Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2613 del 4 ottobre 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2613/IX Progetto di legge: "Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali".Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Presidente La discussione congiunta del disegno di legge n. 281, presentato dalla Giunta regionale ed iscritto al punto 13, e della proposta di legge n. 247, presentata dai Consiglieri Louvin, Agnesod, Andrione, Faval, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin, Voyat ed iscritta al punto 14, concerne il testo proposto dalla Commissione.

Ha chiesto la parola il Consigliere Ricco; ne ha facoltà.

Ricco (DC) Ripeterò quanto già dissi in II Commissione il 5 luglio 1991.

Il Consigliere Louvin ed io ci siamo riuniti per diversi giorni durante il decorso mese di giugno e, dopo un proficuo ed estenuante lavoro, abbiamo redatto un nuovo testo relativo alla "Disciplina dei controlli sugli atti degli Enti Locali", unificando la proposta di legge n. 247 presentata dai colleghi dell'Union Valdôtaine, il disegno di legge n. 281 proposto dalla Giunta regionale e tenendo presenti anche i suggerimenti dei membri esperti della Coreco e dei Segretari comunali.

Mi sento in dovere - e ne sono lieto - di poter ringraziare il collega Louvin per il suo generoso e fattivo apporto, indispensabile al raggiungimento dello scopo a beneficio della collettività.

Il testo unificato ha ottenuto il parere unanime della II Commissione in data 5 luglio 1991.

Anche la relazione che sto per leggere è stata fatta di comune accordo, anzi con notevole profusione di impegno da parte del collega Louvin.

Le Commissioni permanenti I e II del Consiglio regionale hanno esaminato il progetto di legge n. 247 a firma dei Consiglieri dell'Union Valdôtaine ed il disegno di legge n. 281 presentato dalla Giunta regionale.

In considerazione del fatto che le due proposte presentavano notevoli somiglianze, si è ritenuto opportuno predisporre un testo unificato che è stato sottoposto al parere delle Commissioni competenti.

La proposta unificata recepisce i princìpi fondamentali contenuti nella legge di riforma delle autonomie locali (Legge 142/1990), pur conservando al sistema dei controlli nell'ambito della Regione alcune peculiarità in relazione alla potestà legislativa concorrente di cui dispone la nostra Regione, ai sensi dell'articolo 43, I° comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 (Statuto Speciale della Valle d'Aosta).

La normativa proposta interessa la totalità degli enti già sottoposti a controllo dalla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, e da numerose altre leggi speciali; per tutti questi enti le nuove procedure per il controllo si ispirano ai princìpi fondamentali contenuti nella legge 142 del 1990.

Si ottiene così l'effetto di alleggerire il controllo amministrativo, soprattutto con riferimento ai Comuni, per il restringimento del numero di atti sottoposti a controllo "necessario". Viene parallelamente introdotto, per gli atti deliberativi della Giunta comunale, il meccanismo del controllo "eventuale" attivato da minoranze qualificate del Consiglio ovvero dallo steso organo deliberante.

Una notevole novità riguarda la composizione della Commissione regionale di Controllo, in cui in precedenza i componenti erano scelti genericamente in funzione della qualità di "esperti in materia amministrativa" e per i quali si stabiliscono ora più rigorosi criteri di qualificazione attraverso una più rigida definizione degli ambiti di appartenenza.

La parte della legge che contiene le innovazioni più radicali è però quella relativa alle modalità di esercizio dei controlli.

La finalità perseguita è quella di uno snellimento e di una accelerazione delle procedure di verifica della legittimità degli atti sottoposti ad esame. L'effetto dell'innovazione dovrebbe essere quello di diminuire sensibilmente il carico di lavoro imposto alla Commissione ed ai servizi preposti all'istruttoria, consentendo al tempo stesso una più rapida esecutività dei provvedimenti adottati.

Particolare attenzione è stata posta alle procedure di approvazione delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili. In proposito, è parso indispensabile consentire ai Comuni di conoscere rapidamente l'eventuale pronuncia di annullamento, onde evitare che il protrarsi dell'esecuzione produca effetti negativi per l'ente deliberante. In questi casi il decreto di annullamento deve essere notificato all'ente entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento (articolo 27).

Si rilevi peraltro che è stata introdotta la facoltà, per l'organo di controllo, di valersi di moderni strumenti telematici (telefax) per la comunicazione dei propri provvedimenti.

Accanto ai controlli sugli atti, permangono i poteri già in passato propri della Commissione per l'esecuzione dei controlli sostitutivi nei confronti di organi eventualmente inadempienti, quando l'atto omesso o ritardato sia obbligatorio per legge.

Norme particolari sono poi previste per l'esame del bilancio e del conto consuntivo.

Il testo proposto prevede, in via transitoria, che le disposizioni sulla nuova composizione della Commissione si applichino con il primo rinnovo del Consiglio regionale successivo all'entrata in vigore. Ciò si pone in linea con lo spirito della legge 142/1990, la cui immediata entrata in vigore si ricollegava all'imminenza del rinnovo dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario. La diversa scadenza dei rinnovi della nostra Assemblea regionale induce a ritenere più opportuna un'applicazione differita di questa parte della legge, che pertanto entrerebbe completamente "a regime" nell'estate del 1993.

Colleghi, nel predisporre il nuovo disegno di legge unificato, è stato dimenticato quanto disposto dal decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111, recante: "Norme sulla gestione delle Unità Sanitarie Locali". Pertanto propongo, a titolo personale, il seguente emendamento all'articolo 18 del testo unificato del disegno di legge oggi in discussione.

Dopo il terzo comma dell'articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis) Sono fatti salvi i controlli previsti su provvedimenti dell'Unità Sanitaria Locale dall'articolo 1, comma 2, del Decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111 recante: "Norme sulla gestione transitoria delle Unità Sanitarie Locali", che mi permetto di consegnare alla Presidenza.

Si dà atto che, dalle ore 18,52 alle ore 19,08, presiede il Vicepresidente Bich.

Presidente Poiché la discussione dei punti 13 e 14 è abbinata, pregherei il Consigliere Louvin di svolgere ora la sua relazione; ne ha facoltà.

Louvin (UV) Merci monsieur le Président. Après la brillante et exhaustive énonciation de la part du collègue Ricco du contenu de ce projet de loi unifié, je crois qu'il ne reste pas grand chose à ajouter. Cependant en qualité de rapporteur pour l'opposition, quoique ayant eu l'opportunité de travailler avec le Conseiller Ricco et de trouver une entente très large sur le texte qui est à l'examen du Conseil, je me dois de faire quelques très courtes réflexions de caractère général sur le projet de loi en discussion.

Je tiens, d'ailleurs, à préciser, à l'intention des rares Conseillers ou Assesseurs qui seraient intéressés à suivre le débat, que nous sommes en train de discuter le texte unifié qui se trouve en pièce jointe à l'objet numéro 49 de l'ancien ordre du jour, dans la deuxième partie. Puisque vous avez à vos mains trois textes différents, donc, c'est le troisième qui est actuellement en discussion.

Une question préalable doit se poser en ce Conseil et c'est sur l'opportunité de maintenir les contrôles administratifs sur les actes des Communes, un contrôle qui est largement dépassé dans la forme et dans la substance, mais qui demeure inévitable dans la mesure où il est un principe fondamental de la loi 142, principe auquel notre compétence concurrente ne nous permet pas de nous soustraire, mais que nous devons, par contre, accueillir dans notre législation régionale et auquel nous devons donner application par les pouvoirs qui nous sont reconnus.

Il serait évidemment souhaitable d'avoir un contrôle de gestion sur les Communes. Les remarques que faisait, il y a quelques jours, l'Assesseur aux Finances au sujet de certains problèmes qui se posent au niveau des finances communales, devraient pouvoir permettre à un organe régional de vérifier constamment l'emploi de l'argent et l'utilité que l'on en tire. Dans l'Administration communale, hélas!, ce moyen n'est pas donné et nous devons nous borner à donner application à une loi qui prévoit un contrôle de légalité, donc, de nature éminemment formelle sur les actes des Communes.

Toutefois, étant sensible à l'innovation importante contenue dans la loi 142, nous avons présenté déjà, en tant que Conseillers de l'Union Valdôtaine, l'année dernière, un projet de loi portant nouvelles dispositions sur le contrôle des Communes et ce n'est que quelque mois plus tard que le Gouvernement régional a présenté un projet, d'ailleurs très semblable au nôtre, ce qui a permis la rédaction d'un texte conjoint.

Le projet unifié a, à mon sens, une grande qualité et c'est celle de maintenir l'originalité de notre système de contrôle, tout en introduisant les innovations, surtout de quantité je dirais du contrôle, portés par la loi n. 142.

Avec cette innovation, qui prévoit l'instauration d'un système de contrôle interne dans les Communes, ce ne sera plus la Commission régionale de concommunales, mais le Conseil communal lui-même à le faire.

Nous tenons à dire que cela comportera une amélioration de la qualité et de la compétence technique aussi des Conseillers communaux, des élus en général et que c'est dans ce sens que l'Union Valdôtaine a présenté, il y a quelques jours, un projet de loi visant justement à permettre aux Administrateurs communaux d'améliorer le niveau de leurs propres compétences techniques, également, par le biais d'une amélioration des indemnités que les Syndics touchent actuellement.

Le projet a été - comme le rappelait le Conseiller Ricco - soumis à la confrontation avec l'association des Syndics, la Commission ré-gionale de contrôle et les secrétaires communaux, nombre d'amen-dements proposés par ces organisations et ces organes ont été accueillis. Il faudra cependant une période d'expérimentation à ce projet de loi, une fois mis en application, pour pouvoir déter-miner si nous avons fait un pas de l'avant ou plutôt un pas en arrière.

Notre souhait est évidemment que cela permette à la Commission régionale de contrôle, en premier lieu, de mieux travailler. Actuellement elle contrôle environ trente mille délibérations par année. Elle verra sa charge de travail réduite à environ trois ou quatre mille délibérations, donc, elle pourra accomplir son travail, son action, d'une façon nettement plus approfondie.

Puisque le Conseiller Ricco a présenté un amendement important, concernant le contrôle sur l'Unité Locale de Santé, qui voit également les procédures de contrôle complètement modifiées et transformées dans le nouveau projet de loi, je tiens à annoncer que notre position à l'égard de cet amendement est contraire, parce qu'il introduit un deuxième contrôle sur les actes des Unités Sanitaires Locales.

En disant: "Sono fatti salvi i controlli previsti su provve-dimenti dell'Unità Sanitaria Locale..", on fait de sorte que la Junte régionale maintienne son contrôle sur les budgets et sur les bilans et que, d'autre part, l'on maintienne, puisqu'ils ne sont nullement abrogés pour ce qui concerne l'Unité Sanitaire Locale, les contrôles de la part de la Coreco. Notre point de vue à ce sujet est que faisant bon usage du pouvoir législatif qui nous est reconnu l'on garde uniquement le contrôle de légalité sur les bilans, les budgets et les autres actes fondamentaux des Unité Sanitaires Locales et qu'il n'y ait pas ce double.

D'ailleurs le projet de loi sur la loi financière de l'Etat prévoit que la Région - et il dit la Région et non pas la Junte régionale - maintienne le contrôle sur un certain nombre d'actes. Nous estimons que ce soit principalement à cet organe neutre de l'Administration, qui est la Commission régionale de contrôle, à accomplir ce travail.

En même temps, je voudrais déposer à la Présidence du Conseil un amendement de l'Union Valdôtaine par rapport au texte qui est en discussion et qui a été amendé par la première Commission, pour permettre de garder l'ancienne formulation de l'article 4.

Nous sommes partiellement en désaccord avec l'amendement accueilli dans la Commission, puisque nous estimons qu'il faut garder un peu plus haut la barre du niveau de formation et de qualification professionnelle des membres de la Commission. Nous estimons que la formulation qui avait été donnée précédemment et qui était déjà le fruit d'un accord et d'une entente avec la majorité, aurait été plus profitable pour la meilleure qualité de la commission régionale elle-même.

D'ailleurs, l'amendement approuvé en Commission prévoit également une modification des procédures d'élection de la Commission, nous estimons là aussi souhaitable de maintenir la formulation qui avait été adoptée précédemment.

Je remets, donc, une copie de cet amendement à l'article 4 pour qu'il soit distribué. Je vous remercie monsieur le Président.

Presidente Dichiaro aperta la discussione generale sul nuovo testo predisposto dalla II Commissione consiliare. Si tratta peraltro della fusione del disegno di legge n. 281 con la proposta di legge n. 247.

Ha chiesto la parola il Consigliere Milanesio; ne ha facoltà.

Milanesio (PSI) Colleghi Consiglieri, le esaurienti illustrazioni dei colleghi Ricco e Louvin mi esimono dal dover aggiungere altre considerazioni. Mi limiterò pertanto a presentare gli emendamenti, fatti propri dalla Commissione, quando le è giunto il testo unificato della proposta di legge dell'Union Valdôtaine e del disegno di legge della Giunta regionale.

In quella sede, alla presenza del Presidente della Giunta e quindi con l'assenso del Governo regionale, sono stati formulati due emendamenti sostitutivi, uno dell'articolo 4 e l'altro dell'articolo 8, entrambi contenuti nella relazione consegnata ai signori Consiglieri e che fa parte dell'allegato.

Non so se le proposte della Commissione debbano essere formalizzate, ma se così è formalizzo ora la presentazione dei due emendamenti.

C'è poi un altro piccolo emendamento al 3° comma dell'articolo 16 del nuovo testo predisposto dalla II Commissione, col quale si propone di sostituire "un ottavo" con "un decimo", perché si fa riferimento alle indennità di carica che spettano ai membri supplenti. Era scritto "un ottavo", perché al momento della predisposizione della legge, si pensava che la frequenza delle riunioni delle Commissioni fosse di otto sedute mensili, mentre in realtà sono dieci.

Questo emendamento al 3° comma dell'articolo 16 del nuovo testo l'ho proposto a titolo personale e l'ho già consegnato alla Presidenza del Consiglio.

In questa fase non ho altro da aggiungere, se non che gli emendamenti predisposti dalla I Commissione tendono ad allargare la gamma di scelta tra i possibili aspiranti alla Commissione di controllo ed introducono nell'elezione della Commissione il sistema previsto inizialmente nel disegno di legge della Giunta. Non credo che ciò stravolga il senso o la portata della legge, che è comunque molto importante e sulla quale è stato fatto un lavoro di "collage" e di compenetrazione estremamente utile e tale comunque da farci avere una legge approfondita e moderna in questa materia molto delicata ed importante. Grazie.

Si dà atto che alle ore 19,08 riassume la Presidenza il Presidente Dolchi.

Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Bondaz; ne ha facoltà.

Bondaz (DC) L'approvazione del progetto di legge predisposto dalla II Commissione, che unifica Il disegno di legge n. 281 e la proposta di legge n. 247, rappresenta, a mio giudizio e al di là delle distinzioni politiche, un notevole passo avanti nella ricerca di una maggiore tutela degli interessi della nostra Regione e delle comunità locali, che stanno aspettando questa legge con molto interesse.

La preparazione è stata piuttosto travagliata, ma è stata resa possibile dallo studio e dal reciproco confronto dei Consiglieri Louvin e Ricco, che vi si sono dedicati con grande abnegazione.

Vorrei presentare un emendamento all'articolo 4, primo comma, lettera c), del testo della Commissione, in modo che sia aggiunta la dizione o di componente della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali; dopo la parola sindaco.

Proporrei poi un altro emendamento all'articolo 30, per sostituire il primo comma con il seguente: 1. Gli enti locali che adottano atti relativi al taglio di boschi sono tenuti a richiedere, preventivamente, il parere vincolante del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Amministrazione regionale, a causa della nascita del nuovo Assessorato all'Ambiente. Si tratta in sostanza di una più precisa individuazione dell'Assessorato competente.

Poiché credo che l'emendamento proposto dal Consigliere Milanesio abbia un carattere prevalentemente tecnico, può senz'altro essere accettato.

Allo stesso modo credo che si debba accettare l'emendamento che si riferisce all'Unità Sanitaria Locale, proposto dal Consigliere Ricco.

Riteniamo invece di non dover accogliere l'emendamento all'articolo 4 proposto dal Consigliere Louvin, che praticamente riporta l'articolo al suo testo originario, mentre noi preferiamo il testo proposto dalla Commissione.

Presidente Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale ed invito il Consiglio a passare all'esame dell'articolato, nel nuovo testo unificato predisposto dalla II Commissione, la quale ci ha proposto anche due emendamenti, uno all'articolo 4 e l'altro all'articolo 8.

Do lettura dell'articolo 1

Capo I Disposizioni preliminari

Articolo 1 Svolgimento delle funzioni regionali di controllo

1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio e nei limiti, con le modalità e a mezzo dell'organo di controllo previsto dalla presente legge, le funzioni di controllo ad essa attribuite dall'articolo 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta nei confronti dei Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi dei Comuni, delle Unità sanitarie locali, delle Consorterie e loro Consorzi, del Consorzio regionale per la pesca, del Comitato regionale per la caccia, delle Aziende di promozione turistica, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, dell'Istituto autonomo case popolari, dell'Istituto regionale Bartolomeo Gervasone, dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique nonché degli enti locali disciplinati dalla legge regionale o statale.

2. Le norme della presente legge si applicano anche ai controlli sugli atti degli enti locali inerenti a funzioni delegate.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2.

Capo II Dell'organo regionale di controllo

Articolo 2 Organo regionale di controllo

1. All'esercizio dei controlli stabiliti dalla presente legge provvede la Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali (in seguito denominata Commissione).

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3 Costituzione e composizione della Commissione

1. La Commissione è costituita e insediata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto fissa anche la data della prima riunione della Commissione.

2. La Commissione è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, eletti dal Consiglio regionale.

3. La Commissione elegge il Presidente ed il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri effettivi. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, la Commissione è presieduta dal membro effettivo più anziano di età.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate dal dirigente del Servizio rapporti con gli enti locali e gestione segretari comunali e affari di culto della Presidenza della Giunta regionale o, in sua assenza od impedimento, da un vicedirigente dello stesso servizio; in caso di assenza o impedimento di tutti i funzionari sopraindicati, le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite dal Presidente della Giunta regionale ad un altro funzionario del predetto servizio.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4 Scelta ed elezione dei componenti la Commissione

1. I componenti effettivi, eletti dal Consiglio regionale, devono essere scelti, uno per categoria, fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Valle d'Aosta, residenti nella regione da almeno tre anni, appartenenti alle seguenti categorie:

a) un iscritto all'albo degli avvocati e procuratori legali;

b) un iscritto all'albo dei dottori commercialisti o ragionieri;

c) uno scelto tra chi abbia ricoperto per almeno cinque anni la carica di parlamentare nazionale, di consigliere regionale o di sindaco;

d) uno scelto fra i funzionari in quiescenza dello Stato, della Regione Valle d'Aosta, dei Comuni e degli altri enti locali con qualifica non inferiore a quella di dirigente, vice dirigente od equiparata;

e) uno scelto tra i segretari comunali in quiescenza.

2. I membri supplenti devono avere gli stessi requisiti di cui al comma uno.

3. Il Consiglio regionale elegge, entro sessanta giorni dalla data di ele-zione del Consiglio stesso, a maggioranza di due terzi dei Consiglieri a-ssegnati, in due votazioni separate, i componenti effettivi ed i componenti supplenti.

Presidente Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 4, proposto dalla II Commissione consiliare permanente.

Emendamento

Articolo 4 Scelta ed elezione dei componenti la Commissione

1. I componenti effettivi, eletti dal Consiglio regionale, devono essere scelti, uno per categoria, fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Valle d'Aosta, residenti nella regione da almeno tre anni, appartenenti alle seguenti categorie:

a) un esperto in materie giuridico-amministrative in possesso della laurea in giurisprudenza;

b) un esperto in materie economico-finanziarie in possesso della laurea in economia e commercio;

c) uno scelto tra chi abbia ricoperto per almeno cinque anni la carica di parlamentare nazionale, di consigliere regionale o di sindaco;

d) uno scelto fra i funzionari in quiescenza dello Stato, della Regione Valle d'Aosta, dei Comuni e degli altri enti locali con qualifica non inferiore a quella di dirigente, vice dirigente od equiparata;

e) uno scelto tra i segretari comunali in quiescenza.

2. I membri supplenti devono avere gli stessi requisiti di cui al comma uno.

3. Il Consiglio regionale elegge, entro sessanta giorni dalla data di elezione del Consiglio stesso, in due votazioni separate, i componenti effettivi ed i componenti supplenti. In entrambe le votazioni ciascun Consigliere regionale può votare per non più di tre nominativi appartenenti a tre diverse categorie di cui al comma uno.

PresidenteHa chiesto la parola il Consigliere Louvin; ne ha facoltà.

Louvin (UV) Par esprit de simplification, monsieur le Président, le texte en discussion est actuellement celui qui a été proposé par la Commission, donc, déjà amendé par la Commission.

Je dirais qu'on pourrait simplement se borner à mettre en votation l'amendement de l'Union Valdôtaine et l'amendement du Président du Gouvernement régional.

Président Oui, mais formellement l'amendement de la Commission n'est pas voté par le Conseil. Il faut quand même le voter, parce qu'il est substitutif de l'autre.

On vote l'amendement de la Commission, l'amendement de l'Union Valdôtaine est périmé et alors on a l'amendement du Président, qui se réfère à l'amendement de la Commission...

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4, proposto dalla II Commissione consiliare permanente.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 20

Contrari 11

Il Consiglio approva

Presidente Con l'approvazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 proposto dalla Commissione, decade l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 proposto dall'Union Valdôtaine, del quale abbiamo già dato lettura perché corrisponde a quello proposto originariamente dalla II Commissione consiliare.

Do ora lettura di un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, proposto dal Presidente della Giunta.

Emendamento

Articolo 4 Alla lettera c) del comma uno, dopo la parola "sindaco", sono aggiunte le seguenti parole: "o di componente della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali;".

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Louvin; ne ha facoltà.

Louvin (UV) Le Groupe de l'Union Valdôtaine s'abstient sur cet amendement.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 19

Contrari: 1

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 4 emendato.

Articolo 4 Scelta ed elezione dei componenti la Commissione

1. I componenti effettivi, eletti dal Consiglio regionale, devono essere scelti, uno per categoria, fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Valle d'Aosta, residenti nella regione da almeno tre anni, appartenenti alle seguenti categorie:

a) un esperto in materie giuridico-amministrative in possesso della laurea in giurisprudenza;

b) un esperto in materie economico-finanziarie in possesso della laurea in economia e commercio;

c) uno scelto tra chi abbia ricoperto per almeno cinque anni la carica di parlamentare nazionale, di consigliere regionale o di sindaco o di componente della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali;

d) uno scelto fra i funzionari in quiescenza dello Stato, della Regione Valle d'Aosta, dei Comuni e degli altri enti locali con qualifica non inferiore a quella di dirigente, vice dirigente od equiparata;

e) uno scelto tra i segretari comunali in quiescenza.

2. I membri supplenti devono avere gli stessi requisiti di cui al comma uno.

3. Il Consiglio regionale elegge, entro sessanta giorni dalla data di elezione del Consiglio stesso, in due votazioni separate, i componenti effettivi ed i componenti supplenti. In entrambe le votazioni ciascun Consigliere regionale può votare per non più di tre nominativi appartenenti a tre diverse categorie di cui al comma uno.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 emendato.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 19

Favorevoli: 19

Astenuti: 12 (Agnesod, Andrione, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Riccarand, Rollandin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5 Componenti supplenti

1. I componenti supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

2. La supplenza viene effettuata di norma dai componenti supplenti appartenenti alle stese categorie dei componenti assenti o impediti.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 6.

Articolo 6 Incompatibilità relative alla Commissione

1. Non possono far parte della Commissione:

a) il senatore e il deputato eletti nella regione;

b) i consiglieri regionali della Valle d'Aosta;

c) i consiglieri dei Comuni della regione e gli amministratori degli altri enti soggetti al controllo della Commissione;

d) i dipendenti dei Comuni e degli altri enti soggetti al controllo della Commissione, nonché i dirigenti e dipendenti di partiti e movimenti politici;

e) coloro che hanno parte, direttamente o indirettamente, in esazioni, servizi, somministrazioni ed appalti dei Comuni e degli altri enti soggetti al controllo o in società, imprese, aziende ed istituti sovvenzionati dai Comuni e/o dagli enti stessi;

f) coloro che hanno lite pendente con i Comuni e con gli altri enti soggetti al controllo;

g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile nei confronti dei Comuni e degli altri enti soggetti al controllo, siano stati legalmente messi in mora;

h) i dipendenti regionali.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 7.

Articolo 7 Sede della Commissione

1. La Commissione ha sede in Aosta, presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione si avvale del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto della Presidenza della Giunta regionale e, in caso di necessità, degli altri servizi ed uffici regionali, i cui funzionari possono essere chiamati a riferire alla Commissione.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni in materia di controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali, la Commissione può avvalersi dei servizi ed uffici dell'Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 8.

Articolo 8 Durata del mandato della Commissione

1. Il Consiglio regionale procede all'elezione dei componenti la Commissione entro il sessantesimo giorno dalla data delle elezioni del Consiglio stesso.

2. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e cessa dal mandato con l'insediamento della nuova Commissione, che deve avvenire entro trenta giorni dall'elezione dei suoi componenti.

Presidente Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 8, proposto dalla II Commissione consiliare permanente.

Emendamento L'articolo 8 è così sostituito:

Articolo 8 Durata del mandato della Commissione, permessi, aspettative

1. Il Consiglio regionale procede all'elezione dei componenti la Commissione entro il sessantesimo giorno dalla data delle elezioni del Consiglio stesso.

2. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e cessa dal mandato con l'insediamento della nuova Commissione, che deve avvenire entro trenta giorni dall'elezione dei suoi componenti.

3. Ai componenti la Commissione si applicano le norme relative ai permessi e alle aspettative previste per gli amministratori pubblici.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 9.

Articolo 9 Decadenza dei componenti la Commissione

1. Il componente la Commissione che non interviene alle riunioni per cinque sedute consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.

2. Le cause di sopravvenuta incompatibilità comportano l'obbligo di opzione entro venti giorni dal loro verificarsi.

3. In caso di mancato esercizio dell'opzione il componente decade dalla carica di componente la Commissione.

4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Commissione, di ciascuno dei suoi componenti o di un consigliere regionale.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 10.

Articolo 10 Sostituzione dei componenti la Commissione

1. Quando si verificano vacanze per dimissioni, decadenze o altri motivi tra i componenti la Commissione, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 11.

Articolo 11 Competenza della Commissione

1. La Commissione è competente all'esame degli atti degli enti indicati nell'articolo 1 della presente legge, secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 12.

Articolo 12 Competenza del Presidente della Commissione

1. Spetta al Presidente della Commissione:

a) convocare la Commissione e dirigerne i lavori;

b) ripartire tra i componenti i compiti e le attribuzioni attinenti l'istruttoria e la relazione su ciascun atto sottoposto al controllo, avendo riguardo a determinate materia o a gruppi di materie;

c) vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

d) adottare i provvedimenti indispensabili per il regolare svolgimento dei compiti della Commissione e per la esecuzione delle sue deliberazioni.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 13.

Articolo 13 Convocazione della Commissione

1. Le convocazioni della Commissione sono effettuate mediante comunicazione scritta ai singoli componenti almeno ventiquattr'ore prima dell'adunanza.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 14.

Articolo 14 Sedute e deliberazioni della Commissione

1. Le sedute della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di colui che ne fa le veci.

3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

4. Le notificazioni delle deliberazioni della Commissione sono eseguite a cura del segretario.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 15.

Articolo 15 Diritto di accesso

1. Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto ad ottenere copia dei provvedimenti della Commissione che lo riguardano.

2. Le modalità di pubblicazione periodica delle decisioni della Commissione, nonché le modalità di esercizio del diritto di accesso, vengono disciplinate con regolamento approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 16.

Articolo 16 Indennità dei componenti la Commissione

1. Ai componenti effettivi della Commissione è corrisposta una indennità lorda mensile pari al 35 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali ai sensi delle vigenti leggi regionali.

2. Per il Presidente della Commissione l'indennità prevista per i componenti effettivi è maggiorata del 25 per cento.

3. Ai componenti supplenti è corrisposta, per ogni giornata di seduta, un'indennità lorda pari ad un ottavo dell'indennità mensile spettante ai componenti effettivi.

4. Ai componenti effettivi viene detratto dall'indennità mensile un importo uguale a quello indicato al comma tre per ogni giornata di seduta alla quale sono assenti.

5. Ai componenti la commissione, effettivi e supplenti, che non risiedono nel comune di Aosta, viene corrisposto, per ogni giornata di seduta nella Commissione, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali dalle vigenti disposizioni.

6. Se i componenti la Commissione devono, per ragioni del loro mandato, recarsi fuori sede, ad essi spetta il trattamento di missione o, in alternativa, il rimborso delle spese sostenute e documentate, in conformità a quanto previsto per i dipendenti regionali di più alto livello funzionale.

Presidente Do lettura di un emendamento sostitutivo all'articolo 16, proposto dal Consigliere Milanesio.

Emendamento Al comma 3° dell'articolo 16 del nuovo testo predisposto dalla II Commissione circa la proposta di legge "Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali", sostituire a "un ottavo" "un decimo".

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Louvin; ne ha facoltà.

Louvin (UV) Nous reconnaissons le bien-fondé de cet amendement et, donc, nous allons le voter.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento all'articolo 16 proposto dal Consigliere Milanesio.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 16 emendato.

Articolo 16 Indennità dei componenti la Commissione

1. Ai componenti effettivi della Commissione è corrisposta una indennità lorda mensile pari al 35 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali ai sensi delle vigenti leggi regionali.

2. Per il Presidente della Commissione l'indennità prevista per i componenti effettivi è maggiorata del 25 per cento.

3. Ai componenti supplenti è corrisposta, per ogni giornata di seduta, un'indennità lorda pari ad un decimo dell'indennità mensile spettante ai componenti effettivi.

4. Ai componenti effettivi viene detratto dall'indennità mensile un importo uguale a quello indicato al comma tre per ogni giornata di seduta alla quale sono assenti.

5. Ai componenti la commissione, effettivi e supplenti, che non risiedono nel comune di Aosta, viene corrisposto, per ogni giornata di seduta nella Commissione, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali dalle vigenti disposizioni.

6. Se i componenti la Commissione devono, per ragioni del loro mandato, recarsi fuori sede, ad essi spetta il trattamento di missione o, in alternativa, il rimborso delle spese sostenute e documentate, in conformità a quanto previsto per i dipendenti regionali di più alto livello funzionale.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 emendato testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 17.

Capo III Esercizio dei controlli

Articolo 17 Atti dei Comuni soggetti a controllo

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità:

a) le deliberazioni che la legge riserva ai Consigli comunali nonché quelle che il Consiglio o la Giunta intendono, di propria iniziativa, sottoporre alla Commissione;

b) le deliberazioni di competenza delle Giunte quando un quarto dei consiglieri nei Comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei Comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;

c) le deliberazioni di competenza delle Giunte nelle materie sottoelencate quando un quarto dei consiglieri nei Comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei Comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate:

1) acquisti, alienazioni, appalti, convenzioni ed in generale tutti i contratti;

2) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

3) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

2. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del comma uno sono sottoposte a controllo nei limiti delle illegittimità denunciate.

3. Non sono soggette al controllo le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 18.

Articolo 18 Atti degli altri enti soggetti a controllo

1. Sono soggetti al controllo di legittimità secondo le modalità previste dalla presente legge i seguenti atti degli enti di cui all'articolo 1 diversi dai Comuni:

a) bilancio preventivo, variazioni allo stesso e conto consuntivo;

b) statuto;

c) regolamenti;

d) atti istitutivi di forme collaborative con enti pubblici o privati;

e) atti di organizzazione degli uffici;

f) atti di disposizione del patrimonio;

g) acquisti, alienazioni, appalti, convenzioni ed in generale tutti i contratti.

h) atti concernenti la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

2. Non sono soggette a controllo le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

3. Gli atti delle Aziende di promozione turistica sono soggetti a controllo di legittimità nei limiti indicati dall'articolo 17 della legge regionale 29 gennaio 1987 n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione).

Presidente Do lettura di un emendamento all'articolo 18, proposto dal Consigliere Ricco.

Emendamento Dopo il 3° comma dell'articolo 18 è aggiunto il seguente comma 3 bis.

"3 bis. Sono fatti salvi i controlli previsti su provvedimenti dell'Unità sa-nitaria locale dall'articolo 1, comma 2, del Decreto-legge 8 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111 recante: "Norme sulla gestione transitoria delle Unità sanitarie locali".

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Voyat; ne ha facoltà.

Voyat (UV) Poiché questo emendamento aumenta le procedure burocratiche, vorrei conoscere il parere dell'Assessore competente su questo emendamento. Tutti sappiamo che cosa dice il punto 11, secondo comma dell'articolo 1, ma dovremmo anche tenere conto delle indicazioni del Ministero.

Vi è infatti una prima circolare esplicativa del 15 giugno, "Applicazione del Decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111 - Controlli", che ci dà una prima interpretazione, in cui potrebbe rientrare quanto è previsto nell'emendamento presentato dal Consigliere Ricco.

Vi è poi un'ulteriore circolare "esplicativa della esplicativa" del 1° agosto 1991, che nel punto 2.4 recita: "Pertanto, gli atti riferiti al bilancio, alle sue variazioni e al conto consuntivo non sono assoggettati al controllo di legittimità a parte del Coreco. Si precisa inoltre che l'atto di approvazione della Giunta regionale sui provvedimenti dell'Amministratore straordinario di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 111/91, non è soggetto al controllo di legittimità della Commissione di cui alla legge n. 62 del 1953, in quanto lo stesso, qualificandosi come vero e proprio atto di controllo, è soggetto al principio generale per il quale un atto di controllo non può a sua volta essere controllato".

Abbiamo quindi una circolare esplicativa che indica che si può fare in un certo modo, mentre noi con questo emendamento andiamo a complicare ulteriormente le procedure...

(...Interruzione...)

...No? Allora me lo spieghi lei, perché io non ho capito.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Ricco; ne ha facoltà.

Ricco (DC) Normalmente le circolari servono a chiarire la legge, anche se in questo caso sembra che la complichino. Posso dire, comunque, che ubi maior, minor cessat.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Voyat; ne ha facoltà.

Voyat (UV) Non credo che sia dell'Union Valdôtaine il Ministro De Lorenzo, che si permette di inviare una circolare che al punto 2.4 dice: "Regime dei controlli degli atti degli amministratori straordinari.

In merito alle questioni sollevate (dai vari Assessori) sul regime dei controlli degli atti dell'amministratore straordinario, si reputa necessario confermare quanto precisato nel paragrafo 2 della richiamata lettera del Ministero della Sanità del 15 giugno 1991, con particolare riguardo all'asserito carattere sostitutivo rivestito dalla disciplina contemplata nel comma 5 dell'articolo 1 della legge 111". Poi riprende quanto già detto: "Un atto di controllo non può a sua volta essere controllato". Pertanto, dice che se c'è il controllo della Giunta, non ci può essere il controllo della Coreco. Se poi noi vogliamo andare contro le direttive e le spiegazioni, facciamolo pure, ma non diciamo allora che miglioriamo la legge, quando imitiamo le confusioni romane.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Beneforti; ne ha facoltà.

Beneforti (DC) Condivido l'emendamento, perché rientra nello spirito della deliberazione assunta dalla Giunta in applicazione dei disegni di legge, in cui abbiamo stabilito i compiti del commissario, della Coreco, del Consiglio e della Giunta. Se rileggiamo quella delibera, scopriamo che essa corrisponde perfettamente a questo emendamento, altrimenti essa non avrebbe alcun senso.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Louvin; ne ha facoltà.

Louvin (UV) Comme je l'ai dit au moment de la présentation de ce projet de loi et dans le rapport, j'estime que cet amendement ne simplifie nullement les choses, mais il vient les compliquer.

Comme très correctement le rappelait le collègue Voyat, il y a quelques minutes, nous avons ici un double contrôle de la Coreco et de la Junte régionale sur les budgets et les bilans de l'Unité Locale de Santé. A ce moment-là, il y a évidemment une possibilité aussi qu'il y ait un avis contraire des deux organes au même sujet.

Il faudrait éclaircir ce propos, mais puisque nous avons établi que l'Unité Locale de Santé - et donc ces budgets, ses bilans et cetera - sont contrôlés par la Coreco, nous l'avons établi à l'article premier, nous l'avons réaffirmé à l'article 7, également déjà approuvé, en disant que les fonctionnaires de l'Assessorat régional de la Santé sont au service de la Coreco pour faire ce genre de contrôle, en disant "sono fatti salvi i controlli della Giunta regionale", nous venons, à notre avis, à multiplier les contrôles, alourdir la machine. Nous serions, donc, pour une simplification.

En repoussant l'amendement, nous avons la possibilité de garder une situation beaucoup plus simple au point de vue de la procédure et, donc, de l'approbation de ces organes. Au moins que l'intention de la majorité ne soit celle de ficeler et contrôler davantage celui qui devrait être un organe relativement autonome et qui est le commissaire pour l'Unité Locale de Santé.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento all'articolo 18, presentato dal Consigliere Ricco.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 18

Contrari: 13

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 18 emendato.

Articolo 18 Atti degli altri enti soggetti a controllo

1. Sono soggetti al controllo di legittimità secondo le modalità previste dalla presente legge i seguenti atti degli enti di cui all'articolo 1 diversi dai Comuni:

a) bilancio preventivo, variazioni allo stesso e conto consuntivo;

b) statuto;

c) regolamenti;

d) atti istitutivi di forme collaborative con enti pubblici o privati;

e) atti di organizzazione degli uffici;

f) atti di disposizione del patrimonio;

g) acquisti, alienazioni, appalti, convenzioni ed in generale tutti i contratti.

h) atti concernenti la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

2. Non sono soggette a controllo le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

3. Gli atti delle Aziende di promozione turistica sono soggetti a controllo di legittimità nei limiti indicati dall'articolo 17 della legge regionale 29 gennaio 1987 n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione).

4. Sono fatti salvi i controlli previsti su provvedimenti dell'Unità sanitaria locale dall'articolo 1, comma 2, del Decreto-legge 8 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111 recante: "Norme sulla gestione transitoria delle Unità sanitarie locali".

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 18 emendato testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 5 (Agnesod, Marcoz, Perrin, Voyat e Vallet)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 19.

Articolo 19 Pubblicazione degli atti e loro invio alla Commissione

1. Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali nonché quelle degli altri enti soggetti a controllo sono pubblicate all'albo dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione.

2. La durata della pubblicazione è di giorni dieci.

3. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni dei Comuni di cui alle lettere b) e c) del comma uno dell'articolo 17 sono trasmesse ai capigruppo consiliari.

4. Entro tre giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione, gli atti di cui al comma uno sono trasmessi alla Commissione, con l'attestazione, per ognuno, del periodo di pubblicazione.

5. Le richieste di cui alle lettere b) e c) del comma uno dell'articolo 17 devono essere presentate al Sindaco, che le trasmette alla Commissione entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della deliberazione che si intende sottoporre a controllo, unitamente alle proprie controdeduzioni.

6. Gli adempimenti previsti dai commi uno e tre del presente articolo devono essere affidati dall'ente al segretario comunale o ad un funzionario all'uopo designato, il quale ne assume la responsabilità.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 19 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 20.

Articolo 20 Osservazioni e reclami avverso gli atti soggetti a controllo

1. Ogni cittadino può, a titolo di collaborazione, far pervenire alla Commissione, direttamente o tramite lo stesso ente da cui promana l'atto soggetto a controllo, entro otto giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione, osservazioni e reclami avverso l'atto medesimo.

2. Se le osservazioni o i reclami sono inoltrati per il tramite dell'ente deliberante, è fatto obbligo di trasmettere immediatamente tali osservazioni o reclami all'organo di controllo.

3. Il termine di cui al comma uno è meramente ordinatorio e non impedisce alla Commissione di richiedere le controdeduzioni all'organo deliberante ove l'atto non sia ancora esecutivo.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 20 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 21.

Articolo 21 Ricevimento e istruttoria degli atti soggetti e controllo

1. Dal ricevimento degli atti da parte della Commissione è dato tempestivo avviso all'ente interessato, con l'esatta indicazione della data di arrivo all'ufficio protocollo; da tale data decorrono i termini per l'esame da parte della Commissione.

2. La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori sono disposte con ordinanza della commissione. Tale ordinanza deve essere immediatamente trasmessa all'ente.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 21 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 22.

Articolo 22 Termine per l'esercizio del controllo

1. Il controllo va eseguito entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, salvo quanto previsto dal comma tre dell'articolo 27 per gli atti urgenti.

2. Il termine di cui al comma uno è elevato a quaranta giorni per il controllo dei regolamenti e degli statuti.

3. Per il controllo degli atti riguardanti progetti di opere pubbliche da sottoporre al Consiglio superiore dei lavori pubblici, il termine di quindici giorni decorre dalla comunicazione del parere o dallo spirare del termine di cui all'articolo 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

4. La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una volta sola.

5. Nell'ordinanza di cui al comma due dell'articolo 21 è fissato il termine, non inferiore a giorni quindici e non superiore a giorni venti prorogabili con ordinanza motivata del Presidente della Commissione, decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza medesima, entro il quale l'ente deve fornire le indicazioni richieste o devono essere assunte direttamente le informazioni.

6. Dalla scadenza del termine di cui al comma cinque ovvero, se precedente, dalla data del ricevimento della risposta dell'ente, decorre per l'esercizio del controllo un nuovo termine di giorni dieci.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 22 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 23.

Articolo 23 Esercizio del controllo

1. Il controllo di legittimità comporta la verifica di conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

2. La Commissione annulla, con decreto motivato, gli atti ritenuti illegittimi.

3. Il decreto di annullamento indica, anche con riferimento ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 23 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 24.

Articolo 24 Comunicazione e pubblicazione del provvedimento di annullamento

1. Il provvedimento di annullamento deve essere trasmesso all'ente che ha emesso l'atto, a pena di decadenza, entro il termine di giorni quindici dalla data della sua adozione.

2. Se necessario, può essere data comunicazione del provvedimento a mezzo di telegramma o di telefax. In questo caso, l'invio del provvedimento deve comunque seguire, a pena di decadenza, entro il termine di giorni quindici dalla data della sua adozione.

3. Il decreto di annullamento è pubblicato all'albo dell'ente che ha emesso l'atto annullato per la durata di giorni cinque decorrenti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento. Del decreto stesso è data, a cura del Sindaco o del Presidente dell'ente, comunicazione al Consiglio comunale o all'assemblea corrispondente dell'ente, nella prima seduta successiva alla data della ricezione del provvedimento di annullamento.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 24 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 25.

Articolo 25 Esecutività degli atti soggetti a controllo

1. L'atto soggetto a controllo, trascorso il prescritto periodo di pubblicazione, diventa esecutivo:

a) quando la Commissione dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità;

b) quando siano scaduti i termini stabiliti dai commi uno e due dell'articolo 22, senza che la Commissione ne abbia disposto l'annullamento;

c) quando si verifichi la decadenza del provvedimento di annullamento ai sensi dei commi uno e due dell'articolo 24, o del comma tre dell'articolo 27.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 25 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 26.

Articolo 26 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni non soggette a controllo

1. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno della loro pubblicazione, salvo quanto previsto dal comma uno dell'articolo 17.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 26 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 27.

Articolo 27 Atti urgenti ed esecutività dei medesimi

1. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri in carica dell'organo deliberante.

2. La trasmissione alla Commissione delle deliberazioni dichiarate urgenti e sottoposte a controllo ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

3. Il decreto di annullamento delle deliberazioni di cui al comma uno pronunciato dalla Commissione è notificato all'ente, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data del loro ricevimento.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 27 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 28.

Articolo 28 Controllo sostitutivo

1. Qualora da parte di un ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio per legge, la Commissione, previa diffida dell'organo responsabile, delibera l'invio di un Commissario per il compimento dell'atto.

2. Le spese per l'invio del Commissario sono sostenute dall'ente inadempiente, salvo rivalsa a carico degli amministratori e dei dipendenti dell'ente eventualmente responsabili.

3. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza.

4. I provvedimenti della Commissione ai sensi del comma uno sono pubblicati all'albo dell'ente per la durata di cinque giorni dal giorno successivo alla ricezione.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 28 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 29.

Articolo 29 Definitività dei provvedimenti

1. Le deliberazioni dei Comuni e degli altri enti di cui all'articolo 1, divenute esecutive a norma delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26, sono provvedimenti definitivi.

2. Sono altresì definitivi i provvedimenti di annullamento previsti dall'articolo 23.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 29 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 30.

Articolo 30 Norme per il taglio di boschi

1. Gli enti locali che adottano atti relativi al taglio di boschi sono tenuti a richiedere, preventivamente, il parere vincolante del Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.

2. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del parere di cui al comma uno, il parere si intende favorevole.

Presidente Do lettura di un emendamento all'articolo 30, proposto dal Presidente della Giunta, Bondaz.

Emendamento Articolo 30

Il primo comma dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali che adottano atti relativi al taglio di boschi sono tenuti a richiedere, preventivamente, il parere vincolante del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Amministrazione regionale".

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 30 emendato.

Articolo 30 Norme per il taglio di boschi

1. Gli enti locali che adottano atti relativi al taglio di boschi sono tenuti a richiedere, preventivamente, il parere vincolante del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Amministrazione regionale.

2. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del parere di cui al comma uno, il parere si intende favorevole.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 30 emendato testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 31.

Capo IV Esame del bilancio e del conto consuntivo

Articolo 31 Termine per l'esame

1. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte della Commissione è di quaranta giorni. Decorso detto termine le deliberazioni relative diventano esecutive.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 31 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 32.

Articolo 32 Oggetto del controllo

1. Nell'esame del bilancio e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con gli elementi giustificativi allegati alle stesse.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 32 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 33.

Articolo 33 Esame del conto consuntivo

1. La Commissione può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine di trenta giorni.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 33 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 34.

Articolo 34 Giudizio sul conto consuntivo e sulla responsabilità

1. Qualora le risultanze delle deliberazioni assunte sul conto consuntivo non siano contestate dal contabile, dagli amministratori o dai contribuenti e non contrastino con l'esame di legittimità e di coerenza da essa svolto, la Commissione ne prende atto.

2. La Commissione segnala ai competenti organi giurisdizionali conta-bili gli eventuali casi di responsabilità dei contabili e degli amministratori.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 34 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 35.

Capo V Disposizioni finali e transitorie

Articolo 3 Applicazione delle norme sulla composizione della Commissione

1. Le disposizioni sulla nuova composizione della Commissione si applicano col primo rinnovo del Consiglio regionale successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 35 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 36.

Articolo 36 Definizione dei procedimenti di controllo in corso

1. La presente legge si applica a tutte le deliberazioni adottate dopo la sua entrata in vigore.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 36 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 37.

Articolo 37 Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'articolo 16, previsto in complessive lire 175 milioni per il 1991, grava sugli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione della Regione, rispettivamente al capitolo 20350, per lire 170 milioni, e al capitolo 20360 per lire cinque milioni, che presentano la necessaria disponibilità e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Il capitolo 20350 assume la seguente denominazione: "Indennità spettante ai componenti della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Legge regionale n....."; il capitolo 20360 assume la seguente denominazione: "Rimborso spese di viaggio e spese di funzionamento della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Legge regionale... n....".

3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 37 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 38.

Articolo 38 Abrogazione di norme

1. Sono abrogate, in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, concernente la disciplina dei controlli sugli enti locali;

b) articolo 39 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, concernente l'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale"

c) legge regionale 25 agosto 1980, n; 40, concernente modifiche alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11;

d) legge regionale 19 giugno 1984, n. 21, concernente modifiche alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 40.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 38 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 39.

Articolo 39 Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 39 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Se non ci sono dichiarazioni di voto, il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità