia sulle affermazioni fatte dall'Assessore sulla composizione della commissione, credo sarebbe opportuna una verifica sulla corrispondenza fra i criteri di composizione della commissione come li ha illustrati l'Assessore ed i criteri previsti dall'articolo 2 della legge che mi pare preveda un tipo di rappresentanza un po' diverso, soprattutto per quanto riguarda il numero di rappresentanti dell'Amministrazione.
C'è poi un altro dato che riguarda il carattere di questa commissione. A me pare di capire dall'articolo 2 della legge n. 237 che si tratti di una commissione che deve essere istituita ad hoc per ogni singola opera, non è possibile che sia permanente. E' una commissione che va istituita per ogni singola opera, perché deve fare il bando di concorso e poi la valutazione sulla base delle offerte e proposte che vengono presentate, quindi l'assegnazione ad un determinato artista del compito di abbellire quell'edificio. Se noi facessimo una commissione permanente, intanto gli artisti che facessero parte di questa commissione non potrebbero mai concorrere, perché evidentemente non si può essere nello stesso tempo partecipanti alla gara e giudicanti.
Credo che anche nell'Amministrazione dello Stato il principio sia quello che, di volta in volta, viene istituita una commissione specifica. Quindi credo che la composizione della commissione illustrata dall'Assessore, salvo alcune verifiche che a mio avviso andrebbero fatte rispetto alla congruenza con l'articolo 2, vada intesa come criterio di composizione di una commissione che però non può aver carattere permanente, ma deve essere verificata di volta in volta, a seconda dell'opera, prevedendo, in particolare per quanto riguarda i rappresentanti di pittori e scultori, una rotazione di questa rappresentanza, altrimenti rischiamo di escludere delle persone dalla possibilità di partecipare ai bandi ed alle gare che, in base a questa legge, dovranno essere previsti per le opere pubbliche, perché ci sia l'abbellimento degli edifici pubblici, delle strutture e delle opere pubbliche che vengono realizzate.
Comunque prendo atto del fatto che c'è la volontà di procedere nella direzione di rendere praticabile questa legge - che mi sembra sia positiva sotto tutti gli aspetti - e chiedo che sia però verificata la congruenza di questi criteri di composizione e soprattutto il carattere che si vuol dare a questa commissione per evitare di fare una cosa che poi non funziona.
