Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 454 del 26 gennaio 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 454/X - Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale, della legge regionale: "Concessione di contributi in conto interessi per il recu­pero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative eco­nomiche nel territorio della Valle d'Aosta)".

Articolo 1 - (Finalità)

1. Al fine di assicurare il finanziamento delle domande presen­tate all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni cultu­rali nel 1992 e di quelle che verranno presentate entro il 31 di­cembre 1993 per il recupero di centri e nuclei abitati, ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi relativi a mutui a tasso ordinario, da contrarsi tra i soggetti beneficiari previsti dall'articolo 4 della legge regionale 33/1973 e successive modifi­cazioni e gli istituti di credito e/o FINAOSTA S.p.A.

2. I beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge non potranno usufruire, per gli stessi interventi, di ulteriori finan­ziamenti previsti dalla legge regionale 33/1973.

Articolo 2 - (Modalità di intervento)

1. La misura del contributo regionale in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regio­nali concessi per analoghe iniziative ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 33/1973 e successive modificazioni e quello ordinario praticato dagli istituti di credito e/o FINAO­STA S.p.A .

2. I mutui di cui all'articolo 1 non potranno avere durata infe­riore a dieci anni.

Articolo 3 - (Convenzioni)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti di credito e/o FINAOSTA S.p.A. apposite convenzioni per la concessione, su proposta della Regione, per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui assistiti da contributo in conto inte­ressi, della durata prevista dall'articolo 2, comma 2, alle condi­zioni in uso presso gli istituti medesimi.

Articolo 4 - (Domande di finanziamento)

1. Le modalità per l'ottenimento dei finan­ziamenti previsti dalla presente legge sono quelle previste dalla legge regionale 33/1973 e successive modificazioni.

2. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale, le domande vengono trasmesse agli istituti di credito e/o FI­NAOSTA S.p.A. convenzionati, prescelti dai mutuatari, per gli ulteriori adempimenti necessari ai fini dell'erogazione del mu­tuo.

Articolo 5 - (Controlli)

1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in colla­borazione con gli istituti di credito e/o FINAOSTA S.p.A. con­venzionati, provvede al controllo amministrativo e contabile sull'impiego dei contributi concessi ai sensi della presente leg­ge.

2. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali provvede al controllo tecnico delle opere, nonché della loro con­formità al progetto; a tale scopo i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione regionale.

Articolo 6 - (Graduatorie)

1. Le domande di concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 33/1973 e successive modificazioni, pervenute a far data dal 1° gennaio 1993 e non ancora ammesse a finan­ziamento, sono ordinate secondo apposite graduatorie da ap­provarsi ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 33/1973 e successive modificazioni.

Articolo 7 - (Finanziamento)

1. Per l'effettuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 1.800 milioni per quindici anni a decorrere dal 1994.

2. Gli oneri per l'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo da istituirsi sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e seguenti con la denominazione: "Contributi in conto interessi per la concessione di mutui per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della legge regionale 33/1973".

Articolo 8 - (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si prov­vede, per gli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo per annue lire 1.800 milioni delle disponibilità iscritte al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994 e 1995. A decorrere dal 1996 gli oneri necessari saranno iscritti con legge di bilancio.

Articolo 9 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Su questo disegno di legge ci sono una serie di emendamenti che stanno per essere distribuiti, presentati dall'Assessore Lévêque.

Ha chiesto la parola il Consigliere Bich.

Bich (APA) - Chiedo all'Assessore di illustrarci il provvedimento.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lévêque.

Lévêque (Ass.tec.) - Si tratta di una riproposizione a seguito delle osservazioni che sulla legge già approvata in Consiglio il Presidente della Commissione di Coordinamento ha formulato, che sostanzial­mente riguardavano l'articolo 2, in particolare là dove si preve­deva come misurare l'intervento regionale in relazione ai tassi agevolati previsti dalla legge 33 e ai tassi invece che venivano praticati dalle banche.

Questo provvedimento è quel provvedimento-ponte che consen­te di sanare quella situazione difficile venutasi a creare sul ca­po I della legge 33, cioè sui mutui per l'edilizia rurale, che pre­vede che, invece di utilizzare il fondo di rotazione per le do­mande del 1993, sia possibile per i richiedenti contrarre mutui con le banche e la Regione interviene per ridurre il tasso.

La vecchia edizione dell'articolo 2 prevedeva che l'intervento regionale sarebbe stato pari alla differenza fra il tasso praticato per la legge 33 e diceva genericamente i tassi praticati dagli istituti di credito. Questo poteva generare il fatto che a seconda del tipo di istituto di credito, e quindi a seconda delle condizioni che il singolo aveva, l'intervento regionale sarebbe stato diverso sui singoli beneficiari.

La proposta che facciamo oggi è quella di parametrare l'inter­vento regionale alla differenza fra i tassi praticati dalla legge 33 ed il tasso di riferimento per il settore dell'edilizia residen­ziale vigente al momento della stipula del contratto. Questo re­cependo di fatto le osservazioni del Presidente della Commis­sione di Coordinamento, che dicono: "...avendo in essa rilevato all'articolo 2 che la misura del contributo regionale, pari alla differenza fra il tasso agevolato a carico dei beneficiari e il tasso di interesse ordinario praticato dagli istituti di credito, eccede la previsione dell'articolo 109, comma 3°, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, recepito dall'articolo 70 del DPR 22 febbraio 1982, n. 182, secondo cui gli interessi a carico dei mutuatari devono essere almeno pari a quelli previsti dalle leggi nazionali nel settore dell'edilizia e da considerarsi pertanto come minimi in­valicabili".

Inoltre presento un emendamento, con le stesse motivazioni degli emendamenti precedenti in base alle precedenti delibere, relative al fatto che, con la riapprovazione in data odierna, l'applicazione di questa legge non andrà più sulla previsione del 1994, ma sul bilancio 1994 che è ormai stato approvato, e che a fondo globale prevedeva le risorse per dare attuazione a questa legge.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, si passa all'esame dell'articolato. Si votano solo gli arti­coli modificati che sono gli articoli 2, 7 e 8, e poi il disegno di legge nel suo complesso.

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo così modificato:

Emendamento

Articolo 2 - (Modalità di intervento)

1. La misura del contributo regionale in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regio­nali concessi per analoghe iniziative ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 33/1973 e successive modificazioni e quello di riferimento per il settore dell'edilizia residenziale vi­gente al momento della stipula del contratto di mutuo.

2. I mutui di cui all'articolo 1 non potranno avere durata infe­riore a dieci anni.

Presenti: 29

Votanti: 23

Favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così modificato:

Emendamento

Articolo 7 - (Norma finanziaria)

1. Per l'effettuazione degli interventi previ­sti dalla presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 1.800 milioni per quindici anni a decorrere dal 1994.

2. Gli oneri per l'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 63510 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e successivi da istituirsi con la seguente denomi­nazione: "Contributi in conto interessi per la concessione di mutui per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della legge regionale 33/1973 e successive modificazioni ed in­tegrazioni. Prime rate".

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, mediante riduzione per lire 1.800 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (Fondo globale per il finan­ziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 1994, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 al bilancio di previsione medesimo (Codice D. 1.8.), per gli anni 1995 e 1996 mediante utilizzo per lire 3.600 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 69020 del bilancio di previsione pluriennale 1994-­1996.

Presenti: 29

Votanti: 23

Favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo così modificato:

Emendamento

Articolo 8 - (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020

"Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 1.800.000.000

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.1.02.

codificazione: 2.1.2.4.1.4.7.26.09.33.

cap. 63510 (di nuova istituzione)

"Contributi in conto inte­ressi per la concessione di mutui per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della legge regionale 33/1973 e successive modificazioni ed integra­zioni. Prime rate".

lire 1.800.000.000

Presenti: 29

Votanti: 23

Favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Presenti: 30

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Il Consiglio approva