Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2823 del 22 novembre 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2823/IX Concessione di contributi alle comunità montane ed al comune di Aosta per l'organizzazione di soggiorni climatici marini per persone anziane ed invalide, durante la stagione invernale primaverile 1991/92 - Approvazione e finanziamento della spesa di lire 320.000.000.

Presidente Do lettura del testo della delibera:

Deliberazione Il Consiglio

- vista la propria deliberazione n. 1735/IX in data 20 dicembre 1990;

delibera

1°) di approvare la concessione alle Comunità montane ed al Comune di Aosta delle somme sottoelencate, a titolo di contributo nelle spese per l'organizzazione di soggiorni climatici marini per anziani ed invalidi, durante la stagione invernale-primaverile 1991/92:

Comune di Aosta lire 104.842.000

Comunità montana Mont Blanc-Valdigne lire 19.107.000

Comunità montana Grand Paradis lire 24.672.000

Comunità montana Grand Combin lire 12.876.000

Comunità montana Mont Emilius lire 46.918.000

Comunità montana Marmore lire 44.724.000

Comunità montana Evançon lire 32.026.000

Comunità montana Walser lire 4.295.000

Comunità montana Monte Rosa lire 30.540.000

lire 320.000.000

2°) di approvare ed impegnare la spesa di lire 320.000.000 (trecentoventimilioni) on imputazione al Capitolo 58400 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 "Contributi ai comuni e altri enti locali nelle spese di gestione dei servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili" che presenta la necessaria disponibilità;

3°) di stabilire che alla liquidazione dei contributi ai singoli enti si provveda a richiesta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, su trasmissione di idonea documentazione di spesa che non dovrà essere inferiore all'ammontare del contributo come sopra stabilito;

4°) di stabilire che al pagamento dei predetti contributi si provveda con le modalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90;

5°) di incaricare il Presidente dell'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta di fungere da coordinatore tra gli Enti perchè siano fissati criteri uniformi generali per la selezione delle domande di soggiorno, sia dal lato sanitario sia economico, e per gli standard di trattamento vittuario ed alloggiativo che debbono fornire gli esercizi alberghieri, criteri da sottoporre al parere dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, il quale, in caso di mancato accordo o controversie tra gli enti, potrà impartire direttive vincolanti al riguardo.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Beneforti, ne ha facoltà.

Beneforti (DC) Non credo di dover illustrare più dettagliatamente il provvedimento. Si tratta di un provvedimento con il quale vengono accolte le richieste presentate dal comune di Aosta e dalle comunità montane, che hanno ritenuto di organizzare autonomamente i soggiorni marini per persone anziane e invalide nella stagione invernale e primaverile 1991/92.

Le modalità con cui vengono concessi questi contributi sono le stesse degli anni passati.

Presidente Pongo in votazione la delibera in oggetto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità