Oggetto del Consiglio n. 2672 del 25 ottobre 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2672/IX Disegno di legge: "Finanziamento integrativo del fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del FRIO) e successive modificazioni".
Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Trione, ne ha facoltà.
Trione (DC) Il disegno di legge n. 319 concerne una proposta di finanziamento suppletivo alla legge regionale 17 gennaio 1991, n. 1, quindi la legge finanziaria 1991/93, in modo specifico all'articolo 6 della stessa, che autorizza la spesa inerente l'attuazione del programma triennale 1991-93 finanziato dal fondo istituito dalla legge "FRIO", legge n. 51/86.
L'integrazione è prevista per il triennio in globali in 33 miliardi e 92 milioni di lire, ed è ripartita rispettivamente in 5 miliardi, 14 miliardi e 14 miliardi e 92 milioni per gli anni 1991, 1992, 1993, allo scopo di consentire l'inserimento nel piano FRIO triennale di importanti opere pubbliche comunali.
Trattasi infatti di interventi che, pur ritenuti sia tecnicamente validi che economicamente ammissibili, non sono stati inclusi nel programma perché privi di copertura finanziaria. In particolare, per quanto concerne l'esercizio in corso, l'integrazione di 5 miliardi riguarda le richieste di intervento già presentate dai comuni entro il 31 ottobre 1990 e positivamente valutate sia dal punto di vista tecnico che da quello economico, ma non finanziate per i motivi già citati.
L'opportunità di dare avvio al completamento del programma di detti lavori in tempi particolarmente brevi, fa ritenere giustificata la richiesta dichiarazione di urgenza.
Presidente E' aperta la discussione generale. Se nessuno chiede di parlare, si passa all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 1) La spesa complessiva di lire 48.000 milioni, autorizzata dal comma uno dell'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1991, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1991/93), per la realizzazione del programma triennale 1991/93 finanziato dal Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del FRIO) e successive modificazioni, è incrementata di lire 33.092 milioni.
2) L'ulteriore autorizzazione di spesa di cui al comma uno è ripartita in lire 5.000 milioni per l'anno 1991, lire 14.000 milioni per l'anno 1992 e lire 14.092 milioni per l'anno 1993.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Voterò contro questo articolo 1 e contro questo disegno di legge perché è fortemente contraddittorio rispetto a tutta la impostazione della legge sul FRIO.
E' stato fatto dapprima un lavoro attraverso il nucleo di valutazione per fare una selezione dei progetti che sono stati presentati e per fare una graduatoria, e poi di fatto questo lavoro non è servito a niente perché sono stati finanziati tutti i progetti. Quindi mi chiedo a cosa serva tutto il lavoro fatto dal nucleo di valutazione, visto che poi tutti i progetti che sono stati presentati, che erano in regola, sono stati finanziati un po' nei mesi scorsi e un po' con questo provvedimento.
Oltretutto con questo finanziamento integrativo andremo a caricare di oneri gli anni successivi, perché qui si tratta di un onere che solo in parte si ripercuote sul bilancio di quest'anno, quindi andremo pesantemente ad aggravare il bilancio degli anni successivi.
A mio avviso non è un modo corretto di selezionare le proposte e di fare delle scelte mirate, quindi il nostro voto è negativo su questo provvedimento.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione
Presenti: 30
Votanti: 30
Favorevoli: 29
Contrari: 1
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 1) L'ulteriore autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 è finalizzata a finanziare le richieste di intervento pervenute alla Regione in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, e successive modificazioni ai fini della formazione del programma triennale 1991/93, non incluse nel programma medesimo per insufficienza di disponibilità finanziarie.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Esito della votazione
Presenti: 30
Votanti: 30
Favorevoli: 29
Contrari: 1
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 1) Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 21145 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
2) Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede:
a) per l'anno 1991 mediante utilizzo, per lire 5.000 milioni, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 21205 del bilancio di previsione per l'anno in corso;
b) per gli anni 1992 e 1993 mediante utilizzo, per lire 28.092 milioni, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 67030 del bilancio pluriennale 1991/1993.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione
Presenti: 30
Votanti: 30
Favorevoli: 29
Contrari: 1
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 1) Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 21205 "Spese per la costruzione o adeguamento di autorimesse a valere sul Fondo regionale investimenti occupazione.
Legge regionale 18 agosto 1986,n.51,articolo 1, comma 1, lettera c) e successive modificazioni ed integrazioni".
lire 5.000.000.000
In aumento
Cap. 21145 "Spese per l'attuazione dei programmi triennali relativi al Fondo regionale investimenti occupazione per interventi di interesse locale.
- Legge regionale 18 agosto 1986, n.51".
lire 5.000.000.000
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Esito della votazione
Presenti: 30
Votanti: 30
Favorevoli: 29
Contrari: 1
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5 1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre del-l'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successi-vo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Esito della votazione
Presenti: 30
Votanti: 30
Favorevoli: 29
Contrari: 1
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione
Presenti: 30
Votanti: 30
Favorevoli: 29
Contrari: 1
Il Consiglio approva
